UNAC è stata fondata il 19 febbraio 1997. Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dall Assemblea Straordinaria del 18 settembre 2002.



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STATUTO UNAC c/o Federazione ANIMA 20133 Milano - Via L. Battistotti Sassi 11/B - Tel. 02 7397324 - Fax 02 7397842 e-mail: unac@anima-it.com - URL: http://www.associazioneunac.it

UNAC è stata fondata il 19 febbraio 1997. Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dall Assemblea Straordinaria del 18 settembre 2002. - 2 -

STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita, all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'associazione Costruttori di infissi motorizzati e automatismi per serramenti in genere - UNAC, fra le Imprese produttrici di: a) infissi e serramenti motorizzati; b) automatismi per porte, portoni, cancelli, serrande, barriere, tapparelle, tende, serramenti ed affini; c) accessori e componenti relativi ai prodotti di cui alle lettere a) e b). L'Associazione ha sede in Milano negli stessi uffici della Federazione. Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione, che esclude nella propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria. In particolare l'associazione si propone di: 1) studiare e risolvere tutti i problemi di carattere tecnico, economico e normativo che interessano le Aziende Associate; 2) favorire la partecipazione delle Imprese Associate a Mostre e Convegni, facendosi promotrice - se necessario - di tali manifestazioni; 3) sviluppare rapporti con altre Associazioni industriali, sia nazionali che estere, di concerto con la Federazione; 4) promuovere la normativa per la qualificazione dei prodotti; 5) realizzare tutte quelle iniziative promozionali che vengono ritenute idonee alla diffusione dei criteri di salvaguardia e protezione che concorrono al miglioramento dello stato di sicurezza; 6) essere il rappresentante più qualificato del settore per i rapporti con le altre Associazioni od organizzazioni nazionali ed internazionali operanti o comunque aventi interessi nel campo delle automazioni e serramenti in genere; 7) vigilare sul corretto utilizzo della pubblicità e tutelare gli associati da azioni lesive dell'immagine del settore; 8) promuovere amichevoli arbitrati nel caso di controversie. - 3 -

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso, e si richiama al Codice etico confederale. Art. 3 - SOCI Gli iscritti all'associazione si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati. La qualità di Socio effettivo è attribuita alle Imprese che esercitano l'attività di cui all Art. 1, totalmente o parzialmente in Italia. La qualità di Socio aggregato è attribuita alle Imprese che svolgono la loro attività in settori affini a quelli di cui all art. 1. I Soci aggregati partecipano di diritto all'attività associativa ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali. Qualora una Impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce all'associazione solo per la parte di competenza merceologica della medesima. Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affine rientrano nelle apposite Associazioni/Unioni costituite nell'ambito federale. L'Associazione può suddividersi in Gruppi di categoria. L'appartenenza di un'impresa all'associazione comporta l'assunzione della qualità di Socio della Federazione. A tale fine il nuovo iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello federale. Art. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'associazione. Le domande di adesione sono sottoposte - da parte della struttura federale - all'esame del Presidente dell'associazione, che deve richiedere il parere determinante del Consiglio Direttivo, anche a mezzo referendum. Il parere del Consiglio Direttivo dell'associazione deve essere espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, trasmesso al Presidente della Federazione nei successivi 15 giorni e, se negativo, deve essere motivato. La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni è regolata dall'art. 4 dello Statuto federale, che è anche richiamabile per quanto non previsto nel presente articolo. - 4 -

Art. 5 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito. Art. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'art. 6 dello Statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi. Art. 7 - CONTRIBUTI Le Imprese Associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'assemblea. La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile. I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza. Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: - l'assemblea Generale; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Consiglio Direttivo formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri elettivi. Tutte le cariche sono gratuite. La loro durata è biennale, con il limite insuperabile di due rielezioni consecutive. Possono essere assunte soltanto da persone che siano investite da effettiva responsabilità presso le Imprese aderenti come Soci effettivi. Art. 9 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese Associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum. Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere. - 5 -

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali. Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto. Nessun partecipante può avere più di una delega. Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto. Ai Soci effettivi con più di 50 dipendenti spetta un ulteriore voto ogni 50 dipendenti oltre i primi 50, con un massimo di 2 voti aggiunti. Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'assemblea. Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con il versamento dei contributi. I Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali. Art. 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente. La convocazione avviene mediante avviso scritto, diretto a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data fissata. Copia della convocazione viene trasmessa alla Federazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telefax, con preavviso di 5 giorni. Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione. Verrà inoltre indicata la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima o nei dieci giorni successivi. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno 1/3 dei Soci effettivi. Art. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. - 6 -

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'assemblea è determinante. Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi dei voti dei Soci effettivi. Art. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea Generale: a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della categoria; b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dal Vice Presidente e dei 2 Consiglieri elettivi tutti scelti fra i Soci effettivi; c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio; d) determina le contribuzioni associative su proposta del Consiglio Direttivo; e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di raggruppamenti merceologici, il loro Regolamento e le eventuali modifiche dello stesso; f) approva il Regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi sono stati depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione; g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, secondo i criteri previsti dall'art. 11. Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione, dal Vice Presidente e da 2 Consiglieri elettivi. I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente od un terzo dei componenti dello stesso. La convocazione avviene per iscritto almeno 3 giorni prima. - 7 -

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. Art. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria dell'associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'assemblea. I compiti del Consiglio sono: a) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea; b) proporre all'assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi; c) nominare, tramite la Federazione, rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, per i problemi di specifico interesse del settore; d) costituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo; e) proporre all'assemblea la costituzione di gruppi merceologici nell'ambito dell'associazione secondo l'art. 3; f) esercitare le funzioni ed i poteri che gli sono conferiti dall'art. 4 per l'ammissione dei nuovi Soci. Art. 15 - PRESIDENTE Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'associazione nei limiti del presente Statuto e dello Statuto federale. E' di diritto Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'art. 8 dello Statuto federale, rappresenta l'associazione nei confronti della Federazione stessa, dei terzi ed in giudizio. - 8 -

In caso di improrogabile necessità, il Presidente può assumere decisioni di urgenza, anche se di competenza di altri Organi, salva ratifica degli Organi stessi, che il Presidente provvede a convocare con procedura d'urgenza. Art. 16 - VICE PRESIDENTE In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto due volte. Art. 17 - SEGRETERIA Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea. Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo Statuto. Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi e alla loro trascrizione in appositi registri. Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'associazione. Art. 18 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE La gestione dei Fondi della Associazione, provenienti dalle quote contributive, corrisposte dai Soci, è demandata alla Federazione che relazionerà di tutti i movimenti il Presidente della Associazione. Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'associazione potrà essere considerato, dopo aver consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci effettivi che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti. Dovrà essere convocata - con lettera raccomandata - l'assemblea Generale che delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci effettivi che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96. - 9 -

Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Assemblea darà indicazione sulla destinazione dei fondi comuni residui. Art. 20 - NORME GENERALI Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti fra la Federazione e le Associazioni che la compongono. - 10 -