Roma, 2 maggio 2017 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - CRS_COM_2017_080 OGGETTO: L. 95/2015 - Dir. 2014/107/UE - Dir. 2011/16/UE Riferimento analitico: Common reporting standard CRS Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale - Chiarimenti sul contenuto delle Faq OCSE di marzo 2017 In tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale si segnala che l OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in data 6 aprile 2017, ha pubblicato sul proprio sito 1 le Frequently Asked Questions (d ora in avanti, FAQ ) di marzo 2017, concernenti alcuni profili specifici in merito all applicazione del Common Reporting Standard (d ora in avanti, CRS ). Le suddette FAQ sono suddivise, in ragione del tipo di informazioni rilasciate dall OCSE, in tre sezioni così suddivise: Section I: General Reporting Requirements; Sections II VII: Due Diligence Requirements; Section III: Definitions: A Reporting Financial Institutions; B Non Reporting Financial Institutions; C Financial Accounts; D Reportable Account; E Miscellaneous. 1 Link sito Ocse: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/oecd-releases-new-guidance-for-automaticexchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm
Ciò posto, qui di seguito si riportano i profili di maggiore interesse che le FAQ in commento suscitano per i quali ringraziamo il Prof. Giuseppe Corasaniti - rinviando, in ogni caso, al documento in esame di cui si allega copia, per ogni ulteriore specifica. SECTION I: GENERAL REPORTING REQUIREMENTS In primo luogo, è stato chiarito che ogni qualvolta le attività finanziarie sono detenute in un Conto di custodia, ogni reddito e ogni ricavo derivante dalla vendita o dal rimborso delle predette attività finanziarie sono oggetto di comunicazione da parte della Istituzione che detiene il conto di custodia, indipendentemente dal conto sul quale sono pagati o accreditati gli importi. In secondo luogo, è stato chiarito che, nel caso di trust, laddove il disponente sia un Entità, l Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dovrà identificare il soggetto o i soggetti che, in ultima analisi, controllano l Entità non solo nell anno in cui è avvenuto il conferimento dei beni in trust, ma anche negli anni successivi. In terzo luogo, è stato chiarito che, nel caso in cui venga disposta la chiusura di un conto intestato ad un trust che è qualificato come un Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ovvero è stata disposta la chiusura di un conto mantenuto da una Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione per un trust che è qualificabile come un Entità non finanziaria passiva, si dovrà procedere, in entrambi i casi, a procedere alle comunicazioni che includono sia la chiusura del conto sia i pagamenti lordi effettuati nei confronti del Titolare del conto durante il c.d. Reporting period. Da ultimo, nella Sezione I, è stato chiarito che, ai fini CRS, sia il nudo proprietario sia l usufruttuario possono essere considerati entrambi come Titolari di conto ovvero Soggetti controllanti di un trust. SECTION II VII: DUE DILIGENCE REQUIREMENTS Se il c.d. Residence address test si rivela infruttuoso ai fini dell individuazione della residenza del Titolare del conto, nel senso che all esito del predetto test il Titolare del conto risulta essere residente in due luoghi differenti, la questione può essere risolta o richiedendo un certificato di residenza o riportando le informazioni del conto a tutte le Reportable Jurisdictions nelle quali risulta residente il soggetto. Le Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, secondo quanto previsto dallo Standard, devono fare affidamento sul Tax identification Number (TIN) contenuto nell autodichiarazione che il contribuente rilascia. Ciò significa che non hanno alcun onere di verifica circa la correttezza e l affidabilità delle informazioni ivi fornite. Tuttavia, nel caso vi sia un elevato sospetto di falsità delle informazioni fornite nella predetta autocertificazione, le Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione potranno verificare, attraverso siti nazionali e regionali, la veridicità del TIN contenuto nell autodichiarazione. Con riferimento alle modalità di trattamento per i nuovi conti aperti da Titolari di conto preesistenti, l Istituzione finanziaria potrà trattare, a determinate condizioni, tali conti come Pre-existing Account. In particolare, il Titolare del conto dovrà fornire tutte le nuove informazioni che non sono già in possesso dell Istituzione finanziaria, nel rispetto 2
della disciplina CRS. Per maggiori dettagli si veda la Sezione VIII, paragrafo 82, del Commentario allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (d ora in avanti, Commentario allo Standard ). Ai fini della determinazione del c.d. CRS Entity Status, occorre applicare le leggi della Giurisdizione Partecipante in cui l Entità ha la residenza. Se l Entità è residente in una Giurisdizione che non ha implementato il CRS, le leggi della Giurisdizione in cui il conto è detenuto determinano lo stato dell Entità, ossia Istituzione finanziaria o Entità non finanziaria. Per determinare se il soggetto controllante di una Passive NFE è una Reportable Person con riferimento al conto preesistente dell Entità, l Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, nel caso di conto di importo non rilevante (id est, valore non superiore a USD 1.000.000,00) deve fare affidamento su tutte le informazioni raccolte secondo le procedure AML/KYC (id est, le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d Italia e del Ministero dell economia e delle finanze). Tale soglia deve essere verificata nell ultimo giorno dell anno. Ogni qualvolta viene aperto un nuovo conto da una persona fisica o da una persona giuridica, l Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve ricevere dal Titolare un autodichiarazione di residenza ai fini fiscali. L Istituzione finanziaria, una volta verificata la ragionevolezza delle informazioni riportate all interno dell autodichiarazione, individuerà la residenza fiscale del Titolare del conto e, di conseguenza, se questa è rintracciabile in una Reportable Jurisdiction, tratterà il conto quale Reportable Account. In sintesi, tale autodichiarazione consiste in un documento attraverso il quale il Titolare del conto indica il proprio Paese di residenza ai fini fiscali e, in ogni caso, fornisce tutte le informazioni utili perché l Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione possa compiutamente assolvere ai propri obblighi di due diligence e reporting. Si chiarisce che l autodichiarazione in esame diviene invalida se l Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di ritenere che i fatti ivi riportati siano mutati. In tal caso, l Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione informerà il Titolare del conto, il quale avrà a disposizione un termine di novanta giorni per confermare la validità delle informazioni contenute nell autodichiarazione originaria ovvero per fornire una nuova autodichiarazione. Laddove il Titolare del conto non ottemperi a tali richieste, l Istituzione finanziaria tratterà questi quale residente ai fini fiscali nel Paese in cui afferma di essere residente (in base a quanto affermato nell autodichiarazione) e altresì quale residente nel Paese in cui risulta esserlo dopo il mutamento delle circostanze riportate nell originaria autocertificazione. L Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione potrà aprire un nuovo conto, sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, solo dopo aver ricevuto l autodichiarazione in parola. Tuttavia, nel caso in cui tale autodichiarazione sia ricevuta ma la verifica della relativa validità non possa essere effettuata contestualmente all apertura del conto, l Istituzione finanziaria dovrà verificarne la validità entro un termine non superiore a novanta giorni. Inoltre, vi sono un numero limitato di casi, con riferimento ai quali non è possibile ottenere una autodichiarazione al momento dell apertura del conto (ad esempio, nel caso in cui un contratto assicurativo sia stato trasferito da un soggetto ad un altro), in cui l autodichiarazione dovrebbe essere ottenuta e validata il più velocemente possibile e, comunque, in un periodo massimo di novanta giorni. Ciò posto, considerato che l ottenimento dell autodichiarazione in esame 3
rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per una corretta implementazione del CRS, è necessario che le Giurisdizioni prevedano sanzioni nei confronti dei Titolari di nuovi conti che non provvedano a fornire la citata autodichiarazione. Per maggiori dettagli si vedano la Sezione IV, paragrafo 1 e ss., e la Sezione IX, paragrafo 18, del Commentario allo Standard. Nel caso in cui una persona fisica apra un nuovo conto e consegni all Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione un autodichiarazione dove si dichiara non residente, ai fini fiscali, presso nessuna Giurisdizione, l Istituzione finanziaria può chiedere informazioni aggiuntive alla persona fisica. Nel caso in cui tali informazioni non appaiano veritiere, l Istituzione finanziaria deve richiedere una nuova e valida autodichiarazione dal Titolare del conto. SECTION VIII: DEFINITIONS A. Reporting financial Institutions Al fine di determinare l applicabilità della disciplina CRS a un Entità che si occupa di cash pooling, è necessario verificare se l Entità è da considerarsi quale un Istituzione finanziaria, o più in particolare, quale un Istituzione di deposito, un Entità d investimento ovvero una NFE. Pertanto, se un Entità si occupa di cash pooling per conto di una o più Entità collegate che non sono da considerarsi Istituzioni finanziarie e, soprattutto, non svolge la predetta attività nei confronti di Entità non collegate, avrà, ai fini CRS, lo status di Entità non finanziaria attiva. E stato chiarito che le Giurisdizioni non possono utilizzare, ai fini CRS, la definizione di Entità d investimento prevista ai fini FATCA dal Model 1 Fatca Iga. Se un Entità ritrae principalmente il proprio reddito lordo (anche indirettamente) da investimenti in beni immobili, questa non potrà essere considerata, ai fini CRS, quale Entità d investimento in quanto i beni immobili non rientrano nella categoria delle attività finanziarie. B. Non-Reporting Financial Institutions All interno di tale sotto-sezione sono riportate alcune informazioni utili in merito ai criteri da seguire per qualificare un Istituzione finanziaria quale Non-reporting. In particolare, si chiarisce l ambito oggettivo e le relative modalità applicative della disciplina CRS con riferimento alle Banche Centrali, alle Organizzazioni Internazionali e alle Entità Governative. C. Financial Account E stato chiarito che, a certe condizioni, individuate in dettaglio all interno della Sezione VIII, paragrafi 86 e 91, del Commentario allo Standard, taluni contratti assicurativi sulla vita sono da considerarsi quali Conti esclusi (ad es., un contratto di assicurazione sulla vita con un periodo di copertura che si conclude prima che il soggetto assicurato compia novanta anni). 4
Lo Standard identifica, quale esempio di conto escluso a basso rischio, un conto dormiente con un saldo annuale che non eccede gli USD 1.000. Tale soglia, sebbene non sia vincolante per le Giurisdizioni partecipanti ai fini della qualificazione di un conto quale Conto escluso a basso rischio, tuttavia deve essere in linea generale rispettata. Ai fini dell applicazione della disciplina CRS, la definizione di Attività finanziaria non distingue tra strumenti derivati negoziati e derivati negoziati over the counter. D. Reportable Account Nel caso in cui il soggetto persona fisica che controlla un entità sia residente nella medesima Giurisdizione dell Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, la citata Giurisdizione può estendere la procedura di adeguata verifica in materia fiscale anche ai conti detenuti dal soggetto ivi residente. Il guardiano di un trust, che in base alla disciplina CRS può essere considerato un Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, dovrà essere considerato quale Titolare del conto e, pertanto, procedere alla comunicazione indipendentemente dall effettivo esercizio di poteri sul trust. E. Miscellaneous Ai fini dell individuazione di un Entità collegata, bisogna verificare se un Entità controlla un altra Entità ovvero se entrambe sono soggette ad un controllo comune. La verifica deve avere a riguardo anche alle eventuali ipotesi di controllo indiretto, ossia nell ipotesi in cui un Entità, anche indirettamente, detiene una percentuale superiore al 50% di azioni che assicurano il diritto di voto nella società partecipata e più del 50% del valore totale delle azioni della società partecipata. I migliori saluti. All.: c.s. LF/edd 5