CIRCOLARE N OTTOBRE 2013
|
|
|
- Geronima Filippa Catalano
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N OTTOBRE 2013 Nuova modulistica unificata per richiedere l esonero da ritenuta ovvero l applicazione di una aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti Copyright 2013 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL R.A. FAX Codice fiscale e partita I.V.A Indirizzo [email protected] - Web-site:
2 L Agenzia delle entrate con Provvedimento 10 luglio 2013 ha approvato i modelli unificati per richiedere l esonero da ritenuta o l applicazione dell aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti (interessi, dividendi, royalties) secondo le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, nonché per richiedere l applicazione diretta della Direttiva Madre-Figlia e della Direttiva Interessi e Canoni. 1. Le ritenute sui redditi italiani Secondo le disposizioni di diritto italiano (in particolare il D.P.R. n. 600/1973), i redditi di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti sono tassati (anche) in Italia secondo il principio della tassazione nel paese della fonte. La tassazione in Italia si sostanzia nell applicazione, da parte del soggetto erogante italiano, di una ritenuta, solitamente a titolo di imposta. I redditi che vengono tassati mediante applicazione di ritenuta alla fonte quando corrisposti a soggetti non residenti sono, tra gli altri: - i redditi di lavoro autonomo (art. 25 comma 2 D.P.R. n. 600/1973) - i canoni (art. 25 comma 4 D.P.R. n. 600/1973) - gli interessi e gli altri redditi di capitale (art. 26 e ss. D.P.R. n. 600/1973, nonché, per i redditi di capitale: L. n. 239/1996 e D.Lgs. n. 461/1997) - i dividendi (art. 27 D.P.R. n. 600/1973). I principi di tassazione previsti dalla normativa interna degli Stati esteri sono spesso confliggenti, con il risultato che i redditi sopra individuati, oltre ad essere tassati in Italia, sono solitamente tassati anche in capo al percettore nello Stato di residenza, secondo il principio (vigente anche in Italia) della world wide taxation cioè della tassazione dei residenti sui redditi ovunque prodotti. 2. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni Allo scopo di ovviare al problema della doppia imposizione, l Italia ha stipulato con numerosi Stati esteri specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tra le funzioni delle Convenzioni, vi è appunto quella di eliminare o limitare il problema della doppia imposizione mediante norme che limitano la potestà impositiva tra i due Stati contraenti, e che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta per le imposte subite all estero. In particolare, gli artt. 10, 11 e 12 del Modello di Convenzione OCSE, sul quale sono basate tutte le convenzioni stipulate dall Italia, prevedono l applicazione di una ritenuta ridotta rispettivamente sui dividendi, sugli interessi e sulle royalties pagati a soggetti non residenti che possano beneficiare delle Convenzioni. Il sostituto di imposta italiano (cioè il soggetto che eroga il reddito) potrà applicare direttamente la ritenuta convenzionale ridotta, dopo aver raccolto la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto percettore, ovvero applicare la ritenuta ordinaria, salva in questo caso la facoltà per il percettore non residente di richiedere il rimborso della maggiore imposta versata ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/ requisiti per beneficiare delle Convenzioni Al fine di beneficiare delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, è necessario che il soggetto percipiente il reddito: 2
3 - sia residente ai fini fiscali nello Stato estero (cioè sia ivi soggetto a tassazione) - sia il beneficiario effettivo dei redditi - che i redditi non siano conseguiti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione in Italia del soggetto estero (in tal caso i redditi verrebbero tassati integralmente in Italia per il principio della forza di attrazione della stabile organizzazione). 3. Le Direttive europee Oltre alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per eliminare il problema della doppia tassazione e per agevolare il movimento dei capitali, l Unione europea ha implementato due Direttive che prevedono rispettivamente l esonero dall imposta italiana dei redditi su: - Dividendi e altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società situata in Italia alla propria controllante (o alla stabile organizzazione di quest ultima) residente in un altro Stato della UE (Direttiva 2003/123/CE, cd Direttiva madre-figlia, recepita in Italia dall art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973); - Interessi e canoni (royalties) pagati da soggetti residenti o situati in Italia a soggetti residenti o situati in un altro Paese europeo (Direttiva 90/435/CE e successive modifiche, cd Direttiva interessi e royalties, recepita in Italia dall art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973). Se i requisiti previsti dalle Direttive sono soddisfatti, i redditi distribuiti dalla società italiana non sono soggetti ad alcuna ritenuta in Italia. In caso la ritenuta sia stata applicata, il percipiente potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/ Requisiti per beneficiare della Direttiva madre-figlia L art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che per beneficiare dell esenzione da ritenuta sui dividendi prevista dalla Direttiva madre-figlia, il soggetto che riceve i dividendi debba: a) rivestire una delle forme giuridiche indicate nell Allegato alla Direttiva b) risiedere ai fini fiscali in uno Stato dell Unione Europea, senza essere considerato, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni con uno Stato terzo, residente al di fuori dell Unione europea c) essere assoggettato ad una delle imposte previste dall Allegato alla Direttiva, senza possibilità di fruire di regimi di esonero (salvo che non siano temporalmente o territorialmente limitati) d) detenere una partecipazione minima del 10% per almeno un anno. I requisiti di cui alle lettere da a) a c) che precedono sono certificati dall Amministrazione fiscale estera, mentre la percentuale di partecipazione ed il periodo di possesso sono autocertificati dalla società madre che riceve i dividendi (ora mediante il nuovo modello E ). L esenzione si applica anche alle società comunitarie madri che risultano a loro volta controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati membri dell Unione europea, a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime previsto dalla Direttiva (cfr. art. 27-bis comma 5 del D.P.R. n. 600/1973). 3.2 Requisiti per beneficiare della Direttiva interessi e royalties I requisiti per beneficiare della Direttiva interessi e royalties sono previsti dall art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973 secondo il quale gli interessi ed i canoni non sono soggetti a ritenuta in Italia se il soggetto beneficiario ed il soggetto pagatore sono residenti in un paese 3
4 dell Unione europea e: - il soggetto che riceve il pagamento detiene almeno il 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento - il soggetto che effettua il pagamento detiene almeno il 25% dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento - la società che effettua il pagamento e quella che lo riceve sono entrambe detenute per almeno il 25% da una terza società, anch essa residente nella UE. Inoltre: - il soggetto che riceve il pagamento deve essere il beneficiario effettivo degli interessi/canoni - entrambi i soggetti devono rivestire una delle forma giuridiche previste nell Allegato A al D.P.R. n. 600/ entrambi i soggetti sono assoggettati ad una delle imposte previste dall Allegato B al D.P.R. n. 600/1973, senza possibilità di fruire di regimi di esonero - gli interessi ed i canoni sono effettivamente assoggettati ad imposta nello Stato del beneficiario. 4. La nuova modulistica Prima dell introduzione dei nuovi Modelli ad opera del citato Provvedimento dell Agenzia entrate del 10 luglio 2013, il sostituto di imposta italiano doveva ottenere dal percipiente, oltre al certificato di residenza estera, anche le autocertificazioni sottoscritte dallo stesso attestanti la presenza dei requisiti necessari. Le stesse informazioni dovevano essere incluse nella richiesta di rimborso della maggiore ritenuta domestica subita. Sovente non era agevole spiegare esattamente ad un non residente quale dovesse essere il contenuto dell autocertificazione, con il risultato che talvolta la documentazione non conteneva tutte le richieste ed attestazioni e potevano essere contestate dall Amministrazione finanziaria in sede di verifica. Ora invece, con i nuovi modelli, l Italia si è allineata alla migliore prassi internazionale che già prevedeva l utilizzo di modelli uniformi. I modelli sono disponibili (anche in lingua inglese e francese) sul sito dell Agenzia entrate ( nella sezione Documentazione, Fiscalità internazionale, Modulistica fiscale internazionale (provvedimento del 10 luglio 2013). Si tratta in realtà di un modello unico, composto da un frontespizio comune e da 6 moduli distinti. Frontespizio Modello A Modello B Modello C Modello D Modello E Modello F comune a tutti i moduli sui dividendi sugli interessi sui canoni sugli altri redditi Applicazione della Direttiva madre-figlia / rimborso dell imposta subita sui dividendi Applicazione della Direttiva interessi e royalties / rimborso dell imposta subita sugli interessi e sulle royalties I modelli devono essere compilati in duplice copia, delle quali una rimane al beneficiario del 4
5 pagamento e l altra viene conservata dal sostituto di imposta o inviata al Centro operativo di Pescara in caso di rimborso. Le istruzioni ai modelli sottolineano che la documentazione dovrà essere conservata fino al termine del periodo di accertamento del periodo di imposta in cui avviene il pagamento del reddito. 4.1 Il Frontespizio Il Frontespizio è comune a tutti i modelli e deve essere sempre compilato. Nella prima pagina si identifica la tipologia di reddito percepito e la normativa in base alla quale si richiede l esonero, l applicazione dell aliquota ridotta o il rimborso (Convenzione contro le doppie imposizioni o Direttive comunitarie) e la tipologia di reddito. Sarà inoltre necessario indicare i dati del beneficiario effettivo del reddito (che dovrà necessariamente essere il percipiente del reddito, per poter beneficiare sia delle Convenzioni, sia delle Direttive). In caso il beneficiario effettivo sia una società, andranno anche indicati i dati del legale rappresentante, incluso la residenza ed il numero di identificazione TIN estero (Tax Identification Numbers) se si tratta di persona giuridica, e se il TIN è disponibile. Sono inoltre indicati nel Frontespizio eventuali cointestatari del reddito percepito, nonché i dati dell eventuale delegato a presentare il Modello (ed in tal caso dovrà essere allegata anche la procura in originale). Infine, in caso di rimborso, sarà necessario indicare le coordinate bancarie sulle quali l Amministrazione finanziaria italiana dovrà eseguire il pagamento. 4.2 Modelli A B C D Chi deve richiedere l applicazione della minore aliquota convenzionale (o addirittura l esenzione prevista da alcune Convenzioni) sui redditi percepiti o il rimborso della differenza tra l aliquota convenzionale e la ritenuta subita in Italia, unitamente al Frontespizio dovrà compilare il relativo opportuno Modello, barrando la necessaria casella rispettivamente tra Esonero/Applicazione aliquota convenzionale o Rimborso. Vanno poi indicati l articolo in base al quale si richiede l applicazione dell aliquota ridotta (nelle Convenzioni stipulate secondo il modello OCSE, come la maggior parte di quelle siglate dall Italia, si tratta dell art. 10 per i dividendi, dell art. 11 per gli interessi e dell art. 12 per i canoni), i dati del soggetto italiano che eroga il pagamento e della banca depositaria (in caso di dividendi ed interessi, se i titoli sono custoditi in Italia), e la descrizione puntuale dei redditi percepiti. Nel campo esercizio sociale nella tabella del modello A Dividendi, non è chiaro quale esercizio debba essere inserito. Si ritiene si tratti dell esercizio in cui i dividendi si sono formati, e dunque l esercizio in cui si sono formati gli utili che vengono distribuiti. Nella seconda pagina del modello A B C D il beneficiario effettivo dei pagamenti dovrà rilasciare le attestazioni circa il possesso di tutti i requisiti convenzionali, e dunque ad esempio di essere residente ai fini convenzionali in un Paese con il quale l Italia ha in essere una Convenzione (indicando il Paese ed il periodo di imposta), di essere il beneficiario effettivo dei dividendi, di non avere una stabile organizzazione in Italia alla quale il reddito sia collegato. Inoltre, dovrà barrare la casella opportuna dichiarando di essere assoggettato ad imposta nel Paese estero, o indicando i motivi dell esenzione. Infine, dovrà specificare se con il Modello presentato intende chiedere l applicazione dell aliquota convenzionale o il rimborso di una maggiore imposta trattenuta. Vi è poi uno spazio che dovrà essere compilato dall Amministrazione finanziaria estera nel 5
6 quale la stessa certifica il requisito della residenza. Si ritiene che la compilazione di questa sezione non sia necessaria se si allega un certificato rilasciato dall Amministrazione estera che contenga le medesime informazioni (infatti, potrebbe essere che alcune amministrazioni estere continueranno a rilasciare certificati di residenza secondo i propri standard). Le istruzioni per la compilazione dei citati modelli A B C D prevedono che ai fini dell applicazione diretta della Convenzione, l attestazione dell autorità fiscale estera contenuta nel modello ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo di imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo. 4.2 Modelli E e F Direttive Le medesime indicazioni richieste nella prima pagina del Modello A sono richieste anche nella prima pagina del Modello E con il quale si chiede l esonero da ritenuta sui dividendi in applicazione della Direttiva madre-figlia, o il rimborso. Anche nel Modello E, infatti, sono richiesti i dati del soggetto italiano che distribuisce i dividendi, dell eventuale banca depositaria, nonché la compilazione della Tabella con la descrizione dei dividendi. Nella seconda pagina, anche in questo caso sono richieste le certificazioni del beneficiario, relativamente alla sussistenza dei requisiti della Direttiva, oltre all attestazione dell autorità fiscale estera. Nella prima pagina del Modello F dovranno essere indicati i dati del beneficiario effettivo de pagamento (Tabella A) e del soggetto che eroga il pagamento (Tabella C), con l accortezza di indicare nella Tabella B (soggetto beneficiario) o nella tabella D (soggetto pagatore) i dati della stabile organizzazione che effettua/riceve il pagamento, se fosse il caso. La Direttiva interessi e royalties, infatti, a differenza della Direttiva madre-figlia prevede l esenzione anche nel caso in cui sia la stabile organizzazione ed effettuare il pagamento ad una consociata. Anche nel Modello F la seconda pagina è dedicata alle attestazioni dei requisiti, indicando in quale rapporto si trova il soggetto pagatore rispetto al soggetto beneficiario (società partecipante, società partecipata o consorella), oltre alla sussistenza degli altri requisiti, con l indicazione puntuale della forma giuridica, delle imposte estere alle quali è soggetto il percettore e gli estremi del contratto di finanziamento o di licenza dal quale si può evincere l ammontare annuo degli interessi/canoni. In caso il beneficiario del pagamento sia una stabile organizzazione estera, in mancanza di chiarimenti, le attestazioni sopra descritte dovrebbero essere rilasciate dal preposto della stabile organizzazione (o da altro rappresentante legale, o dal medesimo rappresentante legale della casa madre), compilando le dichiarazioni a pag. 4 del Modello F relative alla sussistenza dei requisiti in capo alla stabile organizzazione stessa. Si ritiene, dal momento che le dichiarazioni a pag. 4 contengono anche dichiarazioni relative alla casa madre, che non vi sia necessità di compilare entrambe le dichiarazioni, ma solo quella propria della stabile organizzazione. 6
7 Le istruzioni per la compilazione del citato modello E ricordano che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili. Inoltre, ai fini dell applicazione dell esenzione prevista dalla Direttiva, la certificazione dell autorità fiscale estera ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio dell attestazione di residenza fiscale o di esistenza della stabile organizzazione, sempre a condizione che permangano tutti i requisiti richiesti. Anche nel caso di pagamento di interessi e canoni (modello F) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere acquisita entro la data del pagamento. Inoltre, ai fini dell applicazione dell esenzione prevista dalla Direttiva, la certificazione dell autorità fiscale estera ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio dell attestazione di residenza fiscale o di esistenza della stabile organizzazione, sempre a condizione che permangano tutti i requisiti richiesti. 7
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI A, B, C e D PER L APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI A, B, C e D PER L APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI I modelli sono composti da 2 copie: - una per il sostituto d imposta italiano
Servizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: [email protected] Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 25 MARZO 2008 Informativa n. 28 E MODELLO 730/2008
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che
Oggetto: ritenute sui pagamenti a soggetti esteri pubblicati i modelli ufficiali delle istanze per l esenzione ovverosia la riduzione
A tutti i clienti Circolare Bolzano, 17 luglio 2013 N. 29/2013 Oggetto: ritenute sui pagamenti a soggetti esteri pubblicati i modelli ufficiali delle istanze per l esenzione ovverosia la riduzione Preliminarmente
CAPITOLO SECONDO MODELLO CUPE
CAPITOLO SECONDO In questo capitolo si riportano le istruzioni alla compilazione e lettura della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati. CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI
Il nuovo modello per la certificazione degli utili
Numero 22/2010 Pagina 1 di 7 Il nuovo modello per la certificazione degli Numero : 22/2010 Gruppo : ADEMPIMENTI Oggetto : MODELLO CUPE 2010 Norme e prassi : PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE
RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del
Tassazione dei dividendi. Giacomo Manzana -
Tassazione dei dividendi Giacomo Manzana - www.manzana.it Tassazione dei dividendi in entrata - caratteristiche L art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir, come risulta dopo la modifica apportata dal Dlgs n.
Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730
Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 12 Prot. 1185 DATA 16.02.2005 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Rigo D1 Utili ed altri proventi equiparati: modalità
DATI ANAGRAFICI E MODALITA DI PAGAMENTO
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI, FISCALI E PREVIDENZIALI (da presentare da parte di coloro che svolgono incarichi di collaborazione e/o sono titolari di borse di studio ) SEZIONE 1 DATI ANAGRAFICI E MODALITA
CIRCOLARE N. 26/E. Roma, 21 maggio 2009
CIRCOLARE N. 26/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 OGGETTO: Modifiche alle ritenute sui dividenti corrisposti alle società e agli enti residenti nella UE e nei Paesi aderenti
Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI
Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI COME SI COMPILA Il quadro SX è utilizzato per evidenziare i dati riepilogativi dei crediti e le compensazioni
Anno 2014 N. RF196. La Nuova Redazione Fiscale MODELLO 770/2014 ORDINARIO - I QUADRI SI E SK ISTRUZIONI MODELLO 770/2014 ORDINARIO
Anno 2014 N. RF196 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO RIFERIMENTI MODELLO 770/2014 ORDINARIO - I QUADRI SI E SK ISTRUZIONI MODELLO 770/2014 ORDINARIO CIRCOLARE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE UNICO 2002 Redditi degli sportivi dilettanti
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE UNICO 00 Redditi degli sportivi dilettanti Nel modello unico 00 relativo ai redditi 00 i compensi erogati agli sportivi dilettanti, di cui all art.5 della Legge 33/99, sostituita
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione
Trust e fisco. Roma, 27 marzo 2009
Trust e fisco Roma, 27 marzo 2009 Via Luigi Calamatta, n. 16 Corso Italia, n. 1 00193 - Roma 70029 - Santeramo in Colle (Ba) Tel. 066872628 Tel. 0803026757 Fax. 066896685 Fax. 0803030511 Fiscalità diretta
Nuove lettere d intento e la gestione di quelle emesse nel periodo transitorio
CIRCOLARE A.F. N.42 del 22 Marzo 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Nuove lettere d intento e la gestione di quelle emesse nel periodo transitorio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
Voluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott.
Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati Dott. Salvatore Sanna REDDITI DI CAPITALE NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE Con riferimento al calcolo analitico dei
PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016
PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma
DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%
DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% a cura Dott. Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell aliquota nominale dell Ires, ha demandato al Ministero dell Economia
Istruzioni per l interessato
Pagina 1 di 6 Spazio per apporre il timbro di protocollo Nel caso di procedimento SUAP non apporre la marca da bollo che è assolta sulla domanda unica Al Comune di Istruzioni per l interessato Cosa? Modello
Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
La nuova ritenuta sui prestiti obbligazionari esteri garantiti
Fisco e Estero di Ennio Vial La nuova ritenuta sui prestiti obbligazionari esteri garantiti Le modifiche apportate dalla Manovra L articolo 23 del D.L. n.98/11, convertito in Legge, con modificazioni,
AIFI Seminario Tax & Legal
AIFI Seminario Tax & Legal La Direttiva AIFM e l internazionalizzazione delle strutture di gestione Gli aspetti fiscali: opportunità e criticità delle strutture di gestione internazionali Mercoledì 6 giugno
I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza
I fondi non istituzionali e la Direttore Settore Fiscale 1 Sommario Il regime di tassazione dei fondi non istituzionali Il regime di tassazione per «trasparenza» degli investitori non istituzionali residenti
MODELLI PREVIDENZIALI, FISCALI ED ASSICURATIVI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Allegato 4 MODELLI PREVIDENZIALI, FISCALI ED ASSICURATIVI PER TITOLARI DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ED IN
Convenzione Bonus tariffa sociale e prestazioni sociali
Convenzione Bonus tariffa sociale e prestazioni sociali Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai
Necessitate dei progetti di fusione in essere attualmente o anche di quelli già avvenuti e che hanno portato alla nascita.?
FAQ AL 24/10/2011 AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E AGGREGAZIONE (AZIONE 1) E PER L INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI (AZIONE 2) DEI CONFIDI OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE
Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile
DETRAZIONE ACQUISTO BOX AUTO Chiarimenti previsti dalla circolare A.d.E. del 18.11.16, n. 43/E a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) L Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre
MODELLO 9011 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI
MODELLO 9011 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI -, Italia Contact Center 199.30.30.33 - www.enasarco.it INFORMAZIONI UTILI La domanda dovrà essere inviata entro il 15/10/2016 e si può scegliere
MODELLO 9007 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PENSIONATI OSPITATI IN CASE DI RIPOSO
MODELLO 9007 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PENSIONATI OSPITATI IN CASE DI RIPOSO -, Italia Contact Center 199.30.30.33 - www.enasarco.it INFORMAZIONI UTILI La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre
Il Regime della trasparenza fiscale
L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -
SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 04 DEL 20/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD.
Allegato 1 al protocollo d intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF schema di convenzione Comune-CAF
Allegato 1 al protocollo d intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF schema di convenzione Comune-CAF bonus tariffa sociale richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
COMUNICAZIONE DEL 11 GENNAIO MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA 2017 REDDITI 2016 e MODELLO 770/2017
COMUNICAZIONE DEL 11 GENNAIO 2017 MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA 2017 REDDITI 2016 e MODELLO 770/2017 Rif. normativi e di prassi: L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) Art. 3, comma 1, D.Lgs. 314/199
Le nuove modalità di utilizzo delle dichiarazioni d intento dall
Ai gentili clienti Loro sedi Le nuove modalità di utilizzo delle dichiarazioni d intento dall 1.3.2017 Premessa L art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) ha stabilito che - a partire
Allegato parte integrante
Allegato parte integrante Allegato d) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità
Bonus tariffa sociale
Bonus tariffa sociale richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 L'anno.il
GLI ENTI NON COMMERCIALI E LA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS PER LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2012
INFORMATIVA N. 078 21 MARZO 2013 ADEMPIMENTI GLI ENTI NON COMMERCIALI E LA PRESENTAZIONE DEL MOD. EAS PER LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2012 Art. 30, DL n. 185/2008 Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010,
1. Modello Modello Unico ENC 3. IRAP. 1. Modello 770
N. 4 Marzo 2016 In questo numero: 1. Modello 770 2. Modello Unico ENC 3. IRAP 1. Modello 770 Il modello 770 è un documento dichiarativo che riguarda i sostituti d imposta e cioè quelle entità che per legge
ISTANZA PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI
ISTANZA PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI Il sottoscritto nato a il e residente in Via n C.F. Tel. nella qualità di legale rappresentante della con sede in Via n tel. fax C.F. partita Iva
CALENDARIO SCADENZE ED ADEMPIMENTI FISCALI - Settembre 2013
CALENDARIO SCADENZE ED ADEMPIMENTI FISCALI - Settembre 2013 SCADENZE ED ADEMPIMENTI FISCALI (Settembre 2013) Scadenza del 17.9.2013 Imposta municipale propria IMU versamento L articolo 13 del Decreto Legge
8 Gestione dei Percipienti
8 Gestione dei Percipienti I soggetti che, nell ambito dell attività d impresa o della professione, corrispondono compensi soggetti a ritenuta, devono trattenere e versare l importo previsto a titolo di
730, Unico 2016 e Studi di settore
730, Unico 2016 e Studi di settore N. 16 29.03.2016 730: quadro K e amministratore di condominio Un confronto con il quadro AC di UNICO Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Una delle principali
Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari
Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio dell'attestazione
ISTRUZIONI AL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA. Assistenza Fiscale sul mercato francese
ISTRUZIONI AL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA Assistenza Fiscale sul mercato francese Le Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata, nella sezione relativa agli strumenti finanziari gestiti da Monte
Dichiarazioni di intento: obbligo di invio telematico delle dichiarazioni ricevute Aggiornamento
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 7 3 MAGGIO 2005 Dichiarazioni di intento: obbligo di invio telematico delle dichiarazioni
ENC: tassazione dividendi distribuiti dall
Periodico informativo n. 04/2015 ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza del fatto che
CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA
Allegato A AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio... CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA Il sottoscritto Direttore dell Ufficio, in relazione alla richiesta
La dichiarazione del contribuente: modello 730
La dichiarazione del contribuente: modello 730 La dichiarazione del contribuente: modello 730 a cura di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi Entro il prossimo 30 aprile il lavoratore dipendente e
I soggetti destinatari della compilazione del quadro RB sono identificati in:
UNICO PF e cedolare secca L analisi del modello UNICO Persone Fisiche 2012 evidenzia - nel quadro RB - un apposita sezione destinata ad accogliere la cedolare secca introdotta dall art. 3 del D.Lgs. 14
DOMANDA di CONTRIBUTO PER L ANNO 2016 PER ATTIVITA CULTURALI
Marca da bollo da 16,00 salvo esenzione DOMANDA di CONTRIBUTO PER L ANNO 2016 PER ATTIVITA CULTURALI Al Signor Sindaco del Comune di Pordenone 33170 PORDENONE Il sottoscritto nato a in data e residente
Tassazione degli utili derivanti da partecipazioni estere qualificate
Tassazione degli utili derivanti da partecipazioni estere qualificate Genova 8 giugno 2016 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale Normativa
RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta
Appendice terza Elenco dei mediatori Scheda da compilarsi per ciascun soggetto
Appendice terza Elenco dei mediatori Scheda da compilarsi per ciascun soggetto Dati personali Cognome Nome Sesso: [ ] M [ ] F Data di nascita Luogo di nascita Stato di nascita C.F. Partita. IVA Cittadinanza
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 160 23.05.2016 Unico: la compilazione del frontespizio Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Tra i campi da compilare nel modello Unico
MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE
1. DATI DELL ADERENTE Cognome: Nome: Matricola: Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di nascita: Prov: ( ) Tel.: Indirizzo di residenza: CAP: e-mail: Comune di residenza: Provincia: (
RISOLUZIONE N. 54/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 54/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano, introdotto dall'articolo
