REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI



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Comune di Campobello di Liceità Provincia Regionale di Agrigento *V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I.* REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.l.

Indice TITOLO I - NORME CENTRALI Art. 1 -Oggetto 3 Art. 2 -Finalità 3 Art. 3 -Attività dell'amministrazione riferite ai sistema sportivo locale 3 Art. 4 - Forme di gestione 4 TITOLO 11 - AFFIDAMENTO IN USO Art. 5 -Affidamento in uso 4 Art. 6 - Modalità dì assegnazione per l'affidamento in uso 5 Art. 7 - Modalità di utilizzo per l'affidamento in uso... 6 Art, 8 -Tariffe 7 Art, 9 - Durata dell'affidamento in uso degli impianti 7 Art. 10- Rinuncia 7 Art. 11 - Sospensione 8 Art. 12-Revoca 8 Art. 13 -Agibilità impianti...8 TÌTOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE Art. 14-Criteri generali della concessione in gestione 9 Art. 15- Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione a rilevanza economica 9 Art. 16- Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione priva di rilevanza economica 10 Art. 17- Obblighi dei concessionario 11 Art. 18- Determinazione e pagamento del canone 12 Art. 19- Norme transitorie 13 Art. 20-Rinvii,, A, 13 Art. 21 - Entrata in vigore /. 13 // COMUNE DI CAMPOBELLO DI UCATA VD AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I.

TITOLO I -NORME CENTRALI Art. 1 - Oggetto. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'ari. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive dì qualsiasì livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva. Art. 2-Finalità. Il Comune di Campobello di Licata, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'a.c. e sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate alio sport. L'uso degli impianti sportivi dì cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, A tal fine l'amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impiantì sportivi, compatibilmente con le risorse dell'ente e con i vincoli normativi. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui alla L.R. n. 8 del 16 maggio 1978 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Art. 3 - Attività dell'amministrazione riferite al sistema sportivo locale. L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.l.

disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze de! sistema stesso, compatibilmente con ie risorse finanziane dell'ente e con i vincoli normativi,. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, ha la facoltà di operare per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva. Art.4 - Forme di gestione. Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 possono essere gestiti: - direttamente dall'ente, quando sono condotti in economìa; - mediante l'affidamento in uso o in gestione in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 a associazioni sportive dilettantistiche. enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali come previsto dall'ari. 90 della L. 289/2002 recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. L'affidamento in uso o in gestione ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dì provvedimenti d'autorità comunale. TITOLO II - AFFIDAMENTO IN USO Art. 5 - Affidamento in uso. In caso di gestione in economia gii impiantì sono dì norma affidati a associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune dì Campobello di Licata. Gli impianti, le palestre e le aree di gioco comprese negli edifici scolastici sono affidate in uso ai medesimi soggetti, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari. L'affidamento in uso dell'impianto da diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'affidamento stesso. Previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale, gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali ad esempio: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata. COMUNE Di CAMPOBELLO DI LICATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I.

Art 6 - Modalità di assegnazione per l'affidamento in uso. Di norma e salvo che l'amministrazione Comunale non ritenga necessario provvedervi altrimenti, gli impianti vengono concessi in uso ai soggetti indicati a! precedente art. 4 che essendo interessati ad usufruirne presentano all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice all'amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali perìodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impiantì richiesti. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità: associazioni sportive dilettantistiche, considerando come priorità l'importanza del campionato federale a cui hanno diritto di iscrizione; organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale e/o nazionale; associazioni sportive dilettantistiche che risultino essere in possesso di regolare iscrizione al registro CONI da almeno anni uno e ininterrotto; promozione e divulgazione dì attività educativa e di orientamento allo sport svolta durante gli anni di attività (curriculum vitae) L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascoiastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre. In mancanza di programma scolastico di utilizzo delle palestre, entro il 31 dicembre di ogni anno, le autorizzazioni agli altri soggetti saranno rilasciate nei modi ordinari. Dal primo ottobre al 31 dicembre di ogni anno, sono consentite autorizzazioni temporanee di durata non superiore a tre mesi, fatti salvi gli effetti inibitori derivanti dalle programmazioni scolastiche. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato federale viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società COMUNE Dì CAMPOBELLO DI LJCATA VD AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I

6 interessate, dando priorità alle esigenze delle associazioni sportive dilettantistiche praticanti attività federale. In caso di concomitanza, per qualsivoglia motivazione, di più gare nello stesso orario e nelio stesso impianto, hanno precedenza le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività federale, fermo restando le norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare ufficiali hanno precedenza sugli allenamenti. Art 7 - Modalità di utilizzo per l'affidamento in uso. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate, compresa ogni forma di pubblicità che non risulti formalmente consentita dal Comune. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gii spazi riservati a pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici ed accompagnatori, oltre che ai funzionar! dell'amministrazione Comunale, della provincia e della scuola per i controlli che ritengano di effettuare. 1 concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante Putilizzo degli impianti. sollevando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiameli agli impiantì o agli attrezzi in essi situati, i! concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'amministrazione Comunale. A tal fine i concessionah sono obbligati a contrarre apposita polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali e per il numero dei loro associati nonché apposita polizza fideiussoria con obbligo di oagamento su semplice richiesta e senza beneficio di preventiva escussione del patrimonio del garantito, dell'importo pari al valore di mercato dell'immobile per gii eventuali danni che possono essere arrecati. Un responsabile del concessionario, appositamente individuato, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare alle autorità competenti l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato: COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.l.

7 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'affidamento: - utilizzare spazi non destinati specificatamente a pubblico da parte di genitori e accompagnatori; - svolgere attività diverse da quelle autorizzate; - contravvenire all'apposito regolamento d'uso dell'impianto. Sarà cura dell'amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati. Art. 8 - Tariffe. Le tariffe praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti nella conduzione in economia o nell'affidamento in uso, sono stabilite annualmente dall'amministrazione Comunale con decreto sindacale prima dell'approvazione del bilancio. Art. 9 - Durata dell'affidamento in uso degli impianti. L'affidamento in uso di ciascun impianto alle associazioni sportive dilettantistiche e/o agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata per periodi più brevi o più lunghi qualora ciò risulti opportuno per la migliore organizzazione dei servizi sportivi. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato fino a comunicazione di rinuncia. Art. 10 - Rinuncia. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 1C giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gii spazi disponibili saranno assegnati alle associazioni sportive dilettantistiche tenendo conto delle priorità descritte all'ari 6 del presente regolamento. Art. 11 - Sospensione. COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V AKEA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.L

8 Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi studenteschi, congressi, ecc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, nonché per motivi di ordine pubblico. Nei casi sopradescritti l'amministrazione Comunale o l'istituto scolastico interessato provvede con congrue anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione alle associazioni sportive dilettantistiche interessate. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni ciirnatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Art. 12-Revoca. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nei presente Regolamento, previa diffida, il funzionario competente ha facoltà di revocare l'affidamento con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario a! pagamento delle somme dovute, senza diritto ad alcun indennizzo, o al risarcinento di eventuali danni arrecati agli attrezzi, agli arredi, alle cose o alla struttura, in proprio o mediante il fideiussore, costituito ai sensi del precedente art.7. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. Art 13 - Agibilità impianti L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo 'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'affidamento dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e garantire il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene dei lavoro. TITOLO tll - CONCESSIONE IN GESTIONE COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I

Art. 14 - Criteri generali della concessione in gestione. Nei casi in cui l'amministrazione Comunale, per motivi tecnici, economici o di opportunità sociale, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale alle associazioni sportive dilettanttstiche con priorità ai soggetti aventi sede legale e, comunque, operanti nell'ambito del territorio comunale come risultante dall'elenco delle Associazioni sportive dìlettantistiche del Comune dì Campobello di Licata. L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione (concessionario) degli impianti sportivi mediante la stipula di apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione. Le modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali, ir. ossequio alle disposizioni di cui alla L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono distinte a seconda che si tratti di impiantì con gestione a rilevanza economica o priva di rilevanza economica. Art. 15 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione a rilevanza economica. La concessione in gestione oegli impianti sportivi comunali a rilevanza economica ai soggetti di cui all'ari 4, o alle altre imprese abilitate per legge. avviene mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa vigente mediante valutazione dell'offerta più vantaggiosa nella quale dovrà essere tenuto conto in ogni caso dei seguenti criteri: 1) esperienza acquisita in attività sportiva; 2) radicamento sul territorio ne! bacino di utenza dell'impianto ed in particolare collaborazione con istituzioni e/o enti sportivi nella promozione e divulgazione dell'attività svolta comprovato da idonea documentazione: 3) affidabilità economica; 4) qualificazione federale degli istruttori e/o allenatori impegnati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto; 5) esperienze e progettualità nell'ambito della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani e/o diversamente abili; COMUNE DJ CAMPOBELLO DI L1CATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.L

10 6) vantazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'amministrazione Comunale intende percepire. determinato come indicato al successivo art. 18; 7) progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto. Art. 16 - Modalità di affidamento per la concessione di impiantì sportivi con gestione priva di rilevanza economica. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali risulta priva di rilevanza economica, quando la stessa, pur suscettibile, in astratto, di essere gestita in forma remunerativa e per la quale esiste comunque un mercato concorrenziale, è. nel concreto e per mezzo delle clausole contenute nella specifica convenzione di affidamento dell'ente: - relativa a servizi caratterizzati in senso socio-assistenziale e per i quali vi è predeterminazione tariffaria annuale da parte dell'ente per mezzo di apposito decreto sindacale sostanziandosi così, nello svolgimento degli stessi, la mera copertura delle spese sostenute escludendosi oualsìasi forma dì profitto d'impresa (assenza di utili di gestione); - indirizzata a fornire i servizi da essa dipendenti anche a beneficio di settori "deboli" della collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti; - destinata ad essere espletata da soggetti che per natura gìuridico-statutaria risultano privi di finalità lucrative; - caratterizzata da specifici connotati economico-organizzativì che. per la concreta struttura del servizio oltre che per la organizzazione, inducono ad escludere che si versi in presenza di un servizio privo di rilevanza economica. In tali casi la scelta de concessionario tra i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento avviene in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalit previa gara informale. COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I. <x

Ari 17 - Obblighi del concessionario. \, oltre a corrispondere il canone di cui al successivo articolo 18 dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, assicurandone l'apertura e la custodia diurna, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, le pulizie, la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza degli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnataci in uso, nonché provvedere con spesa a proprio carico, alla voltura di tutti i contatori (luce, acqua, gas, tei, ect). È fatto divieto assoluto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi la gestione dell'impianto senza il preventivo assenso dell'amministrazione Comunale. Le tariffe praticate da! concessionario all'utenza, devono essere esposte in modo ben visibile all'interno dell'impianto e, ne! caso di affidamento in gestione di impianti a rilevanza economica, devono essere comunicate all'amministrazione Comunale, entro il mese di maggio dell'anno precedente o comunque, nei casi di nuovi affidamenti, all'inizio delio stesso. Sono conseguentemente a carico de! concessionario tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria che risulteranno meglio definite nella convenzione di affidamento. Ai concessionario spetta: - l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, salvo diverse intese da definire nella convenzione d:. affidamento : - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione; - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali altri locali concessi dal Comune con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione; - l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presentì nell'impianto; - l'affidatario potrà nel corso della gestione, richiedere a! Comune l'autorizzazione per: - lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'impianto; - avviare servizio di bar/ristoro e di altre attività accessorie al servizio espletato. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gii impianti sportivi affidati in gestione nei limiti indicati dalle specifiche convenzioni dì affidamento. COMUNE DI CAMPOBELLO DI L1CATA / V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E Pi

Art.18 - Determinazione e pagamento del canone. Per gli impianti di cui ai precedenti articoli 15 e 16, l'amministrazione Comunale stabilisce il canone minimo di concessione. Il canone minimo è determinato dall'ufficio Sport del Comune, previa perizia tecnica, che si può avvalere di indagini di mercato per la determinazione dello stesso ed è approvato con decreto sindacale. I criteri di vantazione riguardano: 1) l'analisi dei costi/ricavi (solo per gli impianti dì rilevanza economica): si deve far riferimento alla potenzialità economica dell'impianto gestito in forma imprenditoriale a prezzi di mercato. Di conseguenza si deve far riferimento al valore differenziale tra i possibili ricavi e i costi sostenuti per la gestione dell'impianto. Tale valore è mediato del +/- 10% in relazione a possibili fattori incrementativi o decrementativi quali: la localizzazione, l'accessibilità, la dotazione di servìzi dell'impianto, di strutture accessorie, di spazi esterni utilizzabili; 2) la vantazione patrimoniale deve essere determinate sulla base de! valore dei fabbricati, dei manufatti, degli impianti con riferimento allo stato d'uso. due criteri così determinati sono elementi di partenza per la determinazione del canone. II canone così determinato potrà essere applicato con modalità differenti: 1) a canone pieno quando il concessionario intende applicare tariffe libere all'utenza; 2) a canone ridotto al 70% qualora il concessionario renda disponibile l'impianto per attività sportive a tariffe convenzionate per un minimo di 10 ore settimanali per ogni tipo di attività; 3) a canone ridotto al 10% qualora l'amministrazione Comunale dichiari la particolare valenza sociale dell'attività proposta e quando il concessionario si impegna a praticare tutte le tariffe convenzionate stabilite dall'amministrazione Comunale. Qual'ora pervenga una diversa proposta economica di determina del canone dai concessionari, è in facoltà dell'amministrazione Comunale accettarla e integrarla alla convenzione di affidamento 11 canone è soggetto a revisione annuale, da calcolarsi nel mese di gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice Istat. COMUNE DI CAMPOBELLO DI L1CATA V AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I.

11 concessionario al momento della firma della concessione, ha l'obbligo dì produrre fideiussione bancaria o assicurativa, senza obbligo dì escussione preventiva, da estendersi non solo al canone ma al valore della struttura. Art. 19 - Norme transitorie. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. Sono fatte salve le concessioni di impianti sportivi attualmente vigenti. È facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare, contestualmente e con medesima data scadenza, una nuova convenzione coerente con le disposizioni del presente Regolamento. Art. 20 - Rinvii. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia: alla L. R. n. 48/91, per le forme di gestione degli impianti sportivi; - alla L. R 17 maggio 1984, n. 31, "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport"; - alla L.R. 16 maggio 1978, n. 8 "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti soortivi nel territorio delia Regione siciliana", come modificata da L. R. n. 2/2002 e n. 4/2003; - alla L.R. SICILIA 30 dicembre 2000, n. 36 "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive; - alla Lg. 91/1981 ed ogni altra norma integrativa e modificativa della vigente normativa, per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive; Art. 21 - Entrata in vigore 11 presente Regolamento, ai sensi dell!art. 5, comma 3 dello Statuto Comunale, entra in vigore il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione, dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva. COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA V.AREA - SPORT SPETTACOLO CULTURA E P.I. ' L -- "

t ' X*" $. %, CAMl'OBELLO IH LK'ATA IPKiil /.Y< '(J 11/ AùXHJf,\n>) ALBO PRETORIO OH UNE Su conforme dichiarazione dell' incaricato dipendente comunale (istr. amm.vo Rag.Alessandro Casaccio) SI ATTESTA Che I' atto registrato di cui nel nostro protocollo generale al numero del avente oggetto nel sito: Regolamento_cpnninale gestione e_usojmpianti_sportivi_ è stato pubblicato nell' ALBO ON LINE del nostro sito istituzionale (http://www.comune.campobenodilicata.ag.it/?q=albopretqrio) al n. B 429 dal 10/05/2012 al 24/05/2012 Campobello dì Licata li 25/05/2012

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA Su conforme dichiarazione del dipendente incaricato SI ATTESTA che il presente Regolamento, divenuta esecutiva in data 10 maggio 2012 la delibera di approvazione N. 9 del 28 aprile 2012, è rimasto pubblicato all'albo Pretorio on line dal 10 maggio al 24 maggio 2012 consecutivamente, ai sensi dell'ari. 5, comma 3 dello Statuto Comunale. Campobello di Licata, 25 maggio 2012