Bologna, 22 settembre 2014



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Transcript:

Bologna, 22 settembre 2014 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto CIRCOLARE N. 7 OBBLIGO DI VERSAMENTO TELEMATICO DEI MODELLI F24 A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2014 L art. 11, comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. Primo Decreto Renzi ), convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto l obbligo generalizzato di versamento telematico dei modelli F24 a decorrere dal 1 ottobre p.v. Vi ricordiamo che i soggetti TITOLARI di partita IVA erano già stati obbligati 1 dal 1 ottobre 2006 all utilizzo dei canali telematici per il versamento dei modelli F24 (Entratel, Fisconline o home-banking); per tali soggetti, quindi, non si tratta di una novità, visto che utilizzano i servizi telematici da 8 anni e da tempo non presentano più il modello cartaceo agli sportelli di banche e uffici postali. La novità, invece, riguarda principalmente i soggetti NON TITOLARI di partita IVA, in quanto per questi era rimasta la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo presentandolo direttamente agli sportelli di banche e uffici postali, senza necessità di utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (i già citati canali Entratel e Fisconline) o quelli messi a disposizione dalle proprie banche (home-banking). Dal 1 ottobre p.v., quindi, 1 dall art. 37, comma 49 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani-Visco ).

anche tali soggetti saranno obbligati a presentare i modelli F24 attraverso i canali telematici, e non potranno più presentarli in formato cartaceo direttamente agli sportelli di banche e poste (salvo alcune eccezioni che saranno illustrate infra). 1. Le nuove regole in vigore dal 1 ottobre p.v. In particolare, in base alle nuove disposizioni del Decreto Renzi, a decorrere dal 1 ottobre 2014 tutti i versamenti con modello F24 (da parte di tutti i contribuenti) dovranno essere eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (c.d. F24 a saldo zero ); b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a Fisconline) o dagli intermediari della riscossione (banche e poste: home banking), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni ma il saldo finale sia di importo positivo (quindi F24 con compensazione parziale non a saldo zero ); c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a Fisconline) o dagli intermediari della riscossione (banche e poste: home banking), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro, anche senza compensazione di crediti. In altre parole, un modello F24 a saldo zero (dove gli importi a credito compensati sono perfettamente pari agli importi a debito pagati) andrà presentato esclusivamente mediante i canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (cioè Entratel o Fisconline), direttamente dal contribuente (accedendo al sito dell Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali e

scaricando gli appositi software previsti per il pagamento dei modelli F24) o per il tramite di un intermediario abilitato (dottore commercialista, CAF, ecc.). Per questi modelli a saldo zero, quindi, non sarà possibile utilizzare i canali telematici messi a disposizione dalle proprie banche o dalle poste (home-banking), essendo obbligatorio utilizzare i soli canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Un modello F24 con compensazioni ma non a saldo zero (e che quindi presenti una compensazione parziale con un residuo da versare) potrà invece essere presentato tramite Entratel o Fisconline, ma anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dalle banche o dalle poste (home banking). Stesso discorso per la presentazione di un modello F24 che non riporti alcuna compensazione, ma il cui saldo finale sia superiore a 1.000 euro. 2. Sopravvivenza dei vecchi limiti Vi precisiamo che il Decreto Renzi ha fatto salvi i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia: pertanto, i soggetti TITOLARI di partita IVA continueranno a utilizzare sempre i canali telematici (Entratel, Fisconline o home-banking) anche in presenza di un modello F24 senza compensazioni e con saldo finale non superiore a mille euro 2 ; allo stesso modo, i medesimi soggetti dovranno sempre utilizzare i canali telematici messi a Fisconline) e non potranno quindi mai utilizzare l home-banking, se nel modello F24 è presente la compensazione di un credito IVA annuale o infrannuale di importo superiore a 5.000 euro (calcolato su base annua), e ciò anche se la compensazione è parziale e vi è un residuo da versare 3. 2 Limite già previsto dall art. 37, comma 49 del D.L. 223/2006 a decorrere dal 1 ottobre 2006. 3 Limite già previsto dall art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006, introdotto dall art. 10 del D.L. 78/2009, in vigore dal 1 gennaio 2010.

3. Quando è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo Da tutto quanto sopra riportato deriva che in un solo caso sarà possibile dal 1 ottobre p.v. presentarsi ancora in banca o all ufficio postale con un modello F24 cartaceo: quando il contribuente è un soggetto NON TITOLARE di partita IVA e paga un modello F24 senza compensazioni con saldo finale fino a 1.000 euro. In tutti gli altri casi sarà obbligatorio utilizzare i servizi telematici di presentazione dei modelli F24: Entratel e Fisconline andranno sempre bene, mentre l home-banking andrà bene quasi sempre, nel senso che gli unici due casi in cui non potrà essere utilizzato (in quanto obbligatori Entratel o Fisconline) riguardano il pagamento di un modello F24 a saldo zero e quello di un modello F24 che presenti la compensazione di un credito IVA superiore a 5.000 euro. Sull argomento è intervenuta venerdì u.s. l Agenzia delle Entrate (Circolare 19 settembre 2014, n. 27/E), che, al fine di agevolare i pagamenti in corso nei mesi di prima applicazione della disposizione, ha dato la possibilità ai soggetti NON TITOLARI di partita IVA di continuare a utilizzare i modelli F24 cartacei (presentandoli direttamente allo sportello di banche e poste) fino al 31 dicembre 2014 per il versamento delle rate risultanti dal modello Unico 2014, anche se tali modelli F24 presentano un saldo finale superiore a 1.000 euro, compensazioni di crediti con saldo positivo, o compensazioni di crediti con saldo zero. Inoltre, l Agenzia, al fine di evitare complicazioni ed errori nella compilazione dei modelli F24, ha dato la possibilità ai contribuenti che utilizzano modelli F24 precompilati e inviati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, ecc.) di continuare a presentarli agli sportelli di banche/poste in formato cartaceo anche se con saldo finale superiore a 1.000 euro, e purché non riportino alcuna compensazione (tale eccezione riguarda anche i soggetti titolari di partita IVA, che in linea generale non pagano mai modelli cartacei).

4. Delega a Servié S.r.l. per pagare i modelli F24 in modalità telematica Consigliamo ai Sigg.ri Clienti di verificare con la propria banca la possibilità di pagare i modelli F24 tramite homebanking che, salvo le due eccezioni previste nel 3, consente di presentare i modelli F24 nel rispetto della legge. I Sigg.ri Clienti che vogliano invece affidare alla nostra società di servizi Servié S.r.l. l incarico continuativo (fino a revoca) per il pagamento tramite Entratel dei modelli F24 mediante addebito del proprio conto corrente bancario o postale, sono pregati di compilare, firmare e restituirci il modulo allegato alla presente Circolare, avendo cura di indicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale vorranno addebitare i modelli F24 gestiti dal nostro Studio. Il servizio è a pagamento. Vi precisiamo che con l utilizzo del servizio Entratel deve esserci corrispondenza tra l intestazione del modello F24 e l intestazione del conto corrente bancario o postale utilizzato per l addebito, altrimenti si verifica lo scarto del modello per non rispondenza dell intestazione. Il conto corrente può essere anche cointestato, per cui, in presenza di un conto cointestato al soggetto TIZIO, al soggetto CAIO e al soggetto SEMPRONIO, potranno essere addebitati su tale conto sia i modelli F24 intestati a TIZIO, sia quelli intestati a CAIO, che quelli intestati a SEMPRONIO. * * * * * Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento e con l occasione porge Cordiali saluti.