PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««2009 Commissione per i problemi economici e monetari PROVVISORIO 2004/0079(CNS) 8.3.2005 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto (rifusione) (COM(2004)0264 C6-009/2004 2004/0079(CNS)) Commissione per i problemi economici e monetari Relatore: Ian Hudghton PR\543083.doc PE 347.208v01-00
PR_CNS_art51app Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE 347.208v01-00 2/7 PR\543083.doc
INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...6 PR\543083.doc 3/7 PE 347.208v01-00
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto (COM(2004)0246 C6-009/2004 2004/0079(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0246) 1, visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6-009/2004), visto l'articolo 51 del suo regolamento, vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2005), 1. approva la proposta della Commissione; 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. PR\543083.doc 5/7 PE 347.208v01-00
MOTIVAZIONE Antecedenti La sesta direttiva, che stabilisce norme dettagliate per il sistema comune dell'iva, è stata adottata il 17 maggio 1977 ed il termine di attuazione è stato fissato al 1 gennaio 1978. A decorrere da quest ultima data, essa è stata oggetto di numerose modificazioni. Inoltre nel 1991 un regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri ha introdotto nuove disposizioni applicabili per la durata del periodo di transizione, che hanno prodotto un quadro legislativo incoerente. La codificazione di questo testo sempre più voluminoso è attesa da molto tempo, essendo stata ripetutamente rinviata fino al giorno in cui sarebbe stato introdotto un sistema definitivo per l'iva. Mentre l'intenzione originaria era quella di codificare semplicemente la direttiva 77/388/CE e le sue molteplici modificazioni, ben presto si è ritenuto che in questo caso particolare fosse necessaria una rielaborazione più accurata del testo, per ristrutturarlo e incorporare le disposizioni sull'iva di altre fonti, in particolare di diversi Atti di adesione. É stata quindi scelta la procedura di rifusione, in quanto più adatta allo scopo. 1 La proposta della Commissione contiene quindi l'urgente e necessaria rifusione delle norme in materia di IVA. "Rifusione" L'intero testo è stato completamente ristrutturato, conformemente alle regole comunitarie in materia di redazione legislativa. L'aumento da 33 a 400 articoli può sembrare a prima vista sconcertante, ma in realtà rappresenta un miglioramento in quanto gli articoli sono molto più brevi, chiari e più semplici da citare. Passaggi obsoleti e ridondanti sono stati cancellati, l'enunciazione è stata chiarita e, ove necessario, le versioni linguistiche divergenti sono state riallineate. Modifiche nel contenuto La procedura di rifusione significa che si sono potute includere anche alcune piccole modifiche sostanziali, e a queste si riferisce l'intero esame legislativo del Parlamento e del Consiglio, mentre le disposizioni che sono rimaste invariate, o che sono state semplicemente ricollocate, non devono naturalmente essere oggetto di modfica. Le modifiche sono volte inanzitutto ad adeguare il testo alle disposizioni in materia di accise e alla tariffa doganale comune, o a chiarire le definizioni dei mezzi elettronici, del luogo di prestazione e dei tassi di cambio applicabili. Mentre la direttiva originale prevedeva che ogni anno la Commissione riferisse al Consiglio in merito all'applicazione del sistema IVA, la proposta estende questo periodo a quattro anni, rendendolo così più significativo. 1 Sulla base dell'accordo interistituzionale PE 347.208v01-00 6/7 PR\543083.doc
Breve sintesi della direttiva La direttiva regola l'iva applicabile alla cessione di beni o alle prestazioni di servizi forniti a titolo oneroso nel territorio dello stato da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, e all'importazione di beni. Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica. Si considera come luogo della cessione dei beni il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto ovvero in caso di beni importati, all'interno dello Stato membro d'importazione. Il luogo della prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o in cui dispone di una struttura stabile a partire dalla quale la prestazione di servizi viene fornita. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza (luogo della cessione contro effettiva utilizzazione del servizio), gli Stati membri possono riconsiderare il luogo di prestazione di tali servizi quando l effettiva utilizzazione o l effettivo impiego hanno luogo fuori dal territorio della Comunità (e viceversa). Le transazioni sono soggette all'aliquota che prevale negli Stati membri. Fino al 31 dicembre 2005 l'aliquota IVA normale non può essere inferiore al 15%. Il Consiglio fissa il livello dell aliquota normale da applicare dopo tale data. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. La direttiva disciplina anche l esercizio del diritto a detrazione e prevede regimi speciali per piccole imprese, produttori agricoli (regime comune forfettario), beni d'occasione, oggetti d'arte e antiquariato, oro d'investimento, servizi ad alta intensità di lavoro e agenzie di viaggio. Include inoltre un regime speciale per i servizi forniti per via elettronica. PR\543083.doc 7/7 PE 347.208v01-00