FERIE. Rielaborato da : A. Campanari, Permessi assenze e aspettative dei lavoratori della scuola, Edizioni Conoscenza



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FERIE Personale con contratto a tempo indeterminato Il personale con contratto a tempo indeterminato ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie retribuito, con esclusione solo delle indennità per prestazioni aggiuntive o straordinarie che non siano corrisposte per dodici mensilità. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, si ha diritto al pagamento sostitutivo per le ferie non fruite. La durata delle ferie spettanti è di 32 giorni lavorativi l'anno. Solo per il personale che non ha maturato almeno 3 anni di servizio prestato a qualsiasi titolo le ferie sono di 30 giorni l'anno. Un anno di servizio si considera valido se si è lavorato per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati per diversa tipologia di lavoro, nelle scuole statali. Per il personale ATA, nell'ipotesi che la settimana sia articolata su 5 giorni lavorativi, il sesto giorno è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ogni giorno fruito. Quindi un lavoratore che ha l'orario di servizio articolato su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, qualora usufruisca delle fèrie dal lunedì al venerdì, oppure chieda 5 giorni singoli di ferie in diverse settimane, si computano 6 giorni di ferie sui 32 spettanti. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno scolastico (ad es. nell'anno di assunzione o cessazione dal servizio) le ferie sono calcolate in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Le assenze per malattia o le altre assenze retribuite, anche parzialmente, non interrompono la maturazione delle ferie né riducono quelle spettanti. Il personale docente ha diritto alle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e cioè nei mesi di luglio e agosto, fatta eccezione del periodo di impegno per gli esami di stato. Nel restante periodo ai docenti è consentita la fruizione delle ferie per un massimo di 6 giorni l'anno e a condizione che sia possibile la sostituzione senza oneri aggiuntivi (ivi compresi quelli per ore aggiuntive). Tale vincolo viene meno se i 6 giorni di ferie sono richiesti come permessi per motivi personali o familiari documentati o autocertificati di cui all'art. 15 del CCNL 2002-2005 in aggiunta ai 3 previsti. In caso di ferie non godute queste vanno recuperate entro l anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Il personale ATA ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio e anche in maniera frazionata. Va comunque assicurata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti. Le ferie non godute per esigenze di servizio o anche per ragioni personali, vanno fruite entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo. La richiesta di ferie sia da parte del personale docente che ATA, va presentata al Dirigente scolastico. In caso di malattia superiore a 3 giorni adeguatamente documentata o in caso di ricovero ospedaliero, le ferie sono sospese e si ha diritto a recuperarle. In ogni caso le ferie non si riducono in caso di assenza per malattia nemmeno se questa si protragga per l intero anno scolastico. Solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro si ha diritto ad avere il pagamento sostitutivo qualora le ferie non siano fruite o per esigenze di servizio o per malattia o altro. Nel caso in cui le ferie in atto vengano interrotte o sospese per ragioni di servizio, il lavoratore ha diritto non solo al recupero delle stesse, ma anche al rimborso di tutte le spese documentate per il viaggio di rientro e di ritorno al luogo di svolgimento e all'indennità di missione per la durata dei viaggi stessi. Personale con contratto a tempo determinato I supplenti hanno diritto alle ferie in proporzione al servizio prestato. La durata delle ferie è di 30 giorni l'anno e 32 dopo 3 anni di servizio a qualunque titolo prestato. Se la durata del rapporto di lavoro non consente di fruire delle ferie maturate (in caso di supplenze brevi o fino al termine delle lezioni), queste sono retribuite al termine dell'anno scolastico o comunque al termine dell'ultimo contratto di lavoro stipulato nell'anno scolastico di riferimento. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato non è obbligato a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e quindi ha diritto sempre al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite. Norme dì riferimento - Artt. 13 e 19 CCNL 2006-2009 Rielaborato da : A. Campanari, Permessi assenze e aspettative dei lavoratori della scuola, Edizioni Conoscenza

RICHIESTA FERIE (Personale a tempo indeterminato) comune di cap prov assunto/a a tempo indeterminato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 13 Ccnl Scuola 2006-2009, di fruire di un periodo di ferie dal al compresi; ai sensi dell'art. 14 Ceni Scuola 2006-2009 di fruire di un periodo di festività soppresse dal al compresi. A tal fine dichiara: - di avere/non avere tre anni di servizio comunque svolti;

RECUPERO FERIE - PER MANCATA FRUIZIONE (Personale a tempo indeterminato) comune di cap prov assunto/a a tempo indeterminato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 10, Ccnl Scuola 2006-2009 di fruire di un periodo di ferie dal al compresi. A tal fine dichiara: di trovarsi, ai sensi dei commi 3 e 4, nella situazione di: - avere/non avere tre anni di servizio comunque svolti; le ragioni che hanno impedito il godimento di tutte, o parte, delle ferie spettanti sono: - particolari esigenze di servizio; - particolari esigenze personali.

SOSPENSIONE DELLE FERIE PER RICOVERO OSPEDALIERO O MALATTIA SUPERIORE A TRE GIORNI (Personale a tempo indeterminato) comune di cap prov assunto/a a tempo indeterminato in qualità di in servizio presso Informa, ai sensi dell'art. 13, comma 13, Ccnl Scuola 2006-2009, che il periodo di ferie dal al compresi è interrotto da malattia o ricovero ospedaliero. A tal fine dichiara di trovarsi, ai sensi del comma 13 art. 13, nella situazione di: - ricovero ospedaliero dal al ; - malattia documentata dal al. Allega certificazione medica; certificato ricovero ospedaliero.

FERIE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE (Personale Ata a tempo indeterminato) comune di cap prov assunto/a a tempo indeterminato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 13 comma 8 del Ccnl Scuola 2006-2009, di fruire di un periodo di ferie dal al compresi. Dichiara, altresì, che durante l'anno scolastico in corso, dall'inizio delle attività didattiche, ha già usufruito delle seguenti giornate lavorative di ferie.

RICHIESTA FERIE (Personale a tempo determinato) comune di cap prov, assunto/a a tempo determinato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 13 e dell' art. 19 e. 1 e 2 del Ccnl Scuola 2006-2009, di fruire di un periodo di dal al compresi; e ai sensi dell'art. 14 Ceni Scuola 2006-2009 di fruire di un periodo di festività soppresse dal al compresi.

SOSPENSIONE FERIE (Personale a tempo determinato) comune di cap prov, assunto/a a tempo determinato in qualità di in servizio presso Informa, ai sensi dell'art. 13, e. 13 e dell'art. 19 del Ccnl Scuola 2006-2009, che il periodo di ferie dal al compresi è interrotto da malattia (o ricovero ospedaliero). A tal fine dichiara di trovarsi, ai sensi del comma 13 art. 13, nella situazione di: - ricovero ospedaliero dal al ; malattia documentata dal al. Allega certificazione medica; certificato ricovero ospedaliero.

FERIE NON GODUTE (Personale a tempo determinato) comune di cap prov, assunto/a a tempo determinato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Ccnl Scuola 2006-2009, il pagamento del periodo di ferie maturato dal al compresi. A tal fine dichiara: - di non aver richiesto né fruito di giorni di ferie durante il servizio svolto; - che la durata del contratto a tempo determinato non consentiva di usufruire del diritto alle ferie maturato.

FERIE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE (Personale docente a tempo determinato) comune di cap prov, assunto/a a tempo determinato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 13 e. 9 e dell'art. 19 del Ccnl Scuola 2006-2009 di fruire di un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie dal al compresi. Dichiara, altresì, che durante l'anno scolastico in corso, dall'inizio delle attività didattiche, ha già usufruito delle seguenti giornate lavorative di ferie

FESTIVITÀ Festività soppresse L'art. 3 della legge n. 54/77 ha abolito le seguenti festività se ricorrenti in giorni feriali: S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, festa dell'unità nazionale (4 novembre). In sostituzione di queste festività soppresse, l'art. 14 del CCNL 2006-2009 ha previsto che alle ferie si aggiungono 4 giornate di riposo oltre la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa. Queste 4 giornate di riposo per festività soppresse vanno obbligatoriamente fruite entro l'anno scolastico di riferimento e, per i docenti, entro il periodo che va dal termine delle lezioni e degli esami all'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo oppure nei periodi di sospensione delle lezioni. Le 4 giornate di festività soppresse spettano se si è lavorato per tutto l'anno scolastico. A chi ha lavorato di meno perché supplente o perché, ad esempio, ha fruito di periodi di aspettativa per famiglia (periodo non valido), spetta 1 giorno ogni 3 mesi di lavoro. Altre festività Il personale della scuola ha diritto inoltre al riposo per le seguenti altre festività: le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre 25 e 26 dicembre; le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; la festa del Santo Patrono. Chi lavora in un giorno festivo per esigenze di servizio ha diritto a recuperare un giorno di riposo stabilito dal Dirigente scolastico (art. 35 DPRn. 3/57). Rielaborato da : A. Campanari, Permessi assenze e aspettative dei lavoratori della scuola, Edizioni Conoscenza

FESTIVITÀ SOPPRESSE (Personale a tempo indeterminato/determinato) comune di cap prov, assunto/a a tempo indeterminato/determinato in qualità di in servizio presso Chiede, ai sensi dell'art. 14 Ccnl Scuola 2006-2009, di fruire di giorni di festività soppresse dal al compresi. A tal fine dichiara di aver maturato a tutt'oggi n. giornate di festività soppresse.