Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese



Documenti analoghi
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Art. 1. Ragione sociale

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

STATUTO AVAD. Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuti Società svizzera sclerosi multipla

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali

SOCIETÀ DI ULTRASONOLOGIA MEDICA DELLA SVIZZERA ITALIANA SUMSI

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Aggiornato: 7 aprile 2013 STATUTO

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO DELLA S.I.A.

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

A.I.C.S. - Solidarietà

STATUTO DELL ALLIANCE FRANCAISE DI COSENZA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

Associazione GREST-TICINO

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuti CAS Sezione Bregaglia

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)

STATUTO del Circolo IL CAMPANILE DI GIOTTO

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTI Società svizzera sclerosi multipla

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Statuto d associazione Analfabeti

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

Art. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.

Transcript:

Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese

CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Art. 2 Scopi 1. L Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel suo comprensorio e confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni. 2. Per conseguire tale scopo l Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull assistenza e la cura a domicilio del 30 novembre 2010, il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) del comprensorio del Luganese. 3. L Associazione è di interesse pubblico, aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro. Sede e durata Art. 3 La sede dell Associazione è Lugano. La sua durata è illimitata. CAPITOLO 2 Membri Statuto di membri Art. 4 Possono essere membri attivi - Comuni; - enti di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore dell assistenza e dell aiuto a domicilio; Possono essere membri passivi e senza diritto di voto - le persone fisiche Ammissione Art. 5 1. La domanda di ammissione in qualità di membro è da inoltrare per iscritto al Comitato, il quale ne decide l accettazione. 2. Nella domanda di ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell Associazione definite nello statuto. 3. Il rappresentante del Cantone è membro di diritto dell Associazione. 4. Contro la decisione che respinge la domanda d ammissione, il richiedente ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni all Assemblea. Responsabilità Art. 6 I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest ultima. Dimissioni ed esclusione Art. 7 1. Tutti i membri possono dimettersi per la fine di ogni anno sociale. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato con almeno sei mesi di anticipo. 2. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della tassa sociale. 3. Su proposta del Comitato, l Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell Associazione.

CAPITOLO 3 Organizzazione Organi Art. 8 Gli organi dell Associazione sono: - l Assemblea; - il Comitato; - le Commissioni di zona. A. Assemblea generale Riunioni e convocazioni Art. 9 1. L Assemblea è l organo supremo dell Associazione. 2. L Assemblea è convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 degli aventi diritto di voto. Essa è presieduta dal Presidente dell Assemblea e, in sua assenza, dal Vicepresidente dell Assemblea. La convocazione avviene in forma scritta. Gli allegati, se così richiesto dal Delegato, possono essere trasmessi in formato elettronico. 3. L Assemblea si riunisce almeno due volte all anno: di regola entro fine novembre per l approvazione del preventivo e di regola entro fine maggio per l approvazione dei conti d esercizio e dei bilanci dell anno precedente. 4. I membri sono convocati individualmente per iscritto in forma cartacea o in forma elettronica almeno tre settimane prima della data dell assemblea; alla convocazione viene allegato l ordine del giorno. Art. 10 L Assemblea: 1. Nomina per un periodo di 4 anni 1.1. il Presidente dell Assemblea, il Vicepresidente dell Assemblea e i membri del Comitato di sua competenza; 1.2. i membri delle Commissioni di zona; 2. Incarica l ufficio esterno di revisione; 3. Ratifica le decisioni relative all assunzione di un servizio di appoggio; 4. Approva i progetti specifici o supplementari; 5. Delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione; 6. Approva i conti di esercizio, il bilancio e il preventivo; 7. Decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi membri; 8. Formula le proposte al Comitato; 9. Decide sui ricorsi contro la mancata ammissione di nuovi membri; 10. Delibera sulle proposte di esclusione dei membri; 11. Stabilisce le quote sociali annue; 12. Modifica lo statuto; 13. Scioglie l Associazione. Diritto di voto, maggioranza, quorum Art. 11 1. Ogni Comune membro dell Associazione dispone di un voto ogni 3000 abitanti o frazione. È ammessa la delega di voto. 2. Ogni Ente d appoggio e di volontariato membro dell Associazione dispone di un voto. 3. L Assemblea può validamente deliberare se è presente almeno 1/3 dei voti. Se dopo 30 minuti 1/3 non è raggiunto l Assemblea è comunque valida. 4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

B. Comitato Funzione e composizione Art. 12 1. Il Comitato è l organo direttivo dell Associazione. Esso si organizza al suo interno ed assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell Associazione, conformemente alla pianificazione cantonale. 2. Il Comitato è formato da sette persone, di cui 2.1. una in rappresentanza dello Stato; 2.2. quattro in rappresentanza dei Comuni membri, di cui almeno uno del Comune di Lugano; 2.3. due in rappresentanza degli altri enti di diritto pubblico o privato. 3. Il Comitato rappresenta l Associazione di fronte a terzi, può delegare il potere di rappresentanza al direttore e all amministratore, designa le persone che impegnano l Associazione con la loro firma e stabilisce il modo di firma. 4. I membri di Comitato, in assemblea, non hanno diritto di voto. Art. 13 Il Comitato: 1. Elabora la suddivisione del proprio comprensorio in zone di intervento e gestisce a livello strategico il servizio di assistenza e cura a domicilio all interno del comprensorio offrendo almeno le prestazioni previste dalla Legge; 2. Allestisce la pianificazione del proprio comprensorio e partecipa all elaborazione di quella cantonale; 3. Promuove proposte di attività e progetti supplementari per il proprio comprensorio; 4. Stipula le convenzioni con i Comuni, altri operatori sanitari, enti o associazioni e con assicurazioni malattia; 5. Approva le tariffe a carico degli utenti; 6. Chiede il riconoscimento dell Associazione quale gestore del SACD ai sensi della relativa legge cantonale; 7. Allestisce i conti di esercizio, i bilanci e il preventivo, che vengono sottoposti al vaglio dell assemblea; 8. Gestisce il patrimonio dell Associazione e ricerca i mezzi finanziari per conseguire gli obiettivi fissati; 9. Assume i dipendenti dell Associazione e ne approva i capitolati d oneri; 10. Approva il piano di formazione per i dipendenti; 11. Esegue o fa eseguire le decisioni prese dall Assemblea; 12. Convoca l assemblea ordinaria e straordinaria; 13. Decide sull ammissione di nuovi membri; 14. Vigila sulla gestione dell Associazione; 15. Esercita tutte le competenze non assegnate ad altri organi. C. Commissioni di zona Funzioni e composizione Art. 14 1. Ogni zona d intervento può dotarsi di una Commissione di zona quale organo consultivo del Comitato. 2. Essa è composta da 7 membri eletti direttamente dall Assemblea su proposta dei Comuni e delle Associazioni di zona. Art. 15 La Commissione di zona 1. preavvisa e discute gli oggetti relativi alla propria zona d intervento sottopostegli dal Comitato; 2. sottopone al Comitato i bisogni e le proposte relativi alla propria zona d intervento.

D. Direzione Organizzazione Art. 16 L organizzazione dell Associazione è affidata ad un Direttore amministrativo e ad un direttore sanitario che si sostituiscono in caso di assenza. Compiti Art. 17 Al Direttore amministrativo è affidata la gestione del Servizio. Al Direttore sanitario è affidata la gestione sanitaria del Servizio; garantisce la conformità alla legislazione sanitaria federale e cantonale, alle direttive o raccomandazioni del DSS e dell Ufficio del medico cantonale. I compiti dei direttori vengono definiti da un capitolato d oneri. E. Ufficio di revisione Elezione e compiti Art. 18 L Ufficio esterno di revisione viene incaricato dall Assemblea ogni anno su proposta del Comitato. Il rinnovo può essere tacito. CAPITOLO 4 Risorse Risorse finanziarie Art. 19 Le risorse finanziarie dell Associazione sono costituite: - dalle quote sociali dei membri attivi e passivi che corrispondono: quota base annua moltiplicata per il numero dei voti considerato un importo massimo di CHF 2'000.00; - dalle altre entrate comprensive del pagamento a carico degli utenti, dei rimborsi delle casse malati ed altre assicurazioni; - del contributo dei Comuni e del Cantone; - da donazioni, legati ed altri lasciti. CAPITOLO 5 Disposizioni finali Modifica degli statuti e scioglimento dell Associazione Art. 20 1. Ogni modifica degli statuti deve figurare all ordine del giorno ed essere approvata dai 2/3 dei membri. Se il quorum non è raggiunto, l Assemblea può deliberare mezz ora dopo l aggiornamento dei lavori, qualunque sia il numero di presenti. 2. Lo scioglimento dell Associazione può essere deciso soltanto da un Assemblea convocata espressamente a tale scopo e decisa con la maggioranza qualificata. Se il quorum non è raggiunto, un Assemblea è convocata una seconda volta al più tardi dopo 10 giorni. Essa può deliberare con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. 3. In caso di scioglimento dell Associazione, i fondi ritorneranno ai Comuni del comprensorio ed al Cantone proporzionalmente al loro impegno finanziario e saranno utilizzati per conseguire analoghi scopi a quelli enunciati nel presente statuto. Il presente statuto è entrato il vigore il 09.09.1999 ed è stato modificato in data: 16.12.1999-20.11.2000-24.05.2004-24.11.2009-16.11.2011-27.11.2012. Presidente dell assemblea: Presidente del comitato: Direttore amministrativo: Marusca Ortelli dr. med. Sergio Macchi Enrico Conte Lugano, 27 novembre 2012