REPUBBLICA ITALIANA CODICE FISCALE 80012000826 PARTITA I.V.A. 02711070827 DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE AREA INTERDIPARTIMENTALE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA REGIONE SICILIANA VIALE REGIONE SICILIANA, N.2226 90135 PALERMO FAX 091/7072805 Prot. n. 124092/50/IV/7.4.6 Palermo, 28.08.2008 All n. 14 fogli OGGETTO: Direttive di gestione dipendenti a tempo determinato di cui alla Delibera n. 369 del 02 agosto 2005. Anticipata via FAX Al Sig. Presidente del Tribunale Via Trenta Gennaio, 17 91100 TRAPANI In riferimento al personale regionale a tempo determinato, assegnato a codesto ufficio giudiziario che prenderà servizio in data 01.09.2008, si forniscono con la presente le modalità di fruizione, in relazione a quanto previsto dal vigente C.C.R.L., degli istituti giuridici spettanti, quali ferie, permessi e congedi che, per il corrente anno, dovranno essere proporzionati al servizio svolto fino al 31.12.2008, di cui al seguente prospetto: Periodo di servizio 01.09.2008 31.12.2008 Ferie gg. 9 + gg. 1 riposo ai sensi della L. n.937/77 (prestazione lavorativa gg. 5 settimanali) Ferie gg.10 + gg.1 riposo ai sensi della L. n.937/77 (prestazione lavorativa gg. 6 settimanali Permessi retribuiti (art. 47 CCRL) gg. 15 Permessi brevi n. 12 ore. Permessi per partecipazione assemblee sindacali n. 5 ore Congedo parentale gg. 10 Malattia figlio gg. 2. /.
- 2 - Sarà cura di codesto Ufficio trasmettere alla scrivente, semestralmente, per ciascun dipendente, la scheda riepilogativa debitamente compilata, dalla quale si evincano chiaramente i giorni di presenza ed assenza, nonchè la documentazione giustificativa in originale per i giorni di assenza; ai fini della liquidazione dell indennità mensa, trimestralmente, codesto Ufficio dovrà trasmettere il numero dei rientri pomeridiani obbligatori effettuati da ciascun dipendente. Si allegano alla presente, copia della scheda riepilogativa anno solare 2008, circolare e modulistica L. n. 104/92, circolare infortuni sul lavoro. Per opportuna conoscenza si invia, altresì, per estratto, copia della circolare prot. n. 101784 del 04.07.2008. IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL AREA (Ing. Silvio NICOLACI)
Estratto circolare prot. n. 101784 del 04.07.2008.. omissis.. a) prestazione lavorativa: può essere articolata su cinque o sei giornate lavorative; nella prima ipotesi possono prevedersi anche più rientri pomeridiani, in tale evenienza occorre tener presente che questa Amministrazione si farà carico del rimborso di una sola indennità mensa, che deve essere comunicata allo scrivente al fine del pagamento; nella seconda ipotesi la prestazione lavorativa deve essere articolata prevedendo lo svolgimento di n. 6 ore di servizio in maniera continuativa, con esclusione, quindi, di pausa pranzo che, comunque, qualora effettuata, non comporta alcun obbligo nei confronti di questa amministrazione; b) ferie e festività soppresse: per quanto concerne le ferie, per i primi tre anni di servizio, l art. 45 del vigente C.C.R.L., nel caso di una prestazione lavorativa svolta su cinque giorni settimanali, prevede che i giorni di ferie spettanti nell anno solare sono 26, a cui si aggiungono 4 giorni di riposo da fruire secondo le modalità previste dalla legge n. 937/77; con una prestazione lavorativa svolta su 6 giorni settimanali, i giorni di ferie spettanti sono 30, più 4 giorni di riposo da fruire secondo le modalità previste dalla legge n. 937/77; c) permessi brevi: il dipendente ha diritto alla concessione di permessi brevi nel limite massimo di 36 ore per anno solare; tali permessi non possono superare giornalmente la metà delle ore di lavoro. Le ore di permesso devono essere recuperate entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di godimento del permesso; il mancato recupero comporta la proporzionale decurtazione della retribuzione mensile da parte di questa Amministrazione; d) malattia: l assenza per malattia è disciplinata dall art. 50 che al comma 1 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi; ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l episodio morboso in corso. Per i dipendenti a tempo determinato, l applicazione dell art. 50 opera un distinguo in relazione alla data di assunzione; per coloro i quali hanno iniziato il rapporto di lavoro l 1.01.2006, tale data rimane come riferimento fisso fino al 31.12.2008; per i contratti stipulati successivamente il triennio di riferimento decorre, inizialmente, dalla data di presa servizio. A regime il computo diventa dinamico trovando completa applicazione quanto previsto dall art. 50. Per quanto attiene il trattamento economico delle assenze per malattia, cui riferisce il comma 7 lett. a), b), c), del succitato art. 50, al dipendente per i primi 9 mesi di assenza spetta l intera retribuzione fissa mensile; per i successivi tre mesi di assenza spetta il 90% della retribuzione fissa mensile; per gli ulteriori sei mesi di assenza spetta il 50% della retribuzione fissa mensile. Superato il limite posto al comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta, in casi particolarmente gravi, sono concessi ulteriori 18 mesi di assenza non retribuita, così come disposto alla lettera d) del già citato comma 7; e) partecipazione ad assemblea sindacale: al personale a tempo determinato nell anno solare spettano, per la partecipazione alle assemblee sindacali, n. 15 ore di permesso che, previa giustificazione, non danno luogo a decurtazione della retribuzione; f) svolgimento di funzione di giudice popolare e donazione sangue: relativamente alle assenze effettuate per lo svolgimento della funzione di giudice popolare e per la prestazione della donazione di sangue, queste devono essere preventivamente richieste e debitamente documentate; Tali assenze vengono regolarmente retribuite; g) infortunio sul lavoro: in caso di infortunio occorso sul lavoro o in itinere, l Ufficio ove il dipendente presta servizio attiverà le procedure di cui alla circolare prot. n. 40871 del 26.04.2005, emessa per il personale con contratto a tempo determinato gestito economicamente da questo Dipartimento, trasmettendo copia di tutti gli atti, tempestivamente, allo scrivente, per l ulteriore inoltro al competente Servizio Gestione Economica del Personale
. /. - 2 h) permessi retribuiti ex art. 47: il dipendente, nei limiti previsti dal C.C.R.L., nell anno solare ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, gg. 8 per anno solare; - lutti per coniuge o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, gg. 3 per evento; per fruire del permesso per lutto occorre, preliminarmente, che il lavoratore comunichi l evento che dà titolo ed i giorni nei quali utilizzerà lo stesso, fermo restando che dovrà essere successivamente prodotta la documentazione giustificativa in originale. I giorni di permesso devono, essere utilizzati entro sette giorni dal decesso in maniera continuativa, escludendo i giorni festivi e quelli non lavorativi. L intero periodo, comunque, non deve eccedere i sette giorni; - gg. 15 consecutivi per matrimonio; tale permesso può essere richiesto anche entro i 30 giorni successivi all evento; - al dipendente, altresì, posso essere concessi a domanda per particolari motivi familiari o personali, debitamente documentati, gg. 3 per evento o n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. i) congedo parentale ex art. 56: per quanto attiene ai congedi dei genitori il C.C.R.L. dispone che nell ambito del congedo parentale, previsto dall art.32, comma 1, del D. lgs n. 151/2001, i primi 30 giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, per anno solare e, comunque, nei limiti previsti dal citato art. 32 del D. lgs. n. 151/2001, vengono interamente retribuiti, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Il beneficio dell intera retribuzione dei primi 30 giorni di congedo parentale si intende come dote complessiva nel caso in cui siano fruiti da entrambi i genitori, contemporaneamente od alternativamente; anche in presenza di più figli di età inferiore ad anni 8, il limite massimo di congedo parentale retribuito per anno solare è di gg. 30. Le assenze per congedo parentale, eccedenti il limite dei 30 giorni retribuiti per anno solare, sino al compimento del 3 anno di vita del bambino saranno retribuite con una decurtazione del 70%, mentre dal 3 all 8 anno di vita del bambino nessuna indennità è dovuta al lavoratore. Le assenze per congedo parentale devono essere comunicate con almeno 15 giorni di preavviso, tranne i casi previsti alla lettera f) del più volte citato art. 56 del C.C.R.L. dei dipendenti regionali. avendo sempre cura di indicare nella richiesta il nome e la data di nascita del bambino per il quale si chiede il congedo. La richiesta di congedo parentale deve indicare, altresì, il congedo fruito dal coniuge, a fronte del limite posto dal comma 1 dell art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001. Nel caso in cui ad un primo periodo di congedo parentale segua un periodo di assenza dal servizio effettuata a qualsiasi e diverso titolo, l eventuale concessione di un ulteriore periodo di congedo parentale è subordinata, comunque, al rientro in servizio del dipendente. Nel caso di fruizione continuata, il computo dei giorni di assenza per congedo parentale comprende anche il sabato, la domenica e gli eventuali giorni festivi che ricadono all interno degli stessi; tale computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata, qualora i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno in servizio del lavoratore; l) congedo per malattia figlio ex art. 56: nei casi previsti dall art. 47 del citato D.lgs. n. 151/01, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, sono riconosciuti gg. 5 di assenza retribuita per anno solare, fermo restando quando previsto dal comma 2 del succitato art. 47 del D.lgs. n. 151/01. Le assenze per malattia del figlio vanno documentate con idoneo certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionato e devono recare, altresì, la data di nascita del bambino; dovrà, altresì, essere prodotta idonea attestazione da cui si evinca che l altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per lo stesso motivo (L. 127/97).
. /. - 3 - Analogamente ai periodi di assenza per congedo parentale, i periodi di assenza per malattia figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all interno degli stessi, tale computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata, qualora i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno in servizio del lavoratore; m) permessi L.R. n. 30/00: per quanto attiene ai permessi spettanti per lo svolgimento di cariche elettive, questi verranno concessi con le modalità tutte previste dalle normative vigenti di cui alla L. 816/85 e alla L.R. n. 30/00, art.20, comma 5, con l esclusione dell istituto dell aspettativa; n) permessi sindacali: Per quanto concerne l utilizzo dei permessi sindacali, si rimanda all accordo del 30.06.2003, cui specificatamente si fa riferimento. Il personale che si avvale di tali permessi dovrà, in ogni caso, produrre idonea attestazione giustificativa per i giorni di permesso richiesto; o) permessi ex L. n. 104/92: la fruizione dei benefici di cui all art.33 c. 3 della L. n. 104/92 sarà autorizzata dallo scrivente previa acquisizione dell istanza inoltrata dal dipendente in uno alla copia del proprio documento di identità in corso di validità, di copia conforme della certificazione di invalidità e di autocertificazione resa dal portatore di handicap; per le modalità si rimanda alla nota di trasmissione della modulistica allegata alla presente. Successivamente all autorizzazione, la fruizione dei permessi mensili sarà autorizzata dagli Uffici sede di assegnazione; p) maternità: per quanto attiene la tutela della maternità vanno applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 151/01; pertanto l Ufficio sede di assegnazione dovrà far pervenire alla scrivente tutta la documentazione relativa al pre e post-partum e all eventuale interdizione fruita dalla dipendente. Per quanto attiene ai permessi giornalieri della madre, di cui all art.39 del D.lgs. n.151/2001, pari a ore 2 giornaliere, possono essere utilizzati anche dal padre e, nel caso di parto plurimo sono raddoppiati; q) svolgimento di funzioni negli uffici elettorali: Per quanto attiene lo svolgimento di funzioni negli Uffici elettorali, il personale a tempo determinato deve presentare apposita istanza con allegato il decreto di nomina e, successivamente, l attestato di effettivo svolgimento delle funzioni, recante l indicazione dei giorni e dell orario di svolgimento, inizio e fine, delle operazioni di seggio. Detto personale ha diritto ad usufruire di gg. 2 di riposo compensativo, relativamente al sabato ed alla domenica, immediatamente dopo il termine delle operazioni elettorali. Le giornate lavorative, da lunedì a sabato compresi, in cui viene svolto l impegno presso il seggio, vengono considerate come giornate di effettiva presenza in servizio. r) dimissioni: il dipendente deve inoltrare a questa Area, tramite l Ufficio sede di assegnazione, apposita istanza nei termini previsti dall art. 75 del più volte citato C.C.R.L. s) riposo compensativo: il personale a tempo determinato, che per verificate esigenze di servizio, abbia svolto attività lavorativa oltre l ordinario orario di lavoro giornaliero, può fruire del riposo compensativo di cui all art. 42 del più volte citato C.C.R.L. Resta esclusa la possibilità di effettuare turnazione in assenza di idonea copertura finanziaria.