gas CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE - BUSINESS business



Documenti analoghi
CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

CONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI UTILIZZO. Art.1 Oggetto dell accordo

ELENCO PREZZI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

REGOLAMENTO. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto

E.T.R.A. S.P.A. La società E.T.R.A. S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi),

ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

ELENCO PREZZI. Tutti i prezzi indicati devono considerarsi espressi in Euro, IVA esclusa.

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

energia CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PMI e P.IVA pmi e p.iva

CONDIZIONI CONTRATTUALI

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L ACQUISTO DELL ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO (RECAEE)

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA:

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

LICENZA D USO di SOFTWARE

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

INDENNIZZI A FAVORE DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL AUTORITA PER L ENERGIA

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ELENCO PREZZI PRESTAZIONI ACCESSORIE

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

che pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

OFFERTA POST BOX CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ARCHIVIO

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONE CORTEREGGIO

Contratto di Assistenza e manutenzione del software applicativo e di fornitura di assistenza sistemistica della PANTAREI INFORMATICA S.r.l.

AMBITO DI APPLICAZIONE

del 27/02/2007 n. 184

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA Servizio Gestione Opere e Sicurezza All. A)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

Autorizzazione di addebito Piano Ricaricabile Business

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Articolo 1 Definizioni

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

PRINCIPALI ATTIVITA TECNICHE PER LA MISURA DEL GAS

Autorità per l energia elettrica e il gas

Contratto di servizio per utenze raggruppate

Assitech.Net S.r.l. Assistenza Tecnica Aziendale

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Deliberazione N.: 4 del: 21/01/2015

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

26/03/2015. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

ACCORDO DI INTERCONNESSIONE

Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica alle. società autostradali aderenti al. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOZIONALE PORTA I TUOI AMICI IN VODAFONE

Il Visualizzatore Le verrà fornito da SISAL S.p.A. a titolo di comodato, alle seguenti condizioni:

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Prestito Personale Private

Il Ministro delle Attività Produttive

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

ELENCO PREZZI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE

TESTO INTEGRATO SULLA MOROSITA - DELIBERA ARG/gas 99/11 E SS.MM.II.

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

Comune di Castelfidardo

REGOLAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA

TRA. - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale n e Partita Iva n , con sede

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SERVIZIO INDAGINI FINANZIARIE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GESTIONE STRAGIUDIZIALE GRATUITA: CONDIZIONI CONTRATTUALI

G.P. GAS S.r.l. LISTINO PREZZI 2014 (PROVVISORIO: dal 01/01/2014 alla data di variazione ISTAT)

Comune di Villa di Tirano

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto

Bolletta 2.0 Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti in regime di tutela

Transcript:

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di Gas Naturale, salvo espressa deroga contenuta nelle Condizioni Particolari di Fornitura. ART. 1 DEFINIZIONI Accordo di Trasporto : si intende il contratto sottoscritto con il Trasportatore per trasportare il Gas tramite la Rete e consegnare il Gas ai Punti di Consegna relativi ai Clienti Finali allacciati direttamente alla Rete ; Accordo di Distribuzione : si intende il contratto sottoscritto con il Distributore per trasportare il Gas tramite l Impianto di Distribuzione e consegnare il Gas ai Punti di Consegna relativi ai Clienti Finali allacciati direttamente ad un Impianto di Distribuzione; AEEG : l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas; Cabine di Misura : la struttura fisica contenente le apparecchiature atte alla misurazione del somministrato al Cliente Finale e/o immesso nella rete di distribuzione e alla regolazione della pressione del stesso; Cliente Finale : si intende la persona fisica o giuridica che usa il per usi propri secondo quanto prescritto dalle definizioni del D.lgs. n 164/2000; Codice di Rete : si intende il codice contenente le regole e le modalità per la gestione ed il funzionamento della Rete secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000; Codice di Stoccaggio : si intende il codice contenente le regole e le modalità per la gestione ed il funzionamento dello stoccaggio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000; Distributore : si intende il soggetto che esercisce l Impianto di Distribuzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000; Gas Naturale : s intende il oggetto della fornitura avente le specifiche qualitative stabilite dal Codice di Rete; Giorno : s intende il periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo; Impianto/i di Distribuzione : si intende la/e rete/i di dotti locali integrati funzionalmente costituita dall insieme dei punti di alimentazione della rete di dotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d utenza. L Impianto di Distribuzione si colloca sempre a valle di un Punto di Aggregazione. Mese di Prelievo : s intende il periodo con inizio alle ore 6.00 del primo giorno di ogni mese contrattuale e termine alle ore 6.00 del primo giorno del mese contrattuale successivo; Periodo Contrattuale : s intende la durata del Contratto; Potere Calorifico Superiore o PCS : s intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di alle condizioni standard (temperatura di 288,15 K = 15 C ed alla pressione di 101,325 kpa = 1,01325 bar), quando la pressione di reazione è mantenuta costante, dei prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura costante dei reagenti. Standard metro cubo o Smc : s intende il metro cubo alle condizioni standard (temperatura di 288,15 K = 15 C e pressione di 101,325 kpa = 1,01325 bar). Punto di Prelievo : è il punto di confine tra l impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l impianto di proprietà del CLIEN- TE o gestito da esso. Rete : è il sistema di condotte in generale interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal punto di alimentazione della rete, consente la distribuzione del ai clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza e gli Impianti di Distribuzione. Società Controllate, Controllanti, Collegate e/o Sottoposte a Comune Controllo : s intendono quelle società che risultino tali ai sensi e per gli effetti dell articolo 2359 c.c. ed il termine controllo dovrà essere interpretato secondo quanto disposto dal medesimo articolo; Trasportatore : s intende Snam Rete Gas ed Edison T&S che sono i soggetti che gestiscono la Rete attraverso cui viene effettuato il servizio di trasporto del Gas in applicazione dell Accordo di Trasporto. ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO ESCLUSIVA GELSIA, metterà a disposizione del CLIENTE il naturale secondo i parametri indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura e somministrerà al CLIENTE, che si impegna ad acquistare e a prelevare in via esclusiva da GELSIA, i quantitativi di naturale necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/i, che rientrano tutti nella disponibilità negoziale del CLIEN- TE (anche nel caso di CLIENTE Consorzio), come dallo stesso sottoscritto con l accettazione delle Condizioni Particolari di Fornitura. ART. 3 PUNTO/I DI PRELIEVO E DI UTILIZZO DEL GAS NA- TURALE 3.1 Il CLIENTE dichiara che il/i proprio/i punto/i di Prelievo è/sono già regolarmente connesso/i agli Impianti di Distribuzione, e che le richieste modalità di consegna e prelievo risultano analoghe a quelle della fornitura già in atto, salvo il caso di nuovo/i punto/i di Prelievo. Il CLIENTE, qualora non sia già fornito da GELSIA, dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di somministrazione di naturale e che, pertanto, a decorrere dalla data di efficacia del presente Contratto, sarà libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore relativamente alla somministrazione di naturale. 3.2 Il CLIENTE utilizzerà il naturale per i soli fabbisogni del/i proprio/i Punto/i di Prelievo oggetto del Contratto, è fatto divieto al CLIENTE la cessione a terzi del oggetto di questo Contratto. ART. 4 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASPORTO 4.1 La capacità giornaliera Cg è fissata per il periodo contrattuale secondo quanto definito nell art. 3 del Contratto. Per gli aspetti tecnici concernenti la fornitura del naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa, si fa riferimento all Accordo di Distribuzione, alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell uso delle reti; resta inoltre inteso che GELSIA in qualità di cliente grossista ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, non risponde dei danni causati dal somministrato, essendo la stessa GELSIA persona giuridica che acquista e vende naturale senza svolgere attività di trasporto o distribuzione. Eventuali sospensioni, parziali o totali, della somministrazione per motivi di carattere tecnico, ivi inclusi gli interventi del Trasportatore/Distributore per ispezione, potenziamento o manutenzione della Rete, saranno, ove possibile, comunicate al CLIENTE con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore per gli interventi programmati (ovvero con un preavviso coerente con quanto disposto dal Codice di Rete), e con il massimo avviso possibile per gli interventi a carattere straordinario. Le interruzioni e le sospensioni parziali o totali nella somministrazione o nei prelievi di,dovute alle ragioni di cui alla precedente comma, non comporteranno obbligo alcuno né daranno luogo a indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del presente contratto. 4.2 Il messo a disposizione da GELSIA presso il/i punto/i di pag 1/5

Prelievo del CLIENTE avrà le caratteristiche qualitative previste dal Codice di Rete. Le Parti si danno reciprocamente atto che il calcolo del contenuto energetico del messo a disposizione del CLIENTE verrà effettuato mensilmente con riferimento ai valori del PCS, determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete. GELSIA per la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) del, espresso in kj/m3 farà riferimento alla misura effettuata dal Trasportatore. I valori di PCS saranno comunicati al CLIENTE come definito dal Codice di Rete e dalla normativa vigente. ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO RECESSO 5.1 La Fornitura di cui al Contratto avrà inizio alla data indicata nelle Condizioni Particolari di Fornitura e avrà la durata specificata nelle stesse. 5.2 La Fornitura si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R da far pervenire all altra almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. 5.3 Il CLIENTE potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione a GELSIA mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. 5.4 GELSIA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto comunicandolo al Cliente mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. 5.5 L esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso impegnerà entrambe a compiere quanto di rispettiva competenza per la conseguente estinzione dei contratti di cui al precedente art. 4.1, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del CLIENTE di rimborsare al GELSIA al più presto e, comunque, entro e non oltre lo spirare del termine di preavviso,le somme dallo stesso anticipate alle relative controparti nell interesse del CLIENTE. A tal fine il GELSIA potrà procedere all escussione, totale o parziale, del deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo art 10. ART. 6 PATTO DI PREFERENZA IL CLIENTE, per il caso di disdetta o di recesso dal presente Contratto, si obbliga a dare la preferenza a GELSIA nella stipulazione di un successivo contratto di fornitura di energia elettrica relativo allo/agli stesso /i Punto/i di Prelievo. Il CLIENTE comunicherà a GELSIA, nelle forme previste dal successivo art. 16, le condizioni propostegli da terzi. GELSIA, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà dichiarare al CLIENTE, nelle forme previste dal successivo art. 16, se intende valersi del diritto di preferenza alle medesime condizioni. Nel caso in cui GELSIA si avvalga del diritto di preferenza, il nuovo contratto di fornitura produrrà i suoi effetti a decorrere dalla scadenza o dallo spirare del periodo di preavviso previsti nel presente Contratto. Si applicano le disposizioni di cui all art. 1566 c.c. ART. 7 PREZZO DELLA FORNITURA 7.1 Per l acquisto del naturale e dei connessi servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura oggetto del Contratto, il CLIENTE si impegna a corrispondere a GELSIA il prezzo come di seguito indicato. 7.1.1 Il prezzo del naturale sarà quello previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura, fisso o soggetto alla indicizzazione ivi indicata. 7.1.2 Il prezzo del naturale sarà adeguato mensilmente al valore del PCS mensile espresso in kj/m3, come misurato dal Trasportatore. I valori di PCS saranno comunicati al CLIENTE come definito dal Codice di Rete e dalla normativa vigente. 7.1.3 Qualora l impianto del CLIENTE sia dotato di correttore volumetrico (k) i volumi addebitati saranno quelli corretti da tale strumento. 7.2 Per il servizio di Distribuzione locale, qualora applicabile, al CLIENTE verranno fatturati i corrispettivi corrispondenti alle tariffe applicate dal Distributore locale per gli impianti su cui è/sono ubicato/i il/i punto/i di Prelievo del CLIENTE. ART. 8 ONERI FISCALI 8.1 Il Prezzo pattuito per la somministrazione di cui al precedente Art. 7 deve essere considerato al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o futuri. GELSIA, quale soggetto passivo dell accisa sul metano, deve assoggettare il immesso in consumo, di cui al presente Contratto, all aliquota corrispondente agli usi del determinati sulla base dei documenti previsti dalle disposizioni del Testo Unico delle accise. Al fine di una corretta applicazione di quanto sopra il CLIENTE si obbliga a fornire a GELSIA, mediante l uso degli appositi Allegati contrattuali, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi assumendosi la responsabilità dell esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri, applicabili per legge o per disposizione delle Autorità Competenti, sono da considerarsi a carico del CLIENTE che fa esente GELSIA da qualsiasi responsabilità derivante dalle eventuali mendaci dichiarazioni rilasciate a quest ultima, dal mancato pagamento degli stessi o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge. Qualora il venga impiegato in usi per i quali non è previsto l assoggettamento ad imposte e/o è prevista l applicazione di aliquote di imposta differenziate (ad es.: materia prima, usi civili/industriali, produzione di energia elettrica, ecc.), il CLIENTE si impegna a comunicare a GELSIA, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di impiegati negli usi di cui sopra e/o dei quantitativi di energia elettrica prodotti con, specificando in quest ultimo caso il quantitativo consumato per uso proprio. Tali quantitativi, coerenti con i dati rilevati ai fini UTF, saranno individuati dal CLIENTE che si assume la responsabilità dell esattezza dei dati comunicati. 8.2 Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del CLIEN- TE, salvo diversa disposizione di legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il CLIENTE dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata a GELSIA in termini ragionevoli per consentire alla stessa l applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge. ART. 9 DETERMINAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI 9.1 GELSIA fornirà il naturale al contatore del CLIENTE. GEL- SIA per quanto concerne le regole, le procedure, nonché le modalità di misurazione dei quantitativi e di determinazione della qualità del farà riferimento a quanto disciplinato dal Codice di Rete del Trasportatore e dal Codice di Rete del Distributore. Relativamente a quest ultimo nel periodo transitorio faranno fede le pregresse condizioni tecniche di fornitura applicate al CLIENTE dal Distributore. La misurazione dei quantitativi di verrà effettuata con le apparecchiature installate nella cabina di regolazione e misura a valle di ogni presa, con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi e secondo le modalità previste nel Codice di Rete del Trasportatore o nel Codice di Rete del Distributore. Su richiesta di GELSIA il CLIENTE si impegna ad effettuare l autolet- tura del contatore secondo le modalità ed i tempi indicati da GEL- SIA. I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi lo pag 2/5

Standard Metro Cubo. Il CLIENTE, qualora sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature interne alla cabina di misura, si assume l obbligo della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei necessari adempimenti presenti e futuri in ottemperanza alle vigenti norme di legge. Eventuali modifiche dei predetti impianti e/o apparecchiature dovranno essere preventivamente concordate con GELSIA e/o tramite società dalla stessa incaricate. Qualora il CLIENTE non sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature interne alla cabina di misura, GELSIA si riserva il diritto di imputare al CLIENTE i costi relativi alla manutenzione degli stessi. GELSIA e/o le società dalla stessa incaricate avranno diritto di accedere alla cabina di regolazione e misura in ogni momento per tutto il Periodo Contrattuale per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura. Parimenti in conformità a quanto previsto dal Codice di rete del Trasportatore o dall emanando Codice di Rete del Distributore potrà accedere alla cabina di regolazione anche il personale del Trasportatore o del Distributore. Per i dati di misura relativi al prelievo del Gas da parte del CLIENTE allacciato alla Rete o ad un Impianto di Distribuzione le Parti concordano di assumere come validi i dati di misura rilevati dal Trasportatore/Distributore o da una terza parte, concordemente autorizzata dalle Parti. Nel caso in cui l Impianto di Misura del Cliente Finale non consenta la rilevazione giornaliera dei prelievi, il prelievo giornaliero verrà determinato maggiorando del 30% il rapporto tra il volume di prelevato nel mese di riferimento ed il numero dei giorni (e sue frazioni) intercorrenti tra due letture che definiscono il prelievo del mese. In caso di contestazioni relative alla misura attinente il prelievo del il CLIENTE ne darà comunicazione a GELSIA e/o alle società dalla stessa incaricate che si faranno carico di attivare tempestivamente le necessarie verifiche nei confronti del Trasportatore o del Distributore. In caso di mancanza dei dati di misura le PARTI procederanno congiuntamente alla definizione dei consumi sulla base dei consumi storici del CLIENTE. Qualora, nell ambito dell attività di lettura, vengano riscontrati guasti e/o anomalie sugli impianti di lettura, per tutta la durata del malfunzionamento dell impianto la determinazione dei quantitativi verrà eseguita secondo quanto previsto Codice di rete del Trasportatore o dall emanando Codice di Rete del Distributore. Gli eventuali errori di determinazione delle portate e dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l errore sia effettivamente sussistito e limitatamente agli ultimi dodici mesi di prelievo antecedenti la data di segnalazione dell errore alla controparte, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. In caso di incertezza sull entità e sulla durata dell errore, le PARTI procederanno congiuntamente alla valutazione dei consumi di sulla base delle indicazioni fornite dal Trasportatore e/o dal Distributore. Ogni manomissione o alterazione della misura del o sottrazione di non misurato darà la facoltà a GELSIA di risolvere il presente contratto, salvo ogni diritto a risarcimento del danno. 9.2 GELSIA fatturerà mensilmente al CLIENTE gli importi di cui al precedente art. 5 sulla base dei parametri concordati agli artt. 2 e 5 del presente Contratto. Le predette fatture saranno emesse entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello della fornitura. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse mediante addebito preautorizzato in conto (R.I.D.) presso una Azienda di Credito convenuta. 9.3 Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze stesse si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo. Ai sensi dell articolo 1460 c.c. eventuali reclami o contestazione non daranno il diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento. 9.4 Qualora il ritardato pagamento delle fatture risultasse superiore a 30 (trenta) giorni, GELSIA ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c., con un preavviso di ventiquattro ore, avrà la facoltà di interrompere la somministrazione di, rimanendo esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare. In tale caso saranno posti a carico del CLIENTE eventuali oneri che GELSIA dovesse sostenere in virtù dei contratti di trasporto e stoccaggio da quest ultima stipulati ed afferenti il CLIENTE. ART. 10 GARANZIA 10.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di naturale oggetto del Contratto, il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per ogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, comprensivo di I.V.A.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l espressa condizione che l ente garante si obbliga a versare l importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione allegato al Contratto. 10.2 In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali. 10.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente a reintegrarla. 10.4 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell art. 5.2 delle presenti Condizioni Generali. 10.5 In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. e cessare la Fornitura. ART. 11 CONDIZIONE RISOLUTIVE E RECESSO 11.1 Il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e seguenti del Codice Civile in caso di risoluzione dell Accordo di Trasporto Trasporto o dell Accordo di Distribuzione. 11.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal Contratto, tramite semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all altra Parte, qualora, relativamente a quest ultima, si manifestasse una delle seguenti circostanze: inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; pag 3/5

interruzione o sospensione dell attività produttiva; istanza od inizio di una procedura concorsuale; insolvenza od iscrizione nel registro dei protesti. 11.3 Nel caso in cui GELSIA dovesse recedere dal Contratto per il verificarsi di una delle circostanze di cui al punto che precede, fermo restando l impegno di GELSIA di recedere tempestivamente dall Accordo di Trasporto e dall Accordo di Distribuzione, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che, in virtù di tali Accordi dovessero essere posti a carico di GELSIA a seguito del recesso anticipato, fatto salvo comunque il risarcimento di ulteriori danni. ART. 12 FORZA MAGGIORE 12.1 Nessuna della Parti sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni previste nel presente contratto, qualora sia in grado di provare che si siano verificate tutte e tre le seguenti condizioni. (1) che l inadempimento è stato provocato da un evento totalmente al di fuori del suo controllo, (2) che non era ragionevole aspettarsi che essa Parte, al momento di sottoscrivere il presente contratto, tenesse in considerazione al possibilità del verificarsi di tale evento ed i suoi effetti, e (3) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti. Tale situazione è definibile causa di Forza Maggiore. 12.2 Le Parti convengono che si avrà comunque Forza Maggiore nei casi elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, rivoluzioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, blocco dei trasporti, incendi, inondazioni, terremoti scioperi nazionali, atti di terrorismo, confische o distruzioni ordinate da autorità governative, catastrofi naturali. 12.3 In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dall evento deve darne comunicazione all altra senza indugio e adempiere alle proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l evento. Qualora l evento di Forza Maggiore continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità a carico delle Parti. ART. 13 INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI In accordo con quanto stabilito dall articolo 2 della Deliberazione dell AEEG n 78/99, il Contratto, durante il periodo di validità, si intende modificato di diritto mediante l inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa AEEG potrà definire ai sensi dell art. 6 del D.Lgs. n. 79/99. ART. 14 MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI 14.1. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti emanati da autorità pubbliche o da altri soggetti competenti nell esercizio dei propri legittimi poteri. 14.2. Fatto salvo quanto sopra, GELSIA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, dandone comunicazione scritta al CLIENTE (intendendosi per tale anche l avviso in bolletta) secondo adeguata forma e modalità, e con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza della variazione. La comunicazione di cui al presente comma dovrà contenere, tra l altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione introdotta; c) la decorrenza della variazione introdotta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri. 14.3. Ai fini dell applicazione del presente articolo si intende per giustificato motivo il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, ovvero il mutamento dei presupposti economici utilizzati da GELSIA per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate a far tempo dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente. In caso di dissenso, il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà al più tardi pervenire all indirizzo di GELSIA entro il trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 06.00 del giorno in cui le variazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. ART. 15 RISERVATEZZA 15.1 Le Parti si impegnano a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell altra, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso. 15.2 Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto. ART. 16 COMUNICAZIONI Ogni comunicazione fra le Parti inerente il Contratto, compresa qualunque variazione relativa al/i Punto/i di Prelievo, dovrà essere fatta per iscritto e trasmessa con modalità tale da precostituire la prova dell effettiva ricezione in capo all altra Parte. ART. 17 RESPONSABILITA 17.1 GELSIA quale cliente grossista ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 164/00, si limita ad acquistare e vendere naturale, senza esercitare alcuna attività di trasporto o di distribuzione. 17.2 In merito all attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società autorizzata alla sola vendita di naturale, si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del/i Punto/i di Prelievo, e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE. 17.3 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino dei danni causati dal naturale somministrato ovvero delle interruzioni e/o sospensioni della somministrazione dipendenti da caso fortuito, Forza Maggiore, da problemi sulla Rete di Distribuzione ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi, l interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto né potrà essere imposto a GEL- SIA di provvedere al trasporto del naturale in qualsiasi modo fino al al/i punto/i di Prelievo. ART. 18 FORO COMPETENTE Per ogni controversia relativa all interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Monza. ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO Nessuna delle PARTI potrà cedere il presente Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto del contraente ceduto. Ai fini di quanto pag 4/5

disposto dal presente articolo, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra Società. ART. 20 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d uso ed il relativo onere sarà a carico della parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione stessa. ART. 21 VARIAZIONI E DICHIARAZIONI Il CLIENTE ha l obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA potrà apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa. (TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE) pag 5/5