DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE



Documenti analoghi
PROPOSTE DI REVISIONE COSTITUZIONALE DEL SENATO PRIMA DELLA XVI LEGISLATURA

IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

del Senato Le funzioni

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Costituzione della Repubblica Italiana

RIFORMA COSTITUZIONALE. Testo a fronte tra Costituzione vigente e riforma approvata dal Senato in prima lettura

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

la Direzione Regionale del PD Puglia riunita a Bari il 4 OTTOBRE 2013, ai sensi dell articolo 4,5,7,8 dello Statuto regionale, approva il seguente

SINTESI DEI PRINCIPALI SISTEMI ELETTORALI REGIONALI

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO PER I CONGRESSI DI CIRCOLO, PER L ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE E DEI SEGRETARI PROVINCIALI, DEL SEGRETARIO E DELL ASSEMBLEA NAZIONALE

D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462( 1 ) - Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna( 2 ).

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI ALA. Provincia di Trento REGOLAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI, RIONALI E DEI GIOVANI.

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI PARTE PRIMA - FUNZIONAMENTO - Articolo 1 Finalità

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 404 B

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

CONSULTA DELLA CULTURA

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SNAM S.p.A. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25, 26 E 27 MARZO 2013 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE

Scadenziario SCADENZIARIO ELETTORALE ELEZIONI ENTRO GIOVEDI 10 gennaio Tra il 70 ed il 45 giorno precedente quello della votazione

Capitolo V IL CORPO ELETTORALE

CONCORSO AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA. Domande e risposte di EDUCAZIONE CIVICA per la prova scritta.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

di Basilicata 1. (CONVOCAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE) 2. (ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

COMUNE DI FORNACE PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione n. 13 del Consiglio comunale

VOTARE. Votare: uno dei diritti più importanti ed inviolabili del cittadino, la forma forse più semplice, ma

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

COMUNE DI ESCALAPLANO

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE. Diritti di rappresentanza e associazione per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

SENATO DELLA REPUBBLIC

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

Davide Campari-Milano S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all Ordine del Giorno dell Assemblea degli azionisti

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANCI LOMBARDIA

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A. Il Consiglio Federale

Art. 54 decreto legge

MODALITA DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO

ASSEMBLEA DEI SOCI 28/29 APRILE 2006 VERBALE DEPOSITO LISTE NOMINA COLLEGIO SINDACALE

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

il nuovo sistema elettorale

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO. Società cooperativa per azioni Fondata nel Iscritta all'albo delle Banche al n. 842, all Albo

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012

D.P.R. 1068/1953. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

COMUNE DI ROSTA REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

STATUTO. Accademia Forense Europea

LINEE DI RIFORMA DELL ORDINE DEI GIORNALISTI

Transcript:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa dei senatori Chiti, Albano, Amati, Broglia, Capacchione, Casson, Corsini, Cucca, D'Adda, Dirindin, Gatti, Giacobbe, Lo Giudice, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Ricchiuti, Silvestro, Spilabotte, Tocci, Turano Articolo 1 (Camera dei deputati) 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 56. -- La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.» Articolo 2 (Senato della Repubblica) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, tenuto conto del necessario equilibrio di genere. Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti". Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica) 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. -- I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.» Articolo 4 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «E' senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.» Articolo 5 (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità) 1. Il comma 1 dell'art. 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La legge determina i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore". Articolo 6 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Ciascuna Camera verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Contro le decisioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale, da parte di chi ha un interesse diretto ed immediato e secondo le modalità previste dalla legge". Articolo 7 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, nonchè per le leggi in materia di: - sistemi elettorali; - ordinamenti dell'unione Europea; - tutela delle minoranze linguistiche; - articoli della Costituzione: 7 comma secondo, 8 comma terzo, 10 commi secondo e terzo, 13, 14 comma secondo, 15 comma secondo, 16, 21 commi primo, secondo e terzo, 24 commi primo e secondo, 25, 27, 32 comma secondo, 40, 48 commi terzo e quarto, 51, 60

comma secondo, 65, 66, 69, 75, 80, 87 comma nono, 98 comma terzo, 100 comma terzo, 102, 103, 108, 111, 125, 135 comma quinto e sesto, 137 comma secondo. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, secondo le norme di cui all'art.72". Articolo 8 (Procedimento legislativo) 1. L articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente «Art. 72. -- Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati. Possono essere presentati al Senato della Repubblica i disegni di legge che richiedono la necessaria approvazione anche di quest ultimo ai sensi dell'articolo 70 comma 1. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera competente, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del suo regolamento. Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti prioritari e abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, anche su richiesta del Governo. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente è sempre adottata per i disegni di legge di cui all'art. 70 comma 1, oltre che per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi. I disegni di legge di cui all'art. 70 comma 2, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, può, a norma del proprio regolamento, deliberare di esaminarli. L esame deve concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora il Senato non abbia deliberato di procedere all esame o non lo abbia concluso nei termini indicati, il testo approvato dalla Camera dei deputati è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Qualora il Senato abbia approvato modifiche al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, esso è rinviato a quest ultima per la deliberazione definitiva. Se la Camera non condivide le modifiche votate dal Senato, procede alla approvazione definitiva del disegno di legge con maggioranza del cinquanta per cento più uno dei componenti. Il testo approvato viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Devono in ogni caso essere approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell art. 138, nonché quelle per le quali la Costituzione prescriva espressamente l approvazione con una maggioranza pari o superiore a quella assoluta dei componenti di ciascuna Camera en quelle di cui all'art. 70 comma 1.»

Articolo 9 (Promulgazione della legge) 1. All'articolo 73 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge ordinaria è promulgata nel termine da essa stabilito». Articolo 10 (Rinvio delle leggi) 1. L articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione alla Camera dei deputati o, per le leggi di cui all articolo 70 comma 1, a entrambe le Camere. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata». Articolo 11 (Conversione in legge e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti da parte della camera dei deputati) 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 77. -- Il Governo non può, senza legge di delegazione, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati o, nei casi in cui sia richiesta la sua approvazione ai sensi dell articolo 70 comma 1, al Senato della Repubblica. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.» Articolo 12

(Approvazione del bilancio e del rendiconto generale) 1. All'articolo 81 della Costituzione il quarto comma è sostituito dal seguente: «La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.» 2. All'articolo 81 della Costituzione il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale» Articolo 13 (Funzioni di controllo delle Camere) 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituire con il seguente: «Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è presentata da un quarto dei componenti del Senato. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Camera dei Deputati svolge funzioni ispettive nei confronti del Governo e delle pubbliche amministrazioni mediante interrogazioni, interpellanze e nelle altre forme previste dal regolamento. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e istituzioni pubbliche di rilievo nazionale sono immediatamente comunicate al Senato. Il Senato, attraverso una sua commissione, procede all audizione dei soggetti nominati dal Governo ad una delle cariche di cui al comma precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e competenza e la mancanza di situazioni di conflitto d interessi. Le risultanze dell audizione in commissione sono oggetto di una relazione che viene sottoposta all aula che, nei successivi quindici giorni, può deliberare di non confermare la nomina.» Articolo 14 (Il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera dei deputati) 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 94. -- Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei Deputati per ottenerne la fiducia".

1. L'articolo 99 della Costituzione è soppresso. Articolo 15 (Soppressione del CNEL)