SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

SENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

PROGETTO DI LEGGE Dell on.le GARAGNANI NORME PER IL SOSTEGNO ALL ASSOCIAZIONISMO DI CATEGORIA E PER LA PEREQUAZIONE INTERASSOCIATIVA

Consiglio Regionale della Toscana

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Ministero dello Sviluppo Economico

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Ministero dello Sviluppo Economico

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Ministero dell economia e delle finanze

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

MinisterodelloSviluppoEconomico

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Roma, 19 novembre 2014

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 1 LEGGE REGIONALE. Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

News per i Clienti dello studio

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Il D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, tra novità legislative, ruolo degli Organi e delle Autorità di Vigilanza ed impianto sanzionatorio

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Il Ministro dello sviluppo economico

Informativa per la clientela

SENATO DELLA REPUBBLICA


CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Art. 3.

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone:

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

P r o d u t tive. Circolare n.

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1307

FARE FUND RAISING IN BIBLIOTECA. Fiscalità italiana: poche idee e ben confuse

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)

AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA. Delibera n. 33 del Comitato Portuale del 22 novembre 2007

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1871 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BARBOLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2007 Misure in materia di sicurezza per le rivendite di generi di monopolio e per le stazioni di servizio di carburanti TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1871 Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge intende affrontare il preoccupante fenomeno delle rapine ai danni dei rivenditori di generi di monopolio e dei gestori di stazioni di rifornimento di carburanti, prevedendo apposite misure per aumentare il livello di sicurezza dei locali e per inasprire le pene connesse a tali rapine, che sempre più spesso fanno registrare un esito tragico. I dati disponibili relativi agli esercizi commerciali mostrano una preoccupante crescita delle rapine in generale, ma in dettaglio si nota come molte di queste colpiscano la categoria dei tabaccai e i gestori di stazioni di rifornimento di carburanti, i quali, per le caratteristiche della propria attività, si trovano a detenere ingenti quantità di contante. L escalation di rapine e fatti di sangue impone al legislatore di dare ascolto alle richieste di aiuto avanzate dai tabaccai le rivendite sono oltre 56.000 a livello nazionale nonché dei benzinai le stazioni sono circa 24.000 per garantire una maggiore attenzione dello Stato verso una categoria da sempre bersaglio della criminalità. Gli interventi, tuttavia, non dovrebbero risolversi soltanto nell assicurare una maggiore presenza delle forze dell ordine sul territorio e nel garantire certezza delle pene, ma anche nello stanziamento di finanziamenti per consentire ai tabaccai e ai benzinai di attrezzarsi per la difesa del proprio luogo di lavoro da rapine, sia attraverso il potenziamento delle dotazioni di sicurezza, sia tramite la formazione degli operatori. Inoltre, raccogliendo un opinione largamente diffusa e sulla base dell esperienza ormai consolidata a livello europeo, il disegno di legge punta a promuovere la riduzione del contante attraverso la diffusione della moneta elettronica, in particolare tramite l incentivazione dell uso delle carte prepagate che, per le loro caratteristiche, sembrano attagliarsi assai opportunamente alle tipologie commerciali in questione. Nel merito, il presente disegno di legge prevede tre interventi volti al potenziamento dei sistemi di sicurezza dei tabaccai e dei benzinai, affiancati da un inasprimento delle sanzioni penali connesse alle rapine. Sul primo versante, si è deciso di intervenire con misure di agevolazione fiscale per l acquisto e l installazione di apparati di sicurezza (articoli 1 e 2), con misure volte alla formazione dei tabaccai e dei benzinai (articolo 3) e norme volte a favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica (articolo 4). L articolo 1 prevede una detrazione d imposta per le spese sostenute dai tabaccai e dai benzinai per prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi nella misura del 19 per cento di quelle sostenute e documentate per l acquisto e l installazione di apparati di sicurezza e per il pagamento con moneta elettronica, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo. Per potenziare tale tipologia di acquisto viene di conseguenza applicata un imposta sul valore aggiunto agevolata, pari al 10 per cento. Al fine di monitorare in maniera costante lo stato della tecnologia degli impianti di sicurezza installati nei locali, l articolo 2 dispone che gli apparati oggetto di agevolazione fiscale siano individuati con decreto del Ministero dell interno, d intesa con le associazioni di settore. Si prevede inoltre una periodica revisione, sempre tramite decreto del Ministero dell interno, volta ad aggiornare i dispositivi di sicurezza. Inoltre, al

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1871 comma 2, si stabilisce che i dati relativi alla evoluzione del fenomeno delle rapine sulle tabaccherie e nelle stazioni di rifornimento dei carburanti vengano periodicamente vagliati, da parte del Ministero dell interno, d intesa con le associazioni di settore, e che le conseguenti valutazioni concorrano al periodico aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, costituendo altresì una banca dati di riferimento per le determinazioni in materia urbanistica e commerciale anche da parte delle istituzioni locali, nel rispetto delle loro competenze. Infine, per garantire interventi tempestivi e un monitoraggio costante, è previsto un collegamento potenziato tra i dispositivi di sicurezza installati nelle tabaccherie e nelle stazioni di rifornimento di carburanti e le centrali della Polizia di Stato e dell Arma dei carabinieri. Per assicurare un utilizzo corretto dei sistemi di sicurezza, l articolo 3 prevede appositi corsi dedicati alla formazione degli operatori rispetto all utilizzo dei sistemi di sicurezza installati. L articolo 4 prevede infine la possibilità di dar vita ad un apposita convenzione a livello territoriale tra Istituti di credito, Camere di commercio ed associazioni di settore, anche su impulso delle prefetture e degli enti locali, finalizzate a definire le condizioni agevolate per la diffusione delle carte prepagate e altri mezzi di pagamento elettronico, senza costi per l utente, al cui onere partecipa lo Stato con l istituzione di un apposito Fondo a copertura parziale dei maggiori costi. Per quanto riguarda l inasprimento delle sanzioni penali, con l articolo 5 vengono innalzate le sanzioni per i reati di rapina commessi nelle rivendite di generi di monopolio e nelle stazioni di rifornimento di carburanti in generale, aumentando altresì le pene per quelli commessi con sequestro di persone e con l uso di armi cosiddette «improprie». Infine, con l articolo 6, si provvede alla copertura degli oneri finanziari recati dal presente disegno di legge, a carico dell unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze. Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1871 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Agevolazioni fiscali a favore dei rivenditori di generi di monopolio e dei gestori di rifornimento di carburanti per l installazione dei sistemi di sicurezza e prevenzione) 1. Al fine di prevenire e ridurre il compimento di atti illeciti ai danni degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio e dei gestori di stazioni di rifornimento di carburanti, è riconosciuta ai medesimi soggetti una detrazione dell imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di una quota pari al 19 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 5.000 euro, ed effettivamente rimaste a loro carico, per l acquisto e l installazione di impianti di controllo e di allarme nei locali e nelle aree di svolgimento delle attività. 2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in tre quote annuali di pari importo. 3. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono formate le modalità di attivazione del presente articolo. 4. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre misure di agevolazione fiscale previste ai medesimi fini. 5. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante l elenco dei beni e servizi soggetti alla aliquota del 10 per cento dell imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-undevicies) le spese sostenute dai titolari di rivendite di generi di monopolio nonché dei gestori di stazioni di rifornimento

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1871 di carburanti per l installazione dei sistemi di controllo e di allarme e per i servizi di vigilanza dei locali». Art. 2. (Sistema di sicurezza agevolati) 1. Il Ministro dell interno, con proprio decreto di validità triennale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le strutture nazionali di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell Arma dei Carabinieri, le Camere di Commercio e le Associazioni nazionali dei tabaccai, individua le caratteristiche tecniche dei sistemi di controllo e di allarme da utilizzare per l accesso ai benefici di cui all articolo 1, nonché le modalità di installazione e di manutenzione dei medesimi. 2. I dati relativi alla evoluzione del fenomeno delle rapine nelle tabaccherie e nelle stazioni di rifornimento di carburanti sono raccolti dal Ministero dell interno, e, d intesa con le strutture nazionali di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell Arma dei Carabinieri, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le Associazioni nazionali dei tabaccai e dei benzinai sono valutati con cadenza annuale, al fine di concorrere al periodico aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 3. Presso il Ministero dell interno è altresì costituita una banca dati da impiegare anche per le determinazioni in materia urbanistica e commerciale operate dagli enti locali, nel rispetto del loro ambito di competenza. 3. Entro tre mesi dalla data di scadenza del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell interno, secondo le procedure ivi previste, provvede all emanazione di un decreto di aggiornamento dei sistemi di controllo e di allarme, dei loro requisiti tecnici e delle modalità di istallazione e di manutenzione, tenendo conto anche delle valutazioni di

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1871 cui al comma 2. Il decreto di cui al primo periodo resta in vigore sino all adozione del successivo aggiornamento, da adottare entro tre mesi dalla data di scadenza del decreto medesimo. 4. I sistemi di controllo e di allarme installati nei singoli locali, ai sensi del comma 1, sono costantemente collegati con le stazioni dei carabinieri e degli altri organi di polizia più vicine alle sedi medesime. Art. 3. (Corsi di formazione) 1. Le Associazioni nazionali dei tabaccai e dei benzinai, d intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le strutture nazionali di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell Arma dei Carabinieri, sono tenute a predisporre per i propri affiliati appositi corsi di formazione ed aggiornamento, relativi al funzionamento dei sistemi di controllo e di allarme e al loro utilizzo in caso di eventi criminosi, con l obiettivo di salvaguardare la salute e l incolumità dei titolari, del personale e delle clientele. Art. 4. (Disposizioni per la diffusione delle carte prepagate per gli acquisti presso gli esercizi commerciali dei rivenditori di generi di monopolio e le stazioni di rifornimento di carburanti) 1. Al fine di diminuire i rischi per i soggetti di cui all articolo 1, comma 1, derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra gli istituti di credito, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le Associazioni nazionali dei tabaccai e dei benzinai, anche su impulso delle prefetture e degli enti locali, sono definite le condizioni e le modalità per favorire la diffusione nel

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1871 territorio di riferimento, senza oneri aggiuntivi per gli utenti, dei mezzi di pagamento mediante carte prepagate o altro mezzo elettronico, da utilizzare per gli acquisti presso gli esercizi commerciali dei rivenditori di generi di monopolio. 2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2008, un apposito Fondo presso il Ministero dell economia e delle finanze, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro, finalizzato alla copertura parziale degli oneri connessi alla diffusione delle carte prepagate. 3. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme. Art. 5. (Sanzioni per reati di rapina nelle rivendite di generi di monopolio e nelle stazioni di riformimento di carburanti) 1. Ai reati di rapina commessi negli esercizi commerciali di cui all articolo 1, comma 1, con presa in ostaggio dei titolari e dei clienti si applicano le sanzioni di cui all articolo 628 del codice penale, comma terzo, aumentate di un terzo. 2. Ai reati di rapina commessi nelle rivendite di generi di monopolio con l uso di armi improprie, come definite ai sensi del comma 3, si applicano le medesime sanzioni previste dall articolo 628, terzo comma, del codice penale. 3. Sono considerate armi improprie le armi elencate all articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e, comunque, tutti gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono eventualmente servire, per le loro caratteristiche strutturali o per determinate circostanze di tempo e di luogo, ad arrecare offesa alla persona.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 1871 Art. 6. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. E 1,00