REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE



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REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE (Approvato con Delibera N 88 del 17/07/1997) ART. 1 Oggetto e finalità del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l' adozione di cani randagi, ritrovati ed accalappiati dal servizio pubblico, da parte di soggetti privati od Associazioni di volontariato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 14/6/96. I soggetti adottatari avranno diritto a ricevere un contributo economico dal Comune in relazione a tale adozione. La finalità perseguita è quella della protezione di detti animali, della loro sistemazione in una condizione di esistenza migliore rispetto a quella del canile e della realizzazione di una economia di gestione da parte del Comune nell'ambito dei servizi resi obbligatori dalla L. n 281/91 e dalla L.R. n 36/93. Possono essere soggetti adottatari: ART.2 Ambito di applicazione i cittadini di S. Giorgio a Cremano che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età in possesso di un reddito personale di almeno 8.000.000 annui, oppure di almeno 18.000.000 annui se riferito all'intero nucleo familiare; le Associazioni ambientaliste, quelle protezionistiche e quelle di volontariato legalmente costituite, purché senza scopo di lucro per espressa indicazione nello statuto, di ampia e notoria diffusione nazionale o riconosciute dal Servizio Veterinario Regionale ed inserite dallo stesso nel previsto registro di cui al D.M. del 14/6/96. Le Associazioni provvederanno a nominare una persona fisica quale responsabile dell'adozione per tutti gli oneri derivanti dal presente regolamento. I limiti nel numero di animali adottabili sarà di 2 per ogni nucleo familiare e di 5 per le Associazioni purché in questo ultimo caso le stesse dimostrino una effettiva capacità di strutture disponibili. Le Associazioni possono affidare a loro volta uno o più animali ricevuti in adozione esclusivamente a soggetti privati in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che dovranno attenersi alla disciplina del presente regolamento. Possono essere adottati:

i cani di qualsiasi razza e sesso, catturati sul territorio di San Giorgio (principio di territorialità) ed affidati alla custodia di un canile pubblico o privato da almeno 60 giorni, purché non affetti da sindromi o malattie che ne renderebbero pericolosa la presenza in un normale ambito familiare, non gravide e di età non inferiore a 60 giorni. Tale accertamento sarà effettuato secondo quanto disciplinato dal successivo art 3 dal Servizio Veterinario competente territorialmente. In caso di costituzione di canili consortili, ove nell'ambito del Consorzio fosse disciplinata una partecipazione economica dei singoli comuni, proporzionale al numero di animali provenienti dagli stessi, varrà sempre il principio di territorialità. ART. 3 Modalità dell'adozione Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo possono, previo avviso, recarsi presso la struttura di ricovero per scegliere il cane da adottare. Successivamente produrranno istanza al Sindaco tesa ad ottenere l'adozione. In caso di più istanze riguardanti lo stesso animale, sarà osservata la priorità della data di protocollo dell'istanza stessa. All'istanza dovranno essere allegati: un certificato di residenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il reddito posseduto dal richiedente o dal suo nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda, la dichiarazione espressa a rispettare gli oneri derivanti dal presente regolamento e l'autorizzazione dell'esercente la potestà familiare nel caso di minori. Entro 30 giorni dall'istanza, verrà data all'interessato comunicazione dell'esito, copia sarà inviata alla struttura di ricovero ed al Servizio Veterinario della ASL per i successivi riscontri. Il cane sarà prelevato dall'interessato direttamente presso la struttura di ricovero entro 10 giorni dalla comunicazione unitamente a tutta la documentazione sanitaria e profilattica riguardante lo animale. Entro 6 giorni lavorativi utili il neo proprietario si recherà presso l'ambulatorio veterinario cittadino della ASL, affinché la stessa prenda atto formalmente dell'avvenuta adozione, per la verifica dei requisiti indicati al precedente art. 2, per l'effettuazione delle analisi cliniche e delle vaccinazioni eventualmente ritenute necessarie. Nel caso che l'ambulatorio veterinario non sia in grado di erogare alcuni dei servizi richiesti, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente eseguiti presso un ambulatorio privato. Contestualmente il neo proprietario si recherà presso il Servizio Comunale di riferimento per sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato del D.M. del 14/6/96. In caso di inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti comma nell'arco di un tempo di ulteriori 6 giorni e comunque con motivazione scritta del ritardo, il neo proprietario, pur conservando il diritto a trattenere, con l'obbligo di una corretta custodia, l'animale, perde definitivamente il diritto alla erogazione del contributo comunale.

Presso l'ambulatorio il Comune depositerà uno schedario in cui saranno annotate le visite periodiche di cui al successivo art. 4. ART. 4 Disciplina dell'adozione I neo proprietari avranno l'obbligo di custodire, nutrire e curare il cane adottato fornendogli idoneo ricovero ed intrattenendo con lo stesso un normale contegno non sanzionabile dalla legge come maltrattamento. In particolare i cani adottati non potranno essere utilizzati per addestramento a mansioni speciali, in pubblici spettacoli o in altre attività di intrattenimento esercitate a qualsiasi titolo, per esperimenti medici o chirurgici ed in competizioni sportive di qualsiasi genere, fatta eccezione per le mostre canine. I neo proprietari avranno l'obbligo tassativo, pena la perdita del diritto al contributo economico, di portare in visione ogni 4 mesi il cane adottato presso l'ambulatorio del Servizio Veterinario, dove saranno eseguiti gratuitamente i controlli relativi alle malattie infettive trasmissibili, sarà annotata sull'apposito schedario ogni notizia utile al controllo sugli obblighi di corretta custodia e sarà apposto il nulla osta del Responsabile del Servizio alla continuazione del rapporto di adozione. La scheda sarà sempre controfirmata dal proprietario. La firma terrà luogo di accettazione di eventuale parere negativo alla prosecuzione della custodia. Tale parere sarà insindacabile e comporterà l'immediato sequestro dell'animale per la riconsegna alla struttura di ricovero. ART. 5 Quantificazione e durata del contributo Il contributo massimo erogabile, riferito ad un singolo cane è fissato nella misura del 40% della spesa sostenuta dal Comune per il ricovero dello stesso animale presso la struttura autorizzata per i primi 3 anni e del 20% per gli anni successivi fino alla morte del cane. In caso di affidamento del servizio in concessione la cifra sarà calcolata in riferimento al canone di appalto, al netto dell'eventuale ribasso offerto, sarà viceversa calcolata in base all'incidenza percentuale di ogni singolo animale sulla quota consortile, in caso di gestione di un canile consortile; tale incidenza sarà desunta dai dati certi riferiti all'anno precedente in cui sarà operato il calcolo. La misura del contributo sarà aggiornata annualmente e fissata con disposizione sindacale, adeguatamente pubblicizzata, entro il 31 gennaio. L'ammontare del singolo contributo sarà comunicato ai neo proprietari nell'autorizzazione alla adozione. Gli stessi percepiranno la cifra spettante ogni 4 mesi in subordine al buon esito della visita veterinaria.

Il primo contributo sarà erogato a partire dal quinto mese e riferito al periodo precedente e così per il seguito. In caso di esito negativo della visita e di interruzione del rapporto di adozione, il contributo si intenderà sospeso a partire dal primo giorno del quadrimestre in esame. Al fine di garantire la corretta somministrazione delle vaccinazioni richieste e non fornite gratuitamente dalla ASL, in aggiunta al contributo fissato, verrà rimborsata, una tantum, la cifra spesa per tali vaccinazioni purché comprovata da idonea ricevuta di pagamento. Il massimo rimborsabile sarà di 150.000 e verrà erogato insieme alla terza quadrimestralità del primo anno di adozione. Nessuna cifra aggiuntiva è dovuta per eventuali esigenze che dovessero intervenire nel corso del tempo dell'adozione: cure straordinarie, interventi chirurgici ecc. per le quali il neo proprietario è impegnato ad agire nell'ambito degli obblighi di una corretta custodia, dandone notizia al Servizio Veterinario al primo controllo utile per le relative annotazioni sullo schedario. Nel caso di più adozioni da parte dello stesso soggetto, singolo od Associazione, a partire dal secondo cane incluso si applicherà l'aliquota del 20% sin dal primo anno. Le Associazioni che già ricevono contributi a qualsiasi titolo per la stessa attività, devono dichiararlo nella istanza e non possono cumulare i contributi. ART. 6 Rinuncia e morte del cane I proprietari che nel corso del rapporto di adozione volessero rinunciare al cane adottato, dovranno fare istanza al Sindaco motivando la decisione e restituire l'animale alla struttura di ricovero dopo aver fatto constatare al Servizio Veterinario lo stato dello stesso. Indipendentemente dal periodo della riconsegna andrà perduto il diritto al contributo per il quadrimestre in corso al momento di tale riconsegna. In caso di morte del cane, il proprietario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Comune ed al Servizio Veterinario allegando copia del certificato di morte redatto da un veterinario abilitato od in alternativa dallo stesso Servizio a cui si sarà portata in visione la salma unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui è dichiarata la modalità di smaltimento della salma secondo le previsioni normative. Nessun contributo aggiuntivo è dovuto per lo smaltimento della salma. ART. 7 Trasmissibilità della responsabilità del rapporto di adozione Nell'ambito dello stesso nucleo familiare è automaticamente trasmissibile la responsabilità del rapporto di adozione.

In tale eventualità il nuovo responsabile dovrà darne comunicazione scritta al Comune e verbale al Servizio Veterinario alla prima visita utile, per l'annotazione sull'apposita scheda. Nell'ambito di una Associazione adottataria il cambio del responsabile del rapporto di adozione andrà comunicato con le medesime modalità previste per i singoli cittadini. Le Associazioni che volessero procedere all'ulteriore affido a terzo soggetto privato di uno o più dei cani adottati, ne devono chiedere autorizzazione al Sindaco allegando la documentazione necessaria per il caso generale. Il Sindaco può concedere l'autorizzazione immediata con riserva nelle more degli accertamenti e della comunicazione definitiva nei previsti 30 giorni. ART. 8 Limite di spesa I contributi erogati per effetto del presente regolamento sono iscritti al bilancio comunale come autorizzazioni di spesa entro un limite fissato nell'ambito delle disponibilità finanziarie in fase di formulazione del bilancio di previsione. Il tetto massimo della spesa è fissato in 30.000.000 annui. Nel caso l'importo complessivo dei contributi, proiettato su base annua dovesse eccedere il tetto massimo fissato nel relativo esercizio finanziario, saranno automaticamente respinte ulteriori istanze tese ad ottenere l'adozione. ART. 9 Norme interne L'Ufficio Igiene Urbana del Comune è responsabile della gestione del presente regolamento ivi compresi i rapporti con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente ed i riscontri in corso di esercizio di cui all'art 8. ART. 10 Norma transitoria Nel 1997 per la copertura finanziaria del presente regolamento è stabilita, su base annua, la cifra di. 15.000.000 che saranno successivamente stanziati.