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2 Articolo 1. Oggetto del contratto 1. Il presente contratto disciplina l erogazione del servizio di assistenza tecnica per la valutazione degli aspetti economico aziendali sottostanti all ipotesi di internalizzazione dell attività di gestione dei parcheggi a raso e della eventuale messa in liquidazione della società AMT S.p.A. nonché dell ipotesi di cessazione delle attività della società AMT S.r.l. Articolo 2. Durata 1. Il contratto ha durata massima di 15 mesi a decorrere dalla comunicazione dell avvenuto affidamento del servizio di assistenza tecnica per la valutazione degli aspetti economico aziendali sottostanti all ipotesi di internalizzazione dell attività di gestione dei parcheggi a raso e dell eventuale messa in liquidazione della società AMT S.p.A. nonché dell ipotesi di cessazione delle attività della società AMT S.r.l. 2. Qualora ne venga fatta richiesta il professionista si impegna ad erogare il servizio oggetto dell appalto alle stesse condizioni in essere per un corrispettivo economico rapportato proporzionalmente al periodo di ulteriore prestazione e per non oltre 45 giorni dalla scadenza del presente contratto. 3. E fatto obbligo al professionista di continuare ad erogare il servizio oggetto dell appalto alle stesse condizioni in essere per un corrispettivo economico rapportato proporzionalmente al periodo di ulteriore prestazione nei casi previsti dall articolo 11 - Risoluzione per il tempo necessario all individuazione del nuovo prestatore e relativa stipula del nuovo contratto e per non oltre 90 giorni. Articolo 3 Oggetto del servizio 1. Il servizio di cui all art. 1 è così articolato: 1/A - Definizione ipotesi qualitative, quantitative e temporali delle azioni da intraprendere Valutazione aspetti economico aziendali delle possibili ipotesi di internalizzazione dell attività di gestione dei parcheggi a raso e della eventuale messa in liquidazione della società AMT S.p.A.

3 1/B Valutazione economico aziendale specifica del progetto individuato e forme di prosecuzione dell operatività di AMT S.p.A. o di un suo eventuale accorpamento con altre società a partecipazione comunale ipotesi di cessazione delle attività della società AMT S.r.l. attività contrattuale relativa al trasferimento di aziende, patrimoni e beni. In fase conclusiva il professionista predisporrà una dettagliata relazione sull attività svolta. Articolo 4. Condizioni contrattuali 1. Il professionista non può cedere ad altri il contratto, e, il medesimo professionista rimane unico responsabile, a pena di risoluzione e risarcimento dei danni a favore del Comune. 2. Il prezzo d offerta s intende formulato dal professionista in base a calcoli di sua convenienza ed è pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui il professionista non avesse eventualmente tenuto conto. Articolo 5. Rapporti con il personale - Esclusione 1. Il professionista sottoscrivendo il presente contratto dichiara che il servizio in esso contenuto verrà svolto senza far ricorso a personale dipendente. Articolo 6. Corrispettivo 1. Il corrispettivo viene stabilito ed accettato in Euro 18.000,00 a cui vanno a sommarsi il contributo integrativo di legge pari al 4% per la Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - l IVA dovuta ai sensi di legge. Articolo 7. Pagamenti 1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in un'unica soluzione a conclusione della prestazione. La fattura, trasmessa dal professionista, sarà pagata entro 30 gg. dal ricevimento della stessa previo riscontro della regolarità e conformità della prestazione eseguita. 2. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti al professionista. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'amministrazione, dopo aver sentito il professionista

4 Articolo 8. - Tracciabilità dei flussi finanziari Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all art. 3. Nei contratti stipulati, per l esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte ( subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Articolo 9. Responsabilità 1. Il professionista deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto. 2. Il professionista si obbliga a mantenere il più stretto riserbo su quanto conosciuto durante l esecuzione del servizio ed a non divulgare, nemmeno in parte, il contenuto di atti, o documenti dei quali sia venuto a conoscenza nell espletamento del servizio. Articolo 10. Penali 1. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, la cui gravità non comporti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo art. 11 il Comune potrà applicare le seguenti penali nel caso di ritardo

5 nell esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze che saranno concordate per iscritto tra le parti : o euro 10,00 per ogni giorno di ritardo per i primi 15 giorni, o euro 25,00 per i successivi 15 giorni, o decorsi 30 giorni di ritardo il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice civile. 2. L importo delle penali viene trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto. 3. Qualora l inosservanza delle condizioni contrattuali, risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice civile. Articolo 11 - Risoluzione 1. Il Comune effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. 2. A seconda dell entità dei rilievi il Comune adotterà i provvedimenti consequenziali che possono comportare anche la risoluzione del contratto in qualsiasi momento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. 3. Oltre a quanto stabilito all ultimo comma dell art. 8, il Comune può risolvere di diritto il contratto, previa diffida, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi o violazione del divieto di cui all articolo 4, comma 1; o violazione dell articolo 5; o per ogni fattispecie riconducibile a quanto previsto dall art. 10 commi 1 e 3; Articolo 12 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile. Articolo 13 - Controversie 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Trieste e il professionista che non possano essere risolte in via amministrativa, verranno deferite alla cognizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. 2. Il Foro competente è quello di Trieste.

6 Articolo 14 Spese contrattuali 1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, ad esclusione dell IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista. Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.