PROCEDIMENTO PENALE n. 2057/02 R.G.N.R. 4322/03 R.G. TRIB. a carico di V.S. + 1 (rito ordinario)



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Giugliano 5, 2001-02 PROCEDIMENTO PENALE n. 2057/02 R.G.N.R. 4322/03 R.G. TRIB. a carico di V.S. + 1 (rito ordinario) 1. Dati identificativi del procedimento. - Numeri di registro:2057/02 R.G.N.R. 4322/03 R.G. TRIB. 5873/07 R.G. APP. - Imputati:1)V.S., nato a Napoli il 23.03.1954; 2) V.G., nato a Napoli il 27.03.1950. - Autorità giudiziaria:tribunale di Napoli, 6^ Sez. Collegiale; Corte di Appello di Napoli, IV Sezione. - Vicende cautelari: nessuna misura cautelare applicata. - Stato del procedimento: sentenza n.9651/06 emessa dal Tribunale di Napoli, 6^ Sez. Collegiale, in data 20.12.2006, depositata il 07.02.2007; sentenza n. 2751/11 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, IV Sez., in data 19.05.2011, depositata il 01.06.2011, irrevocabile il 04.12.2012. 2. Fonti ed elementi di prova acquisiti. - Informativa di P.G., accertamenti; - dichiarazioni rese dalla persona offesa e da persone informate sui fatti; - verbale di sequestro; - documentazione bancaria; - referto ospedaliero. 3. Capi di imputazione. 1

Per V.S. - Usura continuata (artt. 81 cpv, 644 c.p.); - Rapina aggravata (artt. 61, 628 c.p.). Per entrambi - Tentata estorsione aggravata in concorso (artt. 110, 61 n. 2, 56 e 629 c.p.); - lesioni personali aggravate (artt. 61 n. 2, 582, 583 co. 1, 585 e 576 c.p.) 4. Tempo e luogo. Varcaturo; dal Settembre 2001 al Febbraio 2002. 5. Dinamica usuraia ed estorsiva. La vicenda usuraia -nell ambito della quale si inserisce anche il contestato episodio estorsivo- è stata lunga e laboriosa da parte del Tribunale anche per i numerosi rinvii dovuti, in fase di istruttoria dibattimentale, alla irreperibilità della persona offesa, G.F., che nel frattempo era stato arrestato e detenuto in un carcere lontano da Napoli. Inoltre, la persona offesa, almeno nella fase iniziale dell articolato esame, non è apparsa immune da reticenze ed indecisioni che ha poi essa stessa motivato con i timori per sé e per la propria famiglia, destinataria di minacce da parte degli imputati e con la difficoltà del ricordo dovuto all ampio lasso di tempo trascorso oltre che alle personali vicende successive. D altra parte, come osservato dal Tribunale, accade spesso nei processi di usura che le parti offese, conseguito il liberatorio risultato di interrompere i gravosi rapporti economici, sono recalcitranti a ripercorrerne le fasi ed a fornire particolari indispensabili alla qualificazione del rapporto. Ma veniamo ai fatti. Nell ambito della sua attività di promotore di contratti di telefonia mobile, su indicazione di un amico, la persona offesa si recò a Varcaturo presso l esercizio commerciale gestito dalla figlia dell imputato V.S., che, per l appunto, stipulò un contratto telefonico. I due iniziarono a frequentarsi con la speranza nutrita da G.F. di estendere, per tale tramite, il proprio giro d affari. Nel luglio 2001, trovandosi in gravi difficoltà economiche, la persona offesa chiese all imputato il primo prestito che fu concesso con la classica modalità del cambio- 2

assegni: a fronte di un assegno del valore di lire 1.500.000 postdatato ad un mese, G.F. ottenne l importo di un milione di lire. Alla scadenza, versato l importo, ottenne la restituzione del titolo. Tale occasione fu la fonte di un ulteriore prestito: in cambio di un assegno del valore di due milioni, V.S. consegnò la somma di lire 1.500.000 alla vittima la quale, alla scadenza ovvero un mese dopo, versò l intero importo del titolo che fu così restituito. Un terzo, successivo assegno dell importo di due milioni di lire fu protestato per mancanza di fondi; con riferimento a quest ultimo titolo, la vittima riferiva che era stato emesso a titolo di acconto sulle provvigioni per i contratti che V.S. avrebbe dovuto procurare e che, tuttavia, non procurò. Parimenti protestati furono due ulteriori assegni dell importo, rispettivamente, di lire 1.200.000 e di lire 3.000.000. In seguito al protesto dei tre assegni, G.F. consegnò nelle mani di V.S. un assegno del valore di due milioni emesso da una terza persona che gli aveva offerto a sua volta un prestito per estinguere il debito. Tuttavia, l importo non fu ritenuto congruo ad estinguere il debito che,a detta di V.S., ammontava ormai ad oltre sei milioni delle vecchie lire. V.S., pertanto, premeva per ottenere la soddisfazione del suo credito in maniera sempre più aggressiva; nel corso di un incontro egli si impossessò di un telefono cellulare appartenente alla vittima, la quale non riuscì ad opporsi al gesto. L incontro più decisivo avvenne a Piazza Carità a Napoli, con la partecipazione di V.G., fratello di V.S. In quell occasione, i fratelli V. pretendevano il pagamento della somma di quattro milioni di lire in contanti; a tale richiesta la vittima rispondeva di non poteva aderire, attesa la precarietà delle sue condizioni economiche, e proponeva la sottoscrizione di cambiali onde dilazionare il pagamento. A tal punto G.F. fu fisicamente aggredito dai suoi interlocutori. A quel punto, decise di denunciare. 3

6. Contesto criminale e territoriale. La vicenda di usura, pur verificatasi in un territorio connotato dalla presenza di attività camorristiche, non ha fatto emergere alcun legame con la criminalità organizzata. 7. Costituzioni di parte civile: nessuna. 8. Conclusioni del P.M.: anni 4 e mesi 6 di reclusione per V.S.; anni 2 e mesi 6 di reclusione per V.G. 9. Decisione del procedimento. Sentenza di I grado: dichiara V.S. responsabile dei reati contestatigli ai capi a, c, d e, con la recidiva contestata ed unificati i reati ex art. 81 cpv c.p., lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.500 di multa. Dichiara V.G. responsabile del reato a lui ascritto al capo c e, con la recidiva contestata, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa. Spese processuali in solido. Assolve V.S. dal reato a lui ascritto al capo b perché il fatto non sussiste e V.G. dal reato a lui ascritto al capo d per non averlo commesso. Confisca e distruzione di quanto in sequestro. Sentenza di II grado:ridetermina la pena per V.S. in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa e per V.G. in anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa. Conferma nel resto. Decisione della Corte di Cassazione: dichiara inammissibili i ricorsi. 10. Problematiche di diritto emerse nel procedimento: nessuna. 11. Rilievo mediatico: nessuno. 4

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