PROCEDIMENTO PENALE n / /11 R.G. GIP. rito ordinario
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- Eloisa Colombo
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1 [Portici 5, ] PROCEDIMENTO PENALE n / /11 R.G. GIP rito ordinario 1. Dati identificativi del procedimento. Numeri di registro: 47391/10 R.G. N.R. 9716/11 R.G. GIP /11 R.G.Dib.. Imputati: 1) G.A., nata a Napoli il ; 2) C.S., nato a Portici (NA) il Autorità giudiziaria: Tribunale di Napoli III Sezione, Collegio B. Vicende cautelari: liberi. Stato del procedimento: sentenza n.10350/13 del Tribunale di Napoli III Sezione, Collegio B., emessa in data e depositata il ; Appello in corso. 2. Fonti ed elementi di prova acquisiti. Verbale perquisizione domiciliare e sequestro CC di Portici; Verbale interrogatorio indagati; Documentazione di 21 fogli manoscritti ; Verbale di s.i.t. e denuncia persona offesa. 3. Capi d imputazione. Usura continuata aggravata in concorso (art. 81cpv, 110, 644 cp).
2 4. Tempo e Luogo. Dal settembre 2008 all aprile 2010, in Portici. 5. Dinamica usuraia e contesto criminale. La vicenda oggetto del presente processo si svolge sul territorio compreso tra Portici e Ponticelli ed ha per protagonisti non soggetti legati ad organizzazioni camorristiche, bensì soggetti pronti ad intervenire nel caso di difficoltà finanziaria patita dai commercianti. Si tratta di imputati che operano uti singuli, senza alcun collegamento con le organizzazioni criminali del territorio Il processo riguarda una vicenda di usura che la vittima, C.F., denunciava il 22 luglio 2010 presso la Stazione dei Carabinieri di Acerra. A seguito della denuncia venivano sentiti gli indagati ed effettuati controlli e perquisizioni presso la loro abitazione dove venivano sequestrati un foglio manoscritto riportante dei conteggi effettuati dagli indagati e due assegni Banca Intesa firmati da C.F. La ricostruzione dei fatti si fonda essenzialmente sulla denuncia e sulle dichiarazioni rese da C.F., sulle operazioni compiute dal teste escusso S.C., in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Portici e sulla documentazione prodotta ed acquisita al fascicolo del dibattimento; in particolare venivano acquisiti: diciotto fogli manoscritti dalla vittima sui quali erano annotati gli importi ricevuti, le somme da restituire, gli acconti versati e la parte da versare; tre fogli scritti dall imputato C.S., sui quali sono riportati una serie di importi annotati su tre colonne ( settimana, acconto e resta ), l elenco di quattordici assegni per un totale di euro ,00 riportati pedissequamente dalla vittima su fogli scritti a mano e due assegni bancari contenenti, tra le firme di girata, quella della vittima.
3 Nel corso della propria deposizione testimoniale, all udienza del 06 novembre 2012, C.F., pur mostrandosi visibilmente provato a causa dei numerosi problemi di salute successivi alla denuncia, descriveva con coerenza logica la vicenda occorsagli. Tutto aveva inizio nel settembre del 2008, quando C.F., titolare di una macelleria in Ponticelli ( provincia di Napoli), a seguito delle ingenti spese di gestione, entrava in contatto con G.A., che conosceva poiché abitante nel palazzo di sua madre, e le chiedeva in prestito la somma di 3000 euro. L imputata si era resa disponibile ma aveva preteso una commissione iniziale di euro 400, consegnandogli solo la differenza di euro e pretendendo la sua restituzione dilazionata in sette rate mensili da 600 euro per un totale di 4200 euro. Somma che veniva regolarmente restituita. Nel prosieguo del racconto, il macellaio riferiva che nel settembre 2009 aveva preso a prestito un ulteriore somma di denaro che aveva ricevuto, decurtata del 10%, a titolo di commissione, e che avrebbe dovuto restituire in sette rate mensili calcolando un interesse del 40%. La vittima non ricordava precisamente la somma percepita, tuttavia riconosceva come suoi ventuno fogli manoscritti sui quali appuntava le somme ricevute, la parte restituita e quella da restituire comprensiva dei pretesi interessi. Riconosceva pure tre fogli attribuiti a C.S., marito della G.A., nei quali venivano riportati alcuni calcoli e l importo di euro prestati e di euro restituiti. Di fronte all enormità del debito (che lievitava a causa degli sproporzionati interessi), la vittima non riuscì ad onorare il debito nei tempi pattuiti. Nel corso di un nuovo incontro con G.A ed il marito C.S., veniva concordato il pagamento di euro al mese, somma effettivamente corrisposta dalla vittima da gennaio sino all aprile Nel contempo, a causa della grave situazione finanziaria, C.F. era costretto a cessare l attività commerciale, evitando in tal modo di continuare a corrispondere somme di denaro con interessi usurari. La persona offesa ha altresì ripercorso le minacce degli imputati, ed in particolare la prospettazione del sequestro dell automobile e dell appropriazione della macelleria. In dibattimento gli imputati dichiaravano di non volersi sottoporre all esame e pertanto venivano acquisiti i verbali di interrogatorio resi durante le indagini preliminari.
4 La valutazione delle risultanze processuali ha indotto a ritenere attendibile la versione dei fatti fornita dalla vittima, caratterizzata da una coerenza logica e credibilità razionale e riscontrata dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento. Il trattenimento di una somma pari a 400 euro a titolo di interesse subito dopo l erogazione del primo prestito di euro e la pattuizione della restituzione dell importo di 600 euro al mese per sette mensilità, per un totale di euro, hanno determinato l applicazione di un tasso di interesse di gran lunga eccedente il limite determinato dalla legge. Ancora, la consegna, al momento dell erogazione di un successivo prestito, delle somme decurtate del 10%, trattenute a titolo di commissione e l applicazione di un tasso di interesse pari al 40%, evidenziano il superamento del tassosoglia consentito. Infine la rinegoziazione dei termini dell accordo con la pattuizione di euro al mese fino al completamento del debito, pari ad euro , ha determinato l applicazione di un tasso di interesse superiore a quello consentito e pertanto usuraio. Questi elementi inducono a ritenere la penale responsabilità dei due imputati in ordine al reato di usura. La vittima, nel luglio 2010, si rivolgeva allo sportello di ascolto dell Associazione Antiusura Mediterraneo di Napoli, che le forniva competenze legali e bancarie ma soprattutto una precisa assistenza psicologica e morale, attività fondamentali nel percorso di comprensione e liberazione dal fenomeno usuraio. 6. Costituzioni di parte civile. Si è costituita parte civile la persona offesa, stante il diretto ed evidente nesso di causalità fra i reati contestati agli imputati ed i danni di natura patrimoniali e non patrimoniali sofferti. La richiesta di costituzione di parte civile è stata accolta dal Collegio senza specifica motivazione sul punto. 7. Conclusioni del P.M. e delle parti civili. PM:.: anni 4 di reclusione ed euro di multa per entrambi gli imputati ;
5 C.F.: accertata e dichiarata la penale responsabilità degli imputati, condanna al risarcimento del danno di natura patrimoniale e non patrimoniale (attraverso criterio equitativo a norma degli artt e 1226 c.c.) da quantificarsi nella somma ritenuta equa dal Tribunale, da dichiarare immediatamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., o, in subordine condanna degli imputati al pagamento di una congrua provvisionale ex art. 539 comma II c.p.p.. 9. Decisioni del procedimento. Sentenza I grado: dichiara gli imputati colpevoli dei reati ascritti e condanna: G.A. alla pena di anni 4 di reclusione ed euro di multa; C.S. alla pena di anni 4 di reclusione ed euro di multa. Condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5; dichiara l incapacità degli stessi a contrarre con la P.A. per anni 2. Confisca e distruzione di quanto in sequestro. Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile; riconosce una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della persona offesa C.F., in euro , Problematiche di diritto emerse nel procedimento. Nessuna problematica di diritto emersa nel corso del processo. 11. Rilievo mediatico del procedimento. Nessuno. 12. Procedure civili attivate. al momento, nessuna.
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