Riconoscimento in Svizzera



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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Riconoscimento di un figlio in Svizzera dinanzi all'ufficio dello stato civile, dinanzi al tribunale o Operazione Riconoscimento Riconoscimento in Svizzera

Indice 0 Visione panoramica 5 1 Esame preliminare 6 1.1 Competenza 6 1.1.1 Per quanto attiene al territorio 6 1.1.2 Per quanto attiene alla persona 7 2 Informazione e consulenza 7 2.1 Dovere d informazione 7 2.2 Comunicazione delle informazioni giuridiche appropriate 7 2.3 Uso del cognome 7 2.4 Cittadinanza 8 3 Esame 8 3.1 Identità 8 3.2 Documenti 9 3.3 Presupposti giuridici 9 4 Particolarità 10 4.1 Riconoscimento di un figlio morto 10 4.2 Riconoscimento di un figlio nato morto 10 4.3 Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all estero 11 4.4 Riconoscimento dinanzi al tribunale 11 4.5 Riconoscimento 11 5 Preparazione della documentazione 12 5.1 Dati non rilevati 12 5.1.1 Trasferimento dello stato civile dal registro delle famiglie 12 5.1.2 Documentazione dello stato civile 12 5.2 Dati rilevati 13 6 Dichiarazione di riconoscimento 13 6.1 Stesura dell atto 13 6.1.1 Dichiarazione prima della nascita 13 6.1.2 Dichiarazione dopo la nascita 13 6.2 Ricevimento della dichiarazione 13 7 Documentazione 14 8 Comunicazioni ufficiali 14 9 Rilascio di estratti del registro 15 9.1 Atto di nascita 15 9.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) 15 9.3 Conferma di nascita 15 9.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 15 9.5 Atto d origine 16 9.6 Conferma di documentazione 16 2/16

10 Archiviazione dei documenti giustificativi 16 10.1 Dichiarazione originale di riconoscimento 16 10.2 Corrispondenza 16 3/16

Tabella delle modifiche Modifica dal 1 gennaio 2011 Nuovo Tutto il processo Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall 01.01.2011. Numero 1.1.1 Precisazione dei dati concernenti l art. 71 cpv. 1 LDIP. Numero 3.3 Numero 3.4 Numero 4.3 Numero 5.1.2 Numero 8 Precisazione dei dati. Stralciato (non si tiene più alcuna statistica). Precisazione dei dati. Precisazione dei dati. Precisazione dei dati. Modifica dal 1 gennaio 2013 Numero 2.3 Numero 3.3 Numero 4.3 Numero 8 Nuovo numero 9.6 Nuovo Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi Adeguamento al nuovo diritto di protezione degli adulti. In caso di riconoscimenti presso la rappresentanza svizzera, la data dell autenticazione della firma da parte della rappresentanza va indicata come data del riconoscimento (e non più la data di ricevimento presso l ufficio dello stato civile). Adeguamento al nuovo diritto di protezione degli adulti Conferma di documentazione alla rappresentanza svizzera all estero. 4/16

0 Visione panoramica 1 Esame preliminare 1.1 Competenza 1.1.1 Per quanto attiene al territorio 1.1.2 Per quanto attiene alla persona 2 Informazione e consulenza 2.1 Dovere d'informazione 2.2 Comunicazione delle informazioni giuridiche appropriate 2.3 Uso del cognome 2.4 Cittadinanza 3 Esame 3.1 Identità 3.2 Documenti 3.3 Presupposti giuridici 4 Particolarità 4.1 Riconoscimento di un figlio morto 4.2 Riconoscimento di un figlio nato morto 4.3 Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all estero 4.4 Riconoscimento dinanzi al tribunale 4.5 Riconoscimento per disposizione di ultima volontà 5 Preparazione della documentazione 5.1 Dati non rilevati 5.1.1 Trasferimento dello stato civile dal registro delle famiglie 5.1.2 Documentazione dello stato civile 5.2 Dati rilevati 6 Dichiarazione di riconoscimento 6.1 Stesura dell atto 6.1.1 Dichiarazione prima della nascita 6.1.2 Dichiarazione dopo la nascita 6.2 Ricevimento della dichiarazione 7 Documentazione 8 Comunicazioni ufficiali 9 Rilascio di estratti del registro 9.1 Atto di nascita 9.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) 9.3 Conferma di nascita 9.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 9.5 Atto d'origine 9.6 Conferma di documentazione 10 Archiviazione dei documenti giustificativi 10.1 Dichiarazione originale di riconoscimento 10.2 Corrispondenza 5/16

1 Esame preliminare 1.1 Competenza 1.1.1 Per quanto attiene al territorio La dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità è ricevuta e documentata: a scelta da ogni ufficio dello stato civile (art. 11 cpv. 5 OSC), se non sussiste alcuna relazione con l estero (cittadinanza, domicilio, luogo di nascita); dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita o del luogo di dimora abituale del figlio, oppure dall ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o di origine della madre o dell autore del riconoscimento, se sussiste una relazione con l estero (art. 71 cpv. 1 LDIP). Se l autore del riconoscimento è domiciliato all' estero, in un Paese dove non è possibile documentare il riconoscimento, la competente rappresentanza svizzera è autorizzata a ricevere la dichiarazione concernente la paternità (art. 5 cpv. 1 lett. d; art. 11 cpv. 6 OSC). La documentazione della dichiarazione, presentata per il tramite della rappresentanza svizzera, compete, a scelta, a uno dei seguenti uffici dello stato civile: del luogo di origine o del domicilio del padre, della madre e del figlio riconosciuto, oppure del luogo di nascita del figlio (cfr. anche la circolare UFSC n. 20.11.01.02 del 1 gennaio 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero»). La dichiarazione concernente la paternità depositata presso il tribunale è documentata dall ufficio dello stato civile, designato dal diritto cantonale, della sede dell autorità giudiziaria (art. 21 cpv. 3 OSC). Il riconoscimento della paternità è documentato dall ufficio dello stato civile, designato dal diritto cantonale, del luogo in cui avviene l apertura del testamento (art. 21 cpv. 3 OSC). Il luogo di domicilio, o di dimora, va comprovato e registrato al momento della documentazione, ma non produce effetto alcuno sulla competenza, se non esistono relazioni con l estero. Come prova del domicilio o della dimora all estero è sufficiente una dichiarazione scritta, quando non si è in grado di produrre un documento conforme. Solitamente l autore del riconoscimento si rivolge all ufficio dello stato civile del luogo di domicilio. Non è né sensato né ragionevole indirizzare la persona verso un altro ufficio dello stato civile, né tantomeno consigliarla di aspettare fino alla nascita del figlio. È sufficiente rendere plausibile la gravidanza in corso. Se è palesemente impossibile, o inesigibile, che l autore del riconoscimento si presenti di persona all ufficio dello stato civile, l ufficiale stesso dello stato civile può eccezionalmente accettare la dichiarazione riguardante la paternità al di fuori dell ufficio preposto, segnatamente all interno di un ospedale o di un penitenziario (art. 11 cpv. 6 OSC). 6/16

1.1.2 Per quanto attiene alla persona Al momento della preparazione, della ricezione della dichiarazione e della documentazione del riconoscimento i collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici sono tenuti all applicazione delle regole in materia di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 2 Informazione e consulenza 2.1 Dovere d informazione L ufficiale dello stato civile informa l autore del riconoscimento e la madre, eventualmente presente, dell importanza e delle conseguenze giuridiche del riconoscimento volontario. In particolare spiega le condizioni necessarie alla documentazione, informa sui documenti da presentare quando lo stato civile dell autore del riconoscimento deve ancora essere documentato, e rende attenti alle conseguenze del riconoscimento sul cognome e sulla cittadinanza (art. 1 cpv. 2 LCit). Quando ulteriori delucidazioni sono necessarie l ufficiale dello stato civile dispone accertamenti supplementari, oppure rimanda agli uffici competenti (art. 16 cpv. 5 OSC). 2.2 Comunicazione delle informazioni giuridiche appropriate Solo il padre biologico può riconoscere il figlio. L autore del riconoscimento deve essere informato espressamente ed esplicitamente di tale premessa e delle eventuali conseguenze di una falsa attestazione (art. 253 CP). L ufficio dello stato civile non è tuttavia né tenuto né autorizzato a verificare le dichiarazioni verbali. Ma se è palese che l autore del riconoscimento non può essere il padre biologico del bambino, il rifiuto di documentare il riconoscimento è d obbligo. Occorre ricordare al padre che il riconoscimento della paternità istituisce tra lui e figlio un rapporto di filiazione (ossia di parentela giuridica), che comporta diritti e obblighi reciproci, in particolare il diritto all eredità. 2.3 Uso del cognome Se il figlio da riconoscere è domiciliato in Svizzera, il suo cognome è retto dal diritto svizzero. Il riconoscimento non ha effetti sul cognome, fatta salva l applicazione del diritto estero. 7/16

Se al momento del riconoscimento il figlio domiciliato in Svizzera possiede una nazionalità straniera, i detentori dell autorità parentale possono richiedere che il suo cognome sia regolato dal diritto nazionale (dello stato d origine) del figlio come effetto del riconoscimento (art. 37 cpv. 2 LDIP). La sottomissione del cognome al diritto nazionale è stabilita al momento della documentazione del riconoscimento. Si un bambino possiede più nazionalità, il suo nome può essere regolato dal diritto nazionale dello Stato con cui esso è più strettamente legato (art. 23 cpv. 2 LDIP). Il rappresentante legale del figlio deve provare la correttezza e la conformità del cognome straniero (conferma da parte delle autorità dello Stato d origine straniero) se esso non è a conoscenza dell ufficio dello stato civile (art. 16 cpv. 1 LDIP; art. 16 cpv. 5 OSC). Se il figlio è domiciliato all estero il cognome portato dopo il riconoscimento sottostà al diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale (art. 37 cpv. 1 LDIP). Caso particolare: Se il rapporto di filiazione con il marito della madre viene istituito soltanto dopo il matrimonio mediante riconoscimento, con il riconoscimento il figlio assume il cognome che i genitori hanno stabilito per i figli in comune in occasione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC), fatto salvo il consenso del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d età (art. 270b CC). 2.4 Cittadinanza Il riconoscimento non influisce sui diritti di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale che il figlio possiede al momento del riconoscimento stesso. Per contro il figlio straniero minorenne acquisisce, con il riconoscimento, la nazionalità svizzera e i diritti di cittadinanza cantonali e comunali del padre svizzero, se la nascita è avvenuta dopo il 31 dicembre 2005 (art. 1. cpv. 2 LCit). 3 Esame 3.1 Identità L autore del riconoscimento deve dimostrare la sua identità mediante un documento (carta di identità, passaporto) quando si presenta la prima volta all ufficio dello stato civile, a meno che l ufficiale dello stato civile in questione non lo conosca personalmente (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Va appurato in modo appropriato (domande di controllo, nessuna domanda suggestiva) che una persona non abusi dei dati registrati riguardanti una terza persona o non utilizzi i documenti di un estraneo per occultare, o tacere, la sua identità. 8/16

Deve inoltre produrre sufficienti indicazioni sul figlio (se è già nato) e sulla madre, per permettere di richiamare i loro dati nel registro dello stato civile e identificarli senza ombra di dubbio. 3.2 Documenti Se i dati attuali delle persone coinvolte sono già rilevati nel sistema, basta semplicemente presentare il certificato di domicilio (art. 16 cpv. 4 OSC). L autore straniero del riconoscimento i cui dati non sono rilevati nel sistema, e non figurano nemmeno in un registro delle famiglie, per il rilevamento retroattivo è tenuto a produrre tutti i documenti necessari all iscrizione nel registro dello stato civile (cfr. il Processo sul Rilevamento di cittadini stranieri: se del caso il rilevamento della persona con dati incompleti sullo stato civile, poiché prevale l interesse del figlio). Lo straniero i cui dati rilevati nel sistema non sono attuali deve produrre i documenti necessari all aggiornamento. Onde procedere al riconoscimento prenatale di un figlio di madre straniera i cui dati non sono rilevati nel sistema e non figurano nemmeno in un registro delle famiglie è fondamentale produrre tutti i documenti necessari al rilevamento retroattivo della madre nel registro dello stato civile (cfr. il Processo: Rilevamento di cittadini stranieri). Se i dati sono rilevati nel sistema, ma non sono attuali, occorre produrre i documenti necessari all aggiornamento. Dopo la registrazione o l aggiornamento dei dati della madre, questi vengono rilevati nel sistema in vista della documentazione della nascita che seguirà. 3.3 Presupposti giuridici Il padre può riconoscere il figlio solo se la madre è nota e il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti di quest ultima (art. 260 cpv. 1 CC). Il riconoscimento è escluso nel caso di un trovatello e se il rapporto di filiazione materno è stato sciolto in seguito all'adozione (art. 11 cpv. 3 OSC). Un figlio adottato (adozione completa) non può essere riconosciuto. La documentazione del riconoscimento va rifiutata anche se il figlio ha un rapporto di filiazione soltanto con la madre (adottiva). Se il figlio è già stato riconosciuto da un altro uomo o se il registro dello stato civile attesta una presunzione legale della paternità (art. 255 cpv. 1 CC), la documentazione del riconoscimento deve essere rifiutata poiché non produce alcun effetto giuridico. Se il riconoscimento è richiesto prima della nascita, il padre deve fornire indicazioni sufficienti sulla madre per permettere di richiamarne i dati nel sistema o disporne il rilevamento retroattivo. Se la madre è straniera, il padre deve produrre i documenti o esigerne la presentazione affinché possa essere rilevata nel sistema. Il riconoscimento prima della nascita è rifiutato se la gestante è coniugata. 9/16

L ufficiale dello stato civile ritenendo la paternità obiettivamente impossibile deve rifiutarsi di documentare il riconoscimento, se del caso emettendo una decisione impugnabile mediante ricorso. Semplici supposizioni non sono tuttavia sufficienti a giustificare tale rifiuto. La madre può accompagnare il padre e presenziare alla documentazione del riconoscimento. La sua presenza non ha comunque alcun peso legale. Lei può però convalidare, direttamente o indirettamente, l effettiva paternità dell autore del riconoscimento. Se l'autore del riconoscimento è minorenne, sotto curatela generale o se, a causa di una sua incapacità di discernimento permanente, prende effetto un mandato precauzionale, è necessario il consenso scritto del suo rappresentante legale (art. 260 cpv. 2 CC). Tale consenso non è soggetto all obbligo di utilizzare un modulo. I genitori che esercitano l autorità parentale congiunta (fatto da appurare, nel dubbio) devono ambedue firmare il consenso (art. 11 cpv. 4 OSC). Il riconoscimento non è soggetto a termini. Un figlio può essere riconosciuto in ogni momento prima o dopo la nascita. Il riconoscimento prima della nascita diventa effettivo al momento della nascita stessa. Nella documentazione della nascita di un figlio nato morto si tiene conto sia della filiazione materna sia di quella paterna. Anche i figli nati morti, o nel frattempo deceduti, possono essere riconosciuti. In seguito alla documentazione del riconoscimento la filiazione paterna compare sulla conferma della nascita di bambini nati morti e sull atto di nascita di figli deceduti nel frattempo (uguaglianza di trattamento tra figli nati durante e fuori dal matrimonio per quanto concerne l indicazione della filiazione; cfr. anche la circolare n. 20.08.12.01 del 1 dicembre 2008 «Indicazioni su filiazione, nome e cittadinanza di figli nati morti o deceduti prima del riconoscimento»). 4 Particolarità 4.1 Riconoscimento di un figlio morto È possibile riconoscere un figlio già morto. Tuttavia, poiché il figlio non gode più dei diritti civili (art. 31 cpv. 1 CC), il riconoscimento da parte del padre non influisce sul suo cognome e sulla sua cittadinanza, anche se i genitori dopo la morte del figlio comune si sono sposati o decidono di farlo. 4.2 Riconoscimento di un figlio nato morto Secondo la prassi indiscussa e consolidatasi fin dagli inizi della tenuta dei registri, per un figlio nato morto durante il matrimonio dei genitori, sono documentati i dati tanto della filiazione materna quanto di quella paterna, anche se questo non motiva alcun rapporto di filiazione (art. 31 cpv. 2 CC). Come conseguenza dell uguaglianza tra uomo e donna va pertanto ricevuta anche una dichiarazione riguardante la paternità di un figlio nato morto al di fuori del matrimonio, in vista della documentazione dei dati relativi alla filiazione paterna. 10/16

L operazione non è tuttavia prevista dal sistema di documentazione. La dichiarazione va pertanto ricevuta su un modulo allestito in maniera convenzionale. Per la documentazione della dichiarazione nel sistema, la posizione del figlio nato morto va provvisoriamente segnata come "sconosciuto". Dopo la documentazione la posizione dovrà essere modificata senza indugio in "nato morto" con la collaborazione dell autorità cantonale di vigilanza (domanda di rettifica). 4.3 Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all estero Se non è possibile riconoscere il proprio figlio all estero, perché nessuna autorità straniera si dichiara competente ad accettare la dichiarazione concernente la paternità, quest ultima può eccezionalmente venir rilasciata, previa autorizzazione dell ufficio dello stato civile competente in Svizzera, presso una rappresentanza svizzera all estero (art. 5 cpv. 1 lett. d OSC). Quest ultima riceve la dichiarazione personale in vece dell ufficio dello stato civile, indica le informazioni giuridiche appropriate e autentica la firma del padre (art. 11 cpv. 6 OSC). La dichiarazione serve da giustificativo per la documentazione del riconoscimento da parte dell ufficio dello stato civile, su incarico del quale è stata ricevuta. L ufficio è tenuto anche a emanare tutte le comunicazioni ufficiali previste. La data dell autenticazione della firma presso la rappresentanza svizzera e la sede dell ufficio dello stato civile che procede alla documentazione vanno indicate rispettivamente come data e luogo del riconoscimento. Non è necessaria una decisione di iscrizione dell autorità cantonale di vigilanza poiché non si tratta di un documento estero. In assenza del mandato di un ufficio dello stato civile, la dichiarazione ricevuta in conformità alle regole in vigore va documentata dal competente ufficio dello stato civile presso cui è presentata (cfr. anche la circolazione n. 20.11.01.02 del 1 gennaio 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all estero»). 4.4 Riconoscimento dinanzi al tribunale Quando un azione di costatazione di paternità è pendente, il figlio può venire riconosciuto davanti al giudice durante la procedura (art. 260 cpv. 3 CC). Il riconoscimento viene registrato sulla base della comunicazione del tribunale (art. 40 cpv. 2 OEC). Entra in vigore il giorno della dichiarazione (data del riconoscimento). La sede del tribunale che ha ricevuto la dichiarazione è iscritta come luogo del riconoscimento. La documentazione viene effettuata dall ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale. 4.5 Riconoscimento Un figlio può venir riconosciuto (testamento; cfr. art. 260 cpv. 3 CC). Questo entra in vigore al momento del decesso del testatore (data del riconoscimento). La sede dell autorità competente per l apertura del testamento è considerata luogo del riconoscimento stesso. Una comunicazione attestante il riconoscimento del figlio viene indirizzata all autorità di vigilanza cantonale (art. 43 cpv. 1 OSC) sottoforma di un Estratto del testamento (art. 42 cpv. 2 OCS). Essa ordina la documentazione all ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale. 11/16

Le disposizioni sono supposte essere chiaramente espresse nella formulazione del riconoscimento per testamento. Quando si procede alla documentazione occorre appurare che le condizioni richieste siano soddisfatte. In mancanza di tali condizioni (mancanza di chiarezza nella formulazione del testamento), deve essere emessa una decisione soggetta a ricorso. Per motivi tecnici, il riconoscimento per disposizione testamentaria va documentata nell operazione Rapporto di filiazione anziché nell operazione Riconoscimento. 5 Preparazione della documentazione 5.1 Dati non rilevati Se i dati sullo stato civile dell autore del riconoscimento, o del figlio, non sono disponibili nel sistema, la procedura di registrazione va interrotta onde procedere al rilevamento retroattivo o alla registrazione della persona in questione. Prima di poter riprendere la documentazione, deve essere avviato il rilevamento retroattivo (di svizzeri e stranieri che figurano nel registro delle famiglie) o la documentazione dello stato civile (di stranieri che non figurano nel registro delle famiglie [cfr. art. 15 cpv. 2 OSC]). 5.1.1 Trasferimento dello stato civile dal registro delle famiglie L ufficio dello stato civile del luogo di attinenza è incaricato di trasferire i dati della persona in questione dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (rilevamento retroattivo). Se sono competenti del rilevamento retroattivo più uffici dello stato civile, perché la persona ha più di un luogo d origine, l ufficio incaricato della registrazione ha l obbligo di collaborare. 5.1.2 Documentazione dello stato civile Se i dati del padre straniero non sono rilevati nel sistema, egli deve fornire tutti i documenti necessari a documentare i dati relativi allo stato civile (art. 16 cpv. 2 OSC). Per la documentazione dello stato civile attuale (registrazione; art. 15a cpv. 2 OSC) vanno presentati documenti sulla nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile e la cittadinanza. Poiché l interesse del figlio prevale, i dati possono essere documentati in via eccezionale anche se incompleti (art. 15a cpv. 4 OSC); ad esempio i dati sullo stato civile e sulla filiazione dell autore straniero del riconoscimento possono eccezionalmente non venire accertati (cfr. Processo Rilevamento di cittadini stranieri). Se nel sistema non sono disponibili né i dati della madre straniera né quelli del figlio nato all estero, madre e figlio devono essere rilevati nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC) e i loro dati collegati tra loro. In casi motivati, l articolo 15a capoverso 4 OSC è applicabile al rilevamento della madre straniera nel registro dello stato civile ma non a quello del figlio senza padre giuridico. 12/16

Se i dati della madre straniera sono comunque disponibili nel sistema, la nascita avvenuta all estero deve essere documentata retroattivamente nel registro dello stato civile con l autorizzazione dell autorità di vigilanza (art. 23 cpv. 2 OSC). 5.2 Dati rilevati Va verificato se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lit. c OSC). Il padre conferma la correttezza dei dati per iscritto (modulo 8.1). Se emerge che i dati rilevati sullo stato civile della persona in questione non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura va interrotta fino a quando gli eventi non documentati vengono comprovati e registrati. A quel punto la procedura di documentazione del riconoscimento va ripresa senza indugio. 6 Dichiarazione di riconoscimento 6.1 Stesura dell atto 6.1.1 Dichiarazione prima della nascita La dichiarazione di riconoscimento prima della nascita (modulo 5.0.1) non può venir preparata se i dati dei genitori del nascituro non sono ancora documentati nel sistema. 6.1.2 Dichiarazione dopo la nascita Per preparare la dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita (modulo 5.0.2), i dati dell autore del riconoscimento e del figlio devono essere rilevati nel sistema e aggiornati. Se è necessario un rilevamento, nuovo o retroattivo, dei dati personali, la documentazione del riconoscimento sarà differita a una data da convenire d intesa con l interessato. 6.2 Ricevimento della dichiarazione Il documento preparato va firmato congiuntamente dall autore del riconoscimento e dall ufficiale dello stato civile (art. 18 cpv. 1 OSC). Non è permesso ottenere in altro modo la firma della persona che effettua il riconoscimento; essa deve essere apposta personalmente in presenza di un pubblico ufficiale (eccezione cfr. n. 4.3; in questo caso la firma dell autore del riconoscimento è autenticata dalla rappresentanza svizzera all estero). In casi debitamente motivati la dichiarazione di riconoscimento può venir accettata anche in un luogo diverso dall ufficio dello stato civile (stabilimento ospedaliero o penitenziario). 13/16

7 Documentazione Non appena la dichiarazione di riconoscimento è firmata dal padre in presenza dell ufficiale dello stato civile, il riconoscimento del figlio ha valore legale. La documentazione va eseguita subito o al più tardi il giorno lavorativo seguente (art. 19 e 28 OSC). La documentazione non deve essere obbligatoriamente eseguita dalla stessa persona che ha autenticato la firma sulla dichiarazione di riconoscimento. Le regole previste per la ricusazione sono pertanto applicate per analogia (cfr. n. 1.1.2). 8 Comunicazioni ufficiali La trasmissione dei dati all amministrazione comunale del luogo di domicilio del figlio riconosciuto, della madre e del padre (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC); agli organi dell AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC). Ulteriori comunicazioni vanno inviate all autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 50 cpv. 2 lett. a OSC), se quest ultimo è ancora minorenne in occasione del riconoscimento (art. 50 cpv. 1 lett. c OSC); alla madre e al figlio, o al suo rappresentante legale, oppure ai suoi eventuali discendenti dopo il suo decesso (art. 11 cpv. 7 OSC), con la menzione degli articoli 260a-260c. A seconda del caso seguono altre comunicazioni all ufficio dello stato civile del luogo di origine dell interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC): all Ufficio federale della migrazione, se l evento riguarda un richiedente l asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. b OSC); alle autorità nazionali estere dell interessato sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC). In caso di riconoscimento prima della nascita vengono meno le comunicazioni al controllo degli abitanti e alle autorità estere. 14/16

Se la nascita in Svizzera del figlio è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre inoltre inviare una comunicazione ufficiale all ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Tale ufficio iscrive il riconoscimento nel registro delle nascite come annotazione a margine o trasmette per esecuzione la comunicazione al luogo in cui è conservato il registro. Ulteriori comunicazioni necessitano di una base legale cantonale (art. 56 OSC). 9 Rilascio di estratti del registro 9.1 Atto di nascita Un nuovo atto di nascita (modulo 1.2.3) viene rilasciato, su richiesta, dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita svizzero. L atto di nascita attesta l attualità dei dati concernenti il figlio al momento del rilascio dell atto stesso. I dati relativi alla filiazione si riferiscono al momento dell instaurazione del rapporto di filiazione. 9.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) Un nuovo estratto del registro delle nascite CIEC (modulo 1.80) viene rilasciato, su richiesta, dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera. L estratto del registro delle nascite CIEC attesta i dati attuali riferiti a cognome, cittadinanza suoi e dei genitori. I cognomi dei genitori (padre e madre) sono quelli al momento dell allestimento dell atto, se lo stesso è stabilito per il rilascio partendo dall'operazione Documento. 9.3 Conferma di nascita La conferma di nascita (modulo 1.2.2) rilasciata dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera attesta, senza alcun cambiamento, tutti i dati concernenti il figlio al momento della nascita. 9.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato Su richiesta, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato può essere consegnato al padre o alla madre del figlio. Se la persona in questione non è un cittadino svizzero, il documento va rilasciato dall ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o di soggiorno. I cittadini svizzeri devono invece richiedere il certificato relativo allo stato di famiglia registrato all ufficio dello stato civile del loro luogo di attinenza. 15/16

9.5 Atto d origine A causa della modifica della filiazione l atto d origine non è più valido, poiché i dati riportati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un atto d origine nuovo. 9.6 Conferma di documentazione Su richiesta della rappresentanza svizzera all estero, viene confermata la documentazione del riconoscimento mediante dichiarazione avvenuto all estero. Ciò serve a consentire l aggiornamento del registro d immatricolazione. 10 Archiviazione dei documenti giustificativi 10.1 Dichiarazione originale di riconoscimento La dichiarazione di riconoscimento della paternità, firmata e certificata dall ufficiale dello stato civile, o la dichiarazione eccezionalmente accettata da una rappresentanza svizzera facente le veci dell ufficio dello stato civile, deve essere archiviata come pezza giustificativa. È proibito consegnare il documento o sostituirlo con una fotocopia. Sono inoltre da conservare gli originali di tutte le comunicazioni del Tribunali così come l estratto del testamento. 10.2 Corrispondenza L eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata. Vanno archiviati eventuali documenti attestanti l uso del cognome in virtù del diritto estero, in particolare la dichiarazione riguardante l assoggettamento del cognome al diritto nazionale del figlio. M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\33 Kindsverhältnis\33.1 Anerkennung eines Kindes im Inland\33.1 Processo Riconoscimento_I 8_Jan 13_V 4.0 i.doc 16/16