Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere. Roma 07/07/15 Prot. n. 80



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Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere 00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268 Internet : http: //www.inca.it E-mail : politiche-previdenziali@inca.it Roma 07/07/15 Prot. n. 80 Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Comprensoriali INCA Agli Uffici INCA all Estero Agli Uffici Zona INCA Al Dip. Politiche Sociali Cgil LORO SEDI Oggetto: Decreto legislativo n. 80/2015 maternità e paternità Il Decreto Legislativo n. 80 del 15.6.2015, in vigore dal 25.6.2015, presenta alcune sostanziali innovazioni rispetto al Dlgs 151/2001, Testo Unico per la tutela della maternità e paternità. Le esaminiamo di seguito, con indicazioni precise per le nostre Sedi, integrando inoltre un commento che evidenzi i mutamenti legislativi e giurisprudenziali intervenuti in questi quindici anni, i loro recepimenti nel nuovo Decreto e l azione del sindacato e del Patronato in materia in questo periodo trascorso. Vi rimandiamo inoltre ai contenuti della Nota congiunta CGIL-INCA n. 43 del 20/04/2015 dove erano già stati esaminati gli aspetti principali e formulato un giudizio politico sul provvedimento legislativo. Premessa indispensabile è sottolineare come questo Decreto (art.26) abbia carattere sperimentale unicamente per il 2015 e per i periodi riconosciuti di congedo solo nell anno in corso dall entrata in vigore delle norme; stiamo parlando quindi di sei mesi. I Fondi destinati a finanziare le misure previste, affinché perdano il carattere di transitorietà e diventino strutturali, dovranno trovare adeguata copertura finanziaria per i prossimi anni. 1

Congedo di maternità per parto prematuro per le lavoratrici dipendenti (art.2) L art.16 del T.U., comma1, lettera d, prevedeva nel caso di parto anticipato che i giorni non usufruiti prima del parto potessero essere aggiunti al periodo dopo il parto, ai tre (solitamente) mesi previsti, per un totale di cinque mesi e un giorno. Con il nuovo decreto, art.2 comma 1, lettera a), i giorni non utilizzati prima del parto, se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, vanno aggiunti al periodo di maternità dopo il parto stesso, anche superando il limite complessivo di cinque mesi ( e un giorno). Questa è una novità positiva, che può essere senz altro utile alle mamme e ai neonati in queste delicate situazioni, sempre più numerose grazie ai progressi della scienza. Ovviamente, dovranno essere emanate istruzioni dall Inps per stabilire fino a quando il periodo può essere prolungato. Ci sembra opportuno che si debba tener conto, per ogni singolo caso, della data di nascita per determinare il periodo di congedo, e stiamo intervenendo nelle sedi opportune per far accettare questa proposta. Congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti in caso di ricovero (art.2, comma 1, lettera b) Sempre l art. 2,comma 1, lettera b, aggiunge all art.16 del T.U. il comma 16 bis, stabilendo che in caso di ricovero del neonato presso una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto a chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di congedo anticipato non usufruito e per il periodo dopo il parto durante il ricovero del neonato, facendo decorrere l astensione dal lavoro al rientro a casa del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato al rilascio di certificazione medica comprovante lo stato di salute della madre idoneo a tornare al lavoro. Va però rilevato che non si tratta di una significativa conquista legislativa, ma il Decreto si è limitato, correttamente, a inserire nel testo la sentenza di Corte Costituzionale n.116/2011, che prevede questa possibilità. Non solo, nel pubblico impiego questa opportunità è già stata conquistata contrattualmente da alcuni anni. L inserimento del comma 16 bis del Decreto nell articolo 16 del T.U., che letteralmente parla di ricovero senza collegarlo necessariamente al parto prematuro, apre la strada al ricovero per patologie varie, ampliando la stessa interpretazione della Corte Costituzionale. Indennità di maternità nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (art.3) L indennità di maternità per congedo obbligatorio, art. 3 Decreto legislativo n.80, modifica l art.24 del T.U. prevedendo l erogazione dell indennità di maternità nel caso di licenziamento per giusta causa. Viene esplicitamente assorbita nel testo la sentenza di Corte Costituzionale n.405/2001 in favore della lavoratrice madre. Il nuovo Decreto riconferma l erogazione dell indennità nei casi previsti alle lettere b) e c) dell art.54 del T.U., cioè cessazione dell attività dell azienda dove lavora la madre e cessazione del rapporto di lavoro (contratto a tempo determinato). Ricordiamo che il diritto all indennità è previsto se il congedo obbligatorio inizia durante la prestazione lavorativa o entro 60 giorni (cosiddetto periodo di protezione lavorativa) dall ultimo giorno lavorato. 2

Adozioni e affidamento in caso di ricovero (art. 4) Anche per i neonati in adozione e in affidamento l art.4 del nuovo Decreto estende la possibilità di rinviare il congedo obbligatorio in caso di ricovero del neonato, fino all effettivo ingresso in famiglia, in un apprezzabile equiparazione ai figli biologici, del resto uno dei principi ispiratori del T.U. Ma quanti neonati si ottengono in adozione e in affidamento? Nell art.26 del T.U. le età per le adozioni e per gli affidamenti sono state significativamente modificate dalla L.244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede la possibilità di adozione fino ai 18 anni. Va ricordato quindi che essendo stato profondamente innovato l art.26 del T.U., come abbiamo detto sopra, per usufruire di questa possibilità in caso di adozione e affidamento dobbiamo attendere di valutare le istruzioni operative. Riteniamo che, per analogia con le nascite biologiche (art.2), il ricovero venga previsto per patologie varie, oltre che per parto prematuro. Congedo di paternità (art.5) L art 5 comma 1 lettera a) del Decreto estende la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio postparto nei casi previsti dall art.28 del T.U., cioè morte, grave malattia della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma. In questo modo viene inclusa nel testo legislativo in modo esplicito anche questa fattispecie. Il T.U. aveva recepito la storica sentenza della Corte Costituzionale n.1/87 che per la prima volta prevedeva per il padre la possibilità di sostituire la madre in situazioni di estrema necessità, poi normate dall art.28. La successiva Ordinanza n.144/1987 specificava poi che, a tutela del neonato, il padre poteva sostituire la madre anche se la madre è o non è lavoratrice. La fattispecie della madre lavoratrice autonoma era quindi compresa in questa enunciazione. Ora con il Dlgs n.80 non si corrono rischi interpretativi. Padri lavoratori autonomi in alternativa alla madre (art.5) L art.5 comma 1 ter del Decreto amplia il diritto alla presenza genitoriale per i padri lavoratori autonomi, modificando l art.66 del T.U. Il padre lavoratore autonomo può oggi usufruire del congedo obbligatorio dopo il parto nei casi già previsti per i padri lavoratori dipendenti dall art.28 del T.U., cioè morte o grave infermità della madre, abbandono e affidamento esclusivo al padre. Questa possibilità per i lavoratori autonomi era preclusa dal T.U., art 66. Il nuovo Decreto mostra infatti un attenzione particolare per gli autonomi e i liberi professionisti, come vedremo anche in seguito, con gli articoli 15, 16 e 17.. Il padre lavoratore autonomo che intende avvalersi del diritto deve presentare la domanda all Inps con le modalità previste. Paternità adottiva (art.6) Viene riconosciuto il diritto del padre lavoratore dipendente a usufruire del congedo obbligatorio per adozione anche quando la madre non è lavoratrice e non solo alternandosi, come previsto dall art.31 del T.U. Si tratta di un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo paterno. I genitori adottivi potevano scegliere l alternanza, visto che non è necessario il periodo di riposo obbligatorio post parto della 3

madre, come per il figlio biologico, ma che il padre possa usufruirne in proprio va sottolineato ed apprezzato. L Ente autorizzato per le adozioni internazionali certifica la durata della permanenza all estero. Dobbiamo constatare un importante riconoscimento del ruolo paterno, con la configurazione di un diritto autonomo del papà adottivo. L art.31 del T.U. infatti permetteva l alternanza di libera scelta tra madre e padre adottivi, ma entrambi lavoratori dipendenti. Congedo parentale (art.7 e art.9) Il congedo parentale (art.7) può essere usufruito fino ai 12 anni dei figli. Il precedente limite temporale di otto anni (art.32 T.U) viene elevato a dodici anni, prolungando significativamente il periodo. Inoltre, i sei mesi retribuiti al 30%, nel T.U. (art.34) fino ai tre anni di età del figlio/a, ora vengono retribuiti fino ai sei anni. Ricordiamo che, secondo il T.U. (art. 34) ma anche con il Decreto in oggetto, i sei mesi indennizzati al 30% della retribuzione mensile possono essere utilizzati sia interamente da un solo genitore, sia alternativamente da entrambi, senza mai superare il limite appunto di sei mesi. Riteniamo che i periodi complessivamente usufruibili dai due genitori rimangano di 11 mesi, con le modalità precedentemente previste. Il periodo di congedo parentale usufruito dai sei anni agli otto anni viene retribuito, sempre nella percentuale del 30%, se il reddito individuale non supera il limite di 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione AGO, che per quest anno è di 16.327,68 euro. Il termine per la richiesta del congedo parentale viene ridotto da 15 a 5 giorni., indicando l inizio e la fine del periodo di congedo. Vengono rispettate le modalità e i criteri dei contratti collettivi, che nei casi di oggettiva impossibilità, per alcuni contratti, specie nel pubblico impiego, prevedono 48 ore di preavviso. Vi informiamo che la richiesta di questo ulteriore periodo indennizzabile, dai sei agli otto anni, era stata avanzata dalla Cgil e dall Inca in sede di audizione al Senato, e questa proposta di correzione della bozza iniziale di decreto è stata correttamente accolta. Con messaggio n. 4576 del 06/07/2015 l INPS comunica che in attesa dell adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda on line, l Istituto permette la presentazione, per il solo mese di luglio 2015, della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello con codice SR23 rinvenibile sul sito internet dell INPS nella sezione modulistica. Congedo parentale orario (art.7, lettera b) Il congedo parentale orario è stato istituito dalla L.228/ (art.1, comma 339, legge di stabilità 2013) che ha delegato alla contrattazione collettiva non solo nazionale ma anche di secondo livello il compito di fissare modalità e criteri. Il Decreto n. 80 (art.7 lettera b ) inserisce un nuovo comma (nell art.32 del T.U.) che lascia piena libertà di scelta ai lavoratori dipendenti tra la fruizione giornaliera del congedo parentale e quella oraria. La scelta individuale può essere effettuata anche in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione 4

collettiva nazionale e aziendale, del diritto al congedo parentale orario. Il preavviso per richiedere il congedo parentale orario è di due giorni La fruizione su base oraria è prevista in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello in corso del quale comincia il congedo parentale. Il decreto prevede inoltre che è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Ad una prima lettura, possiamo presumere che, ad esempio, non si possa usufruire nello stesso giorno dei riposi orari per allattamento e del congedo parentale orario. Vanno esaminate però specificamente le ulteriori fattispecie che possano presentarsi. Molti accordi aziendali hanno recepito la possibilità legislativa e molti lavoratori si sono rivolti al Patronato, per richiedere il diritto, molto ambito. L Inps però fino ad oggi non permette di inviare telematicamente le domande, non avendo elaborato le relative procedure e lascia inevase le richieste. Secondo la nostra valutazione il termine lavoratori usato genericamente nel Dlgs n. 80, può indicare l estensione anche ai lavoratori pubblici per i quali prima non era prevista. Rimaniamo in attesa di ulteriori precisazioni da parte dei Ministeri competenti. Il congedo parentale orario non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa, e a quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Handicap e prolungamento del congedo parentale (art.8) Viene esteso il prolungamento del congedo parentale per handicap ai sensi della L.104/82 fino al dodicesimo anno di età del figlio/a, invece che l ottavo. Congedo parentale in caso di adozione o affidamento (art.10) In modo correlato al congedo per i figli biologici, continua il processo di parificazione con i figli adottati e viene pertanto elevata (art.36 T.U) l età per la fruizione del congedo parentale fino a 12 anni dall ingresso del minore in famiglia, con l indennità al 30% prevista fino ai 6 anni dall ingresso in famiglia. Lavoro notturno (artt.11 e 22) All art.53 del T.U. viene aggiunto, con l art.11 del Decreto, la lettera b) bis che prevede per la madre adottiva di un minore entro il terzo anno dall ingresso in famiglia o comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o in alternativa il lavoratore padre alle stesse condizioni, di non essere obbligati a prestare lavoro notturno. Dimissioni (art.12) Il Decreto prevede all art. 12, che la lavoratrice madre, e il lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di paternità, dimissionaria/o nel periodo protetto, abbia diritto alle indennità previste da contratto o da disposizioni legislative in caso di licenziamento e sia esentata/o dal preavviso. (art.55 del T.U.) Dobbiamo senz altro interrogarci su come si colleghi la normativa esistente contro il ricatto delle dimissioni in bianco con questo articolo del Decreto n.80. Non vi è infatti nessun riferimento alle norme relative, mentre a nostro avviso è necessaria una valorizzazione e un rafforzamento di quella che è stata una battaglia politica, sindacale e del movimento delle donne per tutti questi anni. 5

GESTIONE SEPARATA (art.13) Adozioni nella Gestione separata. L art.13 del Decreto modifica l art 64 del T.U. incorporando nel testo la sentenza della Corte Costituzionale n. 257/2012 che riconosce alle madri iscritte alla Gestione Separata il diritto a percepire l indennità di maternità per i cinque mesi ( e un giorno) successivi all effettivo ingresso del figlio/a adottivo in famiglia, come per il congedo obbligatorio delle lavoratrici dipendenti. L indennità spetta per cinque mesi. La normativa riguardante le lavoratrici iscritte nella Gestione separata, ( art. 2, comma 26, L.335/95) ovvero le parasubordinate in senso lato, le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione, ha subito un lungo e travagliato adeguamento ai diritti delle lavoratrici dipendenti in tema di congedo di maternità e congedo parentale. In particolare, per ottenere cinque mesi di congedo di maternità in caso di adozione anche nella Gestione Separata, la Cgil e l Inca si sono sempre battute in tutti i campi. In modo congiunto abbiamo anche rivolto un Interpello in materia al Ministero del Lavoro, sottolineando l incongruenza della norma che lede palesemente i diritti dei minori adottati. Per semplificare la questione, se il minore viene adottato da lavoratori dipendenti, può essere accudito e usufruire della vicinanza genitoriale per cinque mesi, come un figlio biologico, se invece viene adottato da lavoratrici/ lavoratori iscritti alla Gestione Separata solo per tre mesi, come previsto dal Decreto 4 aprile 2002. Finalmente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/2012, ha equiparato le adozioni per le lavoratrici in Gestione Separata alle lavoratrici dipendenti, per il periodo di cinque mesi di congedo obbligatorio. Sembra però che il Decreto n. 80, art.13, inserendo nel T.U. l articolo 64 bis, che recita testualmente alle condizioni e secondo le modalità di cui all apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ovvero il Decreto 4.4.2002, art 2, mantenga i limiti di età di 6 anni per le adozioni nazionali. Non comprendiamo come sia possibile normativamente non equiparare il limite di età previsto per le adozioni per le lavoratrici dipendenti. Si crea inoltre un incomprensibile disparità con le lavoratrici autonome e con le libere professioniste, come vediamo qui di seguito. Rimaniamo in attesa dei chiarimenti dell Istituto. Automaticità delle prestazioni. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali alla Gestione da parte del committente. Siamo consapevoli di come funziona nella realtà il lavoro di questi iscritti alla Gestione, e di quante evasioni o omissioni contributive veniamo ogni giorno a conoscenza nei nostri uffici, riteniamo pertanto che questa norma, se davvero applicata, tuteli in modo soddisfacente i lavoratori interessati. Lavoratori autonomi e paternità (artt.14,15,16) Il titolo della parte (Capo XI) del T.U., dedicato alle Lavoratrici autonome viene modificato in Lavoratori autonomi, per sottolineare l intenzione del legislatore nel conferire ai padri che svolgono queste attività un ruolo maggiore presso i figli, migliorando i loro diritti. (art.14 del Decreto). Il Decreto (art.15) stabilisce che l indennità di maternità spetta al padre lavoratore autonomo per il periodo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della madre e in caso di affidamento esclusivo al padre. Viene così aggiunto all art 66 del T.U., dopo il comma 1, il comma 1 bis. I lavoratori autonomi vengono pertanto equiparati ai lavoratori dipendenti nei casi previsti. 6

Il padre lavoratore autonomo deve presentare domanda all Inps. Lavoro autonomo e adozioni Il Decreto (art.16) sostituisce il comma 2 dell art 66 del T.U. stabilendo che per le adozioni e gli affidamenti si ha diritto a cinque mesi di congedo obbligatorio fino all età di 18 anni. Per le lavoratrici autonome, il periodo previsto era di tre mesi. Sostituendo il comma 2 dell art.66 del T.U., le lavoratrici autonome vedono riconosciuto il diritto al congedo obbligatorio come per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. Vengono modificati quindi in senso migliorativo i limiti temporali del congedo (da 3 a 5 mesi) e l età per gli adottati (fino ai 18 anni), norma che renderà più agevole la maternità e paternità elettive anche per questi lavoratori, finora penalizzati. Liberi professionisti (artt.17, 18, 19, 20) Anche la sezione del T.U. dedicata ai liberi professionisti ( CAPO XII ) viene modificata fin dal titolo nel senso di ampliare i ruoli genitoriali per i lavoratori non dipendenti. L art.18 del Decreto aggiunge all art.70 del T.U. un comma 3 ter che estende il diritto ai padri liberi professionisti ad usufruire del congedo obbligatorio nei casi in cui la madre sia morta, gravemente ammalata, abbia abbandonato il figlio o vi sia l affidamento esclusivo al padre, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005. La domanda deve essere inoltrata al competente ente previdenziale corredata dalla documentazione prevista. Libere professioniste e adozioni (art.20) Le libere professioniste (art. 2 del T.U.), come già le autonome, vengono equiparate alle lavoratrici dipendenti per quanto riguarda la durata di 5 mesi per il congedo obbligatorio e l età fino ai 18 anni per gli adottati. La domanda deve essere presentata all Ente competente che gestisce forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dall ingresso del minore in famiglia e deve essere corredata dalla necessaria documentazione. Part-time e congedo parentale - Dlgs. n. 81/2015 art. 8 c.7 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normative in tema di mansioni, a norma dell art. 1, comma 7, della 10 dicembre 2014, n. 183 La possibilità di usufruire del part-time per stare vicino ai figli non è presente nel decreto fin qui esaminato ma nel Dlgs. n. 81/2015 art. 8 c.7, nel quale si afferma che il lavoratore può chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi CAPO V del Dlgs 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione 7

entro 15 giorni dalla richiesta. La frase per una sola volta ingenera dubbi. Per una sola volta significa solo per un figlio o una sola volta al posto del congedo parentale per ogni figlio? Sarebbe molto più corretto secondo le norme sul congedo parentale del T.U. che ogni figlio abbia gli stessi diritti riguardo all accudimento genitoriale. Inoltre, la richiesta di trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale è frequentemente espressa dalle lavoratrici madri ma non in sostituzione del congedo parentale. Va poi affrontata e analizzata dettagliatamente da ogni angolazione retributiva e previdenziale l opzione da prediligere tra congedo parentale orario e part-time. Congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 24) Le lavoratrici dipendenti pubbliche e private con esclusione delle lavoratrici domestiche, le titolari di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati, hanno diritto a tre mesi di sospensione dall attività lavorativa. Il congedo prevede una indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di assenza è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell anzianità di servizio a tutti gli effetti, ai fini della maturazione delle ferie, della 13^ mensilità e del trattamento di fine rapporto. Questo congedo può essere utilizzato su base oraria o giornaliera nell arco temporale di 3 anni, secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro part-time verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro part-time su richiesta della lavoratrice deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno. 8