COMUNE DI MONTEFIORINO



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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI MONTEFIORINO PROVINCIA DI MODENA C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 26/01/2011 Nr. Prot. 417 Affissa all'albo Pretorio il 26/01/2011 Allegati presenti ADESIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE PER L'EROGAZIONE ON LINE DELLE FUNZIONALITA' DI FRONT-OFFICE AFFERENTI AL SISTEMA LEPIDA-SUAPER Nr. Progr. Data Seduta NR. 3 22/01/2011 1 Cod. Ente: CO-36025/R L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 12:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome PALADINI MAURIZIO ZONA LAURA FRANCHI GIUSEPPE GHIRARDELLI VITTORIO GIANNINI ANGELO Carica PRESIDENTE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE Presente S S S N N Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 2 Assenti giustificati i signori: GHIRARDELLI VITTORIO; GIANNINI ANGELO Assenti non giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, QUARENGHI PIER PAOLO. In qualità di SINDACO il Sig. PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 22/01/2011 OGGETTO: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE PER L'EROGAZIONE ON LINE DELLE FUNZIONALITA' DI FRONT-OFFICE AFFERENTI AL SISTEMA LEPIDA-SUAPER LA GIUNTA COMUNALE Richiamate: - la deliberazione di G. C. n. 1 del 22.01.2010: Approvazione di schema di intesa per lo sviluppo della banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e della piattaforma telematica della rete regionale dei Suap ; - la deliberazione di G. C. n. 2 del 22.01.2010: Adesione al progetto regionale FEDERA per l autenticazione digitale federata ; Dato atto che il Comune di Montefiorino con: - deliberazione di C. C. n. 51 del 29.09.2007 ha approvato la convenzione costitutiva della CN-ER Community Network dell Emilia-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l attuazione delle politiche di e-government; - deliberazione di C. C. n. 34 del 06.05.2010 ha aderito alla sottoscrizione di un azione della società Lepida S.p.A.; Ritenuto opportuno aderire al progetto SuapER, piattaforma regionale per l erogazione ondine delle funzionalità di front-office dei servizi afferenti allo Sportello Unico Attività Produttive, messa a disposizione da Lepida S.p.A., come servizio, ai diversi soggetti interessati; Visti i seguenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che di seguito si riportano: - Allegato n. 1 Caratteristiche tecniche del servizio; - Allegato n. 2 Condizioni di fornitura; - Allegato n. 3 Offerta economica; Visto il D. Lgs. 267/2000; Dato atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell Ufficio Segreteria_AA.GG. Settore 3, e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge: DELIBERA 1) di aderire, per quanto espresso in premessa, al progetto SuapER, piattaforma regionale per l erogazione ondine delle funzionalità di front-office dei servizi afferenti allo Sportello Unico Attività Produttive, messa a disposizione da Lepida S.p.A., come servizio, ai diversi soggetti interessati; 2) di dare mandato al Responsabile dell Ufficio Segreteria_AA.GG. Settore 3 di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all adozione del presente atto apportando le modifiche non sostanziali al testo che eventualmente si rendessero necessarie; Con successiva palese unanime votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 22/01/2011 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to PALADINI MAURIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to QUARENGHI PIER PAOLO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio dal 26/01/2011 al 10/02/2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267. Montefiorino, lì 26/01/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to QUARENGHI PIER PAOLO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. È copia conforme all'originale. Montefiorino, lì 26/01/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE QUARENGHI PIER PAOLO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio A T T E S T A che la presente deliberazione: - E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000; - E' stata comunicata in elenco, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. nr. 267/2000, ai Capigruppo Consiliari in data 26/01/2011 (con atto Prot. Nr.417 ) - E' divenuta esecutiva il 07/02/2011, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3 comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000. Montefiorino, lì IL SEGRETARIO COMUNALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. È copia conforme all'originale. Montefiorino, lì IL SEGRETARIO COMUNALE QUARENGHI PIER PAOLO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 22/01/2011 Allegato 1 Servizio Caratteristiche tecniche del servizio

Le presenti condizioni definiscono le modalità di erogazione al Cliente del servizio suaper offerto da Lepida S.p.A. e specificati nell offerta di cui costituiscono allegato. Premessa SuapER è una piattaforma regionale per l erogazione online delle funzionalità di front-office dei servizi afferenti allo Sportello Unico Attività Produttive. La piattaforma è messa a disposizione, come servizio, ai diversi soggetti interessati: Comuni o eventuali loro aggregazioni. Infrastruttura applicativa Le principali applicazioni componenti la piattaforma sono: C&A People, versione Master Copy ER ; DBM Data Base Manager, versione Master Copy ER ; Framework (con moduli: Sirac, WS proxy mail, ecc.); Modelli Dinamici. Il servizio Le componenti incluse nel servizio suaper sono: Front-Office servizi SUAP online DataBase Manager (DBM) Di seguito sono riportate le descrizioni delle componenti sopra descritte. Front-Office servizi SUAP online Offre ai diversi enti utilizzatori la possibilità di mettere a disposizione dei cittadini servizi di compilazione e invio online delle richieste dei servizi del SUAP. I servizi erogati attraverso il Front-Office suddetto sono rivolti ad aziende e cittadini e si pongono l obbiettivo di fornire una mappa delle relazioni tra le esigenze di cittadini ed imprese e gli adempimenti amministrativi necessari. Le funzionalità del Front-Office permettono agli utenti di compilare e inviare online una domanda all ente, guidando l utente lungo la definizione delle proprie esigenze. I principali servizi erogati attraverso l uso del Front-Office sono: pubblicazione online, in relazione ai singoli procedimenti, delle indicazioni della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, ecc.; generazione dei moduli del procedimento in bianco per la stampa cartacea; compilazione e generazione del modulo del procedimento per la stampa cartacea; salvataggio e recupero dei moduli dei procedimenti parzialmente compilati; firma digitale e invio del modulo in formato digitale. pag. 2

Per l identificazione dell utente il Front-Office utilizza il sistema di identificazione federato federa. Il Front-Office consente agli enti di: inserire alcune peculiarità grafiche nell'interfaccia esposta agli utenti (esempio logo); integrare la piattaforma con i Back-Office comunali, attraverso l uso di PEC e/o interoperabilità via web-services, per la ricezione dei moduli in formato digitale; utilizzare un wizard per la generazione di ulteriori servizi tramite l apposita funzionalità Generazione Bookmark. DataBase Manager (DBM) DataBase Manager (DBM) è il sistema per la configurazione e personalizzazione dei procedimenti e dei servizi offerti al cittadino. Il sistema di gestione della base dati della conoscenza dei procedimenti amministrativi del servizio - DBM è rivolto agli enti utilizzatori della piattaforma e permette di operare sugli interventi (entità della Banca Dati della conoscenza che contengono, in relazione ai singoli procedimenti, l indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati), sui loro attributi e le loro relazioni. La configurazione e personalizzazione attraverso il DBM permette di agire su: aggregazioni di Comuni; allegati; interventi collegati/comuni e sequenza degli interventi stessi; normative; oneri; settori attività; territorialità delle entità; la composizione degli endoprocedimenti in procedimenti complessivi specifici per l'ente; l'inserimento di particolarità all'interno dei singoli endoprocedimenti. Il servizio viene fornito con gli interventi certificati della Banca Dati della conoscenza Regionale Master copy di riferimento (frutto delle attività svolte dal tavolo di coordinamento regionale dei SUAP Sportello Unico delle Attività Produttive), da utilizzare uniformemente nel territorio regionale, anche in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 431 approvata in data 8 febbraio 2010 recante "Linee guida relative all approvazione dei contenuti e delle modalità di implementazione, aggiornamento e monitoraggio della Banca dati dello Sportello Unico Telematico. E previsto un servizio di supporto di base per l utilizzo dei servizi offerti dalla piattaforma. pag. 3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 22/01/2011 Allegato 2 Servizio Condizioni generali di fornitura

Premessa 3 Art. 1 - Oggetto della fornitura 3 Art. 2 - Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività 3 Art. 3 - Durata del Contratto 3 Art. 4 - Recesso 3 Art. 5 - Corrispettivi e modalità di fatturazione 3 Art. 6 - Imposte e Tasse 4 Art. 7 - Modifiche o integrazioni al Contratto 4 Art. 8 - Proprietà intellettuale 4 Art. 9 - Riservatezza 4 Art. 10 - Trattamento dati personali (Legge n. 196/2003) 5 Art. 11 - Limitazioni di responsabilità 5 Art. 12 - Caso Fortuito e Forza Maggiore 6 Art. 13 - Sospensione del servizio 6 Art. 14 - Garanzie e manleva 7 Art. 15 - Condizione risolutiva 8 Art. 16 - Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) 8 Art. 17 - Cessione del Contratto 8 Art. 18 - Proprietà 8 Art. 19 - Legge applicabile e foro competente 9 Art. 20 - Disposizioni Varie 9 Art. 21 - Comunicazioni 9 pag. 2

Premessa Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come Offerta ) e il documento di Caratteristiche Tecniche e Livello di Servizio (di seguito anche indicato come Allegato Tecnico ) costituiscono gli elementi minimi del Contratto stipulato tra Lepida S.p.A. (nel seguito anche solamente Lepida ) e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le Parti ). Il Contratto si intenderà, pertanto, perfezionato con l accettazione dell offerta da parte del Cliente, che conterrà in allegato le presenti Condizioni Generali e l Allegato Tecnico oltre agli eventuali ulteriori allegati specifici. Le presenti Condizioni Generali, parte integrante del Contratto, regolano i rapporti tra Lepida e il Cliente, in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura. Quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, verrà disciplinato nell Offerta o nell Allegato Tecnico. Art. 1 - Oggetto della fornitura Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti nell Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le parti. Art. 2 - Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati o attivati con le modalità e i tempi specificati nell Offerta e nell Allegato Tecnico. Art. 3 - Durata del Contratto La durata del contratto decorre dalla Data di Consegna fino alla scadenza prevista nell Offerta; l eventuale rinnovo dovrà essere concordato in forma scritta tra le Parti almeno tre (3) mesi prima della scadenza. Art. 4 - Recesso E escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto, esso sarà tenuto a corrispondere a Lepida il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 50% (cinquanta per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto. Art. 5 - Corrispettivi e modalità di fatturazione I corrispettivi relativi alle singole attività e/o il servizio offerti verranno corrisposti a Lepida a fronte della emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all interno nell offerta. In caso di ritardato pagamento, Lepida avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02. Lepida avrà altresì diritto ad ottenere il pag. 3

rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, Lepida avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione con raccomandata A/R e decorsi 15 giorni solari dal ricevimento della medesima. In tal caso, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo Art. 6 - Imposte e Tasse Tutti i corrispettivi indicati nell offerta, sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili. Il Contratto, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d uso e con il pagamento dell imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Art. 7 - Modifiche o integrazioni al Contratto Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a Lepida. Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di Lepida. Lepida si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, limitarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti. Art. 8 - Proprietà intellettuale Resta inteso che il Contratto non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, Lepida non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all Attività e/o ai Servizi ed al know-how di Lepida. Art. 9 - Riservatezza Le Parti prendono atto e riconoscono che, nel corso dell esecuzione del Contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l altra Parte. A seguito di ciò, ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione riguardante l altra Parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano già di pubblico dominio o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell Autorità Giudiziaria. pag. 4

Art. 10 - Trattamento dati personali (Legge n. 196/2003) Quanto definito nel presente articolo non potrà essere applicato nell'ambito del progetto federa per il quale i profili di responsabilità, ai fini della disciplina in materia di trattamento di dati personali, verranno indicati nelle Linee Guida Organizzative. In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 196/2003, i dati raccolti o che saranno comunicati tra le Parti, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel Contratto e relativi Allegati. Tali dati potranno essere conservati su archivi cartacei e/o su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 196/2003 e potranno essere comunicati per le finalità del trattamento a tutti gli eventuali attori coinvolti nella attività e servizi oggetto della fornitura di cui al Contratto Il titolare del trattamento è Lepida. L elenco dei responsabili al trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari delle comunicazioni è disponibile presso la sede di Lepida o sul sito web di Lepida raggiungibile all indirizzo www.lepida.it La sottoscrizione dell offerta ha anche valore di consenso conferito reciprocamente dalle Parti relativamente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità di cui al presente articolo. Le Parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all art. 7 della legge 196/2003. Il Cliente è e rimarrà unico responsabile della raccolta e del trattamento dei dati relativi al suo personale, a suoi consulenti, collaboratori, fornitori nonché dei clienti del medesimo e di tutti gli utenti dei servizi forniti dal Cliente attraverso il Servizio, senza che in alcun modo possa essere fatta discendere alcuna responsabilità in capo a Lepida. Il Cliente rilascia a tal fine ampia manleva a Lepida, impegnandosi a tenere quest ultima indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata da terzi in ragione di pretese violazioni della normativa inerente al trattamento dei dati personali. Art. 11 - Limitazioni di responsabilità Quanto definito nel presente articolo non potrà essere applicato per i servizi di Data Center per il quale le limitazioni di responsabilità verranno indicate nell Allegato Tecnico. Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, dolo o colpa grave, la responsabilità di Lepida a qualunque titolo derivante dal Contratto, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, perdita di opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati, ecc. Lepida non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell erogazione del Servizio imputabili a: forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi; atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo; problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti; manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati; malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente ; inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (incluse leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); pag. 5

errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente; problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente; attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell Attività e/o l erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni. Per quanto non esplicitamente previsto nell Allegato tecnico Lepida non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delle Attività o del Servizio. Il Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quando non definito nel presente documento e nell Allegato Tecnico. Art. 12 - Caso Fortuito e Forza Maggiore Lepida non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni: che l inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo; che non era ragionevole aspettarsi che Lepida, al momento di sottoscrivere il Contratto tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti; che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti. Oltre alle condizioni sopra descritte, Lepida non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazione definibili causa di Forza Maggiore e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali. In presenza di causa di Forza Maggiore, Lepida deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l evento di Forza Maggiore. Qualora l evento di Forza Maggiore continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità a carico di Lepida. E in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno. Art. 13 - Sospensione del servizio In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore Lepida potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in tutto o in parte. Lepida potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso. pag. 6

Art. 14 - Garanzie e manleva Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare: che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le Autorizzazioni ), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all inizio dell attività; che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e /o danni causati dall utilizzo del Servizio da parte di terzi; che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente. Nell eventualità in cui soggetti terzi, senza l autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne Lepida da ogni pregiudizio che possa derivarne. Il Cliente riconosce che l uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascriversi a Lepida danni cagionati da tali accessi abusivi. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne Lepida da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente lepida da ogni onere di accertamento o controllo. Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private. Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di mail spamming o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario). A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di Lepida rispetto all attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne Lepida da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall attività svolta dal Cliente. Fermo il diritto di Lepida di invocare la risoluzione automatica del Contratto ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di Lepida sospendere a propria discrezione, immediatamente e senza preavviso, il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. pag. 7

Art. 15 - Condizione risolutiva Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l esecuzione del Contratto, lo stesso s intenderà risolto ai sensi dell art. 1353 c.c. Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite. Art. 16 - Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) Lepida avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto nei seguenti casi: a) mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5; b) uso improprio del Servizio e/o dell infrastruttura; c) inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all art. 14; d) qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza. Lepida avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con semplice comunicazione al Cliente della propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, anche mediante telefax o posta elettronica,restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto. Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo. In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione. Art. 17 - Cessione del Contratto Per cessione del Contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo. Le Parti non potranno cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell altra Parte, pena l inefficacia assoluta della cessione. Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell art. 2359, 1 co. del Codice Civile. Art. 18 - Proprietà Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto stesso. pag. 8

Art. 19 - Legge applicabile e foro competente Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette alla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all estero. Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente contratto le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato. Art. 20 - Disposizioni Varie Il Contratto rappresenta l unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti. In caso di discordanza, quanto previsto nell Offerta, nell Allegato Tecnico o in eventuali accordi, intese o protocolli sottoscritti tra le Parti sarà ritenuto vincolate e prevalente rispetto alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. L eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto non comporta automaticamente la nullità delle altre clausole. Ogni modifica del Contratto sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto delle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto stesso. Art. 21 - Comunicazioni Ogni comunicazione inerente al Contratto dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto stesso (numero del contratto, numero di protocollo, data, oggetto). Le comunicazioni da inviare ai recapiti specificati nel Contratto o suoi Allegati - si considerano effettuate: a) in caso di invio a mezzo fax, al momento del ricevimento risultante dallo specifico rapporto di trasmissione con esito positivo; b) in caso in invio a mezzo e-mail, al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente; c) in caso di lettera raccomandata o di telegramma, al momento del ricevimento degli stessi; d) in caso di consegna a mano, al momento della firma della ricevuta di consegna per opera del ricevente. Per ogni comunicazione che prevede esplicitamente l utilizzo della raccomandata A/R l indirizzo di spedizione a meno di diversa indicazione contenuta nel Contratto o suoi Allegati - dovrà essere: Lepida S.p.A. Viale Aldo Moro, 64 40127 Bologna pag. 9

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 22/01/2011 Allegato 3 Servizio Offerta economica

La presente offerta definisce le condizioni economiche relative all utilizzo del suaper. Costo per singolo Ente: rappresenta il canone annuale per l utilizzo del suaper. Il costo annuale comprende i servizi descritti nell Allegato Tecnico. Non viene applicato nessun costo all ENTE fino alla scadenza del Contratto Condizioni di Fornitura Attivazione: Scadenza Contrattuale Responsabile fornitura: Il servizio verrà attivato dall accettazione della presente offerta secondo i termini definiti nell allegato tecnico Il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. Il presente contratto può essere prorogato per ulteriori tre anni mediante accordo scritto tra le parti. Il nostro responsabile di progetto Vi sarà comunicato al ricevimento della presente offerta firmata Per accettazione Bologna, lì. Lepida S.p.A. Ente Il Direttore Generale pag. 2