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RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 83, comma 28 quater, del D.L. n. 112 del 2008, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA ha segnalato i seguenti profili di criticità attinenti al trattamento fiscale, ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette, delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri e di ristorazione. 1) Fattura dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi necessari per l organizzazione del congresso. ALFA chiede di conoscere se i chiarimenti forniti dalla scrivente nella risoluzione 4 giugno 2002, n. 168, in ordine alla necessità di evidenziare distintamente nella fattura emessa in relazione all organizzazione del convegno il corrispettivo relativo ai servizi alberghieri e di ristorazione, debbano ritenersi ancora validi, nonostante sia venuto meno, a partire dal 1 settembre 2008, il regime di indetraibilità dell IVA relativa a detti servizi. ALFA fa presente che l evidenziazione in fattura dei servizi alberghieri e di ristorazione da parte dell operatore congressuale è di difficile applicazione soprattutto nell ipotesi in cui l organizzazione del congresso avvenga sulla base di un contratto di appalto che ha per oggetto un risultato economico unitario.

2 In tal caso, infatti, il corrispettivo non è frazionabile in quanto lo stesso è costituito dalla somma dei vari costi (diretti e indiretti) e da una quota, c.d. fee, spettante all organizzatore, oppure è stabilito forfetariamente senza alcun riferimento ai costi. Più in generale, la scomposizione in fattura del corrispettivo unitariamente pattuito non è agevole in tutti i casi in cui il servizio congressuale è costituito dalla combinazione di varie prestazioni di servizi - tra le quali sono comprese le prestazioni alberghiere e di ristorazione - non sempre direttamente attribuibili al singolo partecipante al congresso in quanto le stesse concorrono alla creazione del servizio congressuale nel suo insieme. Pertanto, di regola, l operatore congressuale fattura unitariamente il corrispettivo al committente con aliquota IVA del 20 per cento. 2) Deduzione delle spese per l acquisto di servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande. ALFA chiede chiarimenti in merito alla possibilità di comprendere gli operatori del settore congressuale tra i soggetti ai quali non si applica il tetto di deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione previsto dall art. 109, comma 5, del Tuir, come modificato dall art. 83, comma 28-quater, del decretolegge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Nel caso in cui l organizzazione del congresso venga affidata ad una società che opera nel settore congressuale mediante un contratto di appalto o un altra forma contrattuale a questo assimilabile, il corrispettivo globalmente espresso può essere assoggettato ad aliquota ordinaria senza differenziazione in fattura delle varie componenti che lo determinano. Ad avviso di ALFA, alle imprese del settore congressuale non si applica il limite alla deducibilità (75 per cento) delle spese per servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande in quanto detti servizi costituiscono oggetto dell attività propria dell impresa.

3 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Per quanto riguarda la questione di cui al punto 1), relativa alle modalità di fatturazione dei servizi che l operatore congressuale fornisce al committente per l organizzazione dell evento, si fa presente quanto segue. L art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente fino al 31 agosto 2008, prevedeva l indetraibilità dell IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezione dell ipotesi in cui le stesse formassero oggetto dell attività propria dell impresa. Con la risoluzione 4 giugno 2002, n. 168, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che l organizzatore congressuale che acquista i servizi alberghieri e di ristorazione per rivenderli nell ambito di un pacchetto di servizi ai propri clienti, può detrarre l IVA afferente i servizi alberghieri e di ristorazione medesimi in quanto gli stessi sono oggetto dell attività propria dell operatore congressuale. La medesima risoluzione ha precisato che la fattura emessa dall organizzatore congressuale nei confronti del cliente finale deve indicare distintamente i servizi alberghieri e di ristorazione ed il relativo corrispettivo assoggettato ad IVA con aliquota propria pari al 10 per cento. Infatti, stante il regime di indetraibilità oggettiva dell IVA assolta sui servizi in argomento, vigente fino al 31 agosto 2008, il cliente, in quanto destinatario finale dei servizi alberghieri e di ristorazione, non poteva detrarre l IVA relativa agli stessi. L art. 83, comma 28-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha eliminato la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, a partire dal 1 settembre 2008, l IVA relativa ai servizi in argomento è detraibile sulla base dei principi generali dettati dall art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l esercizio del diritto e siano documentati con fattura.

4 Contestualmente all eliminazione della indetraibilità oggettiva dell IVA relativa alle prestazioni in esame, l art. 83, comma 28-quater, del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, modificando gli artt. 54 e 109 del Tuir, ha introdotto un limite alla deducibilità dal reddito d impresa e di lavoro autonomo dei servizi alberghieri e di ristorazione, stabilito nel 75 per cento del relativo costo. L esigenza di evidenziare in fattura il corrispettivo relativo alle suddette prestazioni va soddisfatta anche in relazione al nuovo quadro normativo. La fatturazione dettagliata sopra descritta consente al cliente di operare correttamente la deduzione dal reddito delle spese relative all acquisto dei servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande - stabilita nella misura del 75 per cento - ai sensi degli artt. 54 e 109 del Tuir, concernenti, rispettivamente, il reddito di lavoro autonomo e il reddito d impresa. Ciò posto, si deve, tuttavia, ritenere che nei casi in cui la fatturazione dettagliata dei servizi risulti incompatibile con le diverse modalità di organizzazione dell attività congressuale come nel caso in cui l organizzazione di un congresso sia affidata mediante la stipula di un contratto di appalto e venga pattuito un corrispettivo forfetariamente determinato l operatore congressuale può emettere la fattura indicando il corrispettivo unitario da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria. In tal caso, spetta al committente acquisire, ai fini della corretta deduzione dal proprio reddito dei costi relativi ai servizi alberghieri e di ristorazione, una documentazione recante il dettaglio delle spese relative ai singoli servizi forniti dall operatore congressuale per l organizzazione dell evento che - come suggerito da ALFA può consistere in un prospetto dettagliato dei costi del servizio congressuale. Per quanto riguarda la questione di cui al punto 2), relativa alla riconducibilità dell organizzatore congressuale tra i soggetti ai quali non si applica la limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione, prevista dall art. 109, comma 8, del Tuir, come modificato dal decreto-legge

5 n. 112 del 2008, si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare 3 marzo 2009, n. 6. In tale occasione, la scrivente ha chiarito che il limite di deducibilità del 75 per cento, previsto dal richiamato art. 109, comma 5, del Tuir, per le spese in argomento, non si applica alle imprese distributrici di ticket restaurant e ai tour operator, in quanto la rivendita di dette prestazioni costituisce l oggetto dell attività propria dell impresa. La limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, non derogando agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d impresa, non si applica a fattispecie rispetto alle quali l inerenza di dette spese è indubbia in quanto le stesse rappresentano una componente della prestazione oggetto dell attività propria d impresa. Conseguentemente può affermarsi che gli operatori del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione, non subiscono il limite alla deducibilità dei costi relativi a dette prestazioni in quanto le stesse, rappresentando lo strumento necessario per il compimento del fine economico dell impresa, possono considerarsi oggetto dell attività congressuale.