Roma,28 dicembre 2007



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CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta di registro e imposta di bollo. 1. Premessa La presente circolare fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini dell imposta di registro e dell imposta di bollo, degli atti pubblici e privati autenticati aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società, tenendo conto, tra l altro, dell indirizzo giurisprudenziale espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 23 ottobre 2006, n. 25087. Riferimenti utili ai fini della problematica in trattazione sono rinvenibili nelle seguenti norme: articolo 1, terzo comma, RD 30 dicembre 1923, n. 3278, così come sostituito dall articolo 1 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, disciplinante le Tasse sui contratti di borsa, in base al quale La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conformi agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale ;

2 articolo 12, primo comma, del predetto RD n. 3278 del 1923, e successive integrazioni e modificazioni, in base al quale I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge sono esenti da registro. ; articolo 7, ultimo comma, del predetto RD n. 3278 del 1923, e successive integrazioni e modificazioni, in base al quale le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro ; articolo 34, quinto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 il quale stabilisce che per gli atti indicati nell articolo 7, ultimo comma, e nell articolo 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa ; articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) in base al quale si applica l imposta di registro in misura fissa per gli atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società ; articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ai sensi del quale per gli atti e documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l esenzione dall imposta di bollo e di registro prevista dall articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 ; articolo 1, comma 1-bis.1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007, il quale ha disciplinato la nuova misura dell imposta di bollo applicabile agli Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici

3 ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione. In merito al trattamento fiscale, rilevante ai fini dell imposta di registro, delle cessioni di quote di partecipazioni in società effettuate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, si è posto il problema del loro assoggettamento all imposta in misura fissa ai sensi dell articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR o, in alternativa, al regime di esenzione ai sensi dell articolo 34, quinto comma, DPR n. 601 del 1973. La questione è stata affrontata dall Amministrazione finanziaria con le circolari 21 maggio 1999, n. 112 e 29 marzo 2000, n. 60, e, recentemente, dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la predetta sentenza n. 25087 del 2006. Nella circolare n. 60 si è sostenuto che gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società, assoggettate alla tassa sui contratti di borsa, erano esenti dall imposta di registro; parimenti esenti dall imposta di registro dovevano ritenersi anche gli atti esenti dalla tassa sui contratti di borsa, perché - ad esempio - di valore non superiore a lire 400.000. 2. La tesi della Suprema Corte La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006, ha affermato che le scritture private autenticate, aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo, sono assoggettate all imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. La Suprema Corte ha altresì precisato che le scritture private non autenticate, aventi lo stesso oggetto di cui sopra, sono soggette a registrazione in caso d uso, con applicazione dell imposta di registro in misura fissa, ai sensi

4 dell articolo 2 della Tariffa, parte seconda, del TUR. A sostegno delle proprie conclusioni, la Corte ha ritenuto che le disposizioni normative in virtù delle quali i contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono esentati dall imposta di registro e di bollo (art. 1, comma 3, ed art. 12, comma 1, del RD n. 3278 del 1923 e successive integrazioni e modificazioni) e, ricorrendo determinati presupposti, anche dalla stessa tassa di borsa, devono ritenersi abrogate per effetto della specifica disposizione contenuta nell articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, la quale assoggetta all imposta di registro in misura fissa, senza distinzione di valore o altro, i contratti di borsa ivi menzionati. La Suprema Corte sostiene, altresì, che ad opposta conclusione non è possibile pervenire in base all articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 435 del 1997, poiché detto articolo non riguarda i contratti di borsa assoggettati ad imposta fissa ma riguarda atti quali le lettere, i telegrammi ed altri documenti, menzionati dall art. 7, comma 3, del R.D. n. 3278/1923, che si riferiscono ai contratti di borsa esenti dal pagamento della tassa speciale: documenti per i quali, in genere, non vi è obbligo di registrazione (art. 9 della Tabella allegata alla legge di registro). La Corte di Cassazione conclude affermando che l esenzione dall imposta di registro dei contratti di borsa, concessa in passato dagli artt. 12, comma 1, del RD n. 3278/1923 e 34, penultimo comma, del DPR n. 601/1973, deve ritenersi non più in vigore, per effetto della contraria disposizione contenuta nel richiamato art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata alla legge di registro, che non fa alcuna distinzione quanto all obbligo di registrazione a tassa fissa in base al valore del contratto e, conseguentemente, in base all esenzione o non esenzione di esso dalla tassa di borsa. 3. Rilevanza degli atti di trasferimento delle quote sociali ai fini dell imposta di bollo Per il passato, erano stati sollevati dubbi anche in merito

5 all assoggettamento o meno ad imposta di bollo degli atti concernenti il trasferimento di quote sociali riguardanti società di ogni tipo. La questione deve ritenersi definitivamente chiarita in base alle disposizioni del DM 22 febbraio 2007, che ha quantificato in modo sistematico l imposta di bollo dovuta in relazione alle diverse fattispecie normative. Il citato DM, recante Modifica delle tariffe dell imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica, ha introdotto, tra l altro, all articolo 1 della Tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972, il comma 1-bis 1, il quale, a decorrere dal 2 marzo 2007, disciplina la nuova misura dell imposta di bollo applicabile agli Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione. In particolare, la predetta disposizione prevede l applicazione dell imposta di bollo nella misura di: euro 156,00, per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell atto e la domanda per il registro delle imprese (articolo 1, comma 1-bis 1, punto 1, Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972) euro 15,00, per gli atti di cessione di quote sociali (articolo 1, comma 1-bis 1, punto 3, Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972). 4. Conclusioni Alla luce delle intervenute modifiche normative, la scrivente condivide le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte nella sentenza n. 25087 del 2006. Infatti, deve ritenersi che l articolo 1, comma 8, del D lgs n. 435 del 1997, secondo cui sono esenti dall imposta di registro gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa sui contratti di borsa, riguarda soltanto gli atti che si riferiscono ai contratti di borsa esenti dal pagamento della tassa speciale e per i quali, in base all articolo 9 della Tabella allegata al TUR, non vi è obbligo di registrazione (ad esempio lettere, telegrammi e altri documenti menzionati

6 nell articolo 7, terzo comma, del RD n. 3278 del 1923). L esenzione in parola, infatti, circoscritta alle lettere, telegrammi e altri documenti rilasciati in relazione ai contratti di trasferimento di quote sociali che non scontano la tassa sui contratti di borsa, è fatta salva dalla disposizione recata dall articolo 1, comma 8, del D lgs n. 435 del 1997. Viceversa, gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano l imposta di registro in misura fissa in quanto nei riguardi dei medesimi atti non trova applicazione l esenzione di cui sopra, posto che gli stessi sono espressamente disciplinati dall articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ne prevede l assoggettamento all imposta di registro in misura fissa. Parimenti, in base alle specificazioni del DM 22 febbraio 2007, che ridetermina in modo sistematico l imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di quote sociali, deve ritenersi che i medesimi atti scontano la predetta imposta nelle misure indicate dallo stesso DM riportate nel precedente paragrafo. Per quanto sopra, deve ritenersi superata la tesi sostenuta nelle richiamate circolari n. 112 del 1999 e n. 60 del 2000. Le Direzioni Regionali delle entrate si adopereranno affinché i dipendenti uffici adottino comportamenti conformi alle presenti direttive.