Aiuto di Stato n. N208/2003 - ITALIA Regione Emilia Romagna Ecoincentivi per il settore delle imprese



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2003 C(2003) 5275 Oggetto: Aiuto di Stato n. N208/2003 - ITALIA Regione Emilia Romagna Ecoincentivi per il settore delle imprese Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO Con lettera del 5 maggio 2003 n. 5776, protocollata dalla Commissione in data 12 maggio 2003 (A/4618), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, il regime di aiuti di cui sopra relativo ad ecoincentivi per il settore delle imprese nella regione Emilia Romagna. Con lettere D/53521 del 28 maggio 2003 e D/55631 del 4 settembre 2003 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sul regime notificato. Con lettere protocollate il 12 agosto 2003 (n. 7803) e il 14 ottobre 2003 (n. 9912) le autorità italiane hanno presentato le informazioni richieste. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Obiettivo e intensità dell aiuto Il regime intende promuovere azioni e interventi delle imprese per migliorare l impatto ambientale delle attività produttive presenti sul territorio regionale, in particolare sulla base delle priorità stabilite dal Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della regione Emilia Romagna viene adottata una strategia di sviluppo delle risorse economiche, territoriali ed ambientali che consiste, da una parte, nel ridurre la vulnerabilità dell ecosistema e delle sue risorse minacciate da fattori di rischio entropici, socioeconomici e ambientali e, dall altra, nell incoraggiare un Signor Ministro Franco FRATTINI Ministero degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I 00194 ROMA Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.

comportamento attivo e responsabile da parte di tutti i cittadini, i produttori e i consumatori. La regione Emilia Romagna intende concedere contributi alle imprese ed ai loro consorzi per interventi di miglioramento sulla base delle norme comunitarie in relazione ai seguenti cinque obiettivi principali: A. Obiettivo A): progetti per la stabilizzazione e progressiva riduzione entro il 2010 (nel rispetto degli impegni assunti con il protocollo di Kioto) delle emissioni di gas climalteranti e per il miglioramento della qualità dell aria Nell ambito dei progetti per l obiettivo A) gli interventi che riceveranno un aiuto con una percentuale massima di contributo lordo del 30% per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese ( PMI ) riguardano: 1. lo sviluppo di cleaner production e cleaner technology anche attraverso l applicazione dell analisi Life Cycle Assessment ( LCA ) e promozione dell ecoefficienza attraverso il miglior rendimento degli impianti, innovazioni tecnologiche, modifiche di processo e prodotto tali da ridurre progressivamente a un quarto l uso di energia o di materie prime e risorse (importo minimo del costo dell intervento proposto: 150.000 euro); 2. realizzazione di sistemi, tecnologie e impianti volti alla riduzione dell inquinamento acustico (importo minimo del costo dell intervento proposto: 100.000 euro); 3. realizzazione di un sistema che riduca le emissioni inquinanti controllandone il livello di emissioni (importo minimo del costo dell intervento proposto: 100.000 euro); 4. sostituzione dei mezzi di trasporto utilizzati per la produzione, il commercio, la distribuzione di merci e la fornitura di servizi con altri mezzi di trasporto (alimentati a metano, GPL o elettrici) di minore impatto ambientale (importo minimo del costo dell intervento proposto: 25.000 euro). B. Obiettivo B): progetti per la tutela e il risparmio delle risorse idriche Nell ambito dei progetti per l obiettivo B) gli interventi che riceveranno un aiuto con una percentuale massima di contributo lordo del 30% per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese ( PMI ) riguardano: 1. la realizzazione di impianti, applicazioni tecnologiche e la messa a punto di tecniche per migliorare il riciclaggio delle acque, riutilizzare le acque reflue e ridurre la necessità di utilizzare acque sorgive anche attraverso sistemi industriali di fornitura idrica (importo minimo del costo dell intervento proposto: 100.000 euro) e in particolare mediante: la riduzione degli sprechi di acque sorgive mediante l introduzione di buone pratiche di gestione per ridurre gli sprechi; l introduzione di tecniche per il riciclaggio delle acque e la riutilizzazione delle acque reflue; 2

la riduzione o l eliminazione della necessità di utilizzare acque sotterranee per uso industriale sostituendole con acque precedentemente utilizzate da reti industriali; 2. il miglioramento degli scarichi con particolare riferimento all eliminazione delle 33 sostanze prioritarie presenti nell acqua (decisione n. 2455/2001/CE) (importo minimo del costo dell intervento proposto: 100.000 euro) e in particolare mediante: l eliminazione delle sostanze di cui alla decisione CE 2455/2001 dal ciclo produttivo mediante la sostituzione di composti o di tecniche di produzione; la riduzione dei carichi massimi ai sistemi di scarico dell impianto di produzione (anche costituito da uno o più impianti sullo stesso sito) da cui le sostanze di cui alla decisione CE 2455/2001 sono generate. C. Obiettivo C): progetti per la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità. Gestione di particolari tipologie di rifiuti Nell ambito dei progetti per l obiettivo C) gli interventi che riceveranno un aiuto con una percentuale massima di contributo lordo del 30% per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese ( PMI ) riguardano: 1. la rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa (importo minimo del costo dell intervento proposto: 25.000 euro); 2. la costruzione di impianti per il recupero di frazioni merceologiche di rifiuti speciali prodotti dalla società beneficiaria e in particolare: modifiche tecnologiche al ciclo produttivo-lavorativo che comportano una riduzione della produzione di rifiuti pericolosi, realizzazione di impianti di riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, realizzazione di impianti per la selezione/pretrattamento dei rifiuti speciali prodotti da terzi (importo minimo del costo dell intervento proposto: 100.000 euro). D. Obiettivo D): progetti per la promozione di una produzione ecosostenibile Nell ambito dei progetti per l obiettivo D) gli interventi che riceveranno un aiuto con una percentuale massima di contributo lordo del 50% dei costi dei servizi forniti da consulenti esterni per le PMI riguardano: 1. l introduzione del sistema di gestione ambientale EMAS nelle imprese e nei distretti industriali (importo minimo del costo dell intervento proposto: 25.000 euro); 2. l introduzione di certificati di qualità ISO 14000 (importo minimo del costo dell intervento proposto: 15.000 euro). 3

E. Obiettivo E): progetti per la promozione delle aree industriali ecologicamente attrezzate Nell ambito dei progetti per l obiettivo E) gli interventi riceveranno soltanto un aiuto de minimis, ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (regolamento 69/2001) 1, che non devono eccedere per ogni singola impresa un massimale di 100.000 euro su un periodo di tre anni e non possono essere cumulati. Tali interventi riguardano progetti integrati per la trasformazione delle aree produttive in aree produttive ecologicamente attrezzate (cfr. la legge regionale n. 20/2000 Articolo A-14 e il paragrafo 3.5 della direttiva generale che recepisce la legge regionale 9/99 approvata per decreto dalla giunta regionale in data 15.7.2002 n. 1238 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale n. 144 del 10.10.2002) e l importo minimo del costo degli interventi proposti è di 25.000 euro. 2.2. Base giuridica La base giuridica del regime notificato è la delibera n. 546 della giunta regionale dell Emilia Romagna del 31 marzo 2003. Tale delibera è stata adottata in seguito al piano d azione ambientale per un futuro sostenibile 2001/2003 e alla delibera n. 250 del 26 settembre 2001 e alla delibera n. 39 del 23 dicembre 2002 della giunta regionale dell Emilia Romagna. 2.3. Forma degli aiuti, bilancio e durata Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. L esame dei progetti ai fini della valutazione della loro ammissibilità alle sovvenzione deve svolgersi secondo le modalità previste dall articolo 5 del decreto legislativo 123 del 31 marzo 1998 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sulla base dell articolo 4 paragrafo 4, lettera c) della legge del 15 marzo 1997 n. 59. In particolare, per quanto riguarda i progetti relativi agli obiettivi A), B), C)2 e E), è previsto un iter valutativo a graduatoria dei progetti sulla base delle modalità, delle priorità d intervento e di taluni parametri obiettivi 2. La valutazione sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione formato da esperti designati sia dalla regione Emilia Romagna che dalle amministrazioni provinciali. Per quanto riguarda i progetti relativi agli obiettivi C)1, D)1 e D)2, è previsto un procedimento a sportello, secondo il quale le proposte saranno esaminate nell ordine cronologico in cui sono state presentate. Gli aiuti saranno concessi fino al completo esaurimento delle risorse disponibili. Quando l importo totale delle risorse disponibili è stato distribuito, il Direttore generale del Ministero dell ambiente dichiara, con un atto formale, che non possono essere più presentati progetti. 1 GU L 10 del 13.01.2001, p. 30. 2 Per scegliere tra i diversi progetti proposti, si terrà conto dei seguenti elementi. I progetti ammissibili sono scelti per il 30% sulla base dei costi, per il 10% sulla base del tempo che richiedono e per il 60% sulla base dei punti di priorità attribuiti al perseguimento di determinati obiettivi. Sono stati attribuiti ai progetti relativi ai cinque obiettivi di cui sopra i seguenti punti di priorità: A)1 40 punti, A)2 20 punti, A)3 30 punti, A)4 30 punti, B) 1 70 punti, B) 2 20 punti, C)2 tra 20 e 50 punti; E)1 tra 20 e 50 punti. 4

Il bilancio previsto per l esercizio finanziario 2003, approvato con legge regionale n. 39 del 23 dicembre 2002, è di 10 milioni di euro, così ripartiti: 4 milioni di euro per le misure relative all obiettivo A); 3 milioni di euro per le misure relative all obiettivo B); 1 milione di euro per le misure relative all obiettivo C)1 e 1 milione di euro per le misure relative all obiettivo C)2; 0,5 milioni di euro per le misure relative all obiettivo D) ed in particolare 350 000 milioni di euro per le misure relative all obiettivo D)1 e 150 000 milioni di euro per le misure relative all obiettivo D)2; 0,5 milioni di euro per le misure relative all obiettivo E). Altri 10 milioni di euro saranno presumibilmente resi disponibili per l esercizio finanziario del 2004 e saranno equamente distribuiti tra i cinque obiettivi di cui sopra. Pertanto, il bilancio totale del regime sarà di 20 milioni di euro. Il regime avrà inizio non appena la Commissione deciderà di approvare il presente regime di aiuti e la sua durata sarà limitata al tempo necessario per procedere alla liquidazione del bilancio di 20 milioni di euro, cosa che avverrà presumibilmente entro la fine del 2004. 2.4. Beneficiari, costi ammissibili e portata Si prevede che nell ambito del regime notificato, un numero di imprese private, PMI, grandi società e consorzi, compreso tra 101 e 500 otterrà gli aiuti. Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali sono espressamente escluse. I costi ammissibili sono strettamente limitati ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire i 5 obiettivi di protezione ambientale di cui sopra. Nei casi in cui sarà difficile individuare i costi di investimento legati alla protezione ambientale all interno dei costi totali, saranno applicati metodi di calcolo obiettivi e trasparenti, per esempio il costo di un investimento tecnicamente comparabile che però non offre lo stesso livello di protezione ambientale. Al fine di determinare i costi supplementari, le spese ammissibili sono calcolate al netto dei vantaggi derivanti da un aumento di capacità, dei risparmi di costo generati durante i primi cinque anni di vita dell'investimento e dell ulteriore produzione accessoria durante i cinque anni. Se gli investimenti riguardano solo la protezione ambientale senza che vi siano altri benefici economici, non si applica nessuna riduzione supplementare nella determinazione delle spese ammissibili. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse per l obiettivo D) al fine di promuovere la produzione ecosostenibile, aiuti la cui intensità lorda sia pari al 50% dei costi dei servizi forniti da consulenti esterni (che non riguardino attività continue o periodiche né siano relativi a normali spese di funzionamento dell'impresa: consulenza fiscale normale, servizio legale regolare o pubblicità) saranno concessi solo alle PMI. Il regime prevede solo aiuti all'investimento materiale e immateriale e non aiuti al funzionamento. Gli investimenti in questione sono i seguenti: investimenti, anche mediante leasing, ammessi sulla base dei criteri del regolamento della Commissione (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 5

l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali 3, in edifici, impianti e beni strumentali destinati a ridurre o ad eliminare l inquinamento e la nocività ambientale ovvero ad adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia dell ambiente; investimenti per acquisire brevetti, licenze d uso, sistemi e processi certificati. Tali attività immateriali saranno considerate elementi patrimoniali ammortizzabili, saranno acquisite alle condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non dispone di alcun potere di controllo, diretto o indiretto, saranno iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa, rimarranno e saranno sfruttate nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso. Gli aiuti ai costi ammissibili nell ambito di questo regime possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE o con altre sovvenzioni comunitarie entro i limiti delle intensità massime di aiuto. 3. IMPEGNI ASSUNTI DALLE AUTORITÀ ITALIANE Le autorità italiane si sono impegnate a prendere in esame solo gli investimenti realizzati in edifici, impianti e beni strumentali destinati a ridurre o ad eliminare l inquinamento e la nocività ambientale ovvero ad adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia dell ambiente. Hanno confermato che per la definizione delle PMI ci si baserà sul regolamento della Commissione (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ( regolamento 70/2001 ) 4 e qualora il regime dovesse continuare dopo il 1 gennaio 2005, sebbene ciò non dovrebbe in linea di massima accadere, si applicherà la nuova definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 5 quando questa entrerà in vigore. Le autorità italiane si sono impegnate inoltre a rispettare, nell ambito dei progetti relativi all obiettivo E), all atto della concessione di aiuti de minimis tutte le condizioni stabilite dal regolamento 69/2001. Infine, si sono impegnate a presentare ogni anno alla Commissione una relazione sul regime. 3 GU L 193 del 29.7.2000, p. 39. 4 GU L 10 del 13.01.2001, p. 33. 5 GU L 124 del 20.5.2003, p. 36. 6

4. VALUTAZIONE DELL AIUTO 4.1. Presenza dell aiuto ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato La Commissione ha valutato il regime notificato sulla base dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE che stabilisce che "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti accordati dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.". Le misure di cui all obiettivo E) del programma riguardano solo misure de minimis ai sensi del regolamento 69/2001. Le autorità italiane si sono impegnate a verificare e a concedere l aiuto solo se i beneficiari non hanno ricevuto altri aiuti de minimis nello stesso periodo di tempo di tre anni. Nella sua valutazione delle misure relative all obiettivo E), la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che le presenti misure non costituiscono aiuti di Stato e non siano pertanto soggette all articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Le misure relative agli obiettivi A), B), C) e D) previste dal regime, invece, sono soggette all articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE perché esse sono effettuate in maniera discrezionale mediante erogazione di fondi pubblici alle imprese ubicate nella regione. Si tratta di contributi che migliorano la situazione finanziaria delle imprese che ricevono l aiuto e possono incidere sugli scambi tra Stati membri. 4.2. Legittimità dell aiuto Le autorità italiane hanno soddisfatto i propri obblighi ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE notificando il regime alla Commissione prima che esso entrasse in vigore. 4.3. Compatibilità dell aiuto Il regime notificato è stato valutato sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 6 ("disciplina ambientale") e del regolamento 70/2001. I beneficiari dell aiuto fornito sulla base di tale regime sono PMI e/o grandi imprese che realizzeranno interventi di miglioramento rispetto alle norme comunitarie, nell ambito della riduzione delle emissioni inquinanti, del risparmio idrico, della riduzione della produzione dei rifiuti, del trattamento dei rifiuti pericolosi e della promozione della produzione ecosostenibile. 4.3.1. Progetti relativi agli obiettivi A) e B) Gli aiuti agli investimenti per i progetti che rientrano negli obiettivi A) e B) alle imprese che realizzeranno interventi di miglioramento rispetto alle norme comunitarie, conformemente al punto 29 della disciplina ambientale, possono essere concessi a un tasso di base del 30% lordo dei costi ammissibili aumentato di 10 punti percentuali quando sono solo le PMI a ricevere l aiuto. Le intensità di aiuto del 30% lordo dei costi 6 GU C37 del 03.02.2001, p. 3. 7

ammissibili (40% per le PMI) sono pertanto conformi alle intensità stabilite ai punti 29 e 35 della disciplina ambientale. Gli aiuti agli investimenti per interventi di miglioramento rispetto alle norme comunitarie possono non essere concessi quando essi servono solo a far allineare le imprese sulle norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore, conformemente al punto 40 della disciplina ambientale. Gli investimenti in beni materiali e immateriali sono definiti conformemente al punto 36 della disciplina ambientale. I costi ammissibili previsti soddisfano pienamente le condizioni del punto 37 della disciplina ambientale. Essi saranno calcolati al netto dei vantaggi derivanti da un aumento di capacità, dei risparmi di costo generati durante i primi cinque anni di vita dell'investimento e della ulteriore produzione accessoria durante i cinque anni. In ogni caso, essi saranno strettamente limitati ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale del regime. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto possono essere cumulati, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con aiuti previsti da altri regimi a finalità regionale ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, o ad altra finalità, nel rispetto delle intensità massime previste dal presente regime. Il punto 74 della disciplina ambientale sul cumulo degli aiuti è pertanto soddisfatto dal momento che l intensità massima di aiuto stabilita ai punti 29-32 della disciplina ambientale non è superato. 4.3.2. Progetti relativi all obiettivo C) I progetti che rientrano nell obiettivo C)1 e C)2 primo e secondo trattino devono essere esaminati alla luce del punto 18 b) della disciplina ambientale che stabilisce che gli aiuti possono anche avere un effetto incentivante, soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno inquinanti. Su tale base, la Commissione ritiene che il punto 29 della disciplina ambientale riguardi i casi di aiuti agli investimenti in cui un impresa investe al fine di migliorare il proprio livello di tutela ambientale e di ridurre il proprio inquinamento. Inoltre, l investimento deve permettere all impresa di realizzare interventi di miglioramento rispetto alle norme comunitarie o deve essere realizzato in caso di inesistenza di norme comunitarie applicabili. Tale è il caso per quanto riguarda le misure di tale schema per l obiettivo C)1 e C)2 primo e secondo trattino 7. Pertanto, la Commissione ritiene che tali progetti, conformemente al punto 29 della disciplina ambientale, possono essere concessi a un tasso di base del 30% lordo dei costi ammissibili aumentato di 10 punti percentuali per le PMI. Le considerazioni espresse al punto 4.3.1. e relative ai progetti che rientrano negli obiettivi A) e B) in materia di investimenti, costi ammissibili e cumulo si applicano anche ai progetti che rientrano nell obiettivo C). 7 Cfr. a contrario, le argomentazioni della Commissione nella decisione C 21/2003 WRAP Environmental Grant Funding scheme e WRAP Leasing Guarantee Fund (C(2003) 4087 def., non ancora pubblicata, in cui la Commissione ha concluso che la disciplina ambientale non era applicabile e ha approvato il regime d aiuto direttamente sulla base dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c). 8

Per quanto riguarda i progetti che rientrano nell obiettivo C)2 terzo trattino relativo alla realizzazione di impianti per la selezione/pretrattamento dei rifiuti speciali prodotti da terzi, la Commissione osserva che gli aiuti agli investimenti approvati sulla base della disciplina ambientale sono finalizzati alla riduzione delle emissioni e dell inquinamento causato dal beneficiario nel corso del processo di produzione e non ai rifiuti. La concessione di aiuti agli investimenti in favore del riciclaggio dei rifiuti non è prevista dalla disciplina ambientale, nonostante i suoi benefici ambientali. Si considera pertanto necessario analizzare se questa misura soddisfa le condizioni per essere considerate compatibile con l articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. L articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, sono considerati compatibili con il mercato comune. I progetti che rientrano nell obiettivo C)2 terzo trattino soddisfano le condizioni richieste per la diretta compatibilità con l articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE alla luce di quanto segue. Il riciclaggio dei rifiuti è un elemento essenziale della gestione dei rifiuti che la Commissione considera un obiettivo prioritario per la Comunità al fine di ridurre i rischi per l ambiente. Nella decisione C 21/2003 citata innanzi in nota, la Commissione ha stabilito che la misura d aiuto era proporzionata all obiettivo, necessaria e che non determinava distorsioni della concorrenza in misura contraria all interesse comune. Nel presente caso, la Commissione arriva alla stessa conclusione in considerazione di quanto segue: L ammontare dell aiuto previsto per le misure nell ambito dell obiettivo C)2 terzo trattino è in totale pari a soltanto 1 milione di euro e tale misura non sembra suscettibile di creare una distorsione lesiva della concorrenza. L ammontare dell aiuto è stato calcolato nel rispetto dei principi della disciplina ambientale. Le autorità italiane si sono impregnate riguardo alla tipologia di intervento C)2 a non ammettere a contributo quei progetti che coinvolgono processi produttivi di riciclo dei rifiuti consolidati già nello "stato dell'arte" di settore. Per "stato dell'arte" si intende un processo in cui la trasformazione di un rifiuto in prodotto finito è già pratica normale e consolidata ed è economicamente vantaggiosa. Per i progetti che rientrano nell obiettivo C)2 è previsto un iter valutativo a graduatoria nel corso del quale è predisposto un elenco degli interventi ammissibili in ordine di priorità e parametri oggettivi descritti innanzi e soltanto i progetti migliori verranno finanziati. Nel futuro la Commissione intende modificare la disciplina ambientale al fine che quest ultima espressamente preveda la possibilità di approvare aiuti di Stato comportanti vantaggi ambientali a livello dello Stato membro o della Comunità e non più a livello individuale del beneficiario. Nelle more della modifica della disciplina ambientale ed al fine di valutare il presente regime, la Commissione ha utilizzato gli stessi principi applicati nella decisione C 21/2003 (si veda il punto 73). 9

Pertanto, i progetti del presente regime relativi all obiettivo C)2 terzo trattino sono considerati non essere in linea di principio distortivi della concorrenza e compatibili con l articolo 87, paragrafo 3, lettera c del trattato CE. 4.3.3. Progetti relativi all obiettivo D) L articolo 5 lettera a) del regolamento 70/2001 stabilisce, per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, che, nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. Gli aiuti relativi ai progetti che rientrano nell obiettivo D) e che sono destinati alle PMI saranno concessi conformemente all articolo 5, lettera a) del regolamento 70/2001 e sono pertanto considerati aiuti di Stato compatibili. La Commissione ricorda alle autorità italiane il loro impegno a trasmettere una relazione annuale sull applicazione dei progetti che consenta alla Commissione di verificare che tutte le condizioni previste siano soddisfatte. 5. CONCLUSIONE La Commissione ha pertanto deciso: che una parte del regime di ecoincentivi per le imprese concessi sulla base della delibera 546 del 1 marzo 2003 e della delibera n. 250 della Giunta Regionale dell Emilia Romagna del 26 settembre 2001 non costituisce un aiuto di Stato e che la parte del regime che costituisce un aiuto di Stato soddisfa i criteri di compatibilità con il trattato CE, conformemente all articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo aiuti di Stato Rue Joseph II, 70 B-1049 Bruxelles Fax: (+32 2 296 13 43) Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione 10

Mario Monti Membro della Commissione 11