L ETICHETTURA DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI TESSILI E ABBIGLIAMENTO



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L ETICHETTURA DI MANUTENZIONE DEI PRODOTTI TESSILI E ABBIGLIAMENTO Gabriella Alberti Fusi Direzione Tecnica e Ricerca Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Carpi, 27 febbraio 2007

Il passato - legislazione di riferimento Legge n.126 del 10 aprile 1991 Norme per l informazione del consumatore art. 1, comma 1, lettera e) stabilisce che i prodotti o le confezioni dei prodotti, destinate al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Il passato - legislazione di riferimento Decreto Ministeriale n.101 del 8 febbraio 1997 Regolamento di attuazione della Legge 10 aprile 1991, n.126, recante norme per l informazione del consumatore art. 12, comma 1 precisa che devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l uso del prodotto qualora esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

Il passato - legislazione di riferimento Nota del 3 luglio 2000 n. 008458 della Commissione Europea: non esiste sul piano comunitario una normativa che regoli la problematica e compete agli Stati Membri, ove lo ritengano opportuno, dotarsi di misure che rispettino, comunque, le norme del mercato interno non rientra nei programmi della Commissione l armonizzazione delle pratiche esistenti in alcuni Stati Membri Sollecitazione del 6 febbraio 2001 della CNA al Ministero dell Industria per assumere una posizione ufficiale per il settore tessile in accordo con il quadro legislativo.

Il passato - legislazione di riferimento Ministero dell'industria Commercio e Artigianato Circolare n.1251027 del 7 febbraio 2001 in materia di etichettatura e manutenzione dei capi d abbigliamento definisce che le disposizioni della legge n.126:1991 siano da applicarsi anche alle informazioni sulla manutenzione dei capi di abbigliamento prende atto che la maggioranza degli operatori del settore tessile utilizza i simboli grafici dell etichetta di manutenzione previsti dalla norma europea EN 23758:1993

Il presente - legislazione di riferimento Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 [riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori] Recepisce: Legge n.126 del 10 aprile 1991; Decreto Ministeriale n.101 del 8 febbraio 1997 Sono esclusi dall'applicazione: Prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Il presente - legislazione di riferimento Le Conclusioni Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesitenti alla costituzione dell Unione Europea In Italia l applicazione dell etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda non è obbligatoria (non lo è mai stata) In Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia

La norma di riferimento (volontaria) La norma a livello internazionale ed europeo è: [UNI] EN ISO 3758:2005 stabilisce un sistema di segni grafici per la marcatura di prodotti tessili destinata a fornire informazioni per la loro manutenzione specifica le modalità di utilizzo di questi segni grafici in etichettata prevede cinque segni grafici per: lavaggio a umido, candeggio, asciugatura a tamburo, stiratura, lavaggio a secco prevede simboli specifici aggiuntivi per dare informazioni su asciugamento naturale e lavaggio professionale

La norma di riferimento (volontaria) La norma a livello internazionale ed europeo è: UNI EN ISO 3758:2005 il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d Etiquetage pour l'entretien de Textiles] che ne concede l uso agli organismi nazionali e all ISO [International Organization for Standardization] i criteri generali del sistema sono: utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e simboli; indicazione del maximum process applicabile [danno irreversibile] e non optimum process [problema per la durata del prodotto tessile e relativo impatto ambientale]; disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la corretta etichettatura

I simboli GINETEX (ISO) Lavaggio a umido (temperature previste: 30-40 60 95 gradi centigradi) non lavare in acqua Lavare alla temperatura massima di 40 C ciclo molto delicato Lavare alla temperatura massima di 40 C ciclo delicato Lavare alla temperatura massima di 40 C ciclo normale modificata la modalità di indicazione di ciclo delicato e ciclo molto delicato nuovo precedente nuovo precedente

I simboli GINETEX (ISO) candeggio non candeggiare Candeggiare solo con prodotti ossidanti privi di cloro: perossido di idrogeno Candeggiare con qualsiasi prodotto ossidante: sodio ipoclorito e perossido di idrogeno nuovo il simbolo del divieto di candeggio inserita la differenza tra ossidanti di candeggio con e senza cloro

I simboli GINETEX (ISO) Asciugamento in tumbler non asciugare in tumbler asciugare in tumbler a temperatura ridotta asciugare in tumbler a temperatura normale nessuna modifica nei tre simboli ma dal gennaio 2006 in etichetta il simbolo passa dalla quinta posizione (del passato) alla terza posizione. Adeguamento entro il 2007 (comunicazione Ginetex in risposta alle esigenze dei consumatori)

I simboli GINETEX (ISO) asciugamento naturale (ISO 3758 allegato C informativo) Asciugare appeso Asciugare per sgocciolamento Asciugare in piano Asciugare all ombra i quattro simboli in etichetta possono essere posizionati al di sotto del simbolo asciugamento in tumbler quando questo non può essere utilizzato

I simboli GINETEX (ISO) lavaggio a secco (il cerchio indica trattamento professionale) non lavare a secco Lavare a secco ciclo normale (con percloro etilene e..) Lavare a secco ciclo delicato (con percloro etilene e..) Lavare a secco ciclo normale (con idrocarburi...) Lavare a secco ciclo normale (con idrocarburi...) il lavaggio a secco prevale sul lavaggio a umido professionale

I simboli GINETEX (ISO) lavaggio a umido -opzionale (il cerchio indica trattamento professionale) Lavaggio a umido ciclo normale Lavaggio a umido ciclo delicato Lavaggio a umido ciclo molto delicato il simbolo non va messo se il prodotto non può essere lavato (professionalmente) a umido. Se il prodotto può essere lavato sia a umido che a secco, il simbolo del lavaggio a secco ha la priorità

I simboli GINETEX (ISO) esempio: capo in maglia, acrilico e lana

I simboli GINETEX (ISO) esempio: biancheria da casa (tovagliato)

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale Stati Uniti [cfr. www.ftc.gov] Sistema obbligatorio (Care Labelling of textile wearing apparel and certain piece goods, as amended effective september 1, 2000 16 CFR Part 423) basato inizialmente su diciture in seguito modificato in un sistema a simboli utilizzando come base il sistema Ginetex i simboli utilizzabili sono quelli previsti dalla norma ASTM Standard D5489-01a

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale prevede ancora molte frasi di informazione riportate in allegato A alla disposizione di legge [es. Washing, Machine Methods: Do not have commercially laundered, Separately, With like colors, Wash inside out...] [es. Ironing and Pressing: Iron wrong side only, Use press cloth..] il produttore o l importatore devono dare evidenza che il prodotto non viene danneggiato quando viene sottoposto ai trattamenti di manutenzione indicati in etichetta, includendo le indicazioni non presenti implicite [es. Machine wash - il prodotto non deve subire danneggiamenti se lavato a temperatura elevata (hot: 45 63 C)]

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale le indicazioni in etichetta devono esser date su base ragionevole [es. Non è possibile riportare l indicazione Dryclean Only senza avere le prove che il lavaggio a umido danneggia il prodotto] l etichetta deve essere posizionata sul prodotto in modo che sia ben visibile al consumatore nel punto vendita; l importatore deve assicurarsi che l etichetta sia posizionata sul prodotto prima che venga venduto negli Stati Uniti, non è necessario che sia presente nel momento in cui il prodotto entra negli Stati Uniti.

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale In etichetta non è obbligatorio usare simboli In etichetta si possono utilizzare solo simboli se questi riportano tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione del simbolo I simboli ASTM sono simili ma non identici a quelli utilizzati dal sistema europeo (ISO GINETEX) che dunque non possono essere utilizzati.

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale Chi esegue il lavaggio a secco non è obbligato a seguire le indicazioni riportate in etichetta ma è ovviamente un rischio utilizzare metodi diversi; è opportuno far controfirmare al cliente un documento che ne attesti il consenso. Con e senza il consenso quanto un capo viene accettato è compito del responsabile della lavasecco eseguire il lavaggio in modo professionale al meglio delle proprie capacità.

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale La norma [UNI] EN ISO 3758:2005 ha recepito molto dallo schema statunitense, l accettazione di uno standard armonizzato da parte degli USA è ancora subordinata a una seconda revisione della norma che preveda: sostituzione del concetto di massima severità di trattamento con il concetto di manutenzione ottimale Inserimento dell asciugamento naturale nello standard (ora è in allegato) Sono in corso valutazione ma GINETEX non condivide le richieste

Il Sistema USA Le difficili armonizzazioni livello internazionale Alcuni simboli USA Care Labelling (ASTM) Wash Bleach Dry Iron Dryclean Do not wring No Steam (added to Iron)

Il Sistema GIAPPONESE Le difficili armonizzazioni livello internazionale Giappone [cfr. www.jetro.go.jp/italy] Sistema obbligatorio (Household Goods Quality Labelling Law) i simboli utilizzabili sono quelli previsti dalla norma JIS L0217:1995

IL Sistema GIAPPONESE Le difficili armonizzazioni livello internazionale Alcuni simboli Japan Care labelling (JIS) Washing Bleaching Wringing Machine wash in water temperature of 95 C or less Use Chlorine bleach Wring softly by hand or spin dry by machine quickly Hand wash in water temperature of 30 C or less Do not wash Do not use Chlorine bleach Do not wring by hand

IL Sistema GIAPPONESE Le difficili armonizzazioni livello internazionale Alcuni simboli Japan Care labelling (JIS) Drycleaning Drying Ironing Dry clean: use only a petroleum based agent Hand dry in shade May be ironed directly at 180-210 C Do not dry clean Lay flat to dry in shade May be ironed directly at 180-210 C if a cloth is placd between iron and garment

IL Sistema GIAPPONESE Le difficili armonizzazioni livello internazionale (alcuni simboli a confronto) ISO 3758 : 2005 Care Instructions on Textile Products ASTM D 5489-01a Care Instructions on Textile Products JIS L0217:1995 Care Labelling of Textiles

Codice del Consumo Applicabilità al Settore Tessile Abbigliamento? Gabriella Alberti Fusi Direzione Tecnica e Ricerca Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Carpi, 27 febbraio 2007

I riferimenti legislativi Il Governo italiano ha varato nell Ottobre 2005 il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n 206 denominato Codice del Consumo, con lo scopo di effettuare un riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

I riferimenti legislativi Il decreto abroga (o meglio ingloba) alcuni importanti disposti che vedono coinvolti anche i produttori del settore tessile e abbigliamento: legge 10 Aprile 1991, n 126 recante norme per l informazione del consumatore, recepita nella Parte I Educazione, Informazione e Pubblicità, articoli da 5 a 12 del decreto decreto legislativo 21 Maggio 2004 n 172 recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, recepita nella Parte IV Sicurezza e Qualità, articoli da 102 a 113

I riferimenti legislativi L articolo 6 del decreto prevede: I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell Unione europea

I riferimenti legislativi c) al Paese di origine se situato fuori dell Unione europea d) all eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all uomo, alle cose o all ambiente e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

I riferimenti legislativi Il successivo articolo 8 recita come segue: 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo (capo II, articoli da 6 a 12) i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

La Situazione Oggi La Federazione delle imprese tessili e moda italiane (smi-ati) ritiene che: il Codice del Consumo potrebbe non essere applicabile ai prodotti tessili (articolo 8). il Codice del Consumo potrebbe non essere globalmente applicabile in quanto non è stato emanato il relativo regolamento di applicazione.

La Situazione Oggi Relativamente alla normativa europea circa l obbligo di etichettatura d origine (art. 6 lettera c) si segnala che pur in presenza di una proposta di Regolamento, la stessa norma rimane tuttora in attesa di approvazione con la maggioranza qualificata dei Paesi Membri.