Regolamento dell Associazione Noi del Tosi



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Regolamento dell Associazione Noi del Tosi Disposizioni preliminari Art. I Con questo regolamento interno l Associazione Noi dell Enrico Tosi intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire la realizzazione degli scopi statutari. Dette norme esprimono disposizioni in merito a: Art. II Struttura interna dell associazione Beni comuni e fondo comune Recesso ed esclusione dei soci Scioglimento dell associazione Il regolamento interno è proposto dal consiglio direttivo all assemblea ordinaria dei soci, riunita secondo le modalità previste dagli artt. 13 e seguenti dello Statuto. Eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci o proposti dal consiglio direttivo. Gli emendamenti vengono votati all interno dell assemblea ordinaria o straordinaria dei soci Art. III Le norme di questo regolamento così come eventuali emendamenti o aggiunte successivi non hanno effetto retroattivo. Art. IV Il regolamento interno e una fonte subordinata dello statuto e non può quindi modificarne le statuizioni. 1

Art. 1- Struttura interna dell associazione La struttura interna dell Associazione prevede i seguenti livelli. livello associativo livello direttivo livello operativo Ogni socio può far parte di più livelli ed operare in essi. Art. 2- Assemblea dei soci Il livello associativo è costituito dall assemblea generale dei soci. Ad essa prendono parte con diritto di voto tutti i soci. Art. 3 Verbali di assemblea Ogni seduta dell assemblea dei soci deve essere trascritta sul verbale a cura del segretario e il verbale sarà reso disponibile dal Consiglio Direttivo a tutti i soci che ne faranno richiesta al termine dell assemblea. Art. 4 Modalità di svolgimento In apertura dell assemblea ordinaria o straordinaria si provvede alla nomina del segretario dell assemblea, che avrà il compito di animare l assemblea con imparzialita. L assemblea ordinaria o straordinaria dei soci provvede, in caso di elezioni, alla designazione di due scrutatori e ad eventuali altri incarichi che verranno ritenuti opportuni. Art. 5 Funzioni dell assemblea e deleghe al Consiglio Direttivo L esercizio della funzione decisionale spetta all assemblea dei soci e non può essere delegata al consiglio direttivo o ad altri organi dell associazione, se non con determinazione dei principi o dei criteri, per oggetti definiti e con delega esplicita, dell assemblea ordinaria. Ogni azione che impegni l associazione nei confronti dei terzi o di enti pubblici o privati deve essere approvata dall assemblea ordinaria o straordinaria a meno che l azione non sia stata delegata dall assemblea al consiglio direttivo. Art. 6- Il Presidente dell Associazione All interno dell assemblea dei soci il presidente ha le seguenti funzioni. convoca e presiede l assemblea dei soci coordina l attività del consiglio direttivo coordina l attività di cooperazione con l I.T.E. E. Tosi di Busto Arsizio. Il Presidente rappresenta ufficialmente l associazione di fonte ai terzi. Può farsi rappresentare dal vice presidente e in caso di impedimento di questi, da un componente del consiglio direttivo. Il Presidente è eletto dall assemblea tra i soci fondatori e tra quelli effettivi e dura in carica due anni; ha le seguenti funzioni 2

firma tutti gli atti che impegnano l associazione può convocare il consiglio direttivo verifica le deliberazioni del consiglio direttivo. Qualora sia assente ad una riunione del Consiglio Direttivo può chiedere a questo una nuova convocazione, in caso di discordanza con la deliberazione del consiglio direttivo stesso può verificare in qualsiasi momento l operato dei vari organi dell associazione e in caso di irregolarità è tenuto convocare il consiglio direttivo art. 7 Il Vice Presidente Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori ed effettivi e dura in carica due anni; sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 giorni, dell assemblea per l elezione di tutte le cariche associative. Art. 8 - Il Segretario dell Associazione Il Segretario dell Associazione è responsabile della segreteria dell associazione, cura la verbalizzazione dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e l archiviazione di tutti gli atti dell associazione, coordina la gestione dell archivio dei dati (dati base), tiene i rapporti con i soci, collabora con il Presidente nel predisporre e realizzare le attività e le iniziative dell Associazione Art. 9 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell associazione, dal Vice Presidente e da un numero di membri da un minimo di cinque ad un massimo di nove, eletti dall assemblea: L assemblea potrà eleggere altresì tre membri supplenti, che potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo qualora uno o più dei consiglieri effettivi sia dimissionario o sia stato dichiarato decaduto ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13. Il Consiglio Direttivo formula i programmi dell attività sociale prevista dallo Statuto e li sottopone all Assemblea; attua le deliberazioni dell assemblea e dirige l Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all assemblea; nomina il Segretario ed assegna altri incarichi; propone all assemblea l ammontare delle quote associative annuali; predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all approvazione dell assemblea, ratifica l ammissione di nuovi soci. Fermo restando che tutti i soci hanno il diritto dovere di partecipare all attività dell associazione, il Consiglio Direttivo potrà inoltre incaricare, tra i soci, soggetti che siano disponibili a prestare volontariamente attività operativa, dedicando tempo a favore dell associazione sia nella gestione della sua organizzazione e del suo funzionamento, che nell organizzazione di eventi o di attività da effettuarsi conformemente alle disposizioni dell art. 4 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà quindi costituire una Giunta operativa composta dai responsabili di specifiche aree operative con lo scopo da dare maggiore incisività ed efficienza ai programmi dell assemblea e del consiglio direttivo Art. 10 - Candidature per il Consiglio Direttivo Tutti i soci possono presentare la propria candidatura per ricoprire una o più cariche sociali. In caso di elezioni a più cariche il socio deve optare per una sola carica sociale. Le candidature proposte vengono riportate sulla scheda di votazione con l indicazione della carica da eleggere e l elenco 3

nominativo dei candidati in ordine alfabetico. E data facoltà al Consiglio Direttivo uscente di indicare e di inserire nella scheda i possibili candidati, senza impegnare in alcun modo i soci. Art. 11 Elezioni del Consiglio Direttivo L elezione del consiglio direttivo viene effettuata con scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all interno dell assemblea ordinaria dei soci. Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l'indicazione delle cariche da rinnovare e per ognuna di esse l elenco dei candidati proposti a fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). E possibile l espressione di un numero di preferenze più alla metà più uno dei membri da eleggere. Ciascuna scheda dovrà riportare il timbro dell Associazione apposto dal segretario dell'assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due scrutatori scelti tra i soci adulti. Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura del segretario e di due scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico all'interno dell'assemblea stessa e messo a verbale. Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla. Le preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore ai fini del conteggio voti. L'eventuale invalidità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dal segretario e dai due scrutatori. Schede bianche in parte, saranno considerate valide per le preferenze indicate, ai fini del conteggio dei voti. Art. 12 Responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo verso l assemblea Il socio eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'assemblea dei Soci Art. 13 Decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti dall'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque in netto contrasto con le finalità statutarie dell Associazione, con le decisioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e con il presente regolamento interno. Un membro del consiglio si intenderà decaduto dall incarico qualora non partecipi per più di due volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo regolarmente indette senza un giustificato motivo. È fatta salva la facoltà dei membri del consiglio direttivo destituiti di fare appello al consiglio dei probiviri. Art. 14 Accettazione incarico di membro del Consiglio Direttivo Il socio regolarmente nominato membro del Consiglio Direttivo nell'assemblea dei soci è tenuto ad accettare l'incarico, salvo che non presenti valide motivazioni. Una volta eletto, il socio non potrà presentare le dimissioni nei primi sei mesi di incarico. I membri dimissionari si intenderanno comunque in carica e pertanto tenuti a svolgere le loro mansioni sino al momento dell elezione dei sostituiti. L elezione dei sostituti di membri dimissionari o decaduti potrà avvenire all interno del Consiglio Direttivo, tra i nominativi dei consiglieri supplenti eletti dall assemblea. I nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del consiglio direttivo stesso, anche se per questi non saranno trascorsi ancora due anni dalla nomina. Gli incarichi possono essere riconfermati senza limite di numero di mandati. 4

Art. 15- Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo Le funzioni e compiti del consiglio direttivo sono quelli indicate all articolo 21 dello Statuto Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. I componenti del direttivo possono delegare altri membri del direttivo a rappresentarli in loro assenza, tramite delega scritta, da leggersi a cura del segretario in apertura del consiglio e da mettersi a verbale. Ciascun membro potrà ricevere fino ad un massimo di due deleghe. Art. 17 Revisori L assemblea potrà deliberare, qualora se ne ravvisi l esigenza, che l Associazione sia controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall Assemblea preferibilmente tra i soci, preferendo comunque soggetti che abbiamo frequentato l I.T.E. E. Tosi. I Revisori hanno il compito di sovrintendere alla regolare tenuta della contabilità dell Associazione di redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare semestralmente la consistenza di cassa, l esistenza di valori e titoli di proprietà dell Associazione: possono anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori opererà in conformità di quanto previsto all art. 26 dello Statuto. Art. 18- Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione di organo di amichevole composizione, che giudica con equità su tutte le controversie di qualsiasi natura eventualmente insorte tra i soci e tra questi ultimi e l associazione. L attività del Collegio dei Probiviri dovrà essere svolta in conformità delle disposizioni previste all art. 28 dello Statuto. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra gli effettivi e i supplenti, devono essere comunicate per iscritto agli interessati e possono essere impugnate davanti all Assemblea. Art. 19- Fondo comune e cespiti dell associazione L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutari tramite le quote associative, le contribuzioni e donazioni dei soci, di privati od enti nonché da eventuali proventi derivanti dalle manifestazioni organizzate dall Associazione. Sono beni mobili tutti quei beni che l associazione acquista per il raggiungimento dello scopo sociale o che riceve in donazione. I beni comuni potranno essere affidati in gestione dall assemblea dei soci o da Consiglio Direttivo a soci che ne risponderanno personalmente I soci non possono vantare alcun diritto sul Fondo Comune o su eventuali cespiti appartenenti all associazione. Il fondo comune potrà essere versato su un conto corrente bancario da scegliere su istituto di credito che offra condizioni di tenuta convenienti. Il controllo delle movimentazioni sul conto verrà affidata dal Consiglio Direttivo ad un membro 5

del consiglio stesso, che presenterà trimestralmente al Consiglio Direttivo il relativo rendiconto, fornendo tutti i necessari chiarimenti. Art. 20 Bilanci L anno sociale finanziario dell associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata dell esercizio successivo e il bilancio consuntivo contenente tutte le entrate e le spese dell esercizio appena chiuso nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all approvazione assembleare. Ogni socio, in occasione dell approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei soci. L eventuale residuo attivo sarà devoluto per lo svolgimento delle attività istituzionali dell associazione degli esercizi successivi. L incarico della gestione amministrativo contabile dell Associazione compete al Consiglio Direttivo, che darà incarico a tal fine a un suo componente, denominato tesoriere, che abbia la competenza adatta a svolgere tale attività. Il Consiglio Direttivo, qualora almeno i due terzi dei suoi componenti ne ravvisi la necessità, potrà farsi assistere da professionisti all uopo incaricati, da scegliersi anche tra non soci privilegiando comunque ex studenti o docenti dell I.T.E. E. Tosi.. Art. 21 Cessazione della qualità di socio I soci cessano di far parte dell Associazione per recesso, decadenza, esclusione. Il recesso si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo l accettazione di tale organo. Il socio è dichiarato decaduto qualora non sia in regola con il versamento della quota associativa per più di due esercizi. Il socio è escluso qualora sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dallo statuto o dal regolamento, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l esclusione dei soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il socio interessato e la relativa delibera deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 22 - Scioglimento dell associazione Lo scioglimento dell associazione deve essere deliberato dall assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, verrà devoluto secondo la delibera assembleare che decide lo scioglimento all Istituto Enrico Tosi o ad un altra associazione avente fini di pubblica utilità. 6