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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-09-2012 (punto N 7 ) Delibera N 809 del 10-09-2012 Proponente ANNA RITA BRAMERINI DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA' Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile EDO BERNINI Estensore RITA MONTAGNI Oggetto Regolamento di attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l' anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto. Presenti ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI LUCA CECCOBAO RICCARDO NENCINI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI Assenti ANNA MARSON CRISTINA SCALETTI LUIGI MARRONI ALLEGATI N 3 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Articolato B Si Cartaceo+Digitale Relazione tecnico normativa C Si Cartaceo+Digitale Relazione illustrativa

LA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale ai sensi del quale la Giunta approva i regolamenti di attuazione delle leggi regionali con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente; Visto l articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012); Vista la proposta di Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, allegato A del presente atto; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione espresso in data 7 giugno 2012; Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza di cui all articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2 A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare la proposta di Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, allegato A del presente atto, unitamente ai relativi allegati B) e C), al fine dell acquisizione dei pareri della Commissione consiliare competente, ai sensi dell articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale; 2. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale; 3. di provvedere con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del regolamento in oggetto. Il presente atto che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2, lettera c) della l.r.23/2007. Il Dirigente Responsabile EDO BERNINI Il Direttore generale RICCARDO BARACCO SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA 1

Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili Indice Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Natura della garanzia e limite massimo dell intervento ammesso alla garanzia Articolo 4 Soggetti beneficiari della garanzia Articolo 5 Interventi per i quali è ammessa la garanzia Articolo 6 Criteri per la concessione delle garanzie Articolo 7 Modalità per l individuazione del soggetto gestore Articolo 8 Modalità di concessione della garanzia Articolo 9 Norma finale Articolo 10 Entrata in vigore Preambolo Visto l articolo 117, comma 6 della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto regionale; Visto l articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 201, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 7 giugno 2012; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del avente ad oggetto Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili ; Considerato quanto segue: 1. l articolo 103 della l.r.66/2011 ha previsto che, tramite apposito fondo, la Regione fornisce alle persone fisiche, con criteri di priorità riferiti alla qualità dei progetti e alla

composizione del nucleo familiare, alle piccole e medie imprese e agli enti locali, garanzia finanziaria per investimenti in energie rinnovabili; 2. l articolo 103 della l.r.66/2011 ha rinviato la disciplina di dettaglio relativa al fondo di garanzia ad un regolamento di attuazione; 3. la finalità del fondo di garanzia è quella di favorire l accesso alle fonti finanziarie per le persone fisiche, le piccole e medie imprese e gli enti pubblici che intendono investire nella riqualificazione energetica degli edifici e nell installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con la concessione di una garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali che sarebbero a carico dei soggetti che intendono realizzare l investimento; 4. il soggetto gestore del fondo di garanzia, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, è scelto nel rispetto di quanto previsto nella decisione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n.25 (Indirizzi operativi per l attuazione delle politiche regionali a sostegno dell accesso al credito delle PMI toscane tramite strumenti di ingegneria finanziaria); si approva il presente regolamento Art.1 Oggetto 1. In attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012), il presente regolamento disciplina il fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, individuando: a) la natura, la misura della garanzia e limite massimo dell intervento ammesso a detta garanzia; b) i soggetti che possono accedere alla garanzia finanziaria per la concessione dei prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica e all installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici; c) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia; d) i criteri da applicare nella concessione delle garanzie, al fine di privilegiare la realizzazione di interventi che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici; e) le modalità per l individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore; f) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie. Art. 2

Definizioni 1.Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per intervento, l intervento di riqualificazione energetica o di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili di cui all articolo 103 della l.r.66/2011, per il quale sia concesso un prestito; b) per fondo, il fondo regionale di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica e all installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici; c) per soggetti beneficiari, i soggetti ammessi alla garanzia; d) per soggetto gestore, il soggetto individuato per la gestione del fondo di garanzia; e) per soggetto finanziatore, il soggetto che, secondo le leggi statali, può concedere prestiti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a); f) per garanzia, la garanzia diretta prestata dal soggetto gestore a valere sull intervento a favore dei soggetti finanziatori; g) per prestito o finanziamento, ogni finanziamento, operazione di locazione finanziaria o prestito partecipativo, concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario a fronte di un investimento effettuato per la realizzazione di uno degli interventi di cui alla lettera a); h) per investimento, ogni spesa sostenuta per la progettazione, la realizzazione e il collaudo di uno degli interventi di cui alla lettera a). Art.3 Natura della garanzia e limite massimo dell intervento ammesso alla garanzia 1. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. 2. L importo garantito per singola beneficiario è fissato in un massimo di cinquecentomila euro. 3. La garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni. Art.4

Soggetti beneficiari della garanzia 1. Possono beneficiare della garanzia del fondo: a) le piccole e medie imprese, aventi la sede legale o una unità operativa nel territorio regionale; b) le società di servizi energetici; c) gli enti locali; d) le aziende unità sanitarie locali della Regione, nonché loro società, consorzi e società consortili, costituiti anche unitamente a soggetti pubblici o privati; e) le associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile; f) le persone fisiche. Art.5 Interventi per i quali è ammessa la garanzia 1. Le risorse del fondo sono riservate a progetti di investimento finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private. 2. Nell ambito dei progetti di cui al comma 1, sono ammissibili alla garanzia del fondo le spese per: a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt; c) impianti eolici fino a 100 kilowatt; d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta; e) impianti mini-idroelettrici,fino a 100 kilowatt; f) impianti per l utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido; g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici. h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici; i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;

l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e l'uso di tecniche di bioedilizia, ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. Art.6 Criteri per la concessione delle garanzie 1. Al fine di privilegiare la realizzazione di interventi che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e la massima sostenibilità ambientale la garanzia è concessa, tenuto conto: a) del risultato energetico e del pregio ambientale dei progetti stabiliti secondo quanto previsto al comma 2; b) della coerenza degli interventi con le vocazioni ambientali e produttive territoriali; c) della coerenza con la pianificazione territoriale o la programmazione di riferimento. 2. Il risultato energetico ed il pregio ambientale dei progetti da ammettere alla garanzia sono stabiliti in considerazione: a) della riduzione delle emissioni di gas serra correlate alla riduzione dei consumi di energia che la realizzazione di detti progetti consente; b) dei costi di investimento, da computarsi al netto dell'importo delle eventuali opere per la rimozione degli elementi in cemento amianto, comparati con la riduzione dei consumi di energia; c) della rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. 3. Per le persone fisiche, oltre ai criteri di cui al comma 1, si tiene conto anche della composizione del nucleo familiare, dando priorità ai progetti presentati da nuclei familiari superiori a quattro persone. Art.7 Modalità per l individuazione del soggetto gestore 1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.

Art. 8 Modalità di concessione della garanzia 1. La garanzia di cui al presente regolamento è disposta nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell Unione europea per gli aiuti di Stato, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime de minimis. Art.9 Norma finale 1. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono definiti: a) le modalità di presentazione delle domande; b) gli obblighi del soggetto gestore; c) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie; d) gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare l operatività del fondo. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regionae Toscana (BURT).

Relazione tecnico-normativa Regolamenti Titolo: Regolamento di attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. I. Analisi della compatibilità con l ordinamento costituzionale, statutario e comunitario 1.Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento Il presente testo normativo costituisce corretta attuazione dell'art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). L'articolo 103, comma 1, prevede l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, L'articolo suddetto, al comma 2, rinvia ad apposito regolamento la definizione, in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, dei criteri e delle modalità di funzionamento del fondo di garanzia. 2. Compatibilità dell intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il presente regolamento è rispettoso dei principi costituzionali e statutari, tra cui il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto. Per quanto riguarda il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma della Costituzione, il regolamento in oggetto attua quanto disposto dall'articolo103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). il quale rinvia ad un apposito regolamento i r i contenuti più dettaglio che trovano la corretta sede in un atto di natura regolamentare.criteroi e le modalità di funzionamento del suddetto fondo.regolamento che, al fine di incentivare interventi di riqualificazione energetica e 1

l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto negli atti di programmazione in materia ambientale, prevede l'istituzione di un apposito fondo di garanzia 3. Compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta di una normativa di attuazione di normativa regionale coerente con i principi della normativa nazionale e comunitaria. 4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein) Non sussiste tale necessità. II. Analisi dell osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione 1.Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa. Il testo è conforme ai principi contenuti nella l.r. 55/2008, con particolare riferimento a quelli indicati agli articoli 8 e 9. 2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell ordinamento. Il testo è stato redatto nel rispetto delle regole per la redazione dei testi normativi riportato all'allegato B del Decreto del presidente della giunta regionale n. 171/2009. 2

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non si riportano norme derogatorie aventi effetto retroattivo di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica. 4.Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina. Non vi è necessità. 3

Reazione illustrativa della proposta di regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 666- Legge finanziaria per l anno 2012- Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. Oggetto Il presente schema di regolamento è stato predisposto per dare attuazione all art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 666- Legge finanziaria per l anno 2012- Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili e precisamente al comma 2 dello stesso, in cui si stabilisce che la Giunta, in coerenza con gli atti di programmazione in materia ambientale, provveda a definire con apposito regolamento i criteri e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 dell art. 103 della L. R. 66/2011 viene istituito per dare garanzia finanziaria per prestiti a persone fisiche, PMI e enti pubblici finalizzati alla riqualificazione energetica ed all installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo possono accedere i progetti riguardanti sia edifici pubblici che privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private. La finalità è quella di favorire l accesso alle fonti finanziarie per le persone fisiche, PMI e enti pubblici che vogliono investire nella riqualificazione energetica e nell installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con la concessione di una garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali portate dai soggetti beneficiari. Rivolgendosi al Fondo di Garanzia, pertanto il soggetto beneficiario non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Il soggetto gestore del fondo verrà individuato secondo le procedure di legge ; le procedure di gara saranno attivate dalla DG Competività del sistema regionale e sviluppo delle competenze che ai sensi della Deliberazione Giunta regionale n. 25 del 16/04/2012 Indirizzi operativi per l attuazione di politiche regionali a sostegno dell accesso al credito delle PMI toscana tramite strumenti di ingegneria finanziaria è competente ad attivare una procedura di gara entro il 31/07/2012 una procedura di gara per l individuazione di un unico gestore degli strumenti di ingegneria finanziaria nella forma delle garanzie e dei prestiti. Nell ambito dei progetti di cui al comma 1 dell art. 103, sono ammissibili alla garanzia del fondo le spese per:

a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt; c) impianti eolici fino a 100 kilowatt; d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kw termici e 350 kw elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta; e) impianti mini-idroelettrici,fino a 100 KW; f) impianti per l utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore amche senza prelievo di fluido; g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione e/o lampioni fotovoltaici. h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kw termici e 250 kw elettrici; i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private; l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. Al fine di privilegiare la realizzazione di interventi che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e la massima sostenibilità ambientale la garanzia è concessa, tenuto conto: a) del risultato energetico e del pregio ambientale dei progetti valutati b) della coerenza degli interventi con le vocazioni ambientali e produttive territoriali; c) della coerenza con la pianificazione/programmazione territoriale di riferimento. Il risultato energetico ed il pregio ambientale dei progetti da ammettere alla garanzia è stabilito in relazione: a) alla riduzione delle emissioni di gas serra correlate alla riduzione dei consumi di energia che la realizzazione di detti progetti consente; b) ai costi di investimento comparati con la riduzione dei consumi di energia All onere di spesa per l istituzione del fondo di garanzia,pari ad euro 3.000.000.000 per l anno 2012 si fa fronte con risorse iscritte all UPB 413 Energia- Spese di investimento imputate al capitolo 41020 del bilancio 2012 Il soggetto gestore del fondo verrà individuato secondo le procedure di legge ; le procedure di gara saranno attivate dalla DG Competività del sistema regionale e sviluppo delle competenze che ai sensi della Deliberazione Giunta regionale n. 25 del 16/04/2012 Indirizzi operativi per l attuazione di politiche regionali a sostegno dell accesso al credito delle PMI toscana tramite strumenti di ingegneria finanziaria

è competente ad attivare una procedura di gara entro il 31/07/2012 una procedura di gara per l individuazione di un unico gestore degli strumenti di ingegneria finanziaria nella forma delle garanzie e dei prestiti. Contenuto dello schema di regolamento: - Art. 1 ( oggetto ): è definito l oggetto del regolamento, come già descritto sopra, ovvero la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del fondo di garanzia di cui all art. 103 comma 1 - Art. 2 ( definizioni ) : si da indicazione del significato di definizioni quali intervento, fondo,soggetti beneficiari,soggetti finanziatori, soggetto gestore, garanzia, prestito o finanziamento. - Art.3 ( natura, misura della garanzia e limite massimo degli intervento ammesso a garanzia ) : si definiscono le caratteristiche della garanzia, la percentuale dell importo massimo concesso per - Art. 4 ( soggetti beneficiari della garanzia ) : vengono indicati i soggetti beneficiari stabiliti al comma 1 dell art.103 della legge finanziaria: a) le piccole e medie imprese, aventi la sede legale o una unità operativa nel territorio regionale; b) le società di servizi energetici; c) gli enti locali; d) le aziende unità sanitarie locali della Regione, nonché loro società, consorzi e società consortili, costituiti anche unitamente a soggetti pubblici o privati; e) le associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile; f) le persone fisiche, tenuto conto qualità dei progetti presentati, con priorità per i nuclei familiari superiori a quattro persone. - Art. 5 ( interventi per i quali è ammessa la garanzia ) : nell ambito degli investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici e ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono elencate tutte le tipologie di interventi ( sopra riportate ) le cui spese sono ammissibili alla garanzia del fondo - Art. 6 (criteri per la concessione delle garanzie ) : vengono definiti i criteri per la concessione della garanzia ; criteri che dovranno privilegiare la realizzazione di interventi che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e la massima sostenibilità ambientale

- Art. 7 (modalità per l individuazione del soggetto gestore ) : si stabilisce di individuare il gestore del fondo di garanzia mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale dei contratti; - Art. 8 (modalità di concessione della garanzia) :la garanzia è disposta nel rispetto della normativa europea per gli aiuti di stato compresi quelli rientranti nel regime de minimis ; - Art. 9 ( norma finale ) : si stabilisce che con decreto del dirigente della struttura competente vengano definiti gli obblighi del soggetto gestore, i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie e gli aspetti applicativi del regolamento necessari per rendere operativo il fondo; - Art. 10 ( entrata in vigore ) : il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.