CHE COS E IL CREDITO AGRARIO



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fondata nel 1914 FOGLIO INFORMATIVO relativo al CREDITO AGRARIO E CREDITO PESCHERECCIO (OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE MEDIANTE UTILIZZO DI CAMBIALE AGRARIA/CAMBIALE PESCA) Documento n. 31 decorrenza 01/10/2015 INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37-84018 Scafati (Sa) Tel.: 081 8570111 Fax: 081 8502428 N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni) E-mail: protocollo@scafati.bcc.it - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653 Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653 Iscritta all Albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A160753 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS E IL CREDITO AGRARIO Struttura e funzione economica Il credito agrario destinato, nell ambito delle attività agricole e zootecniche nonché di quelle connesse e collaterali, a finanziare le esigenze di conduzione, si sostanzia in un prestito all atto del quale il cliente rilascia alla banca cambiali agrarie, di importo pari a quello da rimborsare, comprensivo degli interessi e delle altre somme dovute. L operazione può essere regolata al tasso di interesse ordinariamente praticato dalla banca ovvero in presenza di contributi pubblici disponibili al tasso agevolato stabilito ai sensi delle disposizioni di legge e amministrative che regolano la materia. In caso di operazioni a tasso agevolato, l erogazione del prestito è effettuata a seguito di nulla osta da parte dell Ente competente (Regione, ecc.). Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale e possono essere assistite da privilegio speciale e/o avallo, salvo eventuali altre garanzie. Imprese con rating di legalità. Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell esercizio chiuso l anno precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono chiedere all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) l attribuzione del rating di legalità, secondo quanto disciplinato dall art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e dal Regolamento MEF_MISE dell 8 aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dall impresa all AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell impresa stessa. Alle imprese che abbiamo ottenuto e mantengano il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre particolari agevolazioni in termini di tassi e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità ad esse assegnato. In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 stelle la Banca può concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al 30%. Pagina 1 di 7

Principali rischi (generici e specifici) Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso, stante la previsione del tasso fisso. Obbligo del cliente di restituire agevolazioni eventualmente usufruite senza titolo e corresponsione, per il mantenimento del rapporto, di interessi nella diversa misura concordata. CHE COS E IL CREDITO PESCHERECCIO Struttura e funzione economica Il credito peschereccio è un finanziamento regolato dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs 01.09.93 n.385. Il finanziamento ha per finalità il sostegno alla conduzione. Viene concesso ad imprenditori singoli o associati che svolgono attività della pesca ed acquicoltura, e attività connesse caratterizzate dall utilizzo di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività della pesca esercitata. Il credito peschereccio si sostanzia in un prestito all atto del quale il cliente rilascia alla banca cambiali pesca, di importo pari a quello da rimborsare, comprensivo degli interessi e delle altre somme dovute. Le norme legislative relative al finanziamento di credito peschereccio a breve termine prevedono la possibilità di formalizzare l operazione con la sottoscrizione da parte del prestatario della cambiale pesca a garanzia. Pertanto il finanziamento è garantito dal privilegio legale sui prodotti finiti e in corso di lavorazione, nonché sui beni acquistati con il finanziamento stesso e sui crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni suddetti. A discrezione della banca il finanziamento può essere garantito anche da ipoteca immobiliare, da privilegio speciale, da pegno titoli e/o pegno denaro, da fideiussioni. L operazione può essere regolata al tasso di interesse ordinariamente praticato dalla banca ovvero in presenza di contributi pubblici disponibili al tasso agevolato stabilito ai sensi delle disposizioni di legge e amministrative che regolano la materia. In caso di operazioni a tasso agevolato, l erogazione del prestito è effettuata a seguito di nulla osta da parte dell Ente competente (Regione, ecc.). Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale e possono essere assistite da privilegio speciale e/o avallo, salvo eventuali altre garanzie. Imprese con rating di legalità. Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell esercizio chiuso l anno precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono chiedere all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) l attribuzione del rating di legalità, secondo quanto disciplinato dall art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e dal Regolamento MEF_MISE delll 8 aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dall impresa all AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell impresa stessa. Alle imprese che abbiamo ottenuto e mantengano il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre particolari agevolazioni in termini di tassi e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità ad esse assegnato. In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 stelle la Banca può concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al 30%. Principali rischi (generici e specifici) Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso, stante la previsione del tasso fisso. Obbligo del cliente di restituire agevolazioni eventualmente usufruite senza titolo e corresponsione, per il mantenimento del rapporto, di interessi nella diversa misura concordata. Pagina 2 di 7

SPESE MASSIME Spese per la stipula del contratto TASSI MASSIMI CONDIZIONI ECONOMICHE - CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO PRESTITO PER GESTIONE AZIENDALE (CONDUZIONE) DURATA MAX: 12 mesi ILe condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. SULLA BAN QUANTO PUO COSTARE IL FINANZIAMENTO Tipo finanziamento Finanziamento a tasso fisso Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 9,472% (calcolato su capitale figurativo di 50.000,00, da estinguersi in un unica soluzione con scadenza a 354 giorni (oltre sette giorni lavorativi), al tasso fisso del 8,00%, commissione incasso rata 3,00, spesa istruttoria 300,00, spese visure ipo-catastali 23,31 e interessi 4.000,00) Ai sensi della L. 108/96, il tasso al momento della stipula non potrà, in tutti i casi, essere superiore al tasso soglia vigente per le tipologie di operazioni anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti effettuati alle imprese. VOCI Prestito per gestione aziendale (conduzione) Durata massima Modalità di calcolo degli interessi 12 (dodici) mesi COSTI totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell anno civile). Nella determinazione dei numeri dare vengono conteggiati il giorno in cui si dà corso all operazione e un massimo di 7 giorni lavorativi successivi al termine previsto per il rimborso del prestito. FINANZIAMENTO A TASSO FISSO Tasso di interesse nominale annuo 8,00% Tasso di mora 3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora LA MISURA DEI TASSI AGEVOLATI PER I PRESTITI SUINDICATI E DETERMINATA DALLE NORME E DAGLI ENTI PUBBLICI CHE DISPONGONO LE AGEVOLAZIONI. Spesa istruttoria (spese collegate all erogazione del credito: visure, accesso a base dati, ecc.) 0,50% sull importo dell affidamento richiesto, con un minimo di euro 300,00, oltre recupero costo visure ipocatastali. La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di rinuncia al finanziamento. Imposta di bollo sulle cambiali (Art. 6 della Tariffa Parte I del DPR n.642/72) 0,10 per mille sull importo del finanziamento Pagina 3 di 7

Spese per la gestione del rapporto Incasso effetto euro 3,00 (per ciascun effetto) Invio comunicazioni periodiche in forma cartacea on line spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali in forma cartacea on line Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata euro 1,00 Gratuito euro 1,00 Gratuito euro 5,00 Periodicità delle rate Secondo il piano di rientro ALTRI ONERI Imposte e tasse presenti e future (Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista) Rimborso Imposta Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali: a carico del cliente Imposta sostitutiva: 0,25% sull ammontare del fido concesso - D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo l applicazione della maggiore aliquota del 2,00% prevista dalla legge 257/04. Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative. Imposta di bollo sui contratti (ai sensi dell art. 2, nota 2 bis della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. n. 642/72) Spesa per rilascio certificazione interessi passivi commissioni per richiamo, proroga e/o decurtazione effetti Trattenuta Società Gestione Fondi per l Agroalimentare srl (ex Fondo Interbancario di Garanzia) Altre spese e commissioni connesse al rapporto finanziamento agrario e ai servizi accessori Diritti accessori Euro 16,00 L imposta di bollo non è dovuta: se il finanziamento è regolato in c/c, in quanto vige il principio sostitutivo dell imposta di bollo già assolta sul c/c di regolamento (Art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642; se il finanziamento è assoggettato all imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. Del D.P.R. 601/1973. euro 15,00 euro 6,00 0,30% dell importo finanziato a carico del cliente (nei casi di finanziamenti a tasso agevolato). Si rinvia a quanto indicato nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti. A ciascun effetto rilasciato a fronte del finanziamento e pagabile presso altra banca, si applicano le spese e le commissioni per l incasso e per il ritorno di impagato dei titoli accreditati s.b.f., come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si Pagina 4 di 7

Costi in caso di ritardo nel pagamento Il mancato pagamento anche di uno solo degli effetti emessi dal Cliente a favore della Banca, può comportare l elevazione del protesto del titolo cambiario insoluto e la conseguente iscrizione del Cliente nel Pubblico Registro Informatico istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza. La Banca, inoltre, provvederà a segnalare l inadempienza del Cliente alle pertinenti banche dati cui aderisce. L elevazione del protesto e l iscrizione del Cliente nel predetto Registro e/o banche dati potrà comportare il mancato accoglimento di richieste di affidamento da parte di banche e altre istituzioni finanziarie o anche la risoluzione dei contratti di finanziamento in essere. Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Cliente (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro rinvia. Per elevazione di protesto: 2,00% dell importo dell effetto protestato con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 oltre a spese fisse pari ad 3,00 e alle altre spese reclamate da terzi. Fermo restando la facoltà della Banca di procedere all elevazione del protesto in caso di ritardo di pagamento degli effetti cambiari, il Cliente è tenuto a corrispondere interessi di mora pari a 3,00 (tre/00) punti percentuali in più del tasso contrattuale, rapportato all importo ed alla durata dell insolvenza. Rimborso anticipato Il Cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte La Banca ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato In deroga a quanto previsto dall art. 46 del R.D. n. 1669/1933, il Cliente ha diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento, corrispondendo alla Banca, in tutto o in parte, il controvalore degli importi degli effetti cambiari per i quali non è ancora giunta a scadenza la data di pagamento. In tale caso, il Cliente ha diritto alla restituzione degli interessi calcolati, nella misura indicata nel contratto, sull ammontare corrisposto in anticipo, dalla data di erogazione del finanziamento fino al momento dell estinzione. Salvo che nel caso di estinzione anticipata totale finalizzata al perfezionamento di una operazione di portabilità, sarà dovuto un compenso onnicomprensivo pari al 3,00% dell importo anticipatamente rimborsato. (Esempio: capitale 1.000 X 3,00/100 = 30,00) Commissione di riesame (rinegoziazione 0,50% sull importo del debito residuo, con un minimo di euro 300,00. delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, rinuncia o sostituzione di garanzie, presa d atto di consenso a modifiche societarie, implementazione o modifiche contratto su richiesta del cliente, ecc.) Spese per richieste comportanti ricerche Minimo Euro 30,00 presso l archivio centrale Massimo Euro 160,00 Spese per copia documentazione da quantificare al momento della richiesta con un minimo di 5,00 Richieste per conto del cliente (Es. visure 15,00 protesti, visure camerali, informazioni, ecc) TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell Istruttoria Disponibilità dell importo La durata dell istruttoria è subordinata alla raccolta e all esame della documentazione necessaria per la valutazione da parte della Banca di concedere al Cliente il mutuo richiesto. Il finanziamento viene erogato lo stesso giorno della stipula del contratto e del rilascio degli effetti, al netto degli interessi, della spesa istruttoria e della commissione di incasso effetti, con valuta il giorno Pagina 5 di 7

lavorativo successivo. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di rientro personalizzato allegato al documento di sintesi. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (legge numero 108/1996), relativo alle operazioni Anticipi e Sconti commerciali, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccscafaticetara.it). RECESSO, CONTRIBUTO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - INTERESSI DI MORA, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Recesso La banca può ritenere risolto il contratto qualora il cliente: a) non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso; b) non utilizzi il finanziamento esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, zootecniche o ad esse connesse o collaterali; c) non consenta ai funzionari della banca e degli enti pubblici di effettuare sopralluoghi per accertare la destinazione del finanziamento o la permanenza sul fondo di quanto acquistato con il ricavato del finanziamento; d) abbandoni la coltivazione del fondo o cessi comunque l esercizio dell attività; e) deteriori o distrugga i beni oggetto del privilegio legale e/o convenzionale di cui agli articoli 44 e 46 del d. lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U. bancario); f) impieghi in tutto o in parte il finanziamento per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso; g) non risulti in regola con il pagamento delle imposte e dei canoni h) o i garanti subisca/no protesti, procedimenti conservativi od esecutivi o ipoteche giudiziali o compia/no qualsiasi atto che diminuisca/no la sua/loro consistenza patrimoniale, finanziaria e/o economica o venga/no segnalata tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario. Il cliente, inoltre, decade dal beneficio del termine qualora divenga insolvente o diminuisca le garanzie date. Contributo nel pagamento degli interessi - Interessi di mora In caso di mancata o parziale concessione o di revoca totale o parziale del contributo pubblico agli interessi, fermo restando l obbligo del cliente di restituire le agevolazioni di cui ha usufruito senza titolo, la banca può consentire il mantenimento del finanziamento ad un tasso pari al tasso di stipula. In tale ipotesi il cliente provvederà al pagamento in unica soluzione per le cambiali già scadute, e alle scadenze successive per quelle a scadere della somma corrispondente alla differenza tra il tasso agevolato e il tasso sostitutivo determinato secondo il criterio suindicato. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell integrale pagamento. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@scafati.bcc.it, ovvero all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reclami@pec.scafatiecetara.it. L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; b) Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it). Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Pagina 6 di 7

In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. LEGENDA Tasso di interesse debitore Tasso di interesse di mora Numeri dare Cambiale agraria o Cambiale pesca Avallante TAEG (Tasso annuo effettivo globale) Istruttoria Rinnovo Anno civile Società Gestione Fondi per l Agroalimentare srl ( ex Fondo Interbancario di Garanzia Risoluzione del contratto Decadenza dal beneficio del termine Valuta Tasso effettivo globale medio (TEGM) Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Prodotto della formula capitale moltiplicato giorni, dove il capitale è rappresentato dall importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell operazione che ha originato l importo dovuto e la data di scadenza dell effetto o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi. Pagherò cambiario rilasciato a fronte di operazione di credito agrario, equiparata ad ogni effetto all ordinario pagherò cambiario, contenente, però, anche l indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie che l assistono e del luogo dell iniziativa finanziata. Soggetto, diverso dall emittente, che, sottoscrivendo la cambiale, assume un obbligazione di garanzia (personale) per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo. Tasso annuo effettivo globale del finanziamento, espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell affidamento. Sostituzione di effetto cambiario con altro a scadenza successiva. Periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi e coincidente con la durata dell anno solare (365 giorni). Organismo pubblico istituito dalla legge, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sostenute dalle banche a fronte dell erogazione di prestiti agrari. Alla Società è dovuto un contributo obbligatorio, calcolato in percentuale sull importo finanziato, in parte a carico del cliente e in parte a carico della banca. Scioglimento del contratto, cui consegue l obbligo per il debitore di adempiere immediatamente. Perdita del potere di pagare alla scadenza contrattualmente prevista, cui consegue l obbligo per il debitore di adempiere immediatamente. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni Anticipi e Sconti Commerciali, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Pagina 7 di 7