Il contratto di Rete

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18 settembre 2014 Numero 2 Il contratto di Rete Speciale Contratto di Rete Con l art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto di rete. Dal 2009 sino ad oggi la disciplina in materia è stata ampiamente rimaneggiata e diverse modifiche ed integrazioni si sono succedute con l obiettivo di potenziarne l attrattività e favorirne la diffusione. Il contratto di rete rappresenta un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi al fine di accrescere la propria capacità innovativa e di innalzare il proprio livello di competitività sul mercato.

Tre tipologie di collaborazione Nello schema normativo è previsto che le imprese contraenti predispongano prima un programma di rete, ovvero un piano di azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività, e poi diano esecuzione concreta alle attività previste nel piano. Le diverse forme di collaborazio ne Tali attività possono essere di tre tipi: Collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese (la forma più intensa del contratto di rete); Scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (la forma più leggera del contratto di rete); esercizio in comune di una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa (la forma più accentuata di integrazione fra le imprese). Nel DL competitività una specifica regolamentazione per i contratti di rete Il Decreto Competitività 91/2014 convertito con modificazioni in L. 116/2014 ha dedicato particolare attenzione al settore agricolo, specialmente in materia di contratti di rete, introducendo una previsione innovativa fortemente voluta da Confagricoltura, che agevola il contratto di rete attraverso una disciplina più mirata per le imprese agricole. Lo scopo è promuovere e sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore agricolo, migliorare la qualificazione del settore, promuovere la capacità innovativa e competitività dell imprenditorialità agricola.

La tipologia di contratto su cui si è intervenuti in maniera più incisiva è quella che prevede l esercizio in comune di una o più attività, cui è stata dedicata una specifica regolamentazione. Le principali novità introdotte Le principali novità in materia di contratti di rete in agricoltura sono contenute nell art.1 bis comma 3. All art. 1 bis comma 3 - disposizioni urgenti in materia di semplificazione del D.L. Competitività il legislatore recita: Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all art. 3 comma 4ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. Esercizio in comune di attività Come si evince dall articolo citato, il testo legislativo, a proposito dell oggetto del contratto, ha dato particolare rilievo al concetto di collaborazione nella forma dell esercizio in comune di una o più attività agricole. La locuzione esercizio in comune di attività va intesa nel senso: - di una integrazione tra le imprese costituenti la rete delle attività rientranti nell oggetto della propria impresa, pur mantenendo le stesse la propria autonomia giuridica, cioè senza procedere alla creazione di un nuovo soggetto giuridico; - di una cooperazione tra le imprese stesse, con cui si dà vita, attraverso la condivisione di fattori produttivi ad uno schema organizzativo di tipo imprenditoriale per il tramite del quale si attua il programma di rete.

Per quanto attiene alla produzione agricola si intende quella organizzata in forma imprenditoriale, cioè derivante dall esercizio in comune di attività dirette alla realizzazione di prodotti agricoli individuati dalle imprese aderenti alla rete nel relativo contratto. La nuova disciplina consentirà quindi - alle imprese unite in rete di mettere in comune i fattori produttivi (terreni, macchinari, strutture produttive) per accrescere e migliorare la produzione agricola, divisa in natura, cioè ripartita fra le imprese stesse secondo quote determinate stabilite dal contratto di rete con conseguente attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete. Pertanto, ai fini del conseguimento nel contratto di rete del risultato previsto dalla norma in esame, fermo restando gli altri elementi costitutivi previsti dalla normativa già in vigore, dovranno essere definiti: gli obiettivi generali strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi; gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell individuazione delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali; un programma di rete che contenga l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune. Tale pianificazione costituisce un momento decisionale importante attraverso il quale le singole imprese della rete tracciano le linee di azione da implementare per il raggiungimento degli obiettivi, che dovranno essere definiti, in modo chiaro, al momento della costituzione della rete. Obiettivi tesi a superare i limiti dimensionali delle singole imprese e ad offrire alla propria clientela un prodotto migliore.

Altre misure previste a favore delle reti di impresa Il DL Competitività ha altresì introdotto: Agevolazioni fiscali Agevolazioni fiscali: alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell acquacoltura di cui all Allegato I del trattato sul funzionamento dell Unione Europea, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Per le grandi imprese agricole il credito di imposta si applicherà nell ambito del regime de minimis (cfr. Reg. 1407/2013 e 1408/2013): per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200 mila euro e per quelle di produzione primaria entro i 15.000 euro. Finanziamen ti agevolati Accesso al credito prioritario Finanziamenti agevolati: le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete per le finalità proprie del medesimo contratto. La misura di aiuto consiste in un finanziamento agevolato. In effetti il finanziamento è composto da una quota di finanziamento agevolato concesso da CDP, variabile a seconda dela legge agevolativa, e da una quota di finanziamento bancario/leasing concessa, a seguito di valutazione del merito creditizio, a tasso di mercato. Priorità nell accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

Le innovazioni introdotte nel DL, fortemente volute da Confagricoltura, sono importanti e potenziano in maniera rilevante questo strumento giuridico che per il settore agricolo - può essere considerato un nuovo paradigma produttivo vero e proprio.