MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE LEVA - RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI Ufficio per il Collocamento al Lavoro dei Militari Volontari Congedati Unioncamere Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura BOZZA C O N V E N Z IO N E ttra M IN IS T E R O D E L L A D IF E S A e U N IO N C A M E R E pp ee rr ii ll m oo nn ii ttoo rr aa gg gg iioo dd ee ll m ee rr cc aa ttoo dd ee ll ll aa vv oo rr oo ee pp ee rr iill cc oo llll oo cc aam ee nn tto nn ee ll m o nn do dd ee ll ll aa vv oo rr oo d ii p ee rr ss oon aa llee m ii ll iittaa rr ee vv oo lloo nn ttaa rr iioo cc oo nn gg ee dd aa tt oo
MINISTERO DELLA DIFESA UNIONCAMERE CONVENZIONE PER IL COLLOCAMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI PERSONALE MILITARE VOLONTARIO CONGEDATO VISTI - la Legge 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l istituzione del servizio militare professionale ; - il Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale ; - il Decreto del Ministro della Difesa 8 giugno 2001 Modifiche agli attuali ordinamenti di alcune Direzioni generali, con il quale è stato istituito l Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati; - il Decreto Legislativo 10 settembre 2003,n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30 che, tra l altro, autorizza anche le Camere di Commercio allo svolgimento delle attività di intermediazione nel mercato del lavoro. PREMESSO che l Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata UNIONCAMERE: - realizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro ed il fondo sociale europeo dal 1997 il sistema informativo permanente Excelsior sul fabbisogno professionale delle imprese; - mette a disposizione degli utenti, operatori pubblici e privati sul mercato del lavoro, la banca dati Excelsior, nonché le principali tabelle, sul sito www.unioncamere.it e su Starnet - il portale statistico delle Camere di Commercio - all indirizzo www.starnet.unioncamere.it. - diffonde agli utenti i risultati dell indagine in Excelsior anche tramite CD-ROM contenente un software di interrogazione statistica dei dati, denominata Supertab, e tramite volumi cartacei disponibili presso Unioncamere e tutte le Camere di Commercio in Italia; - intende favorire la conoscenza sulla domanda di lavoro delle imprese relativamente all intero territorio nazionale suddivisa per le 103 province italiane e anche per specifico mercato del 2
lavoro (Distretti industriali) o per specifici settori di attività economica; - intende promuovere, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall art. 6 del Decreto Legislativo 276/03, la conoscenza delle attività svolte dall Ufficio per il Collocamento al lavoro dei militari volontari congedati e delle professionalità possedute dagli stessi volontari. che lo Stato Maggiore della Difesa, nell ambito del processo di professionalizzazione delle Forze Armate, intende favorire la collocazione nel mondo del lavoro privato dei giovani volontari congedati che non trovano sbocchi occupazionali nella Pubblica Amministrazione o negli altri Corpi Armati dello Stato; che la Direzione Generale della Leva, di seguito denominata LEVADIFE, inserita nell ambito del Segretariato Generale della Difesa, condivide l'opportunità di rafforzare i servizi per l informazione, la selezione e l'impiego afferenti alla disponibilità dell'offerta e della domanda di lavoro, atteso che le specializzazioni acquisite in servizio dal personale volontario possono essere raccordate al "sistema produttivo" dell'imprenditoria privata. CONSIDERATO - che la conoscenza del mercato del lavoro favorisce la mobilità dei giovani disoccupati, particolarmente presenti nel Mezzogiorno d'italia; - che le dinamiche demografiche, associate al tendenziale invecchiamento della popolazione e alla mancanza di lavoratori qualificati, determinano la carenza di particolari figure professionali; - che la selezione qualitativa del personale militare volontario abbraccia aspetti etici, culturali, sanitari e attitudinali, nonché l'accertamento del possesso ed il mantenimento durante tutto il servizio di requisiti di moralità e condotta, previsti anche per l accesso in magistratura. TUTTO CIO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 L Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati di LEVADIFE, per il periodo di validità della presente Convenzione, terrà contatti con Unioncamere al fine di perseguire le finalità 3
indicate in premessa, impegnandosi a collaborare con la medesima Unioncamere per individuare modi e forme più opportune per dare attuazione a quanto nella stessa previsto. Articolo 2 L Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati di Levadife, che per i propri fini istituzionali si avvale di Uffici periferici della Difesa, oggi individuati nei Comandi Reclutamento e Forze di Completamento dell Esercito, potrà disporre in anteprima, rispetto alla disponibilità pubblica, sulla rete internet, delle risultanze annuali dell indagine Excelsior nei formati indicati in premessa. Articolo 3 I sopra richiamati Comandi Reclutamento e Forze di Completamento dell Esercito potranno disporre, anch essi in anteprima rispetto alla disponibilità pubblica sulla rete internet, delle risultanze dell indagine annuale Excelsior attraverso l acquisizione presso le Camere di Commercio dei volumi nazionali e provinciali dell indagine stessa. Articolo 4 Unioncamere a livello centrale e le Camere di Commercio a livello territoriale si impegnano a stabilire, rispettivamente con l Ufficio di collocamento al lavoro dei militari volontari congedati di Levadife e con i sopraindicati Uffici periferici della Difesa, rapporti di collaborazione finalizzati a dare concreta attuazione a quanto indicato ai precedenti articoli 2 e 3 nonché a sviluppare ogni iniziativa tesa a rendere quanto più utile possibile l indagine Excelsior per i fini istituzionali dell Ufficio di collocamento al lavoro dei militari volontari congedati, con particolare riferimento al monitoraggio del mercato del lavoro e alle figure professionali maggiormente richieste dal sistema produttivo locale. Articolo 5 L Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati di LEVADIFE avvierà le iniziative necessarie per il trasferimento ad Unioncamere delle informazioni riguardanti i volontari, disponibili ad effettuare stages formativi in aziende private, finalizzati all inserimento nel mercato del lavoro privato al termine della ferma. Lo stesso Ufficio di LEVADIFE predisporrà, a cadenza da definirsi in sede di successivi accordi tecnici e comunque non oltre 3 mesi dalla presumibile data di collocamento in congedo del personale interessato, 4
le informazioni riguardanti i volontari che abbiano espressamente palesato la volontà di rendersi disponibili, al termine della ferma contratta, per possibili sbocchi occupazionali presso l imprenditoria privata. Ai fini del trasferimento delle suddette informazioni, LEVADIFE ed Unioncamere definiranno un Format contenente i dati riguardanti i militari volontari congedati, necessari a delineare le caratteristiche del soggetto, con particolare riferimento, oltre ai dati anagrafici, alle competenze possedute, alle esperienze acquisite, alle aspettative rispetto all inserimento lavorativo nonché alla disponibilità al trasferimento in altri territori. A tale scopo la predetta Direzione Generale provvederà a rendere specifica informativa ai diretti interessati, ai sensi dell art.10 della L.675/96, rappresentando la finalità del trattamento e chiedendo autorizzazione scritta ad effettuare la comunicazione dei propri dati personali ad Unioncamere per le specifiche finalità in precedenza indicate. Articolo 6 Gli incarichi ricoperti dai volontari in servizio presso le Forze Armate sono riportati nella tabella annessa al presente documento. Articolo 7 L Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, metterà a disposizione di Unioncamere, secondo accordi da definirsi successivamente, i dati personali di cui al precedente Art. 5. Unioncamere, qualora sia interessata a taluni profili segnalati, individuerà, di massima, il periodo e le modalità di incontro con il personale interessato. Tali richieste perverranno all' Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati che agevolerà, salvaguardando le esigenze di servizio indilazionabili, il predetto personale per il periodo necessario alla realizzazione di tali incontri. Articolo 8 Durante il periodo di sua validità, la Convenzione potrà eventualmente essere integrata con ulteriori iniziative. Dette integrazioni dovranno essere preventivamente condivise per iscritto dalle Parti e potranno riguardare la predisposizione e la realizzazione di progetti di studio e formativi che potranno essere definiti anche in sede locale tra i Comandi Militari periferici e le Camere di Commercio, finalizzati ad 5
arricchire ulteriormente la conoscenza del mercato del lavoro. Articolo 9 Le Parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico - operativo paritetico per promuovere l'attuazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione, con particolare attenzione al monitoraggio e alla valutazione dei risultati della fase di sperimentazione, prevista al successivo art. 10, ai fini della sua implementazione e messa a regime. Le Parti concordano di rendere pubblici l iniziativa ed i risultati relativi al lavoro svolto sulla base della presente Convenzione. Articolo 10 La stessa Convenzione non ha carattere oneroso per le Parti avendo l'obiettivo di realizzare le iniziative individuate nel progetto attraverso le proprie reciproche disponibilità di risorse e strumenti. Essa intende inoltre favorire ogni possibile forma di collaborazione tra i contraenti, al fine di partecipare a bandi pubblici di finanziamento di carattere regionale, nazionale ed europeo, che abbiano lo scopo di favorire le finalità e gli obiettivi specifici di cui agli articoli precedenti. Articolo 11 La Convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità quinquennale. Dopo la sua formalizzazione sarà sottoposta ad un periodo di "sperimentazione" della durata di 1 anno, da attuarsi nel pieno rispetto di quanto in essa sancito ed in collaborazione tra le Parti su tutto il territorio nazionale. Al termine di tale sperimentazione le Parti si riservano di recedere con effetto immediato dalla stessa o di apportarvi eventuali correzioni, attraverso lo scambio di lettere, accettate da entrambi i contraenti, che non ne alterino le finalità. Successivamente, in relazione a sopravvenute eventuali esigenze del servizio, con le medesime modalità di cui al precedente capoverso, a ciascuna delle Parti è riservata la facoltà di modificare ogni aspetto tecnico-amministrativo che non alteri la natura ed il contenuto dell accordo. Il Comitato di cui al precedente art. 9, entro un anno dalla relativa costituzione, procederà ad un incontro di verifica sull attuazione di quanto concordato tra le Parti. 6
Articolo 12 In osservanza a quanto sancito dall art. 5 della legge 14 novembre 2000 n. 331, LEVADIFE ha facoltà di stipulare analoghe Convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, interessati a favorire il collocamento nel mondo del lavoro dei giovani volontari che non trovano sbocchi occupazionali nella Pubblica Amministrazione o negli altri Corpi Armati dello Stato. Il presente atto è stato redatto in due originali ed è esente da registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. ANNESSO: Tabella Incarichi ricoperti dai Volontari in servizio presso le Forze Armate Italiane. Roma, Per il Ministero della Difesa On. Salvatore Cicu Sottosegretario di Stato Per Unioncamere Il Presidente Dott. Carlo Sangalli 7