REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA AMMINISTRATIVA



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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 08/05/1978 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 23/06/1983 1

INDICE CAPO I NORME GENERALI pag. 3 Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 pag. 3 Art. 3 Istituzione del servizio di polizia amministrativa pag. 3 Art. 4 pag. 3 Art. 5 pag. 4 Art. 6 pag. 4 Art. 7 pag. 5 CAPO II NORME PARTICOLARI pag. 6 Art. 8 (punto 1 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 6 Art. 9 (punto 2 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 6 Art. 10 (punto 3 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 6 Art. 11 (punto 4 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 7 Art. 12 (punto 5 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 7 Art. 13 (punto 6 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 8 Art. 14 (punto 7 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 8 Art. 15 (punto 8 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 8 Art. 16 (punto 9 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 9 Art. 17 (punto 10 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 9 Art. 18 (punto 11 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 9 Art. 19 (punto 12 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 10 Art. 20 (punto 13 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 10 Art. 21 (punto 14 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 10 Art. 22 (punto 15 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 10 Art. 23 (punto 16 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 11 Art. 24 (punto 17 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 11 Art. 25 (punto 18 art. 19 D.P.R. 616/1977) pag. 11 Art. 26 pag. 12 2

CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure da seguire nell istruttoria delle pratiche per l espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dall art. 19, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avente per oggetto l attuazione della delega di cui all art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché le relative competenze degli organi comunali, così come previsto dal secondo comma dello stesso art. 19. Art. 2 Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale limitatamente alle attuali funzioni attribuite al Comune con l art. 19, 1 comma, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Art. 3 Istituzione del servizio di polizia amministrativa Al fine di assicurare la regolare e puntuale applicazione delle norme di cui all art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è stato istituito il SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE, che opera alle dirette dipendenze del Sindaco o suo delegato. In sede di organizzazione dello stesso, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Municipale, per quanto di competenza, provvede a tutte le incombenze derivanti dall istituzione del nuovo servizio. È compito del predetto Ufficio di Polizia amministrativa e commerciale provvedere: a) alla istruttoria delle domande; b) alla annotazione degli estremi delle licenze, autorizzazioni ed iscrizioni negli appositi registri; c) alla conservazione di copie degli atti di ricezione e di dichiarazione resi al Sindaco; d) a tutti gli ulteriori necessari adempimenti di legge. Art. 4 Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti debbono essere negate: a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; b) a chi è sottoposto a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza; c) a chi abbia riportato condanne contro la personalità dello Stato o l ordine pubblico; 3

d) a chi non possa provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all Autorità e chi è stato diffidato dall Autorità di P.S. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono e vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell autorizzazione, o comunque nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all interesse pubblico o alle condizioni imposte dalle legge o dal titolo autorizzativo. La decisione sulle domande nei confronti di soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma del presente articolo ed i provvedimenti di cui alla seconda parte del terzo comma del presente articolo appartengono alle competenze della Giunta Municipale. La competenza attribuita dalle presenti norme al Sindaco potrà, da questi, essere delegata ad uno o più assessori municipali. Agli effetti delle presenti norme si comprendono tra le autorizzazioni anche le licenze, le iscrizioni, le registrazioni e le ricezioni di avvisi. Art. 5 Le autorizzazioni sono personali, non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell esercizio di una autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l autorizzazione e ottenere l approvazione dell autorità comunale che la ha conceduta. Salvo specifiche e diverse disposizioni di legge le autorizzazioni hanno validità annuale, con decorrenza dal giorno del rilasci. Le autorizzazioni in materia di esercizi pubblici scadono al 31 dicembre di ogni anno. Art. 6 Le autorizzazioni di polizia amministrativa, salvo che siano implicite con la ricezione di avvisi o per espressa eccezione di legge o regolamenti, hanno carattere recettizio. I provvedimenti si intendono adottati con la sottoscrizione, da parte del Sindaco, del formale documento, ma essi rimangono atti interni della pubblica amministrazione, e come tali privi di efficacia verso il richiedente-intestatario, fino al momento della loro notificazione o consegna. 4

Quando non si procede con formale notificazione, la consegna deve essere attestata con dichiarazione scritta resa dal soggetto interessato. I provvedimenti di cui al penultimo comma art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 una volta adottati debbono essere inviati in copia al Prefetto e non possono essere notificati o consegnati prima che il Prefetto li abbia ricevuti. Nel caso di accertata ed obiettiva situazione d urgenza la comunicazione al Prefetto potrà essere effettuata anche mediante nota telegrafica contenente gli estremi e la natura del provvedimento adottato ed attestazione, contenuta negli atti della pratica, della notizia di avvenuto ricevimento. In questi casi la copia del provvedimento adottato dovrà essere comunque trasmessa, secondo la normale procedura, entro le successive ventiquattro ore. I provvedimenti di carattere negativo di cui all ultimo comma articolo 19 D.P.R. 616 sono pure comunicati al Prefetto prima di essere esternati. Qualora il Prefetto non esprima parere conforme al diniego, il Sindaco deve adottare una nuova determinazione e non può negare l autorizzazione sulla base di quei presupposti che costituiscono oggetto del precedente provvedimento. Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di poter concedere, in questa seconda fase, l autorizzazione in virtù di valutazioni fondate su elementi sopravvenuti o non in precedenza considerati, la competenza a decidere si estende automaticamente alla Giunta Municipale, che deve essere prontamente convocata. Art. 7 Presso gli uffici comunali che esercitano l istruttoria sulle domande di autorizzazione amministrativa debbono essere tenuti, in libera visione a chiunque ne faccia richiesta, gli elenchi della documentazione necessaria a corredo delle domande di autorizzazione e loro rinnovi. Le domande si intendono validamente presentate a partire dal giorno di deposito di tutti o dell ultimo documento idoneo e necessario per consentire al Sindaco di assumere le decisioni, quando la presentazione sia a cura ed onere del richiedente. La domanda si intende automaticamente rinunciata qualora l interessato, invitato a completare la documentazione necessaria od a fornire quella ulteriore documentazione che, indipendentemente dall elenco di cui al primo comma, sia in via specifica necessario acquisire, non provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell invito. La documentazione acquisibile d ufficio deve essere richiesta agli organi competenti senza indugio non appena la domanda si debba intendere validamente presentata. 5

CAPO II NORME PARTICOLARI Art. 8 (punto 1 art. 19 D.P.R. 616/1977) Chiunque voglia impiantare e tenere in esercizio ascensori per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone deve farne domanda al Sindaco e ottenere preventive licenza. Questa è rilasciata previo esito favorevole di istruttoria tecnica, secondo le norme e disposizioni vigenti, a mezzo dell E.N.P.I., del Genio Civile e dell Ispettorato del Lavoro, secondo le rispettive competenze, o degli Enti ai quali saranno successivamente devolute le competenze tecniche in materia. In particolare per il rinnovo, la manutenzione ed eventuale fermo degli ascensori saranno osservate le disposizioni previste dall art. 4 della Legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dall art. 4 sub B e C D.P.R. n. 1767 del 24 dicembre 1951. Art. 9 (punto 2 art. 19 D.P.R. 616/1977) Chiunque voglia esercitare il mestiere di guida, di interprete, di corriere, di portatore alpino deve farne domanda al Sindaco (ove intende svolgere la attività), ed ottenere la preventive licenza. La licenza può essere rilasciata solo a coloro che sono abilitati ai sensi della Legge 17 giugno 1937, n. 1249 e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6. Agli effetti di quanto disposto dalla presente norma gli insegnanti di sci sono equiparati alle guide alpine; la licenza per tali insegnanti è comunque subordinata all esibizione di un certificato di idoneità a tale professione rilasciato dalla F.I.S.I. Art. 10 (punto 3 art. 19 D.P.R. 616/1977) Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventive avviso scritto al Sindaco. Tale avviso dovrà contenere: a) le generalità del responsabile della troupe e l indicazione del numero dei componenti della stessa; b) il tema trattato nelle riprese ed il titolo del lavoro; c) il periodo di ripresa (giorno ed orario); d) la natura degli obiettivi della stessa; e) l indicazione delle eventuali possibilità di interruzione del traffico stradale. 6

Unitamente all avviso è onere dell interessato disporre delle ulteriori necessarie autorizzazioni in materia di occupazione di suolo pubblico o del consenso, nei casi previsti dalla legge, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero della Difesa e dei Capi dei Compartimenti delle FF.SS. o di altre eventuali autorità competenti. Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all articolo 667 del C.P. Art. 11 (punto 4 art. 19 D.P.R. 616/1977) In occasione di fiere, feste, mercati o di alter riunioni straordinarie di persone il Sindaco può concedere licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsti dall art. 28 del D.M. 28 aprile 76. Le licenze sono subordinate all accertamento che i richiedenti siano iscritti al registro esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla legge 11 giugno1971, n. 426 e che non si trovino nelle condizioni previste all art. 92 del T.U.L.P.S., fatto comunque salvo quanto previsto all art. 1 del presente provvedimento. Il rilascio delle licenze ha natura discrezionale in relazione al soddisfacimento delle esigenze della manifestazione e si dovrà tenere particolarmente conto dell ubicazione degli esercizi temporanei. La validità di tali licenze deve essere limitata ai giorni delle riunioni di cui sopra. Art. 12 (punto 5 art. 19 D.P.R. 616/1977) Chiunque intenda dare in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell esercizio di attività commercial, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti (compresi quelli sportivi) ovvero aprire ed esercire circoli, sale da ballo e sale pubbliche di audizione deve avere ottenuto la licenza del Sindaco. Questa è comunque subordinata all accertamento della sussistenza dei requisiti di agibilità dei locali e, ove occorra, al nulla osta della S.I.A.E. Chi intende promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso preventivo al Sindaco almeno tre giorni prima della manifestazione. Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all articolo 666 del C.P. 7

Art. 13 (punto 6 art. 19 D.P.R. 616/1977) Senza licenza del Sindaco è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici intrattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali, ed oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all aperto. Sono compresi i piccoli trattenimenti che sia danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori o all aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi. Nella materia sono, in particolare, applicabili le norme di cui agli articoli 124 e seguenti del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., e di cui agli artt. 666 e 727 del C.P. Art. 14 (punto 7 art. 19 D.P.R. 616/1977) Il Sindaco provvede, ai sensi della Legge 14 ottobre 1974, n. 574, in ordine al rilascio delle licenze per pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e tenuto conto di quanto previsto dall art. 92 del T.U.L.P.S. e dell art. 1 del presente provvedimento; determina e rende noti inoltre gli orari degli esercizi sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, sentite le Associazioni di categorie. Sono in particolare applicabili nella materia le norme di cui all articolo 665 del C.P. Ai fini del rilascio delle licenze per l apertura di nuovi pubblici esercizi, e per l ampliamento o trasferimento di quelli esistenti, per la somministrazione di alimenti e bevande suddette, occorre in ogni caso il parere della Commissione Comunale di cui all art. 16 della Legge 11/06/1971, n. 426. 1 Art. 15 (punto 8 art. 19 D.P.R. 616/1977) Non posso esercitarsi, senza licenza del Sindaco: a) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni; b) sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti; c) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicolo o di vetture e simili, noleggio di autoveicoli senza conducente, di motocicli e di biciclette; d) ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche; 1 Comma così aggiunto con dl CC n. 171/1983. 8

e) spaccio al minuto o consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Per quanto riguarda le licenze di cui ai punti a) ed e) si tiene altresì conto di quanto previsto dall art. 92 del T.U.L.P.S. Sono in particolare applicabili nella materia le norme di cui all articolo 665 del C.P. Art. 16 (punto 9 art. 19 D.P.R. 616/1977) 2 Il Sindaco non può concedere la licenza per l apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo senza avere preventivamente fatto verificare dalla commissione Provinciale di vigilanza di cui all art. 141 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell edificio e con l esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrale prontamente nel caso d incendio, nonché all osservanza delle norme e disposizioni in materia, in particolare del D.M. 22/07/1982, e del D.P.R. 577 del 29/07/1982. La predetta Commissione Provinciale di vigilanza, per l esercizio di controllo nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, può delegare il Comandante dei VV.UU., l Ufficiale Sanitario ed il Sindaco, il quale si avvale del parere e dell ispezione di un tecnico comunale abilitato. Il verbale analitico del sopralluogo deve essere trasmesso alla Prefettura. Art. 17 (punto 10 art. 19 D.P.R. 616/1977) Il Consiglio Comunale delibera in ordine al Regolamento per il servizio d ordine e di sicurezza ei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo. Copia di detto Regolamento deve tenersi costantemente in un luogo dell esercizio ben visibile al pubblico. Art. 18 (punto 11 art. 19 D.P.R. 616/1977) Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco l arte tipografica, litografica, o un altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza. 2 Articolo così sostituito con dl CC n. 171/1983 9

In particolare, nella materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 198 e seguenti del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. e dell art. 662 del C.P. Art. 19 (punto 12 art. 19 D.P.R. 616/1977) Avverso i provvedimenti del Sindaco in ordine all impianto ed all esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose è ammesso ricorso al Consiglio Comunale. Si applica a tale materia quanto disposto al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni. Art. 20 (punto 13 art. 19 D.P.R. 616/1977) Gli stranieri che vogliono esercitare un mestiere di cui al punto 14) dell art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, debbono ottenere preventivamente dal Sindaco apposita licenza subordinata all accertamento che l interessato sia in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il possesso del suddetto permesso non è necessario per le attività liberalizzate nell ambito della CEE, relativamente agli stranieri appartenenti a paesi membri. Art. 21 (punto 14 art. 19 D.P.R. 616/1977) Non possono essere esercitati I mestieri ambulanti di saltimbanco, cantante, suonatore, servitor di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza aver ottenuto la preventive iscrizione in apposito registro del Comune, salva l applicazione delle norme di Regolamenti speciali già in vigore per singoli mestieri. In particolare, nella materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 224 e seguenti del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., e di cui all art. 669 del C.P. Art. 22 (punto 15 art. 19 D.P.R. 616/1977) Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del Sindaco raccolte di fondi e di oggetti, collette o questue, nemmeno con il mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione. La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi e di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni. 10

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. La licenza stessa vale solamente per il Comune in cui è rilasciata. In materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 285 e 286 del Regolamento per l esecuzione del T.U. 18 giugno 1937, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Art. 23 (punto 16 art. 19 D.P.R. 616/1977) I provvedimenti per l assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza saranno assunti secondo apposite separate regolamentazione, in applicazione degli artt. 22 e seguenti del D.P.R. 616, dagli organi comunali competenti secondo la stessa regolamentazione. Art. 24 (punto 17 art. 19 D.P.R. 616/1977) I portiere di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l iscrizione in apposite registro tenuto dal Sindaco. L iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. I proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro di cui sopra. Rientrano nei mestieri di cui sopra quelli indicati all articolo 111 del regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. Art. 25 (punto 18 art. 19 D.P.R. 616/1977) Salva la compatibilità della presenta norme con le disposizioni in materia di commercio derivanti dalla Legge 11 giugno 71 n. 426 e successiva modificazioni, non può esercitarsi il commercio di cose antiche p usate senza averne fatta preventiva dichiarazione al Sindaco. La dichiarazione deve contenere l indicazione della sede di esercizio e della specie di commercio, precisando se si tratta di commercio di oggetti aventi valore storico o artistico, oppure di commercio di oggetti usati, di nessun pregio. Il Sindaco, nel rilasciare ricevuta, deve specificare il tipo di commercio. È obbligatoria la tenuta del registro di cui all art. 128 del T.U.L.P.S. 11

Art. 26 Fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 17 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317, con una sanzione amministrativa fino a. 200.000=. 12