LEGGE DELEGA L. 123 del 3.8.2007



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DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA REGGIO EMILIA SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO LEGGE DELEGA L. 123 del 3.8.2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia Reggio Emilia, 25 ottobre 2007 LEGGE n 123 del 3.8.2007 G.U. n 185 del 10/08/2007 Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia In vigore dal 25 Agosto 2007 Art.1 Delega al Governo ad adottare entro 9 mesi (25 Maggio 2008) uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

LEGGE n 123 del 3.8.2007 Art.1 comma 2 b) - applicazione della normativa a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio tenendo conto delle peculiarità e della particolare pericolosità e della specificità di settori o ambiti lavorativi come quelli della P.A. già indicati nel D.Lgs.626/94 assicurando il coordinamento con la normativa ambientale c) - applicazione della normativa a tutti i lavoratori subordinati e ai soggetti ad essi equiparati prevedendo adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi LEGGE n 123 del 3.8.2007 Art.1 comma 2 s) - revisione della normativa in materia di appalti: coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi con particolare riferimento ai subappalti meccanismi di valutazione delle idoneità tecnico-professionali rispetto delle norme di salute e sicurezza quale vincolo per la partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici rispetto delle norme di salute e sicurezza quale vincolo per l accesso ad agevolazioni, finanziamenti, contributi pubblici modificazione del sistema di assegnazione al massimo ribasso modificazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture prevedendo l evidenza di congrui costi per la sicurezza

LEGGE n 123 del 3.8.2007 Art.1 comma 2 t) - rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria adeguandola alle modalità organizzative del lavoro. e ai criteri e alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia u) - rafforzare le tutele previste dall art. 8 D.Lgs. 277/91 (spostamento di mansione temporaneo per motivi sanitari) v) - introduzione dell interpello relativamente a quesiti di ordine generale sull applicazione della normativa individuando il soggetto competente a fornire tempestivamente la risposta LEGGE n 123 del 3.8.2007 Art.1 comma 3 - I decreti non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o riduzione dei diritti dei lavoratori o delle loro rappresentanze comma 4 - I decreti verranno adottati di concerto tra i ministeri competenti, sentiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni delle OO. sindacali e dei datori di lavoro più rappresentative comma 5 comma 6 comma 7 - Percorso di approvazione dei decreti. - Percorso per integrazioni e correzioni dei decreti... - Percorsi per il finanziamento degli oneri derivanti..

Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 626/94 in vigore dal 25 agosto Art. 7, comma 3: Nei lavori in appalto il datore di lavoro committente elabora un documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze tra le imprese. Tale documento deve essere allegato al contratto d appalto. (non riguarda i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi) Documento mirato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese. Da elaborare prima dell inizio dei lavori in quanto allegato obbligatorio al contratto d appalto. Modifiche al decreto legislativo 626/94 in vigore dal 25 agosto Art. 3 Art. 7, nuovo comma 3-ter: Nei contratti di: Somministrazione Appalto Subappalto Devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro Non solo in edilizia I RLS e le OO. SS. dei lavoratori hanno accesso, su richiesta, a tali dati

Modifiche al decreto legislativo 626/94 in vigore dal 25 agosto Art. 3 Art. 18, nuovo comma 4-bis: L'elezione di RLS e RLST, salvo diverse determinazioni, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale (definita da apposito decreto Min. Lavoro, sentite le OO.SS.) Fino all uscita di tale D.M., che disciplinerà anche le modalità di effettuazione, l elezione avviene secondo le attuali procedure Modifiche al decreto legislativo 626/94 in vigore dal 25 agosto Art. 3 Art. 19, comma 5: Se il RLS ne fa richiesta, il datore di lavoro e' tenuto a consegnargli copia di Documento di valutazione dei rischi Registro infortuni Prima era: Il Rappresentante per la Sicurezza ha accesso

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Un DPCM disciplinerà il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Verranno individuati i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza Art. 4 Nel frattempo il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal PRESIDENTE DELLA PROVINCIA o da assessore da lui delegato Art. 4 Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Diverse interpretazioni sul significato di gravi e reiterate (ripetute, replicate) Circolare n. 10797 del 22.08.2007 Provvedimento di sospensione immediata cessazione dell attività di impresa, consentite solo le operazioni di adeguamento Attività imprenditoriale - riferita a una specifica unità produttiva ed a questa devono essere circoscritti i provvedimenti Grave solo violazioni a carico di datori di lavoro e dirigenti sanzionate con le pene più gravi Reiterazione - recidiva aggravata, della stessa indole e commessa negli ultimi 5 anni In attesa di autorevoli interpretazioni di: gravi e reiterate, per evitare disomogeneità nell applicazione

Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Il provvedimento di sospensione viene revocato se vengono verificate le seguenti condizioni: Eliminazione delle gravi carenze contestate Avvenuto pagamento di una sanzione amministrativa supplementare pari a 1/5 della somma di tutte le sanzioni amministrative irrogate Per gravi violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono previste sempre sanzioni penali (per ora) Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici Art. 6 Dal 1 settembre 2007 l obbligo del cartellino, già previsto dal decreto Bersani per i cantieri edili, si estende a tutte le attività con lavori in appalto o subappalto Tessere di riconoscimento: fotografia, generalità del lavoratore indicazione del datore di lavoro. Sono tenuti ad esporla anche i lavoratori autonomi Sono previste sanzioni sia peri datori di lavoro che per i lavoratori

Art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici Le aziende con meno di 10 dipendenti al posto del tesserino possono adottare un apposito registro vidimato dalla DPL e da conservare sul posto di lavoro, su cui vanno annotati gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici A carico del datore di lavoro è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro per ciascun lavoratore senza tesserino. A carico del lavoratore che dotato di tesserino, non lo espone, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Gli enti aggiudicatari nelle gare di appalto pubbliche sono tenuti a valutare che il valore economico dell'appalto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza Art. 8 Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 I costi relativi alla sicurezza non possono essere soggetti a ribasso d asta Modifica del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 Art. 9 Vengono appesantite le responsabilità delle personalità giuridiche in caso di riconosciuta responsabilità per gravi infortuni sul lavoro Sanzione pecuniaria: almeno 1.000 quote tra 258 e 1.549 Euro l una Sanzione interdittiva Interdizione dall esercizio della attività Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. Divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni Esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi Revoca di quelli già ottenuti Divieto di pubblicizzare beni e servizi

Credito d'imposta Art.10 Per il biennio 2008-2009 ai Datori di Lavoro è concesso un credito d'imposta fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro Con DM del Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive, verranno definiti criteri e modalità della certificazione della formazione