PERIODICO INFORMATIVO N. 47/2010 Credito d imposta autotrasportatori Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 13 agosto, prende forma il bonus-ter a favore degli autotrasportatori, in sostanza l agevolazione consiste nella concessione di un credito d'imposta pari a una quota parte dell importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2010 per ogni veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per l esercizio dell attività. (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 13 agosto 2010) (Risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010) Il beneficio fiscale Il beneficio fiscale si concretizza in un credito d imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci, corrispondente ad una quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 2010 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.
La misura del Credito Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate ha disposto che la misura del credito d imposta sia pari: dell importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per ciascun 38,50% veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; 77% del suddetto importo, qualora il veicolo abbia massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. al 38,50% tra 7,5 e 11,5 tonnellate; al 77% superiore a 11,5 tonnellate. Il credito d imposta non è rimborsabile non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'irap non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir. La fruizione del Credito d imposta Per quanto riguarda la fruizione del beneficio fiscale il bonus, può essere fruito esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24, utilizzando il seguente codice tributo: Credito d imposta corrispondente a una quota parte dell importo pagato quale tassa automobilistica per l anno 6829 2010, in favore delle imprese di autotrasporto art. 83-bis, comma 26, d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), (Risoluzione n. 81/E del 16 agosto)
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna importi a debito versati. Modello F 24 6829 2010 Il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno 2010 nel formato AAAA, anno per il quale il credito è concesso La dichiarazione sostitutiva La fruizione del credito d imposta non è subordinata al preventivo nulla-osta da parte dell Agenzia delle Entrate; tuttavia, l impresa deve redigere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che: 1. l impresa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (ai sensi dell art. 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009); 2. l impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (ai sensi dell art. 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009); 3. l impresa rispetti il limite degli aiuti di importanza minore. In pratica, il credito d imposta può essere fruito nel limite complessivo di aiuti pari a 500.000 euro, al lordo delle imposte dovute, per il triennio 2008 2010.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente quanto sopra riportato, deve essere redatta tramite l apposito modello allegato al provvedimento e disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze (www.finanze.it). Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
RICORDA - Il modello deve essere presentato a mezzo raccomandata semplice all Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, C.A.P. 65129, Pescara. Ravenna, 06 settembre 2010 p.se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini