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Transcript:

Incontro del 18 ottobre 2006, ore 18.00 - Tariffa e Deontologia Dott. Pier Vittorio Vietti - Formazione Professionale Continua Deontologia e Azione Disciplinare Dott. Mario Pia

Delle Professioni Intellettuali Fonti Compenso - Codice Civile: art. 2233 - Ordinamento della Professione: artt. 47, 48, 49

Compenso Codice Civile: Art. 2233, I comma Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene. Commento: 1. convenzione tra le parti 2. determinazione secondo tariffe o usi 3. determinazione da parte del Giudice sentito il parere dell associazione professionale cui il professionista appartiene

Gerarchia per la determinazione dei compensi professionali: convenzione / contratto tariffa determinazione del Giudice Sentenza Corte di Cassazione del 29/01/2003, n. 1317 il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso al professionista iscritto, mentre la tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell art. 2233 c.c., solo in assenza di pattuizione al riguardo..

Ordinamento della Professione Art. 47: Criteri per la determinazione degli onorari I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti, sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la Grazia e la Giustizia, di concerto con i Ministri per l Industria e il Commercio e per il Tesoro, sentito il Consiglio Nazionale Art. 48: Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata, al valore ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti

Art. 49: Deposito di documenti presso il Consiglio dell Ordine I dottori commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute. Su reclamo dell interessato il Consiglio ordina al dottore commercialista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della vertenza Al riguardo si ricorda quanto l art. 2235 c.c. prevede in relazione al Divieto di Ritenzione Il prestatore d opera non può ritenere le cose ed i documenti ricevuti

Tariffa Professionale (DPR 10.10.1994, n. 645) Titolo I: Norme Generali artt. 1-16 Titolo II: Rimborsi di Spesa artt. 17, 18 Titolo III: Indennità art. 19 Titolo IV: Onorari art. 20 e seguenti Precisazioni: - compensi (c.c.): i corrispettivi spettanti in relazione alla pratica svolta - rimborsi di spesa (TP): i compensi spettanti in relazione alla necessità di sostenere alcune spese per l esecuzione dell incarico - indennità (TP): i compensi spettanti a fronte di oneri derivanti dalle prestazioni svolte anche se detti oneri non sono direttamente riferibili alla pratica - onorari (TP): i compensi spettanti per lo svolgimento della pratica; si distinguono in Specifici (determinati unitariamente in relazione all esecuzione dell incarico) e Graduali (determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l adempimento dell incarico) Commentario

Cenni pratici sulla Tariffa 1. Onorari pre-concordati art. 22 alternativi agli onorari di cui all art. 20 (espressamente esclusi solo nella determinazione degli onorari di cui agli artt. 37 e 38 T.P.) richiesta di liquidazione (è bene provare l esistenza dell accordo relativo ai compensi pre-concordati tramite l allegazione di una copia dell eventuale documento scritto oppure delle eventuali parcelle in precedenza emesse per le stesse prestazioni e regolarmente pagate dal cliente) 2. eventuale potere di controllo di natura fiscale sulla parcella emessa dal professionista 3. parere sulla congruità della parcella Limiti (nessuna ingerenza sulla validità ed efficacia delle attività prestate) (casi) 4. il Consiglio dell Ordine rilascia pareri agli iscritti e alla P.A.

Ordinamento Deontologico Art. 20 Inderogabilità dei minimi Vecchia stesura La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto il dottore commercialista deve osservarle in maniera Nuova stesura La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari rigorosa Delibera del CNDC del 27/01/1999 cade il tabù sull inderogabilità dei minimi Sentenza della Cassazione del 29/01/2003, n. 1317 (derogabilità ai minimi tariffari) (carenza di delega legislativa)

Confronto Evoluzione importanza della Tariffa (prefazione: la presenza di una tariffa professionale di riferimento costituisce elemento di garanzia non solo per il professionista, ma soprattutto per il cliente, che viene posto in condizione di predeterminare il compenso per ciascuna specifica prestazione. Il parametro tariffario assume il ruolo di campanello di allarme laddove il compenso richiesto dal professionista sia notevolmente inferiore al compenso minimo indicato in tariffa. Compenso minimo che non assume valore di minimo inderogabile, bensì di soglia al di sotto della quale viene messa in discussione la qualità della prestazione resa) art. 2233, II comma c.c. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera ed al decoro della professione

nuovo art. 20 Norme Deontologiche La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari significato letterale della parola Decoro (dal latino Decorum, Comportamento proporzionato alla condizione d uomo onorato)

Aspetto Deontologico vecchio: obbligo di intraprendere un procedimento disciplinare in caso di deroga ai minimi nuovo: opportunità di intraprendere un procedimento disciplinare in caso di corrispettivo concordato talmente esiguo da non risultare adeguato all importanza ed al decoro della professione

Legge Bersani Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 2 1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a. l obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti 2. Sono fatte salve le eventuali tariffe massime nonché il ricorso da parte del Giudice alle tariffe professionali per la determinazione dei compensi in caso di liquidazione giudiziale 3. Adeguamento dei codici deontologici entro il 1 gennaio 2007. Il mancato adeguamento comporterà la nullità delle norme in contrasto con la Legge 248/2006

Commento del Consiglio Nazionale Forense 1. Gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime 2. Rimangono in vigore le tariffe massime 3. Le parti contraenti possono comunque concludere un accordo con riferimento alla tariffa 4. In ogni caso il professionista dovrà fatturare compensi tali da non ledere la dignità ed il decoro della professione 5. E fondamentale che i compensi derivino da un patto scritto e non siano mai sproporzionati alla prestazione resa

Suggerimenti Miscellanea 1. Prova scritta del compenso 2. Tariffa : - resta una traccia importante - parametri per i collegi sindacali 3. Rapporti con i colleghi (no 3x2)