ORDINANZA MUNICIPALE



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a07/noleggio.ord ORDINANZA MUNICIPALE INTESA A DISCIPLINARE L'USO E IL NOLEGGIO DI BENI COMUNALI E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI A TERZI DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE pag. 1

IL MUNICIPIO DI PARADISO Richiamato l'art. 107 lett. c LOC; 47 lett. c RC; 179 cpv. 1 LOC; art. 85 RC; art. 192 LOC, art. 141 RC emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'uso e il noleggio di beni comunali e le tariffe per prestazioni a terzi da parte dei dipendenti del Comune pag. 2

I. NORME INTRODUTTIVE Art. 1 L'amministrazione dei beni comunali spetta per legge al Municipio; in questa sua veste è tenuto a provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza. Base legale (art. 179 LOC) Art. 2 L'uso dei beni comunali è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata dal Municipio dietro presentazione di una domanda scritta. Autorizzazione II. MESSA A DISPOSIZIONE DI SALE E LOCALI Art. 3 Il Municipio mette a disposizione di singole persone, gruppi o associazioni, la sala multiuso presso il centro civico di Paradiso come pure altri locali di proprietà comunale che non vengono usufruiti dal Comune per lo svolgimento delle proprie attività o che non sono locate in modo duraturo. Uso locali Art. 4 L'uso dei locali viene concesso dal Municipio previo richiesta scritta per riunioni, concerti, rappresentazioni teatrali, attività sportive, simposi, assemblee, piccole esposizioni o proposte d'informazione culturale promosse da enti, società o da privati. Attività permesse Art. 5 Nella sala multiuso in Via delle Scuole 21 non sono permesse le seguenti attività: - manifestazioni durante le quali vengono distribuiti cibi e bevande - feste da ballo - funzioni religiose - attività sportive - altre attività ritenute non idonee dal Municipio. Attività non permesse sala multiuso e palestra SE La palestra delle scuole elementari è per principio utilizzabile unicamente per attività sportive. Non è concesso l'uso durante le vacanze previste dal calendario scolastico. pag. 3

Art. 6 Il Municipio designa il funzionario che fungerà da coordinatore delle attività che si svolgono presso la sala multiuso. Coordinatore attività sala multiuso Art. 7 Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori devono comunicare per iscritto al coordinatore della sala multiuso o alla Cancelleria Comunale le generalità e i recapiti delle persone responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Rappresentante degli organizzatori Art. 8 Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori sono responsabili per eventuali danni arrecati alle sale e alle infrastrutture messe a loro disposizione. I quadri, le illustrazioni e il materiale informatico devono essere appesi unicamente su pannelli o sistemati in bacheche. E' vietato l'uso di chiodi, ventose o adesivi. Responsabilità per danni Art. 9 Gli orari di utilizzazione dei locali devono essere stabiliti dagli organizzatori in accordo con il coordinatore o la Cancelleria Comunale. Orari di utilizzazione dei locali Art. 10 I partecipanti alle manifestazioni devono comportarsi correttamente evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e molesti all'interno dello stabile o per il vicinato. Gli organizzatori sono ritenuti responsabili. Rumori molesti Art. 11 Gli organizzatori che usufruiscono dei locali devono provvedere con personale proprio alla sorveglianza del materiale da loro depositato. Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati da incendio, danni acqua, furto, ecc. Gli organizzatori devono provvedere personalmente alla copertura Deposito materiale pag. 4

assicurativa. Art. 12 * Eventuali esigenze particolari in deroga alle disposizioni che precedono devono essere sottoposte al Municipio e da questi autorizzate. Esigenze particolari *articolo modificato con RM 16.12.96 - pubblicato dal 18.12.96 al 3.01.97 Art. 13 A giudizio del Municipio l'uso dei locali può essere rifiutato in modo particolare a coloro che si sono resi responsabili della violazione delle presenti norme. Rifiuto uso locali Art. 14 La tassa d'uso dei locali viene stabilita come segue: Tasse d'uso Sala multiuso fr. 300.--per una giornata intera fr. 200.--per mezza giornata Palestra scuole elementari fr. 200.--per il periodo settembre - giugno (anno scolastico), ritenuta un'occupazione settimanale al massimo di due ore. fr. 100.--deposito cauzionale obbligatorio. Altre sale fr. 50.--al giorno ai quali vanno aggiunte le spese vive di pulizia e riordino nel caso in cui non vi provvedessero gli organizzatori. Tali prestazioni saranno fatturate a tariffa oraria (art. 25). Art. 15 I danni provocati alle sale o alle apparecchiature messe a disposizione sono completamente a carico degli organizzatori. Responsabilità per danni pag. 5

Art. 16 Il Municipio può derogare dall'applicare le tasse d'uso in casi particolari. La sala multiuso sarà concessa a titolo gratuito unicamente per l'organizzazione di assemblee o simposi di interesse cantonale o federale il cui richiamo è da ritenersi promozionale per il Comune di Paradiso. Potrà pure essere concesso l'esonero dal pagamento della tassa alle società di Paradiso che organizzano manifestazioni. Deroga delle tasse d'uso III. MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALE E ATTREZZATURE Art. 17 Il Municipio mette a disposizione di società o enti con sede a Paradiso materiale e attrezzature necessari all'organizzazione di manifestazioni. A titolo eccezionale tale materiale può essere messo a disposizione ad altri richiedenti previo deposito cauzionale e pagamento anticipato del noleggio. Messa a disposizione materiale e attrezzature per manifestazioni Art. 18 La richiesta del materiale deve essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria Comunale la quale provvederà ad avvisare il responsabile del magazzino che concorderà la consegna con i richiedenti. Richiesta del materiale Art. 19 Il materiale deve essere riconsegnato pulito ed in perfetto stato entro il termine concordato. Ogni giorno di ritardo sarà fatturato alle tariffe stabilite. Il materiale rotto o mancante sarà fatturato a nuovo. Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento degli operai del Comune per la pulizia del materiale tale prestazione sarà fatturata a tariffa oraria (art. 25). Responsabilità per danni e pulizia Art. 20 pag. 6

Il materiale deve essere ritirato e riconsegnato dagli organizzatori presso i magazzini comunali con mezzi propri. Dovrà inoltre essere messa a disposizione manodopera sufficiente per le operazioni di carico e scarico. Modalità di ritiro e riconsegna del materiale Art. 21 Su richiesta delle società di Paradiso il materiale potrà essere consegnato e ritirato con mezzi del Comune sul luogo della manifestazione. Al momento della consegna e riconsegna dovrà essere presente almeno uno degli organizzatori. Per la riconsegna il materiale dovrà essere raggruppato e accatastato sul luogo della manifestazione in modo tale da facilitare le operazioni di carico. Consegna e ritiro del materiale da parte degli operai comunali Art. 22 Se gli operai del Comune provvedono alla consegna e al ritiro del materiale sarà fatturato il furgone con autista e un operaio alle tariffe indicate dalla presente ordinanza ritenuto il minimo di un'ora per la consegna e altrettanto per il ritiro. Costi per consegna e ritiro del materiale Art. 23 E' da escludere che gli operai del Comune prestino la loro opera per l'allestimento delle infrastrutture necessarie alla manifestazione. Gli organizzatori devono provvedere con personale proprio. Interventi eccezionali che vanno richiesti e autorizzati dal Municipio sono fatturati a tariffa oraria. Altre prestazioni da parte degli operai del Comune Art. 24 Il sedime della manifestazione dovrà essere lasciato in perfetto stato. Gli organizzatori devono provvedere alla pulizia. Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento degli operai del Comune gli stessi saranno fatturati a tariffa oraria. Pulizia del sedime Art. 25 Tariffe per il noleggio di materiale ed attrezzature necessari all'organizzazione di manifestazioni: Tariffe noleggio materiale e attrezzature tavoli fr. 6.-- panchine fr. 2.-- pag. 7

sedie fr. 2.-- griglia fr. 15.-- caldaie senza bruciatore fr. 20.-- mestoli fr. 1.-- caldaie con bruciatore e bombola gas fr. 40.-- transenne metalliche fr. 5.-- bidoni per rifiuti fr. 3.-- sacchi per rifiuti (al pezzo) fr. 2.-- elementi palchetto fr. 5.-- collane per illuminazione fr. 10.-- fari per illuminazione fr. 5.-- pali porta collane fr. 2.-- quadro elettrico fr. 10.-- canna acqua fr. 10.-- segnaletica fr. 5.-- messa in posa e smontaggio impianto erogazione acqua fr. 70.-- attrezzi per pulizia gratuito furgone con autista, all'ora fr. 70.-- operaio, all'ora fr. 55.-- I prezzi sono da intendere al pezzo e per giorno d'uso. Art. 26 Per le società di Paradiso il Municipio applicherà una tassa forfettaria di noleggio di fr. 50.-- per giorno d'uso indipendentemente dal genere e dalla quantità del materiale richiesto. Alle società di Paradiso la messa a disposizione di operai sarà fatturata fr. 30.-- all'ora. Tariffe forfettarie per società di Paradiso Art. 27 Per la messa a disposizione di materiale conformemente all'art. 17 della presente ordinanza il deposito cauzionale è fissato in fr. 200.--. Deposito cauzionale Art. 28 Le fatture devono essere pagate entro 1 mese dalla loro ricezione. In caso di mancato pagamento il Municipio si riserva il diritto di dedurre l'importo dal contributo annuale ordinario che viene versato alla società. Fatturazione Art. 29 A giudizio del Municipio il noleggio di attrezzature può essere Rifiuto uso materiale pag. 8

rifiutato in modo particolare a coloro che si sono resi responsabili della violazione della presente ordinanza. e attrezzature IV. PRESTAZIONI A TERZI Art. 30 1 Le tariffe per prestazioni a terzi da parte dei nostri operai vengono stabilite come segue: Tariffe per prestazioni a terzi operai comunali UTC e AAPP giardiniere e montatore fr. 63.-- x h aiuto giardiniere, aiuto montatore e operaio fr. 57.-- x h Alla tariffa oraria viene aggiunta l IVA al tasso di riferimento. Art. 31 2 Le tariffe per l'uso dei veicoli per conto di terzi vengono stabilite come segue: Tariffe per uso veicoli comunali USO VEICOLI furgone o camioncino fr. 70.-- a trasferta con autista autocarro con gru fr. 150.-- x h con autista scopatrice fr. 150.-- x h con autista CALLA NEVE autocarro < 3.5 tonn fr. 120.-- x h. con autista autocarro > 3.5 tonn fr. 150.-- x h. con autista pala gommata fr. 150.-- x h. con autista escavatore fr. 120.-- x h con autista trattorino fr. 90.-- x h con autista fresatrice piccola fr. 75.-- x h con operaio alla tariffa oraria viene aggiunta l IVA al tasso di riferimento. 1 articolo modificato con RM 29.10.2007 2 articolo modificato con RM 29.10.2007 pag. 9

V. DISPOSIZIONI FINALI Art. 32 La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione municipale ad essa incompatibile e contraria. Norma abrogativa Art. 33 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Entrata in vigore Esposta all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC nel periodo compreso tra il 19 aprile 1996 e il 6 maggio 1996. Risoluzione Municipale no. 472 del 16 aprile 1996 Il Sindaco Per il Municipio Il Segretario Avv. Ettore Vismara Waldo Pfund pag. 10