Informativa fiscale Febbraio 2015



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Transcript:

A TUTTI I SIG.RI CLIENTI LORO SEDI Informativa fiscale Febbraio 2015 In questo numero.. Le news di Febbraio Sommario 1. Definita la contribuzione 2015 per artigiani e commercianti... Errore. Il segnalibro non è definito. 2. Il nuovo Ravvedimento operoso... 2 3. Compensazione e rimborso del credito IVA 2014... 4 4. Dichiarazione dei redditi: il 730 precompilato... 8 5. Split Payment- Novità della Legge di Stabilità 2015 - Ambito applicativo-....11 6. BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA... 11 7. INDICE ISTAT......14 SCADENZARIO...15.

1. Definita la contribuzione 2015 per artigiani e commercianti Con la circ. n. 26, l INPS ha fornito i dati di initeresse ai fini della contribuzione IVS artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2015, quali aliquote, minimale e massimali di reddito, nonché le modalità di determinazione degli importi che i contribuenti appartenenti alle predette categorie dovranno corrispondere entro le previste scadenze. Trovano applicazione anche per quest anno sia la consueta riduzione contributiva del 50% per gli iscritti con più di 65 anni di età, sia le aliquote ridotte per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, fissate al 19,65% per gli artigiani e 19,74% per i commercianti. Ciò premesso, il valore del minimale di reddito annuo, utile ai fini del calcolo della contribuzione IVS per artigiani e commercianti è pari a 15.548 euro. Pertanto, la contribuzione IVS sul minimale di reddito sarà, su base annua, pari a 3.529,06 euro (3.521,62 IVS+7,44 maternità) per gli artigiani e 3.543,05 euro ( 3.535,61 IVS+7,44 maternità) per i commercianti, ovvero 3.062,62 e 3,076,61 euro con riferiemento ai rispettivi coadiuvanti di età non superiorie ai 21 anni. Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l INPS ricorda che il contributo per quest anno è dovuto sui redditi prodotti nel 2014 per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro, con applicazione delle citate aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2015 a 46.123 euro, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l aumento dell aliquota dell 1%. Un altro importante valore di riferimento per la contribuzione IVS artigiani e commercianti è dato dal massimale di reddito annuo, che, per il 2015, è pari a 76.872 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1 gennaio 1996, ovvero a 100.324 euro se iscritti con decorrenza o successivamente a tale data. Per quanto riguarda il versamento di tali contributi, questi devono essere versati mediante il modello di pagamento F24 alle seguenti scadenze: - 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e il 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; - entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto e secondo acconto 2015. Si ricorda, inoltre, che l aumento delle aliquote INPS si sono verificate anche per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, come abbiamo già precisato nella circolare del mese di gennaio. 2. Il nuovo ravvedimento operoso La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso che, introdotto dal D.lgs. 472/1997, permette a chi ha commesso una violazione tributaria, di porvi rimedio spontaneamente, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Le modifiche apportate permettono al contribuente di regolarizzare la propria posizione entro un arco di tempo maggiore, con uno "sconto" sulle sanzioni graduato in base alla tempestività dell'intervento correttivo. Inoltre, per i soli tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate (esempio Iva, imposte dirette, Irap ecc...) la regolarizzazione potrà avvenire anche se la violazione dovesse essere già stata constatata, e o dovessero essere già iniziati accessi, ispezioni e verifiche. L'utilizzo del ravvedimento resterà precluso solo nei casi in cui è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione, o una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario). 2

RAVVEDIMENTO DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ TIPO DI VIOLAZIONE TERMINE PER RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA TIPO DI TRIBUTO Da 1 a 14 giorni 1 1/15 del minimo per ogni giorno di ritardo Tutti Dal 15 al 30 giorno 2 1/10 del minimo Tutti Entro 90 giorni dal termine di N E W presentazione della dichiarazione (oppure entro 90 giorni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo) 3 Entro il termine di presentazione della 1/9 del minimo Tutti dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 1 anno dall'omissione o errore 1/8 del minimo Tutti se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo, ad esempio nel caso dell'imposta di registro) 4 Entro il termine di presentazione della OMESSO VERSAMENTO TRIBUTO O ACCONTO (può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto di un qualsiasi tributo) N E W dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione 1/7 del minimo Solo i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate periodica per quel tributo) 5 Oltre il termine di presentazione della N E W dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure oltre 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica 1/6 del minimo Solo i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate per quel tributo) 6 1 C.d. Ravvedimento sprint, di cui all'art. 13 del D.lgs. 471/1997. 2 C.d. Ravvedimento breve, di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del D.lgs. 472/1997. 3 Art. 13 comma 1 lett. a-bis) del D.lgs. 472/1997. 4 C.d. Ravvedimento lungo, di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs. 472/1997. 5 Art. 13 comma 1 lett. b-bis del D.lgs. 472/1997. 6 Art. 13 comma 1 lett. b-ter del D.lgs. 472/1997. 3

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 1 anno dall'omissione o errore 1/8 del minimo Tutti se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo, ad esempio nel caso dell'imposta di registro) Entro il termine di presentazione della ALTRE VIOLAZIONI (Errori e omissioni anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, comprese anche quelle violazioni che pur non incidendo sulla base imponibile o sul pagamento dell'imposta, pregiudicano l'attività N E W dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo) 7 Oltre il termine di presentazione della 1/7 del minimo Solo i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate accertatrice dell'amministrazione, come ad esempio l'utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti) N E W dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure oltre 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica 1/6 del minimo Solo i tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate per quel tributo) 8 Escluse le N E W Dopo la constatazione delle violazioni mediante PVC 9 1/5 del minimo violazioni su scontrini fiscali e registratori di cassa TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Secondo la Circ. Min 180/E/1998 con "dichiarazione" si intendono anche le nozioni di "atto" o "denuncia" proprie dell'imposta di Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni 10 1/10 del minimo (della sanzione prevista per la dichiarazione omessa) Tutti registro o della dichiarazione di successione. 3. Compensazione e rimborso del credito IVA 2014 COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Con l inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali. In particolare, il credito Iva maturato al 31.12.2014 potrà essere utilizzato senza problemi fino al 7 Art. 13 comma 1 lett. b-bis del D.lgs. 472/1997. 8 Art. 13 comma 1 lett. b-ter del D.lgs. 472/1997. 9 Art. 13 comma 1 lett. b-quater del D.lgs. 472/1997. 10 Di cui all'art. 13 comma 1 lett. c) del D.lgs. 472/1997. 4

raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2015. E' importante, quindi, valutare la convenienza a presentare il mod. Iva 2015 in forma autonoma, anziché unificata. LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2014 La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE utilizzo, pari a 700.000, così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90. Si ricorda che costituisce compensazione orizzontale la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. La compensazione del credito Iva 2014 può essere effettuata: Per importi 5.000 dal 1 giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi, ad esempio, il credito IVA 2014, di importo pari a 5.000, può essere compensato a partire dall 1.1.2015. LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO Per importi > 5.000 dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2014, di importo pari a 12.000, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2015. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. Per importi > 15.000 È necessario il visto di conformità. Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito Iva 2014 utilizzato in compensazione, non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ciò significa che se, ad esempio, il credito Iva 2014 è di 11.000, di cui 4.000 destinato alla compensazione orizzontale, in tal caso non vi sono limitazioni e non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione Iva. In merito al regime sanzionatorio, è applicabile la sanzione del 30% del credito indebitamente compensato, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. SANZIONI 471/97, alle seguenti fattispecie: compensazione di crediti di ammontare superiore a 5.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale; compensazione di crediti di ammontare superiore a 15.000, senza che sia stato 5

apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 30 settembre 2015. Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1 febbraio 2015. Questo, infatti, potrebbe IL VANTAGGIO DELLA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA costituire un doppio vantaggio in quanto: con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 5.000 ) già dal mese di marzo; presentando la dichiarazione Iva entro febbraio, si è esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. 78/2009) indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. RIMBORSO DEL CREDITO IVA Il Decreto c.d. Semplificazioni ha introdotto significative novità in materia di rimborso del credito IVA, commentate dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E. Rimborso fino a 15.000 Il rimborso di importo fino a 15.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia (in precedenza tale importo era pari a 5.164,57). Sul punto, l Agenzia precisa che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero anno e non alla singola richiesta. Rimborso superiore a 15.000 erogabile senza garanzia Il rimborso di importo superiore a 15.000, richiesto da un soggetto non a rischio, è erogato alternativamente: previa prestazione di garanzia ovvero senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di controllo) e allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. Si evidenzia che il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso. A tal fine, nel corso del consueto incontro di inizio anno, l Agenzia ha precisato che se il contribuente intende: chiedere un rimborso superiore rispetto a quello originario, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita del visto di conformità, entro i 90 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione (nella citata Circolare n. 32/E l Agenzia specifica che i 90 giorni decorrono dalla scadenza del termine ); revocare la richiesta di rimborso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo; apporre il visto di conformità (assente nella dichiarazione originaria) senza modificare la scelta operata in relazione al rimborso, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. 6

Nella nuova formulazione dell art. 38-bis non è più presente la categoria dei c.d. contribuenti virtuosi, ossia di quei soggetti che, soddisfando determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, erano esonerati dalla prestazione della garanzia. Visto di conformità Il visto di conformità può essere rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese. Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione degli specifici controlli, disciplinati dall art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità. Nella Circolare n. 32/E in esame, l Agenzia delle Entrate ribadisce che il contribuente può rivolgersi a un CAFimprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In merito alle nuove modalità, l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E evidenzia che il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili. Si rammenta infatti che per la compensazione nel mod. F24 del credito IVA di importi superiori ad 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. L Agenzia sul punto precisa che l apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di controllo): è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per il rimborso è richiesta anche la predetta dichiarazione sostitutiva; è correlata all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito stesso. In merito alla verifica del limite di 15.000, va considerato che: lo stesso va calcolato separatamente, per la compensazione e per il rimborso. Ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per 10.000 ed a rimborso per ulteriori 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia; anche le richieste di rimborso infrannuale (mod. IVA TR), devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell erogazione del rimborso senza garanzia. Il limite è riferito all intero anno. Così, ad esempio, qualora sia stata presentata un istanza di rimborso infrannuale per un importo di 10.000 senza apposizione del visto e successivamente se ne presenti un altra per il medesimo anno di ulteriori 6.000, in relazione a quest ultima richiesta scatta l obbligo sia del visto di conformità / sottoscrizione dell organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Oltre al visto di conformità (o in alternativa della sottoscrizione dell organo di controllo), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare le seguenti condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, ossia: 1. rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta: - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività; - l attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d aziende. Nella Circolare n. 32/E in esame l Agenzia evidenzia che le predette informazioni vanno rilevate dalle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato (nella previgente disciplina il bilancio doveva essere approvato). Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto; 7

2. nell anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata. Nella Circolare n. 32/E in esame l Agenzia evidenzia che ai fini del computo dell anno precedente va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso. Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, l anno di riferimento è quello compreso tra il 15.3.2014 e il 14.3.2015; 3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa, barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2015. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d identità del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all invio della dichiarazione. 4. Dichiarazione dei redditi: il 730 precompilato Per effetto del Decreto semplificazioni fiscali, quest'anno, oltre alla nuova dichiarazione 730 precompilata, scatta anche un'altra importante novità inerente il modello 730, ovvero maggiori responsabilità per i CAF ed i professionisti abilitati che offrono l'assistenza fiscale per la compilazione e la trasmissione del modello. In caso di rilascio di un visto di conformità infedele sulla dichiarazione da parte del CAF o del professionista abilitato, infatti, questi dovrà pagare l'importo dell imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che non venga dimostrato che il visto infedele sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non si applica la sanzione da 258 a 2.582). LE RESPONSABILITA' DI CAF E PROFESSIONISTI PER IL 730 Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta la nuova dichiarazione 730 precompilata in via sperimentale a partire dal 2015 (730/2015 - redditi 2014). In particolare, l'agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche e istituti di credito, imprese assicuratrici, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari) ed i dati contenuti nelle certificazioni dei CONTROLLI FORMALI sostituti d'imposta, per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente già precompilata, almeno parzialmente. Una volta ricevuta dalle Entrate la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà poi: accettarla così com'è, senza modifiche; modificarla; non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie. In base al tipo di scelta effettuata dal contribuente al riguardo, i controlli formali si applicano in capo al CAF/professionista piuttosto che in capo al contribuente e viceversa, nel seguente modo: 8

POSSIBILITA' PER IL CONTRIBUENTE che riceve la precompilata ACCETTARLA SENZA MODIFICHE ACCETTARLA, MA CON MODIFICHE O INTEGRAZIONI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA Presentazione diretta o tramite sostituto d'imposta Presentazione al Caf/Professionista Presentazione diretta o tramite sostituto d'imposta Presentazione al Caf/Professionista CONTROLLI FORMALI NO controlli formali sui dati relativi agli oneri deducibili/detraibili forniti dai soggetti terzi (SI' controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive) SI' controlli formali nei confronti del CAF/professionista SI' controllo formale in capo al contribuente SI' controllo formale in capo al CAF/professionista (salvo il controllo in capo al contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive) RIFIUTARLA E PRESENTARE UN MODELLO 730 CON LE MODALITA' ORDINARIE Presentazione diretta o tramite sostituto d'imposta Presentazione al Caf/Professionista Consueti controlli formali in capo al contribuente e al CAF/professionista In caso di rilascio di un visto di conformità infedele relativo alla dichiarazione da parte del CAF o del professionista abilitato, questi dovrà ora pagare l'importo dell imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a SANZIONI PER IL VISTO DI CONFORMITA' "INFEDELE" meno che il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non si applica la sanzione da 258 a 2.582). Rilascio visto di conformità Imposta + sanzione 30% + interessi infedele da parte del (in capo al CAF / professionista) Caf/professionista Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei 9

dati relativi alla rettifica (il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell'agenzia delle Entrate), la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. Se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre, tra l'altro, la sanzione è ridotta nella misura del 3,75% (1/8 del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento operoso). Nel caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. Per i soggetti che appongono il visto di conformità, è stato aumentato a 3 milioni di euro (prima era 2 miliardi di lire, quindi 1.032.914 euro ) il massimale minimo della polizza assicurativa richiesta "al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore". E' stato poi poi stabilito che, ai fini della verifica del visto di conformità, l'agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti al CAF/ professionista abilitato entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione. La trasmissione della documentazione e dei chiarimenti richiesti deve avvenire per via telematica all'agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla richiesta (invece che 30 giorni, come previsto finora). Lo stesso ampliamento temporale (da 30 a 60 giorni) è previsto per fornire ulteriori dati o elementi non considerati in sede di controllo del visto di conformità, nonché per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli formali. In tal caso, se si provvede al pagamento delle maggiori imposte, degli interessi (dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione) e delle sanzioni entro 60 giorni dalla data di comunicazione del controllo formale, la sanzione per i CAF/professionisti abilitati è pari al 20% (2/3 del 30%). CASI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I CAF/PROFESSIONISTI ABILITATI CONTRIBUENTE: pagamento DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA (o comunicazione equipollente all'agenzia delle Entrate) RICEZIONE DI COMUNICAZIONE DI CONTROLLO FORMALE Presentazione entro il 10.11 dell'anno della violazione Pagamento maggiori imposte, interessi e sanzioni entro 60 gg. dalla data della comunicazione maggiori imposte + interessi CAF/PROFESSIONISTA: pagamento sanzione 30%, ovvero 3,75% (1/8 del 30%) se anche il pagamento avviene entro il 10.11 CONTRIBUENTE: pagamento maggiori imposte + interessi CAF/PROFESSIONISTA: pagamento sanzione 20% (2/3 del 30%) 10

5. Split Payment- Novità della Legge di Stabilità 2015 - Ambito applicativo- Al fine di individuare in modo più puntuale gli Enti pubblici destinatari dello Split payment è possibile avvalersi dell Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA) consultabile al seguente indirizzo http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 9.2.2015 n. 1, ha definito l'ambito soggettivo di applicazione del regime di "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72. Brevemente possiamo affermare che, lo speciale meccanismo di riscossione dell'iva si applica a tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti: - dello Stato e degli organi dello Stato dotati di personalità giuridica (tra cui le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica); - degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Comunità isolane e Unione di Comuni); - delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio; - degli istituti universitari e degli enti ospedalieri (ma non degli enti ecclesiastici di assistenza ospedaliera che operano in regime di diritto privato); - delle Aziende sanitarie locali (compresi gli enti pubblici regionali che si sostituiscono alle ASL e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività delle aziende stesse); - degli enti di assistenza e beneficienza, incluse le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona); - degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). Sono, invece, esclusi dal regime di "split payment", tra gli altri: gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, le Autorità amministrative indipendenti, gli Automobile Club provinciali, l'inail, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Per quanto concerne, invece, l'ambito oggettivo della disciplina, l'agenzia chiarisce che essa riguarda le sole operazioni documentate mediante fattura e, dunque, non si applica alle operazioni certificate con scontrino (fiscale o non fiscale per i corrispettivi trasmessi telematicamente) e ricevuta fiscale, ovvero mediante altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi. Dal punto di vista sanzionatorio, l'agenzia afferma che non saranno punite le violazioni per le operazioni in regime di "split payment" eventualmente commesse anteriormente al 9.2.2015. 6. BANDI DI FINANZA AGEVOLATA IN SCADENZA. Di seguito i principali bandi di finanza agevolata in scadenza Soggetti Beneficiari Artigiani produttivi e servizi della Finalità Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi del 15% sull eccedenza delle spese sostenute rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi d imposta Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamenti per investimenti in energie rinnovabili a sostegno dell occupazione in Regione Toscana. zero a favore di investimenti produttivi compreso i fabbricati Bando Incentivi ISI 2014 per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza del lavoro Tipologia contributo Credito d imposta Interventi di garanzia zero Scadenza Dal 2015 Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 le aziende potranno inserire on line, sul portale dell INAIL le domande di finanziamento 11

Cooperative produttive e servizi alla PMI giovanili PMI femminili PMI settore turistico ricettivo PMI tutti i PMI Industriali e Servizi alla PMI Industriali e Servizi alla PMI Industriali e Servizi alla GI/PMI industriali e servizi alla PMI produttive e servizi alla PMI di e servizi alla PMI di e servizi alla zero a favore di investimenti produttivi compreso i fabbricati Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamenti per investimenti produttivi Interventi di garanzia a prima richiesta gratuita su finanziamento per liquidità Finanziamento agevolato a favore delle imprese costituite da giovani al di sotto di 40 anni per investimenti in beni strumentali e spese correnti (per un anno) Contributi a fondo Finanziamento agevolato a favore delle imprese costituite da donne per investimento in beni strumentali e spese correnti (per un anno) Credito d imposta a favore della digitalizzazione e riqualificazione delle strutture turistiche ed alberghiere Credito d imposta per l assunzione di personale impiegato in attività di R&S Contributi a fondo a favore dell innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati a favore dell innovazione organizzazione, introduzione dell ICT e sperimentazione di pratiche di innovazione sociale Contributi a fondo a favore dell Innovazione di prodotto e processo Contributi a fondo a favore delle Grandi Imprese /PMI per progetti di R&S nel settore energetico, ICT, fotonica, optoelettronica, robotica con la partecipazione di Istituti di Ricerca Contributi a fondo a favore delle PMI per progetti di R&S nel settore energetico, ICT, fotonica, optoelettronica, robotica con la partecipazione di Istituti di Ricerca agevolato fino all 85% del programma di investimento per apertura negozi, showroom, rappresentanze commerciali extra UE agevolato fino all 85% (con un massimo di euro 100.000,00) per la realizzazione di iniziative promozionali per la 1 partecipazione a fiere/mostre sui mercati extra UE (marketing e/o promozione del marchio italiano) strumentali e spese zero Interventi di garanzia Interventi di garanzia Finanziamento agevolato Finanziamento agevolato Credito d imposta Credito d imposta agevolato agevolato Febbraio 2015 Febbraio 2015 Febbraio 2015 Di prossima chiusura Di prossima chiusura 12

correnti (per un anno) PMI tutti i Aziende Ospedaliero- Universitarie, Enti del servizio Sanitario Regionale e PMI PMI Industriali di e servizi alla PMI Industriali di e servizi alla Start UP innovative PMI tutti i Contributi a fondo sotto forma di premi per la brevettazione e a favore della valorizzazione economica dei brevetti Contributi a fondo sotto forma di premi per la registrazioni di marchi presso l UAMI e l OMPI per la registrazione di marchi comunitari presso UAMI e presso l OMPI per la registrazione disegni e modelli di utilità a favore della digitalizzazione delle MPMI Finanziamenti a medio lungo termine a favore delle PMI per investimenti a valere sui fondi della BEI del 65% sulle spese da sostenere per l innovazione tecnologica mirata al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. di massimo l 80% delle spese previste per la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale Contributi a fondo a favore di progetti di R&S in materia di qualità della vita, la salute, dell uomo, biomedicale, l industria dei farmaci innovativi zero a favore di investimenti produttivi compreso i fabbricati a favore dell efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi zero a favore delle start up innovative per i progetti d investimenti sotto forma di Voucher per la digitalizzazione delle PMI Finanziamento a medio lungo termine zero. zero. Prossima apertura Aperto dal 3 marzo 2015 Prossima chiusura Aperto dal 12 gennaio 2015 Aperto dal 15 febbraio 2015 Prossima apertura Piccole e medie imprese o cooperative con sede legale e operativa sul territorio regionale toscano (di nuova costituzione e in espansione) Interventi agevolati a favore dell Imprenditoria Giovanile zero 13

7. INDICE ISTAT. Indice del mese di Dicembre 2014= 107,00 Variazione percentuale rispetto al mese precedente = 0,0 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell anno precedente = - 0,1 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +0,5 In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all ex coniuge in caso di separazione/divorzio. 14

SCADENZARIO Mese di FEBBRAIO Lunedì 16 febbraio IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE SPECIALE IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE INPS CONTRIBUTI IVS INPS DIPENDENTI INPS GESTIONE SEPARATA INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell imposta dovuta; Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2014 da parte dei contribuenti speciali e versamento dell imposta dovuta considerando l eventuale acconto già versato. Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali speciali ). Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento della quarta rata fissa 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti artigiani. Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio. Versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2014 e per l anticipo, anche rateizzato, 2015. Versamento del saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2014 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2014. 15

Venerdì 20 febbraio ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Mercoledì 25 febbraio IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Lunedì 2 marzo INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO CERTIFICAZIONE UNICA 2015 CERTIFICAZIONE UTILI IVA COMUNICAZIONE DATI IVA STAMPATI FISCALI INPS DIPENDENTI INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI IVA ACQUISTI DA SAN MARINO Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2014. Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Invio telematico all INPS, da parte degli esercenti attività d impresa che applicano dal 2015 il nuovo regime forfetario, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo. Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della certificazione dei redditi 2014 (ex mod. CUD); consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposti nel 2014 e delle relative ritenute. Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2014 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2014 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2014. Si rammenta che sono esonerati dall adempimento anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2014. Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2014 (ricevute fiscali, bolle d accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Invio telematico all INAIL della denuncia retributiva annuale. Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente. 16