LA NUOVA MODALITA PER OTTENERE L ESENZIONE DAL TICKET PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN BASE AL REDDITO



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LA NUOVA MODALITA PER OTTENERE L ESENZIONE DAL TICKET PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN BASE AL REDDITO A. LA NUOVA MODALITA 3 B. RILASCIO DELL ATTESTATO DI ESENZIONE 5 C. REQUISITI PER L ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE ALLE CONDIZIONI DI REDDITO 6 D. UTILIZZO DELL ATTESTATO DI ESENZIONE 9 E. LA GESTIONE DEL TRANSITORIO 10 F. INFORMAZIONI UTILI ALL ATTO DELLA PRESCRIZIONE 11 G. INFORMAZIONI UTILI ALL ATTO DELLA ACCETTAZIONE/EROGAZIONE 12 PAG. 1

INTRODUZIONE A partire dal mese di luglio 2011 cambiano le modalità per usufruire, da parte degli assistiti, dell esenzione per reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come previsto dal DM 11 dicembre 2009 Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria" e come precisato nelle note regionali: Nota prot. n. H1.2011.14310 del 10 maggio 2011 avente per oggetto Disposizioni applicative in merito al decreto 11 dicembre 2009 Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, Nota prot. n. H1.2011.16796 del 1 giugno 2011 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni applicative in merito al decreto 11 dicembre 2009 Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. La nuova normativa specifica che gli elenchi degli assistiti che hanno diritto all esenzione per reddito, con il relativo codice di esenzione, sono forniti annualmente dal Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) alle Regioni, sulla base delle dichiarazione dei redditi dell anno precedente all anno di invio. Regione Lombardia provvederà ad inviare agli aventi diritto una lettera riportante l attestazione di esenzione per reddito fornita dal MEF ed a registrare i dati di esenzione nell Anagrafe Regionale. Il medico, in fase di prescrizione, ricorrerà pertanto all Anagrafe Regionale per reperire tali dati. L assistito potrà comunque esibire l attestazione ricevuta per dimostrare il proprio diritto all esenzione. Qualora l assistito non riceva la comunicazione sopra citata, può effettuare presso la ASL, sotto la propria responsabilità, un autocertificazione in cui attesta di essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre condizioni previste che danno diritto all esenzione. Le autocertificazioni pregresse cartacee con codice a 6 cifre effettuate in ASL dagli assistiti, vengono convertite negli attuali (nuovi) codici di esenzione e caricate anch esse in Anagrafe Regionale Le esenzioni per reddito inviate da MEF hanno validità fino al 31 marzo dell'anno successivo all anno di invio mentre le autocertificazioni effettuate dall assistito in ASL hanno validità fino al 31 dicembre dell anno in corso. In ogni caso la durata dell esenzione non può superare la data di scadenza dell assistenza. Periodo transitorio Fino al 14 settembre 2011 compreso potranno pervenire alle strutture erogatrici: a) Prescrizioni in cui il medico ha riportato il nuovo codice di esenzione o il precedente codice a sei cifre fornito dalla ASL a seguito dell autocertificazione effettuata dal cittadino. Il codice viene riconosciuto in fase di prenotazione/erogazione della prestazione, senza che l assistito debba intervenire in alcun modo e senza che la struttura erogatrice debba effettuare alcuna verifica sulla veridicità del codice di esenzione (la verifica viene effettuata dalla ASL). b) Prescrizioni in cui il medico non ha specificato alcunché nella ricetta. In fase di prenotazione/erogazione della prestazione, l assistito appone la propria firma nell apposito spazio, autocertificando il proprio diritto all esenzione e viene biffato il campo contrassegnato con R. L EE eroga quanto prescritto ed i controlli relativi alla veridicità dell autocertificazione rimangono quelli attualmente in vigore. PAG. 2

Situazione a regime A regime l EE potrà continuare ad accettare/erogare prestazioni di ricette per le quali il medico non ha specificato alcun codice di esenzione adottando le attuali modalità (firma autografa dell assistito), purché la prescrizione sia stata prescritta anteriormente al 15 settembre 2011, svolgendo i controlli come indicato al precedente punto b). Per le prescrizioni emesse a partire dal 15 settembre 2011, l EE dovrà obbligatoriamente accettarle/erogarle secondo quanto specificato al punto a), cioè gestendo le esenzioni solo se indicate dal prescrittore nella ricetta. DOMANDE FREQUENTI E RELATIVE RISPOSTE A. LA NUOVA MODALITA A 1. Quale è in sintesi la nuova modalità per ottenere l esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali in base alle condizioni di reddito? La nuova modalità per ottenere l esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche prevede che l assistito riceva dalla Regione Lombardia una comunicazione, formulata in base ai dati inviati dal MEF, che ne attesti il diritto. La stessa informazione viene registrata nell Anagrafe Regionale e resa disponibile al medico prescrittore che riporta il codice dell esenzione sulla prescrizione. Nel caso non sia presente la registrazione nell Anagrafe Regionale, l assistito può esibire la comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi al medico che, egualmente, riporterà il codice dell esenzione sulla prescrizione. Se non è stata ricevuta nemmeno la suddetta comunicazione, l assistito che comunque ritenga di aver diritto all esenzione deve recarsi in ASL per effettuare l autocertificazione. Nei prossimi mesi sarà messo a punto il sistema che permetterà di effettuare l autocertificazione anche via Internet. A 2. Quali sono i requisiti necessari per essere esenti dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche in Lombardia? I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere l esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono riassunti nella tabella seguente. Si fa presente che Regione Lombardia ha ampliato il perimetro degli aventi diritto ridefinendo alcuni requisiti per l ottenimento del diritto all esenzione (visibili con sfondo giallo). Codice Esenzione E01 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) E05 Descrizione Codice Esenzione Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 38.500,00 euro PAG. 3 Validità del Codice del codice di esenzione Validità

E11 (0-14enni tutti) E02 E09 E03 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007) (equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL ma senza limite reddito) * Disoccupati e loro appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL ma senza limite reddito) * Disoccupati e loro appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico Titolari di pensione sociali e loro Validità Validità E04 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) E08 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL) * Lavoratore/trice in mobilità (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione (equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL) * Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione (equivalente al nr. progressivo assegnato dalla ASL) * Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione Validità (*) Nelle more del periodo transitorio le autocertificazioni già esistenti, ossia quelle con numero progressivo a 6 cifre emesse dalle ASL, possono ancora essere usate in fase prescrittiva purchè non oltre la loro scadenza. A 3. Da quando, per ottenere l esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito, è obbligatorio applicare la nuova modalità? Dal mese di luglio, al momento della prescrizione, il medico potrà apporre nell apposita casella il nuovo codice di esenzione o il precedente codice a sei cifre fornito dalla ASL a seguito di autocertificazione effettuata dal cittadino. Sarà facoltà del medico, nel periodo transitorio che si conclude improrogabilmente il 14 settembre 2011, compilare la prescrizione ancora con le attuali modalità. Si sottolinea che a far data dal 15 settembre 2011 il prescrittore su richiesta dell assistito dovrà apporre in ricetta il nuovo codice di esenzione o il codice a 6 cifre relativo alle autocertificazioni pregresse e di conseguenza la precedente modalità di prescrizione non sarà più utilizzata (non dovrà più essere biffata in ricetta la casella contenente la lettera R). PAG. 4

A 4. In base a quale normativa è cambiata la modalità per l esenzione dal pagamento del ticket per le condizioni di reddito? La nuova modalità è prevista dal Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell Economia e delle Finanze Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. La Regione Lombardia l ha applicata con le circolari n. H1.2011.0014310 del 10.05.2011, H1.2011.0016796 del 01.06.2011 e H1.2011.0019261 del 24.06.2011, dopo un confronto con le Aziende Sanitarie e le parti sociali. A 5. Perché è stata introdotta una nuova modalità per certificare il diritto all esenzione? Il Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) ha modificato la modalità di certificazione dell esenzione dal pagamento del ticket per le condizioni di reddito, al fine di assicurare le opportune verifiche e controlli sull effettivo diritto degli assistiti di usufruire di tale esenzione per l assistenza specialistica. B. RILASCIO DELL ATTESTATO DI ESENZIONE B 1. Che cos è l attestato di esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito? E un documento in cui sono registrati i dati anagrafici dell interessato, il codice fiscale, il codice di esenzione. Viene inviato in forma sintetica dall ASL all assistito, sulla base dei dati ricevuti dal MEF, o viene rilasciato in ASL, qualora l assistito non si riconosca nei dati forniti dal MEF e autocertifichi, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre condizioni previste, che danno diritto ad usufruire dell esenzione. B 2. Qualora il cittadino non abbia ricevuto l attestato di esenzione ticket in base al reddito e ritenga di essere in possesso dei requisiti, che cosa deve fare? Per ottenere l attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l assistito, nel caso sia in possesso dei requisiti, deve effettuare un autocertificazione presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera. Nei prossimi mesi sarà messo a punto il sistema che permetterà di effettuare l autocertificazione anche via Internet. B 3. E necessario munirsi preventivamente di uno specifico modulo per l autocertificazione? No, non è necessario in quanto l autocertificazione viene effettuata direttamente in ASL senza la necessità di esibire moduli compilati. Si ricorda che tale procedura è facilitata qualora il cittadino abbia con sé la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS). Completata la procedura viene rilasciato un attestazione di avvenuta registrazione dell autocertificazione. B 4. Per la richiesta di autocertificazione di esenzione dal pagamento del ticket ci si deve rivolgere esclusivamente alla ASL di residenza? Per effettuare richiesta di autocertificazione ci si deve rivolgere alla propria ASL di assistenza, dove è stata effettuata la scelta del medico di famiglia. PAG. 5

La propria ASL può anche essere in una provincia o in una regione differente rispetto al luogo di residenza, come accade per le persone domiciliate in un Comune diverso da quello di residenza, ad esempio per studio o per lavoro e che hanno effettuato l iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) presso il Comune di domicilio. B 5. L autocertificazione del diritto all esenzione dal pagamento del ticket può essere effettuata solo dall interessato? L autocertificazione deve essere effettuata dall interessato o dai soggetti di seguito indicati: dal genitore che esercita la potestà, se l interessato è soggetto alla potestà dei genitori dal tutore se l interessato è soggetto a tutela dall amministratore di sostegno se l interessato ne è soggetto dall interessato con l assistenza del curatore se l interessato è soggetto a curatela. B 6. Nel caso l assistito abbia già l esenzione dal pagamento del ticket per invalidità (o per patologia), è possibile chiedere anche l esenzione per le condizioni di reddito, avendone i requisiti? Non c è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistono i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni. Se l esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio. E utile chiedere anche l esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l esenzione per invalidità dà diritto ad esenzione solo per le visite/esami collegati alla specifica invalidità, così come avviene per l esenzione per patologia. C. REQUISITI PER L ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE ALLE CONDIZIONI DI REDDITO C 1. Quali sono le condizioni per avere l esenzione dal pagamento del ticket? Come riportato nella tabella inserita nella risposta al quesito A2, le condizioni per ottenere l esenzione al pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono legate alle condizioni economiche, all età, allo stato di occupazione come si evince dai dettagli di seguito riportati. Codice Esenzione E01 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) E05 E11 (0-14enni tutti) Descrizione Codice Esenzione Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 38.500,00 euro Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007) Validità del Codice del codice di esenzione Validità Validità PAG. 6

E02 Disoccupati e loro appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico E09 Disoccupati e loro appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico Validità E03 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) E04 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) Titolari di pensione sociali e loro Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico E08 Lavoratore/trice in mobilità (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione Validità C 2. A quale anno si riferisce il reddito considerato ai fini dell esenzione? Il diritto all esenzione viene riconosciuto sulla base dei dati di esenzione forniti dal MEF che si riferiscono alla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente. Le autocertificazioni presentate invece alla ASL nell anno corrente devono basarsi sul reddito percepito nell anno precedente. C 3. Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare? Per reddito complessivo fiscale ai fini dell esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare, quale risulta dall ultima dichiarazione dei redditi, come somma di tutti i redditi del nucleo familiare (definito al seguente punto C 5.) al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: - mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso; - mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 6; - mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1. PAG. 7

C 4. Come posso sapere qual è il reddito dell anno precedente se non è stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi o ricevuto il CUD o altro analogo modello? Nei primi mesi dell anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell anno precedente, si dovrà compilare l autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito, anche basandosi sulla precedente dichiarazione dei redditi, se la situazione non è modificata. Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà immediatamente darne comunicazione alla ASL, pagare gli eventuali ticket non versati e chiedere la revoca del diritto di esenzione. C 5. Che cosa si intende per nucleo familiare ai fini dell esenzione? Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale. C 6. Quali familiari possono essere considerati? I sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a 2.840,51. Sono : il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all estero altri familiari conviventi a carico: a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato b) i discendenti dei figli c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali d) i genitori adottivi e) i generi e le nuore; f) il suocero e la suocera; g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. C 7. E sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito? No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perché Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d Italia è più basso, ossia 36.151,98). PAG. 8

C 8. Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito? Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all esenzione se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti e se supera i 65 anni. D. UTILIZZO DELL ATTESTATO DI ESENZIONE D 1. L attestato di esenzione dal pagamento del ticket va portato sempre con sé? Il MMG/PDF, con l applicativo Scheda Sanitaria Informatica (SSII), analogamente a quanto già avviene per i codici esenzione per patologia/invalidità, è in grado di recepire i codici di esenzione per reddito memorizzati nell Anagrafe Regionale e riportarli in ricetta. Qualora però l informazione in Anagrafe Regionale non sia disponibile o, in quel momento, non sia disponibile il collegamento all Anagrafe stessa, l assistito può fornire al medico l attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre). È inoltre necessario presentare l attestato al medico specialista del Servizio Sanitario Regionale, nel caso in cui non abbia accesso all Anagrafe Regionale, al momento della prescrizione di una visita o di un esame. E pertanto consigliabile portare sempre con sé il proprio attestato. D 2. Che cosa si deve fare se nel corso dell anno non si hanno più i requisiti per l esenzione? Se nel corso dell anno vengono meno i requisiti che danno diritto all esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione alla ASL. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l autocertificazione per ottenere l esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all esenzione. Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dalla ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati e il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all art 76 del DPR 445/2000. D 3. Che cosa può accadere se si dichiarano dati non veri per ottenere l esenzione? L autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all art 76 del DPR 445/2000. La ASL controlla il contenuto delle autocertificazioni, verificando che sia vero quanto dichiarato, anche sulla base dei dati sul reddito, che vengono forniti dall Agenzia delle Entrate a partire dall anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. D 4. La ASL controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l esenzione? La ASL è tenuta a controllare il contenuto delle autocertificazioni verificando la veridicità di quanto dichiarato. I dati sul reddito vengono forniti alla ASL dall Agenzia delle Entrate a partire dall anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all art 76 del DPR 445/2000. PAG. 9

Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà inoltre versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito. E. LA GESTIONE DEL TRANSITORIO E 1. Come è organizzato il popolamento dei codici esenzione nell Anagrafe Regionale? I codici di esenzione per reddito E01, E03, E04 e limitatamente agli assistiti con età superiore a 14 anni, vengono registrati nell Anagrafe Regionale e trattati in modo analogo a quanto già oggi effettuato per le esenzioni per patologia. Essi saranno anche registrati nella Carta CRS dell assistito. I dati forniti da MEF vengono caricati in Anagrafe Regionale entro il mese di giugno 2011. Per quanto riguarda le autocertificazioni pregresse cartacee già effettuate in ASL dagli assistiti, queste sono in fase di conversione nei nuovi codici di esenzione e verranno anch esse caricate nell Anagrafe Regionale. Una prima parte verrà inserita entro fine giugno 2011. Si stima di completare il caricamento delle esenzioni pregresse entro il mese di settembre 2011. Ad inizio luglio sarà resa disponibile alle ASL un servizio per il trattamento informatico delle autocertificazioni che consentirà il caricamento dei dati di esenzione nell Anagrafe Regionale dell assistito e consentirà contestualmente la stampa di un attestato da rilasciare all assistito La procedura resa disponibile alle ASL permetterà solo in un secondo momento di registrare le autocertificazioni associate ai nuovi codici E03 e E04. E 2. Come si deve comportare il prescrittore con le vecchie certificazioni emesse dalle ASL? Il medico prescrittore potrà continuare ad apporre in ricetta il numero presente nella precedente autocertificazione, qualora l assistito ne sia in possesso. E 3. Come cambia l operatività dell operatore di Scelta e Revoca? L operatore di Scelta e Revoca troverà le nuove esenzioni caricate sul profilo dell assistito utilizzando l'interfaccia abituale; a partire da luglio 2011 avrà a disposizione, nel menù dei servizi relativi all Anagrafe Regionale, un apposito servizio per la gestione dell'autocertificazione del cittadino. E 4. Come si devono comportare gli operatori di Scelta e Revoca per le richieste di autocertificazioni che pervengono in momenti in cui non sia temporaneamente disponibile la nuova funzione di gestione di autocertificazione agli sportelli delle ASL? Gli operatori forniranno al cittadino i nuovi codici esenzione anziché le codifiche a sei caratteri, ed aggiorneranno le situazioni in NAR al ripristino della disponibilità dei servizi. PAG. 10

F. INFORMAZIONI UTILI ALL ATTO DELLA PRESCRIZIONE F 1. Con quali modalità i medici prescrittori potranno verificare l esigibilità delle esenzioni da parte del cittadino? I codici di esenzione per reddito sono registrati nell Anagrafe Regionale, analogamente a quanto già oggi avviene per le esenzioni per patologia/invalidità, e quindi visibili ai prescrittori. Le modalità di reperimento sono di seguito riportate: MMG/PDF: utilizzando le Schede Sanitarie Informatiche (SSII) che allineano l anagrafe locale del medico ai dati dell Anagrafe Regionale; Medico specialista: utilizzando un modulo prescrittivo integrato con il SISS, previo inserimento della CRS del paziente o, in alternativa, utilizzando i servizi SISS di Identifica Cittadino e Classe di Esenzione. Qualora l informazione in anagrafe non sia presente o, al momento della prescrizione, non sia disponibile il collegamento all Anagrafe Regionale, l assistito può fornire al medico l attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice, o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre). E in fase di realizzazione una Web Application accessibile a tutti i medici prescrittori con Carta Operatore che permetta di verificare le esenzioni per reddito del singolo cittadino anche NON iscritto al SSR lombardo. Questo consentirà di operare anche nel caso di mobilità inter. F 2. Dove deve essere indicato il codice esenzione per reddito nella prescrizione? Analogamente a quanto già avviene oggi per i codici di esenzione per patologia/invalidità, a regime, il diritto all esenzione per reddito potrà essere fruito dal cittadino se e solo se detto codice verrà indicato, durante l atto prescrittivo, nel campo codice esenzione. F 3. Come deve comportarsi il medico prescrittore per quanto concerne la biffatura sulla ricetta della lettera R (che precede la firma autocertificante dell assistito)? Con il decreto dell 11 dicembre 2009 non è richiesta la biffatura della casella contrassegnata dalla lettera "R ma soltanto l inserimento del codice di esenzione nelle apposite caselle come per le altre esenzioni. Si rammenta inoltre che lo stesso decreto richiede, qualora per l assistito non siano presenti esenzioni, la biffatura della casella contrassegnata dalla lettera "N. F 4. Al medico è richiesto di convertire i precedenti codici rilasciati dalle ASL nei nuovi codici? No, la nota prot. n. H1.2011.16796 del 1 giugno 2011, ribadisce che il medico potrà continuare ad inserire i vecchi codici a 6 cifre fino a quando tutte le certificazioni cartacee precedentemente registrate dalle ASL non saranno state registrate in Anagrafe (con conversione automatica del codice). F 5. Come cambia l operatività del medico prescrittore che utilizza una Scheda Sanitaria Informatica (SSII) integrata al SISS? L operatività, nel caso di SSII integrata al SISS, non cambia: l applicativo del medico, durante l atto prescrittivo, allinea le informazioni anagrafiche dell assistito presenti in Anagrafe Regionale (comprensive anche delle esenzioni per reddito) con quelle contenute nel software locale. Il medico PAG. 11

può quindi procedere a inserire tali nuove codifiche oppure il codice a 6 cifre, nel caso il cittadino sia in possesso dell autocertificazione pregressa, qualora l assistito presenti ambedue le codifiche dovrà preferire l utilizzo della nuova. G. INFORMAZIONI UTILI ALL ATTO DELLA ACCETTAZIONE/EROGAZIONE G 1. Come cambia l operatività nella fase di accettazione/erogazione? Fino al 14 settembre 2011 compreso possono pervenire alle strutture erogatrici: a) Prescrizioni in cui il medico ha riportato il nuovo codice di esenzione o il precedente codice a sei cifre fornito dalla ASL a seguito dell autocertificazione effettuata dal cittadino. Il codice viene riconosciuto in fase di prenotazione/erogazione della prestazione, senza che l assistito debba intervenire in alcun modo e senza che la struttura erogatrice debba effettuare alcuna verifica sulla veridicità del codice di esenzione (la verifica viene effettuata dalla ASL). b) Prescrizioni in cui il medico non ha specificato alcunché nella ricetta. In fase di prenotazione/erogazione della prestazione, l assistito appone la propria firma nell apposito spazio, autocertificando il proprio diritto all esenzione e viene biffato il campo contrassegnato con R. L EE eroga quanto prescritto ed i controlli relativi alla veridicità dell autocertificazione rimangono quelli attualmente in vigore. Le modalità precedentemente elencate manterranno la loro validità fino a settembre 2011. Dal 15 settembre rimarrà valida, per quanto riguarda la fase prescrittiva, soltanto la modalità a). Rimarrà valida anche la modalità b) limitatamente alle ricette prescritte anteriormente al 15 settembre 2011. PAG. 12