ESTRATTO DEL REGOLAMENTO



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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI PRIMO CICLO S. AGOSTINO PAVIA - VIGEVANO 27100 PAVIA - Via J. Menocchio, 26 tel. 0382/24322 fax 0382/22892 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO Estratto del Regolamento attuato in via provvisoria, in attesa di approvazione definitiva da parte della CEC. Pavia, 23 aprile 2012 I. Studenti Art. 1 Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, uditori, ospiti. Art. 2 Sono iscritti come studenti ordinari al Triennio coloro che hanno conseguito un titolo di studio prescritto per l accesso alle Università di Stato. Sono iscritti come studenti ordinari fuori corso quegli studenti che hanno concluso la frequenza obbligatoria dei corsi del Triennio, ma devono ancora completare gli esami di alcuni corsi o sostenere l esame per il conseguimento del titolo accademico. Art. 3 Sono iscritti come studenti straordinari coloro che mancano del titolo prescritto per l iscrizione, hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare tutti i corsi del piano di studi e di sostenerne i relativi esami. Per essere iscritto come studente straordinario lo studente deve dimostrare di avere l idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l iscrizione. Gli studenti straordinari non possono accedere alla Laurea in Scienze Religiose; hanno tuttavia la possibilità di ottenere al termine del loro curriculum, un Attestato di Cultura Religiosa. Il curriculum di uno studente straordinario può essere valutato ai fini del passaggio a studente ordinario solo qualora, in itinere, entrasse in possesso delle condizioni previste dall articolo precedente. Art. 4 Sono iscritti come studenti uditori coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami. Agli studenti uditori è concesso di frequentare un massimo di corsi equivalente a 200 ore annuali. È possibile effettuare l iscrizione prima dell inizio dei corsi che si intendono frequentare. Art. 5 Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico presso questo Istituto, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto. Per essere iscritti come studenti ospiti, nella domanda di iscrizione si dovrà specificare: - a quali corsi si intende iscriversi;

- da quale Istituto si proviene o in quale Istituto si è intenzionati a far valere i crediti dei corsi e degli esami che si vogliono sostenere presso questo ISSR. Art. 6 Gli studenti iscritti, all inizio dell Anno Accademico, eleggono i propri rappresentanti fra gli studenti ordinari, uno per ogni anno di corso, con il compito di proporre al Direttore problemi ed esigenze. A sua volta, il Direttore si riserva di convocare i rappresentanti degli studenti, qualora lo richiedano i problemi connessi con la vita e l attività dell Istituto. Art. 7 I rappresentanti eletti dagli studenti scelgono fra di loro il delegato al Consiglio d Istituto. II. Iscrizione Art. 8 Per essere iscritto come studente ordinario, occorre aver compiuto il 18 anno di età o compierlo entro il mese di dicembre dell anno di immatricolazione. Gli studenti, all atto di iscrizione, devono presentare in Segreteria: - domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti; - due fotografie formato tessera, firmate sul retro; - fotocopia di un documento di identità; - fotocopia autenticata del titolo di studio (diploma di maturità o di laurea) o certificato sostitutivo di maturità o certificato di laurea con esami di profitto al fine dell eventuale riconoscimento di alcuni esami; - lettera di presentazione del proprio parroco o, in caso particolare, di un altro sacerdote attestante l idoneità a frequentare l Istituto. Se si possiede un titolo di studio conseguito al di fuori dello Stato Italiano, è necessario: - dimostrare che il titolo di studio in proprio possesso è valido in Italia per l iscrizione a una Università Italiana, in base agli accordi culturali esistenti tra la Repubblica Italiana e il Governo del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito; - dimostrare una buona padronanza della lingua italiana tramite il superamento di un test a cui lo studente verrà richiesto di sottoporsi. Nel caso di non superamento di tale test, l Istituto si riserva di rendere obbligatoria la frequenza a un corso di lingua italiana; il non superamento di tale corso renderà impossibile la formalizzazione dell iscrizione stessa. Art. 9 Non viene accolta la domanda di iscrizione di quegli studenti che siano già iscritti o che intendano contemporaneamente iscriversi come studenti ordinari ad un altro Istituto Universitario o a una Facoltà di carattere teologico. Art. 10 Le domande devono essere presentate presso la sede dell Istituto durante l orario di apertura della Segreteria, entro il termine stabilito nel Calendario Accademico. Dopo tale termine, altre domande di iscrizione possono essere accettate solo previo consenso del Direttore. Art. 11 L iscrizione agli anni successivi avviene su richiesta, compilando un apposito modulo e versando l importo per i diritti amministrativi.

III. Diritti Amministrativi Art. 12 All atto dell iscrizione gli studenti si impegnano a versare l importo per i diritti amministrativi fissato di anno in anno, secondo le modalità previste dalla Segreteria. L iscrizione effettuata oltre il termine stabilito comporta una penalità prevista dalla Segreteria. Art. 13 Chi non regolarizza la propria posizione secondo le modalità prescritte non viene considerato iscritto all Istituto. Art. 14 Gli studenti uditori e gli studenti ospiti versano una quota di iscrizione fissata di anno in anno più una quota per ogni corso che intendono frequentare. Art. 15 Gli studenti fuori corso, per non perdere il diritto a sostenere gli esami dei corsi o a sostenere l esame per il conseguimento del titolo accademico, sono tenuti ad iscriversi entro il 31 gennaio di ogni Anno Accademico, versando la quota stabilita. Art. 16 Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni, i certificati e i verbali d esame rilasciati dalla Segreteria. IV. Frequenza ai corsi Art. 17 Lo studio delle discipline teologiche richiede costante partecipazione attiva alle lezioni. Per questo la frequenza è obbligatoria per almeno i due terzi delle ore complessive di ciascun corso. Art. 18 Chi non avesse raggiunto il numero di frequenze richieste deve frequentare il corso nei successivi Anni Accademici. Art. 19 È compito di ogni docente: - verificare la frequenza di ogni studente alle sue lezioni con le modalità che ritiene più opportune; - compilare e sottoscrivere un registro dal quale risultino, in modo chiaro e inequivocabile, le presenze rilevate e la sua delibera all ammissione o alla non ammissione di ogni studente a quell esame; - consegnare tale registro alla Segreteria entro i due giorni successivi alla fine del suo corso, sia per le eventuali rilevazioni ai fini delle iscrizioni di ogni studente agli appelli che per l archiviazione del registro stesso agli atti. Art. 20 Eventuali deroghe dall obbligo della frequenza dei 2/3 delle lezioni possono essere accordate, in via eccezionale e per giusta causa, esclusivamente dal Direttore, in accordo con il docente di quel corso, dietro presentazione di una richiesta scritta e documentata. In tal caso il docente valuterà l eventualità di un programma di studi personalizzato proporzionato ai crediti ECTS del corso.

V. Omologazioni Art. 21 È possibile chiedere l omologazione di corsi ed esami sostenuti presso altri ISSR, Facoltà Teologiche o altri Istituti Universitari, purché questi corrispondano sostanzialmente a quelli di questo ISSR. Art. 22 Per ottenere le omologazioni, lo studente deve farne richiesta scritta entro il primo mese dall inizio delle lezioni, presentando in Segreteria la certificazione originale degli esami sostenuti. Art. 23 Le richieste di omologazione, eventualmente corredate dai programmi ufficiali dei corsi frequentati, qualora richiesti per la valutazione, vengono accolte o respinte dal Direttore, sentito un docente referente per ogni area tematica. Art. 24 La risposta allo studente, firmata dal Direttore, viene data per iscritto dalla Segreteria. Copia della stessa viene depositata nella cartella personale dello studente e fa fede per gli atti successivi della sua carriera scolastica. VI. Esami Art. 25 Sono previste tre sessioni ordinarie di esami: - la sessione invernale, alla fine del I Semestre; - la sessione estiva, alla fine del II Semestre; - la sessione autunnale, prima o all inizio dell Anno Accademico. Eventuali sessioni straordinarie o pre-appelli o post-appelli delle sessioni ordinarie vengono fissate di anno in anno dal Direttore. Art. 26 Nelle sessioni straordinarie è possibile sostenere gli esami soltanto di quei corsi che sono terminati nel semestre immediatamente precedente la sessione stessa. L appello viene fissato se almeno quattro studenti lo richiedono. Art. 27 L esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione immediatamente successiva al termine del corso stesso. Art. 28 L ordine e l orario degli esami viene fissato dai docenti e opportunamente notificato dalla Segreteria. Art. 29 La domanda di iscrizione ad ogni singolo esame viene accettata a condizione che: - si siano frequentati almeno i due terzi delle lezioni del corso; - si sia in regola con le norme di iscrizione e con il versamento dei diritti amministrativi.

Art. 30 La domanda di iscrizione agli esami deve essere presentata entro il termine previsto dal Calendario Accademico. Art. 31 Si concede la facoltà di cambiare l appello nel quale ci si è iscritti o di ritirarsi dall esame fino a tre giorni prima della data fissata per l esame stesso. Oltre tale termine, l esame rinviato non può essere sostenuto nella successiva sessione d esami. Art. 32 Gli esami di Sacra Scrittura 1 (Introduzione all AT), Introduzione al Mistero di Cristo, Teologia Fondamentale e Storia della filosofia 1 hanno carattere propedeutico; per tale motivo è consigliabile che vengano sostenuti con esito positivo prima di affrontare i successivi esami inerenti le medesime discipline. Art. 33 L esame si svolge normalmente in forma orale. Su richiesta del docente e con l approvazione del Direttore può svolgersi in forma scritta. Art. 34 Il voto viene espresso in trentesimi secondo il seguente significato: 1 17 non approvato 18 21 sufficiente 22 23 discreto 24-26 buono 27-29 molto buono 30-30 lode ottimo. Il voto ha valore giuridico solo se vidimato dalla Segreteria. Art. 35 È concesso allo studente di ritirarsi durante l esame o di rifiutare il voto. Art. 36 Lo studente che accetta il voto deve controfirmare il verbale d esame, firmato dal professore, immediatamente alla fine dell esame stesso, nel caso di esame orale. Nel caso di esame scritto, dovrà firmare il verbale in Segreteria, entro un mese dalla comunicazione dei risultati. Qualora dopo tale termine il verbale non fosse ancora firmato, il voto viene ritenuto accettato. Art. 37 Nel caso il voto venga accettato, non è più possibile rifiutarlo successivamente. Art. 38 Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva o che hanno rifiutato il voto possono ripetere l esame a partire dalla sessione successiva. Non è consentito ripetere l esame nella stessa sessione. Art. 39 Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l Anno Accademico termina con la sessione invernale dell anno successivo a quello in cui si sono frequentati i corsi.

Art. 40 La verifica della conoscenza delle lingue straniere (test sostenuti o corsi frequentati in vista della verifica) comporta un riconoscimento di almeno 6 crediti (ECTS). Art. 41 Gli studenti fuori corso, previa iscrizione annuale, possono sostenere gli esami mancanti entro sette anni dalla fine della frequenza dell ultimo anno accademico. Art. 42 Dopo sette anni dalla fine della frequenza dell ultimo anno accademico come studenti ordinari o straordinari, gli studenti fuori corso perdono la qualifica di studenti dell ISSR e il diritto al completamento degli esami o al conseguimento del titolo accademico. Art. 43 Se uno studente non si iscrive all ISSR secondo le modalità previste per più di due anni consecutivi, la validità degli esami sostenuti verrà giudicata dal Direttore. VII. Prove finali Art. 44 Per conseguire la Laurea in Scienze Religiose, il candidato deve: 1. presentare richiesta scritta di assegnazione della tesi di laurea in Segreteria almeno quattro mesi prima della sessione d esame. Da tale richiesta dovrà figurare il titolo dell elaborato scritto e il nome del relatore, oltre a una breve descrizione dell obiettivo, della struttura analitica e della bibliografia. La richiesta dovrà essere approvata, oltre che dal relatore, dal Direttore e da un terzo docente dell Istituto; 2. presentare un elaborato scritto che attesti le capacità del candidato di trattare sistematicamente ed in modo approfondito un argomento attinente le materie svolte nel percorso accademico. Deve trattarsi di un elaborato avente una consistenza compresa tra le 45.000 e le 60.000 battute, da difendere oralmente di fronte ad una Commissione composta da almeno tre professori. L elaborato, in triplice esemplare, dovrà essere depositato in Segreteria entro il termine pubblicato sul calendario accademico e comunque almeno due mesi prima della data della sessione d esame. Tutti e tre gli esemplari dovranno essere firmati dallo studente candidato e dal docente relatore; 3. essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e versare i diritti amministrativi previsti per l ottenimento del Certificato di Laurea. Art. 45 Il candidato, oltre a presentare l elaborato scritto, dovrà sostenere, oralmente, un esame finale sintetico, in cui sarà interrogato su un tesario prestabilito. Tale tesario è suddiviso in 5 aree: Filosofia e scienze umane, Sacra Scrittura, Introduzione alla teologia Teologia fondamentale, Teologia sistematica, Teologia morale. Il candidato ha la possibilità di scegliere un tema per area e verrà interrogato su almeno due temi tra i cinque presentati (uno per area). Art. 46 Il voto finale sarà espresso in centodecimi (/110) e sarà composto, fino a un massimo di 80 (ottanta) punti, dalla media dei voti riportati nei singoli esami sostenuti presso questo ISSR, fino a un massimo di 10 (dieci) punti dalla valutazione della Commissione sulla tesi scritta e

fino a un massimo di 20 (venti) punti dalla valutazione della Commissione sull esame orale (tesario). Art. 47 Il titolo di Laurea in Scienze Religiose è rilasciato allo studente dalla Facoltà Teologica dell Italia Settentrionale tramite la Segreteria dell ISSR, che documenterà alla FTIS il superamento degli esami prescritti. In attesa del documento ufficiale attestante il titolo conseguito, la Segreteria può rilasciare, su richiesta dello studente ed ai fini consentiti dalla Legge, un documento provvisorio che certifichi l avvenuto superamento delle prove per il conseguimento del titolo stesso. Art. 48 Le date delle sessioni per gli esami di Laurea in Scienze Religiose saranno non più di tre per ogni anno accademico e verranno opportunamente comunicate ai laureandi. Le sessioni saranno presiedute dal Preside della FTIS o da un suo delegato e la commissione esaminatrice sarà formata, oltre che dal Presidente, da almeno due docenti dell Istituto, per un totale di almeno tre professori, come dal precedente art. 44, punto 2.