SENATO DELLA REPUBBLICA



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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1171 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002 Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 1171 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. ± Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha chiesto all'italia di contribuire a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» con un prestito di complessivi 800 milioni di Dititti speciali di prelievo (DSP), in due tranche di 250 milioni di DSP ± chiesti all'epoca in cui il conto era denominato Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) ± e 550 milioni di DSP. Il contributo richiesto all'italia eá in linea con quello chiesto anche agli altri paesi G7 e con l'impegno del nostro paese a favore dei paesi piuá poveri. La PRGF eá uno strumento finanziario specificamente disegnato per aiutare i paesi a basso reddito nella strategia di riduzione della povertaá e riveste un ruolo chiave nell'ambito della iniziativa per la riduzione del debito nei paesi piuá poveri. Il rispetto delle condizioni previste nei programmi associati alla PRGF rappresenta infatti una condizione necessaria affincheá i paesi eleggibili possano beneficiare del meccanismo di alleggerimento del debito previsto dall'iniziativa HIPC (Highly Indebted Poor Countries). Le operazioni di prestito del PRGF Trust sono condotte attraverso un «Conto Presisti», un «Conto Riserve» e un «Conto Sussidi». Le risorse del «Conto Prestiti» sono raccolte mediante prestiti a tassi di mercato contratti dal Trust con istituzioni finanziarie indicate dai paesi donatori (per l'italia la Banca d'italia). Il Trust effettua i pagamenti in conto restituzione ed interessi dei suoi prestiti ricorrendo agli introiti provenienti dalle restituzioni dei suoi debitori al «Conto Sussidi» e al «Conto Riserve». Il «Conto Sussidi» ha sostanzialmente la funzione di integrare le risorse necessarie a compensare la differenza tra il tasso di interesse praticato dal Trust e il tasso agevolato pagato dai paesi beneficiari. Le risorse del «Conto Riserve» possono essere utilizzate dal Trust per effettuare i pagamenti dei propri prestiti (o degli interessi) nel caso in cui i fondi provenienti dalla restituzione dei prestiti erogati dal «Conto Prestiti» o le risorse del «Conto Sussidi» si rivelino insufficienti a far fronte ai suddetti pagamenti. L'unitaÁ di conto degli impegni e dei prestiti eá il Diritto speciale di prelievo e i pagamenti sono ordinariamente effettuati in dollari USA. Con l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge si autorizza la Banca d'italia a concedere un prestito pari a 250 milioni di DSP al «Conto Prestiti» dell'esaf, amministrato dal FMI. Con il comma 2 del medesimo articolo si autorizza la Banca d'italia a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, al Conto Prestiti della PRGF, a integrazione del prestito di cui al comma 1. La suddivisione dei due prestiti a valere sul medesimo conto risponde alla diversa scansione temporale con cui sono pervenute le richieste di contribuzione. In particolare, la richiesta di un prestito di 550 milioni di DSP, pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel settembre 2000, si colloca nel quadro del rafforzamento dell'iniziativa per l'alleggerimento del debito dei paesi poveri, che richiederebbe risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste, per coprire le necessitaá finanziarie del conto PRGF nel periodo 2001-2005, a partire dal quale i programmi PRGF potranno essere auto-finanziati attraverso le risorse accumulate nel Trust.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 1171 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Con il comma 3 del medesimo articolo si consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere garanzia per il rimborso del capitale oltre gli interessi nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF. La garanzia dello Stato eá aggiuntiva a quella del «Conto Riserve» che, dispone di risorse sufficienti, a coprire il 40 per cento dei crediti PRGF. Nel caso in cui il PRGF Trust, anche dopo aver utilizzato le riserve del «Conto Riserve», non dovesse essere in grado di rimborsare il prestito della Banca d'italia, quest'ultima potraá chiedere l'esecuzione della garanzia dello Stato. Detta garanzia copre la restituzione del capitale ed eá estesa al pagamento degli interessi maturati, tenuto conto del fatto che la differenza tra il tasso «di mercato» riconosciuto alla Banca d'italia e il tasso agevolato a carico dei beneficiari eá a carico del «Conto Sussidi». Si precisa, infine, che al momento in cui si scrive il controvalore di 1 DSP eá di circa 1,401398 euro; pertanto il prestito di cui al comma 1 dell'articolo 1, di cui viene prevista la concessione, ammonta all'incirca a 350 milioni di euro (circa 678 miliardi di lire), mentre il prestito di cui al comma 2 ammonta all'incirca a 771 milioni di euro (circa 1.492 miliardi di lire); trattandosi, tuttavia, di valori soggetti a oscillazioni in quanto legati all'andamento di un paniere di valute, non si eá ritenuto opportuno precisare nel testo del disegno di legge il corrispondente valore in euro del prestito.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 1171 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Relazione tecnica PRESTITO GARANTITO DALLO STATO A FAVORE DELLA PRGF Con il presente disegno di legge si accorda una garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF. Tale garanzia eá aggiuntiva a quella del «Conto Riserve», pertanto la possibilitaá di un esborso eá da considerare ipotesi assai improbabile. Il prestito da garantire eá pari a complessivi 800 milioni di Diritti speciali di prelievo (DSP). Poiche il controvalore di 1 DSP, all'epoca della redazione del disegno di legge, risulta pari a circa 1,401398 euro, il valore complessivo in euro ammonterebbe a 1.121 milioni. Trattandosi, tuttavia, di valori soggetti a oscillazioni in quanto legati all'andamento di un paniere di valute, non si eá ritenuto opportuno precisare nel testo del disegno di legge il corrispondente valore in euro del prestito. L'eventuale copertura del provvedimento eá reperita mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ai sensi dell'articolo 7, vedi secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unitaá previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 1171 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La Banca d'italia eá autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalitaá concordate tra il FMI, la Banca d'italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'italia eá autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility, amministrato dal FMI, secondo le modalitaá concordate tra il FMI, la Banca d'italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 eá accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF. Art. 2. 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unitaá previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, e corrispondenti per gli esercizi successivi.