Capofamiglia CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE



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Capofamiglia CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.

Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.

INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni relative all Impresa...pag. 2 di 10 B. Informazioni sul Contratto...pag. 3 di 10 C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami...pag. 7 di 10 Glossario...pag. 9 di 10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE... pag. 1 di 9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA... pag. 4 di 9 ESTENSIONI DI GARANZIA... pag. 8 di 9 1 di 10

NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/09/2015. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet www.cargeas.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni relative all Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Via Tolmezzo, 15 20132 Milano, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498. Sito Internet: www.cargeas.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell esercizio. L Indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%. 2 di 10

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.! Avvertenza: Le parti possono disdettare il contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Si rinvia all art.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte dalla Sezione Danni Limitazioni ed esclusioni Con la Polizza Capofamiglia l Assicurato viene tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, quale civilmente responsabile per la: - Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) relativamente a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un evento accidentale derivante nell ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debba rispondere. - Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (R.C.O.) L Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965,n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. La copertura vale anche per i rischi derivanti: 1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell appartamento eletto a dimora abituale; 2. la proprietà e conduzione di una casa o appartamento destinati quali seconda abitazione per villeggiatura dell Assicurato; 3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza; 4. l esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia; 5. l uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici; 6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell Assicurato; 7. l intossicazione e l avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; 3 di 10

8. la responsabilità civile di babysitters, ragazze alla pari e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell espletamento delle mansioni svolte per conto dell Assicurato, sempreché queste ultime non comportino l obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); 9. la proprietà ed uso di velocipedi, compreso il Rischio di circolazione; 10. l esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi: - la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, e di wind-surf; - la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - la pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio; - la pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso dell attrezzatura e macchinario inerenti; - l uso e guida di veicoli a motore di terzi non soggetti all Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n 209 del 7/9/2005; - la partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale; 11. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del comportamento dei figli minori dell Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest ultimo; 12. la partecipazione dell Assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola; 13. la conseguenza dell azione di rivalsa subita dall Assicurato in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, per opera di figli minori; 14. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest ultimo ai sensi del D.Lgs n 209 del 7/9/2005, nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell Assicurato; 15. i danni provocati a terzi non trasportati dall Assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà altrui; 16. i soli danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai figli minorenni dell Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; 17. i danneggiamenti materiali subiti dalle Cose trovantisi nell abitacolo delle autovetture condotte dall Assicurato, purché tali Cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili terzi ai sensi di Polizza. La validità delle prestazioni di cui ai punti 13. e 14. è subordinata all esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi a sensi del D.Lgs n 209 del 7/9/2005, mentre per le prestazioni di cui ai punti 10., quinta linea e 13, sono in ogni caso esclusi i danni ai veicoli ivi citati. 4 di 10

Estensioni di garanzia sempre valide: - Baby Sitting; - Danni da incendio; - Danno biologico; - Difesa penale; - Inesatta interpretazione INAIL. Estensione di garanzia valida solo se contrassegnata - Esercizio dell attività venatoria.! Avvertenza: La presente copertura assicurativa è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto dell articolo 8, delle Condizioni di Assicurazione.! Avvertenza: La presente copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto dell articolo 7, delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio-Nullità Non previsto 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio Non previsto 6. Premi Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno. Il Contratto di Assicurazione, salvo diversa pattuizione, è stipulato con frazionamento annuale. E consentito altresì il frazionamento: - semestrale, con oneri aggiuntivi pari al 4%, a condizione che il Premio imponibile per rata non sia inferiore a e 75,00; - quadrimestrale, con oneri aggiuntivi pari al 5%, a condizione che il Premio imponibile per rata non sia inferiore a e 100,00. Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire nei limiti di legge con i seguenti mezzi di pagamento: 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all Impresa oppure all Intermediario; 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l Impresa o l Intermediario; 3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 ed assicurativa ex Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. 5 di 10

7. Rivalse! Avvertenza: Si rimanda a quanto prevede l articolo 1916 de Codice Civile. 8. Diritto di recesso! Avvertenza: Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di Sinistro. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. In caso di contratto pluriennale, a partire dall inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile). Il diritto dell Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di Sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all Indennizzo ai sensi dell art. 1915 Codice Civile. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 3 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. 6 di 10

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione! Avvertenza: In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell Impresa, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro otto giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia all articolo 3, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Nel sito internet dell Impresa, nell apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami Via Tolmezzo, 15 20132 Milano Fax 02 49980492 e-mail: reclami@cargeas.it Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; 7 di 10

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 e-mail: ivass@pec.ivass.it In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Sarà cura dell IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall acquisizione degli eventuali elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net. 14.Arbitrato Non previsto. 8 di 10

GLOSSARIO Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda. Assicurato Assicurazione Contraente Cose Franchigia Impresa Indennizzo Indice Indice di riferimento annuale Indice data Sinistro IVASS già ISVAP il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. È considerato tale tanto il Contraente quanto ogni familiare stabilmente convivente con il Contraente stesso, anche se maggiorenne. Sono equiparati ai familiari il convivente more uxorio e i soggetti in affidamento, anche temporaneo. la prestazione di garanzia da parte dell Impresa. il soggetto che stipula l Assicurazione. si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali. l importo prestabilito che in caso di Sinistro è in carico all Assicurato e per il quale l Impresa non riconosce l Indennizzo. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. la somma dovuta dall Impresa in caso di Sinistro. si intende l Indice (pubblicato dall ISTAT) prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. si intende l Indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di Premio o il mese di decorrenza della Polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta. si intende l Indice relativo al terzo mese precedente la data del Sinistro. l organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti. 9 di 10

Massimale Polizza Premio Rischio Sinistro somma fino a concorrenza della quale l Impresa presta la Garanzia. il documento che prova l Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente all Impresa. la probabilità che si verifichi l evento dannoso. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Benoit Marie Thys 10 di 10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 9

ART. 1 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Premio deve essere pagato all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 C.C. ART. 2 - Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno è così successivamente. ART. 3 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all Impresa entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza (in deroga a quanto previsto dell art. 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti dell Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta pretorile a norma della legge infortuni ricordandosi di avvertire l Impresa dell inizio del procedimento penale, non appena ne abbia notizia. ART. 4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico dell Impresa le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra l Impresa e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. L Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ART. 5 - Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto 2 di 9

dell Indennizzo, l Impresa o il Contraente possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso da parte dell Impresa stessa, essa entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. ART. 6 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3 di 9

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA ART. 7 - Oggetto dell Assicurazione a - L Impresa, nei limiti dei massimali pattuiti, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per la: Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) relativamente a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un evento accidentale derivante nell ambito della vita privata (esclusi i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici) da fatto personale proprio o delle persone di cui debba rispondere. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l Assicurazione di legge. b - La garanzia comprende, anche: 1. la proprietà e/o conduzione della casa o dell appartamento eletto a dimora abituale (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 2. la proprietà e conduzione di una casa o appartamento destinati quali seconda abitazione per villeggiatura dell Assicurato (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive; 3. per i soli Assicurati che occupano gli enti predetti in qualità di locatari: i danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali costituenti gli enti stessi ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, escluso, però, il rimborso sia delle spese di tinteggiatura e simili, sia di quelle imputabili all esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per danni conseguenti all uso, usura o vetustà delle Cose danneggiate; 4. l esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia; 4 di 9

5. l uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative anche se poste all esterno dei fabbricati di cui ai precedenti punti 1. e 2. (es. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti); 6. la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività per professione; per ogni Sinistro cagionato da cani verrà applicata una Franchigia assoluta di 7 100,00; 7. l intossicazione e l avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall Assicurato; 8. la responsabilità civile di babysitters, ragazze alla pari e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, ivi compresi gli infortuni che dette persone subiscano nell espletamento delle mansioni svolte per conto dell Assicurato, sempreché queste ultime non comportino l obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.); 9. la proprietà ed uso di velocipedi, compreso il Rischio di circolazione; 10. l esercizio di attività sportive e del tempo libero, ritenendo con ciò inclusi: - la proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, quest ultima di lunghezza non superiore a mt. 6,5, nonché di wind-surf; - la proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; - la pratica del campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio; - la pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso dell attrezzatura e macchinario inerenti; - l uso e guida di veicoli a motore di terzi non soggetti all Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n 209 del 7/9/2005; - la partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico o amatoriale (vale a dire quelle per le quali non abbia luogo nessuna forma di compenso pecuniario); 11. la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del 5 di 9

comportamento dei figli minori dell Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest ultimo. Questa prestazione non vale, però, per le persone che svolgono attività di insegnamento (anche di mestieri, arti o attività sportive e simili); 12. la partecipazione dell Assicurato e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.5.1974, n. 416) ed a ogni altra attività autorizzata dalle Autorità sco lastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa altresì la responsabilità derivante dal fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza; 13. la conseguenza dell azione di rivalsa subita dall Assicurato in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a sua insaputa, per opera di figli minori; 14. le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest ultimo ai sensi del D. Lgs n 209 del 7/9/2005, nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell Assicurato; 15. i danni provocati a terzi non trasportati dall Assicurato mentre è trasportato su veicoli di proprietà altrui; 16. i soli danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai figli minorenni dell Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; 17. i danneggiamenti materiali subiti dalle Cose trovantisi nell abitacolo delle autovetture condotte dall Assicurato, purché tali Cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili terzi ai sensi di Polizza. La validità delle prestazioni di cui ai punti 13. e 14. è subordinata all esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di regolare copertura assicurativa verso terzi a sensi del D.Lgs n 209 del 7/9/2005, mentre per le prestazioni di cui ai punti 10., quinta linea e 13, sono in ogni caso esclusi i danni ai veicoli ivi citati. ART. 8 - Esclusioni Non sono considerati terzi: a - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b - il dipendente dell Assicurato che subisca il danno in relazione all attività lavorativa. 6 di 9

La garanzia non comprende: a - i danni alle Cose, veicoli compresi, che l Assicurato o le persone di cui lo stesso debba rispondere, abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione (fatta eccezione per i locatori per i quali si conferma quanto previsto all art.7, punto 3), i danni da furto, da incendio a Cose (fatta eccezione per quanto diversamente previsto all art. 7 terza linea e dall estensione di garanzia 2); b - la guida ed uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili, salvo quanto diversamente pattuito all art. 7 punti 10., quinta linea, 13., 14. e 16; c - i maggiori oneri derivanti dall obbligo solidale dell Assicurato - in quanto condomino - con altri eventuali condomini; d - i danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazione di acque, terreni o colture; e - i danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, ovvero non imputabili alla conduzione del fabbricato occupato dall Assicurato; f - l esercizio dell attività venatoria, se non espressamente richiamato mediante la relativa estensione di garanzia; g - riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto. ART. 9 - Validità territoriale L Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero. ART. 10 - Indicizzazione Nel corso dell anno contrattuale tutti gli importi monetari di Polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell Indice (adeguamento costante). In caso di Sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: l Indice data Sinistro e l Indice di riferimento annuale. L Impresa rinuncerà al maggior Premio che le competerebbe in relazione all adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell anno. Il Premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. È facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola con preavviso da darsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. 7 di 9

ESTENSIONI DI GARANZIA (Sempre valide) L Assicurazione è estesa: Baby Sitting 1) all esercizio, da parte dei familiari conviventi, del baby sitting e comprende sia i danni corporali subiti dai minori assistiti, sia i danni da essi provocati a terzi, sempreché sussista una responsabilità a carico dell Assicurato; Danni da incendio 2) ai danni arrecati a terzi da incendio di Cose dell Assicurato o da lui detenute. Per i danni arrecati ai fabbricati tenuti in locazione, la garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell ambito del Massimale previsto in Polizza per Sinistro e sino a concorrenza del 20% dello stesso, col massimo di 7 103.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Danno biologico 3) ai danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dei quali l Assicurato debba rispondere ai sensi del Codice Civile e cagionati ai prestatori di lavoro di cui all art. 7 - Oggetto dell Assicurazione, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Ai fini della presente garanzia il Massimale di R.C.O. s intende unico, a tutti gli effetti. Inoltre: Difesa Penale 4) L Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 C.C.), anche dopo l eventuale tacitazione della o delle Parti lese; ciò sino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno. Inesatta Interpretazione Norme INAIL 5) L Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d opera soggetti all Assicurazione obbligatoria infortuni, conserva la propria validità anche se l Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall Assicurazione di legge in quanto ciò costituisca un inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, e purché detta interpretazione non derivi da dolo e colpa grave dell Assicurato o delle persone delle quali e con le quali deve rispondere. 8 di 9

(Valida solo se contrassegnata con X nel frontespizio di Polizza) Esercizio dell attività venatoria L Assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante dall esercizio dell attività venatoria ed è valida per l adempimento dell obbligo sancito dalla Legge n. 157 del 11/2/1992. 9 di 9

Note

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Via Tolmezzo, 15-20132 Milano - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00064 - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it - Sito Internet: www.cargeas.it Mod. 1125 ed. 01/09/2015-500