AGEVOLAZIONI PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE



Documenti analoghi
UNICO 2012 REDDITO D IMPRESA

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI

Dentro la Notizia. 28 Giugno 2013

I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

I PROFILI FISCALI CONNESSI ALL EMISSIONE DI TITOLI DI STRUMENTI DI CAPITALE E DI DEBITO. Francesco Nobili

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

Piano straordinario per l'occupazione.

IL BILANCIO EUROPEO LO STATO PATRIMONIALE

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

CIRCOLARE N. 28/IR DEL 29 MARZO 2012 L AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Relazione Soggetti IRES

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

IPERCONSULTING PROFESSIONISTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ESERCITAZIONE N. 4 - SPA

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

LA MANOVRA ESTIVA 2008

ACE per Unico 2015 (esercizio 2014) Società di Capitali

Circolare n. 28/IR del 29 marzo 2012 L AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

aggiornato al 31 luglio 2014

IRAP determinazione imponibile

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

Roma, 22 ottobre 2001

Corso Diritto Tributario

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Preventivo Economico Finanziario anno 2015

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Studio Tributario e Societario

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Copertura delle perdite

Riserva da sopraprezzo delle azioni Ammonta al 31 dicembre 2011 a migliaia di euro e non presenta variazioni rispetto all esercizio precedente.

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese L. 662/96 L. 266/97

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Sezione speciale del fondo di garanzia PMI: aperto anche alle professioniste

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi.

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 11/2015

Ministero dello Sviluppo Economico

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Circolare N.47 del 29 Marzo Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

TREMONTI-TER. art. 5 D.L. 78/ 09 C.M. 44/ 09. Dott. Davide Tersigni d.tersigni@devitoeassociati.com. Studio De Vito & Associati

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

ESERCITAZIONE DEL 25 MAGGIO 2012

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

I RISTORNI AI SOCI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. Dott. Romano MOSCONI

POR FESR Asse 1 Linea Prestiti partecipativi. Aprile 2012

BONUS DI FINE GESTIONE

I contributi pubblici nello IAS 20

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

postaprevidenza valore

Circolare N.42 del 7 Marzo Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013

BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013

Veneto: L. R. 5/2001 Fondo di Rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese (PMI) Sezione A, Sezione B

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

Studio Luciano Lancellotti

ALLEGATO 4 FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA DGR Basilicata n del e DGR Basilicata n. del.07.

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

ESERCIZI RELATIVI AL CAPITOLO 10 - LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

Roma, 07 novembre 2007

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

RISOLUZIONE N. 102/E

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Unico di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL

Circolare 20. del 29 luglio School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L n. 107 INDICE

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Circolare Informativa n. 2/2013

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Circolare N. 16 del 2 Febbraio 2016

Transcript:

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 1 di 7 Circolare Numero 16/2012 Oggetto ACE _ AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA - AGEVOLAZIONI PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE Sommario 1_ AMBITO SOGGETTIVO 2_MECCANISMO DI APPLICAZIONE - SOGGETTI IRES 3_VARIAZIONI IN AUMENTO 4_VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 5_DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE 6_SOGGETTI IRPEF 7_RICHIAMO ALLE ALTRE AGEVOLAZIONI PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE Contenuto La contrazione dei prestiti bancari concessi dalle Banche alle PMI impone una riflessione sull opportunità di finanziare o co-finanziare il capitale dell impresa con mezzi propri. In questa Circolare saranno illustrati i principali strumenti di agevolazione (cumulativi) a tale processo. In particolare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del ministero dell'economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 di attuazione della disciplina concernente l'aiuto alla crescita economica (Ace), disposizione introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 201/2011 ("Salva Italia"). L obiettivo è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. 1 Il beneficio si sostanzia in una deduzione dal reddito imponibile del rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale. 1_ Ambito soggettivo Possono usufruire dell agevolazione: società ed enti indicati nell art. 73, comma 1, lettera a) e b), del Tuir (società di capitali); le società e gli enti non commerciali (non residenti) di cui all art. 73, comma 1, lettera d) Tuir, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. 1 Relazione illustrativa del decreto del Ministero dell Economia e Finanze del 14.03.2012.

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 2 di 7 Pertanto tra i beneficiari ritroviamo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, di muta assicurazione, gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale (compresi trust e consorzi). In relazione alle società di persone di natura commerciale ed alle imprese individuali si specifica l applicazione ai soli soggetti in regime di contabilità ordinaria, per le quali sono individuate diverse modalità applicative. Sono ammesse anche le società in liquidazione e quelle che abbiano avviato procedure che prevedano la continuazione dell attività d impresa, allo scopo di evitare procedure concorsuali. Per ciò che concerne le società di comodo, il modello Unico 2012 richiede l indicazione della quota Ace determinata in capo alla società, specificando, nelle istruzioni, che tale importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto determinato in base all applicazione dei coefficienti previsti dalla legge. Sono escluse dall ambito di applicazione: gli enti non commerciali, ancorché esercenti attività commerciale; le società soggette alle procedure di fallimento; le società soggette a procedura di liquidazione coatta; le società soggette alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; le società che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l opzione di cui all art. 155 del Tuir (c.d. tonnage tax). 2_Meccanismo di applicazione - soggetti IRES In ciascun periodo d imposta, il nuovo capitale proprio, cui applicare il rendimento figurativo, è dato dall incremento, pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento ed in diminuzione rilevanti ai fini dell agevolazione stessa, di seguito meglio illustrate. Sull incremento patrimoniale, nuovo capitale proprio, viene riconosciuto un rendimento calcolato con una percentuale del 3%, per i primi tre periodi di applicazione dell agevolazione. Tale rendimento genera una deduzione dell imponibile IRES valida nell anno in cui si verifica l incremento stesso, nonché in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce a seguito di riduzioni rilevanti per legge. L Ace, pertanto, è deducibile dal reddito complessivo positivo (al netto delle perdite pregresse). In presenza di una perdita fiscale, la quota Ace non fruita può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell importo dell agevolazione rilevante negli esercizi successivi.

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 3 di 7 3_Variazioni in aumento Sono da considerarsi rilevanti, quali variazioni in aumento, ai fini del calcolo dell Ace: A. i conferimenti in denaro; B. gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Per quanto riguarda i CONFERIMENTI IN DENARO, rilevano quelli tipici destinati ad un aumento di capitale sociale, ed anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva. A titolo esemplificativo: i versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; i versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale; i conferimenti in denaro eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale assunta successivamente all esercizio in corso al 31.12.2010; i versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni o quote; i versamenti per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; la conversione di obbligazioni per azioni; le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società (crediti aventi natura finanziaria); la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale; la conversione in azioni di obbligazioni. La condizione necessaria, per la rilevanza dei conferimenti in denaro, è l effettiva esecuzione degli stessi. Inoltre gli incrementi da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, quelli da rinuncia dei crediti dall atto di rinuncia, quelli derivanti dalla compensazione dei crediti, in sede di sottoscrizione di aumento del capitale nominale, dalla data in cui assume effetto la compensazione. Non rilevano come versamenti in aumento: la mera sottoscrizione di un aumento di capitale; i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31.12.2010, ancorché eseguiti successivamente a tale data; gli apporti a fronte dei quali non si può acquistare la qualità di socio; i Tremonti Bond previsti dall art. 12 del D.L. 185/2008; gli apporti degli associati in partecipazione;

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 4 di 7 i finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi (in quanto debiti per la società). Relativamente AGLI UTILI ACCANTONATI A RISERVA, il Decreto 14.03.2012, esclude la rilevanza ai fini Ace delle seguenti riserve: a. quelle formate da utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell art. 2433 c.c., ovvero: la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell art. 2426, co. 1, 4) c.c.; la riserva di cui all art. 2426, 8 bis) c.c. derivante dalla valutazione delle attività e passività in valuta; le riserve per rivalutazioni volontarie. b. quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura di perdite ed aumenti di capitale). Si tratta della riserva per acquisto azioni proprie e di quella per acquisto di azioni della controllante (art. 2357 ter e 2359 bis c.c.). Sono pertanto rilevanti: le riserve statutarie e quelle facoltative in quanto non derivanti da obblighi di legge; quelle formate con utili realmente conseguiti che, ancorché non distribuibili, sono tuttavia utilizzabili a copertura delle perdite e/o ad aumento del capitale; le riserve di sospensione d imposta. È inoltre previsto che costituisce variazione positiva il passaggio da riserva indisponibile a riserva disponibile, a seguito del vernir meno della condizione di indisponibilità, e che tale rilevanza assume effetti solo se la riserva indisponibile si è formata successivamente al periodo di imposta in corso al 31.12.2010. Per le imprese di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito, solo se costituito da apporti in denaro, è da escludersi ogni forma di conferimento in natura. 4_Variazione in diminuzione Sono rilevanti come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; trattasi di decrementi derivanti da un atto volontario di devoluzione ai soci. A titolo esemplificativo, rileva l attribuzione delle seguenti poste: riserve di utili (distribuzione dei dividendi); capitale sociale; riserva da sovrapprezzo azioni;

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 5 di 7 riserva per versamenti in denaro a fondo perduto o in conto capitale; riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni. Diversamente non rileva, la distribuzione dell utile dell esercizio o i decrementi conseguenti ad operazioni di fusione e scissione. Tutti i decrementi rilevano per l intero ammontare a partire dall esercizio in cui si sono verificati. 5_Disposizioni antielusive Il Decreto 14.03.2012, introduce con l art. 10, alcune disposizioni specifiche di carattere antielusivo, al fine di evitare, soprattutto in ambito di gruppi societari, la rigenerazione di capitale vecchio o effetti moltiplicativi del beneficio a fronte di un unica emissione di denaro. In linea generale, per i soggetti appartenenti al medesimo gruppo occorre prestare attenzione a tre fattispecie rilevanti: 1. acquisto di aziende e partecipazioni; 2. i conferimenti in denaro; 3. l incremento dei crediti di finanziamento. La relazione al decreto evidenzia che rientrano nelle specifiche disposizioni antielusive quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo. Questo meccanismo di neutralizzazione dell Ace agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell apporto in capo alla società ricevente, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell apporto medesimo e, solo in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti. 6_Soggetti IRPEF Il Decreto, che doveva prevedere le disposizioni di attuazione della disciplina per le imprese assoggettare ad IRPEF, stabilisce che il beneficio compete anche per il reddito d impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES. Per le imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si assume quale entità agevolabile agli effetti dell Ace il patrimonio netto

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 6 di 7 così come risultante dalla contabilità al termine di ciascun esercizio. Non assume alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (risultante dall esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il riferimento al patrimonio netto include anche l utile dell esercizio, e va considerato al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall imprenditore e dai soci. Rilevano altresì tutte le riserve di utile. In quanto compatibile, anche per questi soggetti è da applicarsi la normativa antielusiva introdotta dall art. 10 del Decreto. 7_Richiamo alle altre agevolazioni per processi di ricapitalizzazione aziendale La tematica relativa alle agevolazioni per il rafforzamento del capitale proprio aziendale non si esaurisce all ACE. Infatti: Si ricorda che l intesa misure per il credito alle PMI (di seguito Moratoria), sottoscritta a febbraio di quest anno, dall ABI e dalle associazioni di categoria, prevede tra gli interventi rivolti alle PMI, nello specifico alle società di capitali (operanti in Italia ed appartenenti a tutti i settori), la possibilità di ottenere dalle banche aderenti alla moratoria stessa, la concessione di un finanziamento proporzionale all aumento dei mezzi propri apportati dai soci, e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini delle suddette agevolazioni fiscali Ace. Si ricorda inoltre la possibilità di usufruire della Legge Regionale 5/2001, fondo di rotazione regionale che opera a favore delle PMI per agevolare programmi di investimento nella struttura produttiva e nell innovazione di prodotto e processo, nonché per agevolare le azioni volte alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale ed al consolido di passività a breve. Nello specifico la ricapitalizzazione aziendale è perfezionabile secondo due modalità: a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto, per un almeno pari importo, dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso; b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L erogazione del

C i r c o l a r e d e l 3 m a g g i o 2 0 1 2 P a g. 7 di 7 finanziamento è subordinata all avvenuto versamento dell aumento nelle casse sociali. In questo contesto il Fondo di rotazione fornisce parte della provvista del finanziamento a tasso zero agli intermediari finanziari per l erogazione di prestiti partecipativi agevolati (intendendo per tali finanziamenti bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale). Gli intermediari finanziari ribaltano tale agevolazione al cliente finale. Si fa presente, inoltre, che contestualmente, potrà essere attivato il Fondo Regionale di Garanzia che può intervenire anche in cogaranzia con i Confidi operanti nella Regione fino ad una copertura massima totale dell 80% della provvista. Restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed assistenza per casi concreti porgiamo cordiali saluti. Studio Brunello & Partner Dott.ssa Anna Boratto