CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO



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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Articolo 1) - OGGETTO DEL CONTRATTO Costituisce oggetto del presente capitolato speciale d appalto pubblico mediante procedura aperta per l accensione di un finanziamento per investimenti assistito da un contributo annuo regionale di Euro 2.000.000,00 per la durata di vent anni anni a decorrere dall anno 2009, finalizzato alla copertura degli oneri di ammortamento di un mutuo per la realizzazione di un piano denominato 2x20, consistente nella realizzazione di rotatorie su tre direttrici: SR 56, SS 13, SS 14 autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell Allegato al Programma Operativo di Gestione 2009 approvato con delibera della Giunta regionale n 2981 del 30.12.2008 ; Con il contratto di finanziamento da stipulare in forma pubblica notarile, l Istituto finanziatore si obbliga a tenere a disposizione della Friuli Venezia Giulia Strade spa un finanziamento dell importo, compresi oneri finanziari, di Euro 40.000.000,00, da erogare in un'unica soluzione entro il termine massimo di utilizzo del 30 giugno 2010. Tuttavia è in facoltà della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. a) non utilizzare il finanziamento; b) utilizzarlo parzialmente; c) ridurne nel corso del periodo di utilizzo l entità. Per il rimborso delle erogazioni, regolato a tasso fisso, è prevista un ammortamento ventennale a rate semestrali posticipate; La specificazione delle condizioni dell operazione è riportata nello Schema di Contratto di Finanziamento allegato al presente capitolato speciale d appalto ; Articolo 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La procedura di gara che si intende utilizzare per l aggiudicazione dell appalto è quella della procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art.82 del D.Lgs 163/2006. Il servizio verrà aggiudicato all Istituto di Credito che avrà offerto lo spread più basso, espresso come maggiorazione o riduzione, in punti percentuali annui, rispetto al tasso costituente parametro di riferimento (IRS Interest Rate Swap in Euro a 15 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente a quello di stipula del contratto dal circuito Reuters). Si precisa inoltre che: l Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; il presente invito non vincola la Società né all espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. L aggiudicazione subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all espletamento della prestazione non è impegnativa per la Società e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell aggiudicatario. in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio e all aggiudicazione a norma del secondo comma dell art.77 del R.D.23.05.1924, n.827. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. Art. 3 GARANZIE Il mutuo, assistito interamente da contributo regionale annuo di Euro 2.000.000,00 per la durata di 20 anni, come citato nelle premesse, viene garantito come segue: 1

a) da fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell art.6, comma 4 della L.R.17/2008, rilasciata a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni del credito derivante dalla contrazione del prestito, entro il massimale globale dell importo complessivo del contributo pluriennale, pari ad Euro 2.000.000,00 annui, per 20 anni; b) da delegazione di pagamento non trasferibile, conferendo al proprio Tesoriere attualmente in carica mandato irrevocabile ad effettuare puntualmente tutti i pagamenti dovuti in dipendenza del mutuo alle scadenze contrattuali pattuite, con precedenza su ogni altro pagamento, salve le prelazioni di legge, con autorizzazione a disporre gli opportuni accantonamenti sulle somme vincolate e con assunzione a carico del Tesoriere stesso dell obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di mancato o ritardato pagamento. Per quanto sopra, la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga a corrispondere puntualmente, alle relative scadenze, le quote di ammortamento. Allo scopo di assicurare l esatto e puntuale pagamento delle rate di rimborso del mutuo, ciascuna costituita dalla quota capitale e dalla quota di interessi quali risulteranno dal piano di ammortamento, la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga ad iscrivere nel proprio bilancio, per tutta la durata del finanziamento, in apposito conto del passivo, l ammontare del debito relativo al finanziamento beneficiato. La FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A., si obbliga altresì ad inserire in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato nel periodo di durata del finanziamento stesso, analogo incarico a quello sopra previsto. La sopra citata delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo, sottoscritta per accettazione da parte del proprio Istituto tesoriere, sarà allegata al contratto di finanziamento. La fideiussione della Regione Friuli Venezia Giulia, rilasciata ai sensi dell art.6, comma 1 della L.R. 17/2008, verrà consegnata alla Banca all atto della richiesta di erogazione del mutuo. Art. 4) TASSO E RIMBORSO DEL PRESTITO La FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. si obbliga a rimborsare il mutuo mediante pagamento di n. 40 semestralità posticipate comprensive sia delle quote di capitale che delle quote interesse, come specificate nel piano di ammortamento che sarà allegato al contratto di finanziamento. La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del prestito. Il numero di rate non può essere inferiore a 40. L'ammortamento inizierà l ultimo giorno di calendario del sesto mese successivo alla data di inizio ammortamento e comunque non oltre il trentuno dicembre duemiladieci 31/12/2010, le successive rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse, scadranno l ultimo giorno di ciascun semestre consecutivo, l ultima rata di ammortamento non potrà essere rimborsata oltre il trentuno dicembre duemilaventinove 31/12/2029. Il piano di ammortamento è calcolato in funzione del tasso di interesse di cui al successivo art.6. La Banca è esonerata comunque da ogni obbligo di richiesta o intimazione nei confronti della parte mutuataria e del debitore delegato. Art. 5) EROGAZIONE DEL MUTUO 2

L'importo del mutuo di sarà erogato un'unica soluzione, al netto dell imposta sostitutiva ai sensi dell'art.15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n.601, con le modifiche di cui all art.10, comma 2 bis, della Legge 13.05.1988 n.154, nel conto corrente di tesoreria intestato alla parte mutuataria come sarà indicato nel contratto di finanziamento. L erogazione del mutuo avverrà su specifica richiesta della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, non oltre il trenta giugno duemiladieci 30/06/2010 (inizio del periodo di ammortamento), previa presentazione alla Banca della garanzia fideiussoria di cui all art.2, lettera a). A seguito di tale richiesta, la Banca si impegna a versare l importo del mutuo, in un unica soluzione, nel sopra citato conto corrente entro un massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa e con valuta alla data di erogazione del mutuo. Art. 6) INTERESSI Le parti convengono che la presente operazione sarà regolata ad un tasso di interesse, onnicomprensivo di tutte le spese di istruttoria, gli onorari, le commissioni ed ogni tipo di remunerazione, fisso per tutta la durata del mutuo, determinato prendendo a riferimento dal circuito Reuters l Interest Rate Swap (IRS) 360/360 in Euro 15 anni, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente quello della stipula del contratto di finanziamento, maggiorato/diminuito dello spread offerto dall Istituto di Credito aggiudicatario. Si dà atto che, ai fini del computo degli interessi, i periodi temporali indicati nel presente atto sono riferiti all anno commerciale con divisore anno commerciale (360 giorni). Il computo decorre dal giorno di erogazione fino a quello di scadenza delle rate e/o di estinzione totale o parziale del mutuo, inclusi. Gli interessi relativi alla prima rata scadente non oltre il 31/12/2010 sono calcolati dalla data di erogazione (esclusa) fino alla suddetta data di scadenza della rata (inclusa). Tutti i pagamenti a favore dell Istituto finanziatore saranno effettuati devono essere effettuati a mezzo del codice IBAN indicato nel contratto di finanziamento, fatte salve eventuali future modifiche che saranno comunicate alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. a cura del Istituto finanziatore mediante lettera raccomandata a.r.. Art. 7) OBBLIGHI DELLA PARTE MUTUATARIA Sono a carico della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. ogni e qualsiasi tassa ed imposta prevista per legge a carico del mutuatario che, in base a disposizioni legislative emanate o da emanarsi, venissero eventualmente o direttamente a colpire la Banca mutuante, in dipendenza del credito concesso. Ciò al fine di assicurare l integrale riscossione delle semestralità di ammortamento del mutuo al netto da eventuali oneri di qualsivoglia natura. Sarà inoltre obbligo della FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. di rifondere alla banca mutuante le spese tutte, anche stragiudiziali ed irripetibili, che la medesima avesse ad incontrare per realizzare il suo avere in dipendenza del mutuo. Art. 8) INTERESSI DI MORA Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il contratto di mutuo per inadempimento, come previsto dall art.10 e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interesse ed eventuali accessori. 3

Ogni somma dovuta in dipendenza del contratto di finanziamento e non pagata alle scadenze stabilite, produrrà di pieno diritto a favore dell Istituto finanziatore gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) nella misura in appresso indicata. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione. Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta). Il tasso annuo degli interessi di mora sarà determinato maggiorando di 1 (uno) punto percentuale il tasso contrattuale. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito. Art. 9) ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE O TOTALE DEL PRESTITO Il mutuo può essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante lettera raccomandata a.r. che l Istituto finanziatore dovrà ricevere almeno 90 (novanta) giorni prima della data della scadenza stessa a condizione che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi della data di inizio dell ammortamento del mutuo. Resta inteso che per l esercizio di tale facoltà dovrà essere corrisposto all Istituto finanziatore oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell estinzione un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso di cui al precedente art. 4 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all IRS Interest Rate Swap di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell estinzione anticipata relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo. Art. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le parti convengono espressamente che il mancato pagamento, alle relative scadenze, di qualunque somma dovuta ai sensi del contratto di finanziamento a titolo di rimborso capitale, corresponsione interessi, anche di mora, spese o qualunque altro titolo, senza che vi sia posto rimedio entro 30 giorni, darà facoltà alla parte mutuante di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo. La risoluzione di diritto del contratto di finanziamento potrà altresì essere fatta valere dalla Banca in tutti gli altri casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi ed impegni previsti dal contratto o qualora venissero a mancare le garanzie di cui all art.3. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto di finanziamento la Banca avrà diritto di esigere l immediato rimborso del credito per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, nonché gli interessi di mora nella misura indicata al precedente art.8. Sull importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. 4

Art. 11) FORO COMPETENTE Le parti convengono espressamente che per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto di finanziamento sarà competente il Foro di Trieste. Art. 12) SPESE Tutte le spese di istruttoria e di stipula del contratto di finanziamento, nessuna esclusa, ivi comprese le spese delle relative copie rilasciate spettanti alla parte mutuataria e alla parte mutuante, quelle per le quietanze ed ogni altra spesa inerente e conseguente, sono a carico della Banca, ad eccezione dell imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, di cui al precedente art.5 che resta a carico della parte mutuataria. Null altro è dovuto alla Banca oltre a quanto dovuto ai sensi della normativa vigente per imposte, tasse e tributi a carico della parte mutuataria. Per questo contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601 artt. 15 e seguenti, con le modifiche di cui all'art. 10, comma 2 bis, della Legge 13 Maggio 1988, n. 154. 5