LAVORO INCENDI QUALITA' LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4



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LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO BERSANI (LEGGE N. 248 DEL 4 AGOSTO 2006) Art. 36 bis ( pacchetto-sicurezza ) (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) Via Ca' Nova Zampieri, 4/E Sospensione dei lavori del cantiere Tra le disposizioni adottate, in particolare si prevede (comma1), che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione dell INPS e dell INAIL, possono sospendere i lavori nei cantieri edili qualora riscontrino l impiego di personale in nero, in misura pari o superiore al 20% del totale; la sospensione può scattare anche in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. La sospensione può determinare l interdizione dalla contrattazione con le P.A. e dalla partecipazione a gare pubbliche. La sospensione è revocata solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori e il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in termini ai tempi di lavoro e di riposo. Art. 36 bis Comma 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia. 2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti. Tessera di riconoscimento Il comma 3 introduce l obbligo, a partire dal 01 ottobre 2006, di munire i lavoratori dei cantieri edili di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. DITTA. NOME COGNOME Foto DATORE DI

Per aiutare le imprese ad applicare le nuove disposizioni in merito al badge, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha suggerito alcune procedure che riportiamo di seguito: 1. Richiedere sempre tra i documenti di lavoro una foto-tessera. 2. Modificare, qualora si tratti di una società cooperativa, il regolamento interno inserendo la foto-tessera tra i documenti di lavoro da consegnare. 3. Consegnare la tessera al lavoratore unitamente a una informativa circa l'obbligo di esposizione e le relative sanzioni. 4. Acquisire a mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori. 5. Sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite. 6. Prevedere, nei contratti di subappalto, l'obbligo per il fornitore di dotarsi (qualora il lavoro sia svolto da Lui stesso) e di dotare i propri dipendenti della tessera. 7. Aggiornare, qualora sia stato redatto, il regolamento aziendale per la contestazione delle infrazioni disciplinari (ex art. 7 della legge n. 300/1970), con la sanzione per la mancata esposizione del "badge". Art. 36 bis Comma 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1 ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. Per le imprese con meno di 10 dipendenti il tesserino può essere sostituito da un registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio: Art. 36 bis Comma 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro

instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Via Ca' Nova Zampieri, 4/E Art. 36 bis Comma 5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Comunicazione dell assunzione I datori di lavoro devono comunicare l instaurazione del rapporto di lavoro il giorno antecedente a quello di inizio dell attività del lavoratore, pena sanzioni pecuniarie. Art. 36 bis Comma 6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa". Con il comma 7 dell art. 36 bis viene introdotta una modifica delle sanzioni relative all'utilizzo dei lavoratori in nero. Art. 36 bis Comma 7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può

essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata."; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124". Condizione per la riduzione contributiva dell 11,50% Per fruire dell agevolazione di cui alla legge 341/1995, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C.. Sono esclusi dall agevolazione, per cinque anni, i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 36 bis Comma 8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n,. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.