REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE



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REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE Approvato con delibera di C.P. n. 27 del 20.04.2009

ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. La Provincia riconosce l attività delle Guardie giurate volontarie; promuove la valorizzazione delle forme di volontariato ed esercita il coordinamento dell organizzazione delle attività nell ambito della normativa di riferimento. 2. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, ha ad oggetto l organizzazione delle Guardie Giurate Volontarie (GGV) in materia di vigilanza e di gestione faunistica, venatoria, ittica ed ambientale 3. L attività delle Guardie Ecologiche Volontarie è disciplinata dalla legge e da apposita convenzione. 4. Le GGV concorrono alla protezione dell ambiente e del patrimonio ittico e faunistico, promuovono la conoscenza della normativa vigente e provvedono, ove occorra, all accertamento delle violazioni. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina l attività delle GGV che operano nell ambito del territorio della provincia di Rimini. ART 3 - ORGANIZZAZIONE 1. La Provincia per le funzioni di vigilanza, anche per quelle svolte dalle GEV, affida il coordinamento delle GGV al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale 2. Per le funzioni di gestione faunistica, venatoria, ittica ed ambientale la Provincia affida il coordinamento al Dirigente del Servizio Agricoltura. ART. 4 REGISTRO 2

1. Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito un apposito Registro delle Guardie Volontarie ove, per ogni GGV, vengono annotati i dati anagrafici, il curriculum di servizio, gli estremi dell atto di nomina, l associazione e il raggruppamento di appartenenza, i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, il numero di giornate annue dedicate all attività di volontariato, le eventuali sanzioni subite. 2. Il Registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato. 3. Nel Registro apposita sezione è relativa alle Guardie Giurate Volontarie Venatorie. ART. 5 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO 1. La Provincia fornisce ad ogni GGV un tesserino di riconoscimento che riporta il numero d iscrizione nel registro, una foto tessera, i dati anagrafici, l indirizzo di residenza e gli estremi del decreto di nomina. Tale tessera va obbligatoriamente portata al seguito durante i servizi. ART. 6 CONVENZIONI 1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza ittico-venatoria il Comandante stipula apposita convenzione con ciascuna delle Associazioni aventi diritto. 2. La convenzione già in essere tra Provincia e il Raggruppamento GEV dovrà essere integrata per lo svolgimento delle attività di vigilanza volontaria venatoria 3. Condizione indispensabile per la firma della convenzione è la previa stipula da parte delle Associazioni e dei Raggruppamenti di apposita copertura assicurativa. 4. Le convenzioni con le Associazioni prevedono il rimborso delle spese, effettivamente sostenute o comunque rilevabili dalle relazioni mensili sull attività di vigilanza, secondo il seguente criterio: BUDGET A DISPOSIZIONE PER L ANNO DI RIFERIMENTO DIVISO PER IL NUMERO GGV (ISCRITTE NEL REGISTRO PROVINCIALE E TITOLARI DI DECRETO VALIDO) MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DELLE GGV ADERENTI A CIASCUNA ASSOCIAZIONE 5. La convenzione può essere sottoscritta esclusivamente da: 3

Associazioni iscritte nel Registro provinciale dell associazionismo ; Associazioni iscritte nel Registro provinciale del volontariato ; Sezioni provinciali, attive sul territorio, di Associazioni Nazionali. ART. 7 RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELLE GUARDIE 1. Ogni Associazione e ogni Raggruppamento provvede alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo per la vigilanza incaricato di: tenere i contatti con il Comandante; trasmettere al Comandante il calendario preventivo mensile delle attività di vigilanza entro gli ultimi 5 giorni del mese precedente; trasmettere al Comandante le relazioni mensili delle attività di vigilanza entro il mese successivo; comunicare al Comandante, esclusivamente in forma scritta anche via e-mail o via fax, almeno con 1 giorno di anticipo le informazioni relative all impossibilità di svolgere l attività di vigilanza programmata; ART. 8 PIANO ANNUALE DI ATTIVITA 1. Il Comandante e un delegato di ognuna delle Associazioni che hanno firmato le convenzioni, entro il mese di febbraio di ogni anno predispongono un Piano Annuale di Attività nel quale sono individuate le esigenze prioritarie connesse all esercizio delle funzioni di vigilanza. ART. 9 MODALITA D ACCESSO 1. Sulla base delle effettive necessità e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la Provincia pubblica periodicamente appositi bandi e/o avvisi che stabiliscono le modalità per ottenere l abilitazione alla funzione di GGV o per partecipare ai corsi di aggiornamento. 4

2. Relativamente alle GEV le modalità di accesso, il rinnovo e l aggiornamento sono disciplinate dalla legge e dalle direttive di riferimento. ART. 10 RILASCIO DEL TITOLO 1. Le Associazioni e i Raggruppamenti, al fine del rilascio ai propri associati del titolo di GGV devono inoltrare alla Provincia - Comando del Corpo di Polizia provinciale apposita domanda allegando la documentazione richiesta. 2. Il Comando istruisce la richiesta entro 90 giorni dal ricevimento e provvede al rilascio del titolo entro i successivi 30 giorni. 3. Per la nomina a GEV il Comando provvede alla ricezione delle domande e al successivo inoltro alla Prefettura. 4. L atto di rilascio stabilisce la durata del titolo che non può essere superiore a 24 mesi. ART. 11 - RINNOVO 1. Le Associazioni e i Raggruppamenti che intendono ottenere il rinnovo del titolo per i propri associati, devono, almeno 120 giorni prima della scadenza, presentare apposita domanda alla Provincia - Comando del Corpo di Polizia provinciale - allegando la documentazione richiesta. 2. Il Comando istruisce la richiesta entro 90 giorni dal ricevimento e provvede al rilascio del titolo entro i successivi 30 giorni. 3. Per il rinnovo del Decreto di GEV, il Comando riceve le domande e le inoltra senza ritardo alla Prefettura. 4. L atto di rinnovo stabilisce la durata che non può essere superiore a 24 mesi. ART. 12 SANZIONI DISCIPLINARI 1. In caso di accertata violazione da parte di una GGV delle norme contenute nel presente regolamento, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, il Comandante previo parere della commissione di cui all art. 13, adotta i seguenti provvedimenti: 5

richiamo scritto per la prima violazione; sospensione dall attività, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alla seconda violazione cioè a seguito di due richiami scritti; revoca del decreto di nomina e ritiro del tesserino di riconoscimento in caso di reiterata violazione. 2. Ispirandosi ai principi di gradualità ed adeguatezza della sanzione il Comandante, previo parere della Commissione di cui all art 13, può disporre: la sospensione dall attività (per un periodo massimo di 6 mesi) in caso di accertata violazione alle norme di tipo amministrativo in materia ittico venatoria e ambientale; la revoca dell atto di nomina per : - sentenza penale di condanna passata in giudicato, in materia ittico venatoria e ambientale; - persistente, accertata inattività consistente nel mancata effettuazione dei servizi minimi di cui all art. 16 in assenza di giustificato motivo; - il venir meno dei necessari requisiti di idoneità. 3. Il provvedimento sanzionatorio deve essere preceduto da contestazione scritta al fine offrire la possibilità alla GGV di presentare giustificazioni scritte. 4. A seguito dei provvedimenti sanzionatori, il Comandante procede ad informare l Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza della GGV e la Prefettura. ART. 13 COMMISSIONE 1. Al fine di coadiuvare il Comandante nelle procedure sanzionatorie è costituita una Commissione composta da: Il Comandante Un funzionario del Servizio provinciale competente Un funzionario del Servizio Organizzazione e Affari Giuridico-Amministrativi 6

Un rappresentante dell Associazione o del Raggruppamento interessato 2. La Commissione esamina e valuta la documentazione presentata dalla GGV destinataria del provvedimento sanzionatorio. Qualora lo ritenga necessario e/o opportuno il Comandante, sentita la Commissione, può convocare l interessato per un contraddittorio. 3. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla notificazione della contestazione. In caso contrario il procedimento è archiviato. ART. 14 - RAPPORTO GIURIDICO 1. Le GGV esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal presente regolamento o da norme specifiche. 2. Le modalità del rimborso spese alle GEV sono disciplinate dalla legge e dalla Convenzione. ART.15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA 1. Le attività di vigilanza vengono svolte esclusivamente in pattuglia composta da almeno due Guardie giurate. 2. Ad ogni pattuglia può essere assegnata una zona di vigilanza e/o uno specifico incarico. 3. Ogni pattuglia, al termine di ogni singolo servizio giornaliero, compila una Relazione di Servizio in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute 4. Ogni GGV, è dotata di un blocchetto verbali e di un prontuario sulle infrazioni i quali devono obbligatoriamente essere portati al seguito durante i servizi. ART. 16 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 7

1. Ogni GGV deve garantire come minimo 60 ore di servizio annuali di attività, di cui almeno 48 ore dedicate all attività di vigilanza, quest ultimo minimo indispensabile per il rinnovo del decreto. 2. Ai fini della regolare tenuta del Registro di cui all art.4 nel conteggio dei servizi si tiene conto complessivamente delle ore prestate nell attività di vigilanza e di quelle comunque prestate per attività di gestione faunistica, quest ultime opportunamente documentate nell ambito di una relazione annuale consuntiva a firma del Dirigente competente. ART. 17 USO DELLE RISORSE DELLA PROVINCIA 1. In merito all eventuale utilizzo da parte delle GGV di risorse strumentali dell Amministrazione Provinciale si demanda allo specifico vigente regolamento provinciale. ART. 18 - DOVERI DELLE GGV 1. Ogni GGV è tenuta all osservanza di quando disposto da Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e provinciali in materia ittico venatoria e ambientale. E inoltre tenuta ad osservare le disposizioni impartite dal Comandante, direttamente o per il tramite del Responsabile Organizzativo. 2. Ogni GGV deve: partecipare, escluso casi di forza maggiore documentati, ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia; mantenere un comportamento super partes corretto ed obiettivo in ogni circostanza; indossare un vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di Polizia Provinciale e sia munito di contrassegno di identificazione rimovibile sul quale sia riportata la dicitura Coordinamento vigilanza volontaria qualificarsi sempre sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento; 8

redigere con cura, quando ne ricorrano le circostanze, i processi verbali di infrazione sul luogo e nell immediatezza del fatto in presenza dell interessato; qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, la Guardia giurata volontaria deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso; garantire l inoltro immediato dei verbali di cui sopra al Comandante; segnalare al Comandante ogni informazione raccolta utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza; osservare strettamente la riservatezza dei terzi. 3. Nello svolgimento dei propri compiti la GGV non può essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto d armi. ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento provinciale sulla vigilanza volontaria faunistico venatoria ittica e ambientale approvato con Delibera di Consiglio n 62 del 28/07/2003. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al verificarsi delle condizioni di esecutività ed efficacia del provvedimento di approvazione. 9