Formula 79 Difensore 149 FORMULA 79 VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA PERSONE INFORMATE SUI FATTI (artt. 327 bis e 391 bis c.p.p.) R.G. n.... ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI... ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI... Davanti all avv...., difensore di... nel procedimento a margine, nell esercizio delle facoltà riconosciute dall art. 327 bis, c.p.p., il giorno... alle ore... presso il suo studio in... è comparso il Sig.... che, in qualità di persona informata sui fatti, rende dichiarazioni attinenti a fatti oggetto del procedimento. Preliminarmente si fa presente al Sig.... che il colloquio è finalizzato all acquisizione di informazioni e dichiarazioni nell ambito dell attività investigativa che il difensore può svolgere nel corso del procedimento penale e che verrà documentata attraverso le seguenti forme: (p.e.: verbalizzazione per iscritto in forma integrale o riassuntiva, registrazione fonografica o audiovisiva etc.). Il difensore, avvisa la persona informata sui fatti che ha il dovere di dichiarare se è sottoposta ad indagini o imputata nel procedimento a margine o in un procedimento connesso o per un reato collegato a quello per cui è pendente il procedimento a margine. Il difensore, ricorda alla persona informata sui fatti che è sua facoltà non rispondere alle domande che le verranno rivolte; la avverte altresì che, se decide di rispondere, è tenuta a dire la verità e che, qualora renda false dichiarazioni al difensore, può essere punita ai sensi dell art. 371 ter c.p. con la pena della reclusione fino a quattro anni. Il difensore, fa presente alla persona informata sui fatti che se dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere, la sua audizione potrà essere disposta dall Autorità Giudiziaria procedente su richiesta dello stesso difensore. Il difensore, avverte, inoltre, la persona informata sui fatti che, se è prossima congiunta dell imputato, ha facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell art. 199 c.p.p. Il difensore fa, infine, presente alla persona informata sui fatti del divieto di rivelare le domande a questa eventualmente già formulate dal P.M. o dalla P.G. e le risposte date. Il sottoscritto... prende atto degli avvertimenti preliminari formulati dall avv.... e dichiara di (non) voler rispondere. FRM_738_FormularioProcessoPenale_2015_1.indb 149 26-06-2015 10:17:14
150 Formulario del processo penale Formula 79 Domande... Risposte...... Il verbale viene chiuso alle ore... Copia del verbale viene rilasciata, per conoscenza, al Sig.... L.C.S. e firma (Autentica della firma del difensore) La L. 7 dicembre 2000, n. 397, ha definitivamente riconosciuto, almeno sotto il profilo formale, il pieno potere del difensore di esercitare indagini difensive. Come è noto, infatti, prima di questa riforma, lo spazio riconosciuto alle indagini private era assai limitato. Al difensore, in particolare, veniva riconosciuto, attraverso l esercizio delle facoltà previste dall art. 38 att. c.p.p., ora abrogato, solo un potere di sollecitazione dell attività investigativa del P.M. (cfr. Cass., 31 gennaio 1994, Vicenti, in Giust. pen. 1994, III, 586), ma non quello di presentare i risultati delle indagini difensive direttamente al giudice (cfr. Cass., 16 marzo 1994, Cagnazzo, in Cass. pen. 1995, 115). Le dichiarazioni al difensore venivano infatti qualificate «... mere scritture private, come tali carenti di forza probatoria sull esistenza delle dichiarazioni e della provenienza di esse da parte di colui che ne appare l autore...» (cfr. Cass., 16 marzo 1995, Marras, in Cass. pen. 1997, 782). La giurisprudenza, poi, influenzata anche dall introduzione della L. n. 332/95 che aveva ampliato la portata dell art. 38 att. c.p.p., aveva modificato il suo atteggiamento. In particolare si era riconosciuto che i risultati delle investigazioni effettuate dal difensore potessero essere presentati direttamente al giudice procedente, essendo muniti delle necessarie garanzie di veridicità (cfr. Cass., 11 luglio 1997, Lutfija, in Arch. nuova proc. pen., 1997, 640). Fino all ultimo, tuttavia, si era continuato ad attribuire alle indagini difensive una valenza probatoria inferiore a quella degli atti di indagine compiuti dal P.M., dal momento che solo a questi ultimi si applicavano gli artt. 371 bis, 476 e 479 c.p. e le norme impositive di rigorose modalità di documentazione (cfr. Cass., 16 settembre 1997, Vacca, in Cass. pen. 1998, 2090). La situazione normativa è ora radicalmente mutata. Le prerogative del difensore nell ambito delle indagini difensive, infatti, sono state sensibilmente ampliate. Il difensore, in particolare, oltre a sentire persone informate sui fatti (art. 391 bis c.p.p.), può tra l altro accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico per eseguire accertamenti anche di natura tecnica, FRM_738_FormularioProcessoPenale_2015_1.indb 150 26-06-2015 10:17:14
Formula 79 Difensore 151 eventualmente previa autorizzazione del giudice (art. 391 sexies e septies c.p.p.), e può richiedere direttamente documenti alla P.A. (art. 391 quater c.p.p.). Il difensore può, in linea generale, conferire con tutte le persone in grado di riferire circostanze utili. L art. 391 bis c.p.p. esclude, però, alcuni soggetti che sono incompatibili con la qualifica di teste. Si tratta del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, del giudice, del pubblico ministero e dei loro ausiliari, nonché i difensori e i loro ausiliari che abbiano svolto o verbalizzato altre interviste nel medesimo procedimento (art. 197, comma 1, lett. c e d). Gli elementi raccolti possono essere presentati direttamente al giudice, senza il vaglio del P.M. e vanno a formare uno speciale fascicolo conservato nell ufficio del G.I.P. che poi confluisce nel fascicolo del P.M. (art. 391 octies c.p.p.). È opportuno rammentare che, ai sensi dell art. 391 nonies c.p.p., il difensore può svolgere un attività di indagine preventiva nell eventualità di una futura instaurazione di un procedimento penale a carico della persona che gli ha conferito il mandato difensivo. Per poter effettuare le indagini private il difensore deve essere stato nominato con atto scritto. Per quanto riguarda le attività di indagine di cui all art. 391 bis c.p.p. va rilevato che il difensore può convocare la persona informata sui fatti per acquisire dichiarazioni o assumere informazioni o anche solo per conferire in vista dell individuazione di diverse direzioni di indagine. In quest ultimo caso il difensore è esonerato da ogni obbligo di documentazione del colloquio con la persona informata dei fatti. Qualora la persona da sentire sia a propria volta indagata o imputata nello stesso procedimento o in procedimento connesso o collegato deve essere necessariamente avvertito il suo difensore, che deve partecipare all atto. Se la persona è priva di difensore il giudice procedente nomina, su richiesta del difensore interessato, un difensore d ufficio. Il difensore è tenuto agli stessi obblighi del P.M.: qualora dalla deposizione della persona informata sui fatti emergano indizi di reità a suo carico, il difensore deve interrompere l audizione, fermo restando che le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. L inosservanza delle formalità previste dall art. 391 bis, commi da 1 a 5, determina l inutilizzabilità degli elementi raccolti e può costituire il fondamento di un addebito disciplinare al difensore. È da ritenere che il divieto di domande suggestive valga anche qualora il soggetto che acquisisce le dichiarazioni sia il difensore, il sostituto, il consulente tecnico o l investigatore autorizzato. Per chi acquisisce le informazioni vale il disposto dell art. 110, comma 3, c.p.p. in materia di sottoscrizione degli atti, nonché il divieto di cui all art. 430 bis FRM_738_FormularioProcessoPenale_2015_1.indb 151 26-06-2015 10:17:15
152 Formulario del processo penale Formula 79 c.p.p. inserito dalla L. n. 479/1999, per cui anche il difensore non può assumere informazioni dalla persona ammessa ad essere sentita ai sensi dell art. 507 c.p.p. o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell art. 422, comma 2, c.p.p. oppure nella lista prevista dall art. 468 c.p.p. e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni eventualmente assunte in violazione di tale disposto sono inutilizzabili. Si intende che tutte le attività di indagine difensiva contemplate dalle norme codicistiche possono essere compiute anche dal difensore della persona offesa, della parte civile o delle altre parti processuali private (responsabile civile, civilmente obbligato alla pena pecuniaria, enti e associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato). L art. 11 delle Regole del comportamento del penalista (approvate dalle Camere penali il 14 luglio 2001), l art. 11 fa divieto al difensore di svolgere l intervista nei confronti della persona assistita. Da ultimo si veda lo Schema preliminare del Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Garante per la protezione dei dati personali, 20 marzo 2008, in G.U. 8 aprile 2008, n. 83). FRM_738_FormularioProcessoPenale_2015_1.indb 152 26-06-2015 10:17:15
Formula 80 Difensore 153 FORMULA 80 INVITO A RENDERE DICHIARAZIONI SCRITTE (art. 391 bis c.p.p.) Gent. Sig.ra / Egr. Sig. Via... Città... Gentile Signora / Egregio Signore Sono stato nominato avvocato difensore di..., nel procedimento penale R.G. n.... pendente avanti... In tale qualità e in base ai poteri di indagine difensiva, conferiti al difensore dalla L. n. 397/2000, al fine di ricostruire i fatti accaduti, è mia intenzione chiederle di rilasciarmi una dichiarazione scritta relativa ai punti che di seguito Le indicherò. Preliminarmente, però, è mio dovere rivolgerle alcuni avvertimenti così come prevede l art. 391 bis comma 3 c.p.p.: 1) Lei ha l obbligo di dichiarare se Le risulta di essere sottoposto ad indagini o imputato in questo stesso procedimento penale, o in un procedimento a questo connesso o relativo ad un reato collegato. 2) Lei ha facoltà di non rispondere, cioè di non rilasciare la dichiarazione scritta. Se decidesse di avvalersi di tale facoltà, potrà essere in futuro chiamato ad un audizione davanti al pubblico ministero, su richiesta del difensore, ovvero a rendere esame testimoniale avanti al Giudice, ove sarà tenuto a rispondere alle domande del difensore. 3) Qualora decidesse di rilasciare la dichiarazione, Lei ha l obbligo di dire la verità. La condotta di chi rende false dichiarazioni al difensore è punita dall art. 371 ter c.p. 4) Qualora Lei fosse prossimo congiunto di alcuna delle persone sottoposte, o che possono essere sottoposte, alle indagini, ha facoltà di astenersi dal deporre. 5) Nel caso in cui Lei sia già stato sentito in ordine agli stessi fatti, Le è vietato rivelare le domande già eventualmente postele dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date. Ciò premesso, Le chiedo di rilasciarmi una dichiarazione scritta in ordine ai seguenti punti:...... La prego di farmi avere, personalmente o per via postale, le dichiarazioni scritte che vorrà rendere sui punti sopra indicati. La ringrazio per la collaborazione e La saluto cordialmente. (Firma) FRM_738_FormularioProcessoPenale_2015_1.indb 153 26-06-2015 10:17:15
154 Formulario del processo penale Formula 80 Una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il difensore che verbalizza un intervista difensiva assume il ruolo di pubblico ufficiale e non di esercente un servizio di pubblica necessità, dal momento che il documento da lui redatto ha tutte le caratteristiche dell atto pubblico. Da ciò consegue che, in caso di mancata attestazione di alcune dichiarazioni, anche rilasciate da persona informata sui fatti e di un successivo uso del verbale all interno del procedimento, il difensore realizza un falso ideologico in atto pubblico, in concorso con il delitto di favoreggiamento personale. (Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2006, S.K., in Dir. pen e proc., 2007, 347). FRM_738_FormularioProcessoPenale_2015_1.indb 154 26-06-2015 10:17:15