Comune di Ragoli Provincia di Trento. Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo



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Transcript:

Comune di Ragoli Provincia di Trento Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo Approvato con deliberazione consiliare n. 21 dd. 18.06.2001

Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo. Art. 1. SCOPO. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri tecnici per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini ad uso civile. Art. 2. OGGETTO. Il presente regolamento si riferisce ai camini ed ai canali da fumo a servizio di impianti termici ad uso civile, di qualsiasi potenzialità ed alimentati da qualsiasi tipo di combustibile. Rimangono esclusi i camini e canali da fumo di impianti industriali, artigianali o comunque non classificabili come civili in relazione all'uso cui sono destinati. Art. 3. DEFINIZIONI La terminologia adottata è quella prevista dal D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 e dalla tabella UNI-CTI 8364 del febbraio 1984. Art. 4 SERVIZIO SPAZZATURA CAMINI E CANALI DA FUMO 4.1 In caso di appalto del servizio ad una ditta specializzata, la medesima è responsabile di ogni negligenza, incuria, colpevole mancanza commessa dai suoi dipendenti nel disimpegno delle mansioni nonché dei danni cagionati, senza necessità. A garanzia di ciò la ditta deve essere regolarmente assicurata. 4.2 La ditta deve comunicare per iscritto ai proprietari o ai conduttori le mancanze e i difetti riscontrati per gli interventi del caso, dandone contemporanea comunicazione al Comune. 4.3 Non si può impedire al personale della ditta di salire sul tetto; la ditta deve però applicare le disposizioni antinfortunistiche richieste dal caso e rendere edotto il Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo Pag. 2

proprietario dello stabile se, con l'applicazione di un sicuro sportello sotto il tetto, o in altra maniera, si possa evitare di salire in copertura. 4.4 E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di tenere un registro degli interventi, con annotazioni dell'indirizzo e del numero di camini puliti, da presentare semestralmente in copia al Comune per gli opportuni controlli. 4.5 La ditta deve procurare che, eseguita la pulitura dei condotti, vengano allontanati immediatamente i materiali estratti. Art. 5 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI 5.1 I proprietari dei fabbricati ed i conduttori sono obbligati a permettere di praticare liberamente i lavori di pulitura. Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, la ditta appaltatrice deve darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 5.2 I proprietari ed i conduttori devono curare che i portelli di ispezione dei camini siano accessibili per i lavori di pulitura. 5.3 I proprietari od i conduttori devono fare eseguire le verifiche tecniche come specificato al successivo art. 8. Art. 6 PERIODICITÀ DELLE PULIZIE 6.1 Focolari a combustione gassoso: ogni cinque anni durante il periodo di inattività. 6.2 Focolari a combustione liquido posti a quota inferiore o uguale a 700 m s.l.m.: ogni quattro anni durante il periodo di inattività. 6.3 Focolari a combustione liquido posti a quota superiore a 700 m s.l.m.: ogni tre anni durante il periodo di inattività. 6.4 Focolari a combustione solido posti a quota inferiore o uguale a 700 m s.l.m.: ogni due anni durante il periodo di inattività. 6.5 Focolari a combustione solido posti a quota superiore a 700 m s.l.m.: almeno Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo Pag. 3

una volta all'anno nel periodo di inattività. 6.6 Baite e rifugi alpini isolati, non raggiungibili con automezzi, non sono soggetti all'obbligo della spazzatura dei camini se in caso di incendio non possono venire danneggiati boschi circostanti. Rimane l'obbligo della verifica tecnica di cui al successivo art. 8 allo scopo di accertare eventuali situazioni pregiudizievoli per la sicurezza. Art. 7 MODALITÀ DEGLI INTERVENTI DI PULITURA 7.1 La pulitura dei camini e dei canali da fumo deve avvenire secondo i criteri della buona tecnica, con l'impiego di attrezzature adatte allo scopo. 7.2 La pulitura del condotto costituente il camino deve precedere la pulitura dei canali da fumo; nel caso di camini costituiti da più tratti verticali ad asse sfalsato raccordati, la pulitura deve procedere dal tratto superiore verso il tratto inferiore. 7.3 La pulitura dei camini denominati "tipo shunt" deve avvenire con precedenza del condotto principale e successiva spazzatura dei condotti secondari. 7.4 Durante ogni intervento di pulitura, deve essere controllato che: il camino non presenti screpolature o altri inconvenienti che potrebbero essere facili cause d'incendio, soprattutto nei tratti attraversanti le soffitte e la copertura; i portelli di controllo e scarico siano muniti di doppia chiusura e presentino una solida ed emetica chiusura verso l'esterno; tra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali di qualsiasi genere, specialmente nelle soffitte e nelle cantine, vi sia uno spazio libero di almeno 0.50 m. 7.5 La pulizia dei camini mediante abbruciatura è consentita solo nei fabbricati isolati, posti fiori dal perimetro dei centri storici; tale pratica è subordinata al parere favorevole del Comune, su domanda dei proprietari od i conduttori nella quale essi dichiarino, sotto la propria diretta responsabilità, che: canne fumarie e canali da fumo sono costituiti in materiale idoneo a sopportare le temperature che si sviluppano durante l'abbruciatura e non presentano lesioni o fessurazioni; Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo Pag. 4

canne fumarie e canali da fumo sono sufficientemente coibentati, nonché isolati da materiali combustibili e travature in legno mediante interposizione di elementi refrattari di idoneo spessore. E' richiesto in ogni caso il servizio di vigilanza da parte dei vigili del fuoco. Art. 8 VERIFICHE TECNICHE DEI CAMINI E CANALI DA FUMO 8.1 Le verifiche tecniche di cui al presente articolo devono essere eseguite da ditte in possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 2 Legge 5.03.199 1, n. 46. 8.2 Le verifiche tecniche, da effettuarsi almeno ogni dieci anni in concomitanza con il controllo degii apparecchi produttori di calore, riguardano tutti i camini del fabbricato in corso di utilizzazione. 8.3 I camini rimasti inutilizzati per più di cinque anni, prima del riutilizzo devono essere sottoposti a verifica tecnica. 8.4 Durante la verifica tecnica devono essere controllati: lo stato di pulizia e manutenzione; la presenza di eventuali condizioni di malfunzionamento o pericolo; i valori di tiraggio; 8.5 Mancanze, difetti, malfunzionamenti riscontrati durante la verifica tecnica devono essere comunicati per iscritto ai proprietari od ai conduttori per gli interventi del caso e, se pregiudizievoli per la sicurezza o il buon funzionamento dell'impianto, anche al Comune. Art. 9 VARIAZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO 9.1 Per variazione del combustibile utilizzato si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione ad un combustibile in stato d'aggregazione diverso; gli stati di aggregazione considerati sono tre: solido, liquido, gassoso. 9.2 Prima della variazione del combustibile utilizzato dalle utenze facenti capo ad un camino, è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad una accurata pulitura e ad una verifica tecnica. Regolamento per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo Pag. 5