REGOLAMENTO DELL APPRODO Porto di San Foca S.p.A.



Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI UTILIZZO

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

REGOLAMENTO D USO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI PIAZZA VITTORIO VENETO

N A U T I C A S.r.l. RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI FORNITURE NAUTICHE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

R E G O L A M E N T O

DISCIPLINARE DEL PORTO TURISTICO MARINA DI SANTA CRISTINA

Comune di Grado Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO

PORTO ROMANO REGOLAMENTO INTERNO

REGOLAMENTO PER L USO DELLE BARCHE SOCIALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTAZIONE PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA DA DIPORTO NEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO PORTOGOEN CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI PISOGNE

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO COMUNALE NON CUSTODITO PICCOLO TORINO IN LOCALITÀ BAS VILLAIR

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL AUTOPARCO DELLA PROVINCIA DI LATINA

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE

Comune di Roccaromana

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

COMUNE DI MARTIGNANO

PORTO TURISTICO DI PORTOSCUSO PROGETTO DI GESTIONE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO E L USO DEL PORTO ARTICOLO 1

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ROMA MARINA YACHTING

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

Gestione della Scuola Comunale di Nuoto e di Ginnastica IMPIANTO POLIVALENTE ARBOSTELLA Regolamento

$UW $0%,72',$33/,&$=,21(

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

Norme di sicurezza e comportamentali del personale autorizzato a lavorare nei locali adibiti a Camera Pulita

7.2 Controlli e prove

COMUNE DI VILLENEUVE

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE. dell esercizio di Bar del parcheggio interrato presso il Parco Novi Sad di Modena.

OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

COMUNE DI CALCI. (Prov. di Pisa) DEL COMUNE DI CALCI (PI) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del )

Gestione della Scuola Comunale di Nuoto

COMUNE DI MILETO. Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE

Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane

COMUNE DI MARTIGNACCO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO INTEGRATO DI VIA UDINE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

REGOLAMENTO DELL AUTOPARCO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 1

REGOLAMENTO ORMEGGIO RETONE DI PISA 2013

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari REGOLAMENTO UTILIZZO PARCO AUTO COMUNALE. (Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 6.08.

SAFETY & SECURITY. Misure di sicurezza all interno delle aree in gestione alla Società Porto di Livorno 2000 SrL

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COPERTO SITO IN LOCALITÀ PREIL DI PROPRIETÀ DEL

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DI SOGGETTI HANDICAPPATI OSPITI DEI CENTRI DIURNI

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax

Art. 1) Oggetto del contratto. Il presente contratto disciplina la concessione del

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA TELEMATICA e-campus

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) LOTTO.. A) ANAGRAFICA DELL APPALTO

PIANO ATTUATIVO AR2 - CALO REGOLAMENTO

Regolamento del porticciolo di Vernazza e sue aree.

PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONE GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI TRA

Art. 1 Destinazione d'uso della sala

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

COMUNE DI TONADICO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

Università degli Studi di Ferrara REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL PARCHEGGIO UNIVERSITARIO A CONA

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS Tel. (0161) C.A.P Fax (0161)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO

REGOLAMENTO AZIENDALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO

COMUNE DI CINTE TESINO PROVINCIA DI TRENTO

NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE AD USO DELLA CITTADINANZA NEL CENTRO URBANO DI LUGO DENOMINATO VIVERE LA CITTA PEDALANDO.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI LONGARE. Provincia di Vicenza Area Lavori Pubblici Gestione e Manutenzione Patrimonio Ambiente

PERIODO /

Riferimenti normativi

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

REGOLAMENTO per il GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE

Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE REGOLAMENTO DI SERVIZIO. Sommario

COMUNE DI ROMANENGO PROVINCIA DI CREMONA REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E L'USO DEL MEZZO PROPRIO

COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA

Formazione Particolare Aggiuntiva Preposti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

PROVINCIA DI BRINDISI

Egr. Via. Mod Delega Delega delle funzioni. Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER CER (N. /200..

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari REGOLAMENTO

COMUNE DI ANDORNO MICCA. Provincia di Biella REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA RICREATIVA DENOMINATA PARCO LA SALUTE

Transcript:

REGOLAMENTO DELL APPRODO Porto di San Foca S.p.A. TITOLO I - NORME GENERALI Articolo 1 (Oggetto del regolamento) Il presente regolamento ha per oggetto l esercizio e l uso dell approdo turistico, e dei relativi servizi, in concessione alla Porto di San Foca S.p.A. ubicato nel comune di Melendugno Fraz. di San Foca (LE). Articolo 2 (Ambito di applicazione) Ferma restando l osservanza di tutte le norme vigenti applicabili in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi, a qualsiasi titolo, ormeggi, banchine, beni, infrastrutture od attrezzature ricadenti nell ambito dell approdo turistico o presti la propria opera in tale ambito, deve attenersi e rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento. La Società concessionaria provvede a dare adeguata pubblicità dello stesso mediante affissione in luoghi ben visibili (comunque nei locali della Direzione), nonchè in qualunque altra forma ritenga opportuno, con traduzione in almeno due lingue, di cui una in inglese. Articolo 3 (Direttore dell approdo personale di servizio) La conduzione tecnica dell approdo è affidata ad un direttore che assume la denominazione di Direttore dell approdo, coadiuvato da un apposito personale. Costoro, durante il servizio, dovranno indossare un apposita tenuta e dovranno essere comunque immediatamente identificabili. Ferme restando le attribuzioni dell Autorità Marittima e degli altri organi pubblici, il Direttore dell approdo vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore. Ogni trasgressione dovrà essere immediatamente segnalata all Autorità Marittima ed alle altre Autorità od Organi di Polizia competenti. Il direttore dell approdo vigila ed adotta i provvedimenti necessari a garantire l osservanza del presente regolamento. A tal fine, dopo aver informato i competenti organi societari, può disporre l allontanamento dall approdo delle unità il cui armatore o comandante si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all interessato. Articolo 4 (Manleva da responsabilità per danni o fatti di terzi) Nei limiti di quanto previsto dal codice civile, la società concessionaria non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell ambito dell approdo ed a bordo delle unità o delle autovetture. Pertanto tutti gli utilizzatori dell approdo devono predisporre idonee misure di protezione a propria cura e spese. Articolo 5 (Servizi accessori) La Società concessionaria fornisce i seguenti servizi accessori: assistenza all ormeggio ed al disormeggio, trappa per l ormeggio al corpo morto, fornitura acqua ed energia elettrica in banchina, ascolto radio sul canale 16 (freq.156,800 MHz) VHF/Fm, vigilanza notturna, pulizia dello specchio acqueo. 1

Articolo 6 (Clausola di esclusiva Tariffe) I servizi indicati nell articolo precedente e gli altri eventuali godono della clausola di esclusiva, ai sensi dell art. 1567 del c.c.. Gli utenti sono tenuti al pagamento dei servizi forniti dalla Società in base a tariffe dalla stessa autonomamente stabilite e comunicate ai competenti organi regionali, ferma restando la facoltà dell Autorità concedente di richiederne la preventiva approvazione. Le tariffe devono essere rese pubbliche ed esposte presso i locali della Direzione in luogo ben visibile Articolo 7 (Richieste al personale di servizio Accesso alle imbarcazioni) E vietato richiedere direttamente al personale dell approdo interventi di qualsiasi genere diversi dall assistenza dell ormeggio. Ogni richiesta deve essere inoltrata al Direttore dell approdo che dovrà autorizzarla ed eventualmente addebitarla al richiedente. In particolare, al personale di servizio dell approdo è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24. Articolo 8 (Modifica del regolamento disposizioni temporanee ed occasionali) Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a modifica dagli organi della Società concessionaria. Le varianti dovranno essere approvate dall Autorità Marittima. Altre eventuali disposizioni, temporanee e particolari, nonché comunicazioni, informazioni e raccomandazioni saranno altresì esposte in luogo apposito e ben visibile, debitamente segnalato a cura della Società, con le stesse modalità di cui all articolo 1. TITOLO II - DIVIETI ED OBBLIGHI Articolo 9 (Pesca) In tutto lo specchio acqueo dell approdo è vietata la pesca di qualsiasi organismo acquatico, da terra o da bordo, con qualsiasi attrezzo. Articolo 10 (Attività balneari e sportive) In tutto l ambito dell approdo sono vietate le attività di balneazione, sci nautico, canottaggio, surf e similari. Sono altresì vietate le attività sportive in genere, anche se effettuate a terra, al di fuori degli appositi spazi eventualmente predisposti, inclusi il gioco del pallone e qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. Articolo 11 (Divieto di accesso alle opere portuali di difesa) Per ragioni di sicurezza è vietato salire sui massi delle opere portuali di difesa in concessione. Articolo 12 (Circolazione dei cani) Ferme restando le norme eventualmente previste dal locale regolamento comunale, in tutto l ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo ed evitare che arrechino molestie o sporchino l area portuale, rimanendo comunque responsabili della pulizia nonchè degli eventuali danni arrecati. 2

Articolo 13 (Prova motori lavori rumorosi e molesti) Fermo restando quanto eventualmente stabilito dal vigente regolamento comunale, prima delle 09:00 del mattino e dopo le ore 20:00, nonché dalle ore 13:00 alle 16:00 durante il periodo da giugno a settembre compresi, é vietato mettere in moto i motori, tranne che per le manovre di ormeggio o disormeggio e comunque per non più di venti minuti. Ciò vale sia per i motori principali che per quelli ausiliari. Sono inoltre vietati l uso dei segnali acustici, se non per ragioni di sicurezza, effettuare lavori rumorosi ed in genere tenere un comportamento che possa arrecare disturbo alla quiete altrui. L effettuazione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone è subordinata alla preventiva autorizzazione del Direttore dell approdo. Articolo 14 (Deposito di materiali) E vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e quant altro rientri nell ambito della concessione. In caso di inosservanza, la Società concessionaria provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese del responsabile. Articolo 15 (Prevenzione dell inquinamento: lavori lavaggio di veicoli e natanti) E vietato effettuare sulle banchine e sui pontili lavori che possano sporcare o arrecare danni. E altresì vietato effettuare il lavaggio di autoveicoli e natanti al di fuori delle eventuali aree appositamente attrezzate. E vietata ogni forma di inquinamento delle acque: in particolare è vietato il getto in mare di qualsiasi tipo di materiali solidi o liquidi. E vietato l uso di detersivi ancorchè biodegradabili, nonchè lo scarico a mare delle relative acque di lavaggio, a meno che non si tratti di prodotti appositamente autorizzati a tal fine dal Ministero dell Ambiente. Articolo 16 (Accesso ai pontili di ormeggio) E fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. L accesso ai pontili è riservato ai proprietari, agli equipaggi, ai passeggeri ed agli ospiti delle unità ormeggiate, al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria, ai tecnici autorizzati dal Direttore dell approdo ad accedere a bordo per ragioni di servizio, nonchè agli agenti dell Autorità Marittima e delle Forze di Polizia. Articolo 17 (Impiego di subacquei) Ogni intervento per cui sia richiesto l impiego di sommozzatori deve essere autorizzato dal Direttore dell approdo. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come il recupero di oggetti sul fondo, cime nell elica, etc. Ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente ed i sommozzatori debbono essere iscritti nell apposito registro tenuto dall Autorità Marittima. Articolo 18 (Prescrizioni per l ingresso e l uscita delle unità navali) Ferme restando le disposizioni generali delle norme per prevenire gli abbordi in mare, nonchè quelle particolari dettate dall Autorità Marittima per quanto concerne il porto pubblico, tutte le unità in entrata, in uscita od in manovra all interno dell approdo turistico non devono superare la velocità minima di manovra e comunque di massima quella di tre nodi e devono attenersi alle segnalazioni ed alle prescrizioni del personale di servizio. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata. Le unità in entrata munite di 3

apparato VHF dovranno mettersi in contatto con il centro di controllo prima dell entrata sull apposito canale di lavoro; quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro prima di impegnare lo specchio acqueo navigabile. Articolo 19 (Limitazioni all uso della propulsione velica) In tutto l ambito dell approdo è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica che non possano procedere a remi, si dovrà dare comunicazione al centro di controllo ed attendere istruzioni. Articolo 20 (Divieto di ancoraggio modalità di ormeggio) In tutto l ambito dell approdo è vietato dare fondo alle ancore, se non per emergenza. Le unità devono ormeggiare esclusivamente alle catenarie appositamente predisposte. E vietato utilizzare la cima di salpamento delle catenarie per l ormeggio: questo deve essere effettuato con cime o cavi propri della cui efficienza è responsabile l armatore o il comandante. Le unità all ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità. Ogni armatore o comandante è responsabile dell ormeggio della propria unità e dovrà provvedervi anche nel caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo. Articolo 21 (Alaggio e varo di unità navali) Le operazioni di alaggio e varo, riparazione o manutenzione, dovranno essere eseguite nelle zone di cantiere e negli spazi appositamente destinati dal Direttore dell approdo. L utilizzo di attrezzature di sollevamento e movimentazione dovrà essere effettuato da personale specializzato dipendente dalla Società concessionaria o da questa espressamente autorizzato. Gli addetti alla manutenzione od alle riparazioni non potranno in alcun modo ingombrare gli spazi non strettamente necessari, e dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento. Articolo 22 (Limiti di utilizzo di attrezzature portuali, manufatti ed aree portuali) Nessuna modifica o aggiunta potrà essere apportata alle attrezzature portuali. E vietato mutare in qualsivoglia modo la destinazione d uso stabilita dalla Società concessionaria di attrezzature, manufatti ed aree. Per ogni particolare necessità dovrà essere preventivamente interpellato il Direttore dell approdo che adotterà gli eventuali opportuni provvedimenti. Articolo 23 (Circolazione dei veicoli) L accesso e la circolazione dei veicoli all interno dell approdo è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati. L accesso è inoltre consentito ai mezzi delle Forze di Polizia, a quelli impiegati in operazioni di soccorso, antincendio e antinquinamento ed alle operazioni di carico e scarico, se autorizzate. Al termine delle citate operazioni, i veicoli dovranno essere posteggiati nelle zone riservate a parcheggio. La sosta di veicoli in zona non consentita darà luogo all immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari. E vietato l accesso ai pontili ed alle banchine a qualsiasi tipo di veicolo motorizzato, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia o di quelli impiegati dagli ormeggiatori in servizio. 4

TITOLO III - NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO Articolo 24 (Compiti del direttore in caso di emergenza) In caso d incendio o inquinamento dev essere immediatamente informato il Direttore dell approdo, il quale interviene immediatamente, adottando le misure del caso, ricorrendo ai mezzi ed al personale presente, richiedendo e coordinando, ove necessario, l impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nell approdo e disponendo, se del caso, il disormeggio e l allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso provvede ad informare la locale Autorità Marittima ed i VV.F. per gli eventuali provvedimenti di competenza. In caso di necessità provvede direttamente, inoltre, a richiedere l intervento di ditte autorizzate all espletamento di servizi antinquinamento. Articolo 25 (Attività di prevenzione antincendio ed antinquinamento responsabilità dei comandanti delle unità) Ogni unità dovrà adottare tutte le più opportune misure preventive per evitare incendi o lo sversamento in mare, accidentale o volontario, di qualsiasi sostanza inquinante, con particolare riguardo alle miscele di idrocarburi, alle acque di sentina ed alle acque luride, le quali dovranno essere recapitate a terra negli appositi luoghi di raccolta o mantenute a bordo in condizioni di sicurezza. E consentito il collegamento dell imbarcazione alle prese per l energia elettrica per il solo tempo limitato alla presenza del proprietario/comandante a bordo dell unità. Il collegamento dovrà essere effettuato, a cura del proprietario, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard ed alle norme di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli, ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. E altresì vietato ai diportisti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell energia elettrica. I comandanti ed eventuali responsabili della guardiania delle unità presenti in porto sono tenuti: a) ad informare immediatamente il personale dell approdo, in caso di accidentali sversamenti di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili e ad adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno; b) analogamente, in caso di incendio, i responsabili dell unità interessata dovranno avvertire immediatamente il personale dell approdo, provvedendo nel contempo ad impiegare i mezzi antincendio di bordo per spegnere o contenere il focolaio e ad allontanare tutti i materiali infiammabili per impedirne o rallentarne la propagazione; c) prima della messa in moto dei motori, a provvedere all aerazione del vano motore; d) a mantenere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo; e) a mantenere adeguatamente areati i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido ed a verificare che le stesse siano mantenute perfettamente chiuse allorchè non in uso e, soprattutto, prima di lasciare l unità incustodita f) ad effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente presso un impianto di rifornimento, evitando il travaso con contenitori mobili. Nell ambito dell approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento, richiesta dell interessato, dovrò essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell approdo, nel rispetto delle norme in vigore. Articolo 26 (Getto di rifiuti) 5

E vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, sia a terra che a mare. Per i rifiuti solidi urbani e per quelli pericolosi devono essere adoperati esclusivamente gli appositi contenitori. Articolo 27 (Servizi igienici acque luride) La Società concessionaria predispone e mantiene appositi locali igienici a terra. E vietato l uso dei servizi di bordo alle unità che non siano munite di apposite attrezzature per la raccolta dei liquami e delle acque luride in genere. Articolo 28 (Responsabilità civile) Sono fatte salve le responsabilità civili per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti e di ogni altro fatto che possa essere ricondotto alla responsabilità degli utenti. TITOLO IV - ORMEGGIO DELLE UNITÀ Articolo 29 (Piano degli ormeggi) L approdo in concessione alla Società Porto di San Foca S.p.A., allo stato attuale permette l attracco di n 127 imbarcazioni così ripartite (vedasi piano degli ormeggi allegato): CATEGORIA TIPOLOGIA UNITA N ORMEGGI 1 Fino a 8 mt. 32 2 Fino a 10 mt. 28 3 Fino a 12 mt. 35 4 Fino a 16 mt. 10 5 Fino a 18 mt. 5 6 Fino a 20mt. ed oltre 4 7 Transiti 10 8 Ormeggi Forze di Polizia 2 L appartenenza alle varie categorie è indicata con apposita segnaletica e colorazione e tutti gli ormeggi sono numerati. I posti di ormeggio in transito sono chiaramente individuati e segnalati con apposita colorazione ed a mezzo di appositi cartelli almeno bilingui (italiano ed inglese). Fatta eccezione per gli ormeggi riservati alle unità in transito, le prime tre categorie sono a disposizione degli utenti che hanno stipulato con la Società concessionaria regolare contratto di utilizzazione per un periodo comunemente concordato e facendo riferimento alle tariffe ed in vigore. Il titolare del diritto di ormeggio deve registrare la propria unità presso gli Uffici della Direzione dell approdo. Il Direttore dell approdo, curerà la tenuta di un apposito registro-giornale su cui saranno registrate le unità in sosta ed i recapiti dei relativi responsabili. Qualunque variazione del posto di ormeggio assegnato deve sempre e tempestivamente essere preventivamente autorizzata o comunque segnalata al Direttore dell approdo, il quale potrà negare l autorizzazione e, in caso di inosservanza, anche disporre la rimozione d ufficio dell unità a spese dell interessato. 6

Ciascun posto di ormeggio è dotato di bitte o anelli per l ormeggio poppiero e di un penzolo di catena per l ormeggio prodiero di un corpo morto. Articolo 30 (Dimensioni massime dei natanti) Le unità ormeggiate nell approdo non possono avere dimensioni superiori a quelle indicate per le categorie di appartenenza. Sono consentite tolleranze del 5% in più per la lunghezza e del 2% in più per la larghezza. Le misure di riferimento sono quelle riportate nella licenza di navigazione (o certificato di omologazione/conformità per i natanti). Le unità non corrispondenti a queste misure saranno rimosse dal Direttore dell approdo a spese degli inadempienti. E facoltà della Società concessionaria derogare ai limiti con provvedimenti di assoluta temporaneità, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. Articolo 31 (Condizioni di sicurezza delle unità) Tutte le unità che utilizzano l approdo devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine. Articolo 32 (Disposizioni per le unità in transito formalità di arrivo) L utente in transito, ottenuta l assegnazione dell ormeggio da parte del personale dell approdo, dovrà presentarsi con i documenti di bordo presso la Direzione dell approdo al fine di espletare le formalità di arrivo. L ormeggio delle unità nei posti riservati al transito non potrà superare la durata massima di 3 (tre) giorni consecutivi. Fatta eccezione per la prestazione dei servizi portuali, per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo secondo le tariffe vigenti, l occupazione dei posti d ormeggio di transito è gratuita per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e per non più di 3 ormeggi nell arco di ciascun mese. Le tariffe applicate per il periodo di sosta successivo sono quelle di cui all art.6. Il Direttore dell approdo è tenuto al mantenimento di un apposito registro riportante la situazione giornaliera delle unità in transito e dal quale sia facilmente possibile risalire all identificazione dell unità e del suo equipaggio. Articolo 33 (Assenza dall ormeggio: obblighi di comunicazione) Tutte le imbarcazioni in uscita sono tenute a comunicare al Direttore dell approdo le assenze previste oltre le 24 ore, la loro presumibile durata e la data del rientro. Stessa comunicazione va data quando il rientro giornaliero è previsto in orario notturno. Il titolare del posto barca non potrà locare o concedere, neanche temporaneamente, a terzi il godimento dell ormeggio e dei servizi, il cui uso è esclusivamente riservato all imbarcazione identificata nel modello di Richiesta di assegnazione posto barca. Articolo 34 (Entrata, uscita e manovra delle unità) Il Direttore dell approdo regola l entrata e l uscita delle imbarcazioni autorizzandone e disponendone i movimenti. I comandanti delle unità italiane e straniere sono tenuti ad eseguire le disposizioni ricevute rimanendo però responsabili della corretta esecuzione delle manovre e della conduzione dell unità. TITOLO V - ATTIVITÀ COMMERCIALI Articolo 35 (Autorizzazione preventiva) 7

Salva la vigilanza dell Autorità competente ai sensi dell art. 68 C.Nav., tutte le attività artigianali e commerciali, anche ambulanti, insistenti nell ambito dell approdo devono essere preventivamente autorizzate dalla Società concessionaria. Qualora nello svolgimento di dette attività venissero utilizzati i servizi forniti dall approdo, l autorizzazione della Società concessionaria avverrà dietro pagamento di un corrispettivo. Gli esercenti tali attività sono responsabili per i danni diretti o indiretti arrecati a terzi, esonerando la Società concessionaria da ogni responsabilità, salvo che nei confronti dell Autorità concedente. Gli utenti devono essere espressamente informati di tale clausola. TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 36 (Copertura assicurativa) Tutte le unità che intendono usufruire dell approdo devono essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro l incendio, compresi i terzi trasportati. La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta del Direttore dell approdo che può richiederne la integrazione di valore qualora questo fosse ritenuto inadeguato. Nel caso di mancanza della polizza assicurativa o di sua inadeguatezza, il Direttore dell approdo potrà negare l accesso o la permanenza nell approdo. Parimenti, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere lavori o servizi nell ambito dell approdo devono essere coperti da adeguate polizze assicurative. Articolo 37 (Controversie) Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Società concessionaria e gli utenti dell approdo o qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Lecce.- 8