PROCEDURE PROVINCIALI DI RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. 95/80



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PROCEDURE PROVINCIALI DI RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. 95/80 Stralcio: Appendice - Indicazione corsi ASA e OSS Approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale PV 128 del 2/5/2007

A P P E N D I C E Indicazioni provinciali per il riconoscimento ai sensi dell art. 27 della Legge Regionale n. 95/80 e la realizzazione dei corsi per Ausiliario socio-assistenziale e Operatore socio-sanitario - 31 -

Indicazioni provinciali per il riconoscimento ai sensi dell art. 27 della Legge Regionale n. 95/80 e la realizzazione dei corsi per Ausiliario socio-assistenziale e Operatore socio-sanitario 1. PREMESSA Le attività di formazione in ambito socio-educativo e sanitario (corsi ASA ed OSS), sia in riferimento al primo inserimento lavorativo, sia per quanto concerne l aggiornamento/riqualificazione del personale qualificato già in servizio o con specifica esperienza lavorativa, rappresentano un sostanziale elemento qualitativo per l erogazione dei servizi alle persone in un settore di particolare importanza e ricco di complesse specificità. Una maggiore qualità di erogazione delle attività formative si traduce inoltre in migliori opportunità di formazione e di lavoro per i cittadini del territorio provinciale; la Provincia, nell ambito delle proprie competenze di autorizzazione delle attività private (in base all art. 27 della L.R. n. 95/80) ritiene pertanto indispensabile definire indicazioni di dettaglio per gli Operatori. E infatti necessario garantire, anche attraverso eventuali azioni di monitoraggio cui gli Operatori sono tenuti a collaborare, un livello qualitativo elevato, sia a fini di consentire l inserimento nelle strutture di personale con adeguata e motivata preparazione, sia per evitare uno svilimento della valenza dei titoli conseguiti dagli allievi. Al fine di meglio adeguare l offerta di formazione in tale settore, la Provincia di Varese, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 490 del 9.12.2003, ha attivato un apposito Gruppo di lavoro Intersettoriale ed Interistituzionale, con il compito di definire criteri generali e proposte operative in ordine alla definizione delle attività corsuali in ambito socio-educativo e sanitario. In esito ai lavori di detto Gruppo, è stato definito un Protocollo d Intesa, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale PV 216 del 15 giugno 2005, con il quale vengono definite le modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento all attuazione e valutazione dei periodi di tirocinio, cui si dovrà fare riferimento per la stesura delle proposte progettuali e per la definizione delle modalità operative dello stage. 2. PROGETTAZIONE I progetti corsuali, che saranno oggetto di valutazione congiunta da parte dei funzionari provinciali competenti in materia di Formazione Professionale e Politiche Sociali, dovranno essere articolati in moduli di dettaglio e non solo in base al raggruppamento per aree/moduli generali previsti dalla normativa regionale per le figure professionali in questione (ai quali dovranno comunque fare espresso riferimento al fine di verifica dell articolazione oraria), anche per consentire di identificare l attribuzione delle docenze in relazione alle specifiche discipline. Inoltre, la definizione di unità didattiche per singoli argomenti appare di particolare rilevanza per la predisposizione, ove occorrente, di piani di studio individualizzati, con particolare riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4260/2007. - 32 -

Dovranno essere altresì dettagliate le modalità di selezione/orientamento, di verifica della conoscenza della lingua italiana per utenti stranieri, quelle di organizzazione ed articolazione degli stage e di effettuazione delle prove in corso d anno e finali. Di norma l ammissione ai corsi è subordinata a prove di selezione volte a verificare sia il livello motivazionale che quello culturale di base (comprensione della lettura, capacità organizzative, e, per gli allievi stranieri, conoscenza della lingua italiana scritta e parlata). Dell avvenuta selezione, l Operatore dovrà mantenere agli atti idonea documentazione. Le prove di ammissione dovranno essere sempre precedute da una fase di orientamento diretta ad individuare le aspettative degli allievi ed a fornire loro conoscenze relative agli obiettivi ed agli impegni connessi allo sviluppo del percorso formativo ed informazioni sul profilo professionale e sugli sbocchi occupazionali; dovranno inoltre essere preventivamente fornite agli interessati informazioni in ordine ai rischi legati alla professione, con particolare riferimento ai periodi di stage previsti dal progetto formativo, che in relazione alla normativa sull astensione obbligatoria dal lavoro. Dovrà essere a tale proposito prevista la verifica dell effettiva idoneità alla mansione dei singoli allievi. Per i corsi di riqualificazione di personale già in possesso di attestato ASA od OTA, l esperienza lavorativa nella mansione specifica dovrà riguardare il servizio complessivo prestato solo dopo la data di conseguimento della precedente qualifica; la verifica del possesso dei requisiti previsti spetta all Operatore e potrà essere oggetto di controllo da parte provinciale. L eventuale inserimento di moduli diversi rispetto a quanto indicato nella programmazione regionale (pari opportunità, alfabetizzazione informatica o linguistica) e che rappresentano comunque un arricchimento progettuale darà luogo ad una aggiunta rispetto al monte ore complessivo previsto. La partecipazione a tali moduli potrà essere attestata solo direttamente dall Operatore e non sarà computata ai fini di calcolo del raggiungimento delle ore minime di frequenza. Progetti riferiti a specifiche utenze o contesti operativi dovranno invece prevedere appositi moduli aggiuntivi rispetto al monte ore ordinario definito dalla normativa regionale. Per conseguire il riconoscimento dei corsi, l Operatore dovrà disporre di uno specifico laboratorio, con la seguente dotazione minima di attrezzature: unità ospite (letto, comodino, biancheria), manichino di simulazione, sedia a rotelle, ausili per la deambulazione ed attrezzature per la cura della persona. Per i corsi OSS sarà necessario disporre anche di sfigmomanometri, termometri, carrello per medicazioni e farmaci, cateteri, sondini e strumenti per la misurazione della glicemia. La verifica delle attrezzature verrà effettuata nel corso dell audit preventivo e rappresenta un elemento sostanziale ai fini del provvedimento di riconoscimento, che non verrà emanato in caso di sostanziali carenze riscontrate. Per la programmazione dei corsi e l affidamento degli incarichi di docenza si farà riferimento al disposto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1267 del 28 febbraio 1989, anche per i corsi OSS, tenendo in considerazione i casi specifici di equipollenze di nuovi titoli di studio e fermi restando i requisiti previsti dalla normativa regionale sull accreditamento in relazione al personale docente. - 33 -

In particolare, per la figura del tutor sono necessarie specifiche esperienze in ambito socioassistenziale e/o sanitario, nonchè competenze a fini di effettuare interventi di opportuna mediazione culturale nei riguardi degli allievi stranieri, quantomeno per i corsi specificamente destinati a tale utenza. Nei casi in cui l attività venga realizzata nell arco di due anni formativi, quindi con un consistente periodo di interruzione per la pausa estiva, l Operatore dovrà garantire, al termine di detto periodo di sospensione, l effettuazione di un modulo di riepilogo delle lezioni pregresse, in aggiunta al monte ore ordinario, di cui dare comunicazione agli uffici provinciali. 2.1 Progetti/piani di studio individualizzati 8 La D.G.R. n. 4260/2007 definisce dei crediti formativi massimi riconoscibili a fini di conseguimento degli attestati sia ASA che OSS per gli utenti in possesso di particolari titoli di studio sia stranieri che italiani, definendo la durata minima di percorsi integrativi per il conseguimento delle predette qualifiche. Nei casi in cui sia possibile formare gruppi classe omogenei, tali percorsi integrativi possono costituire progetti a sè stanti, soggetti alla usuale prassi di preventivo riconoscimento. In caso invece di limitato numero di allievi che possono fruire di un riconoscimento di crediti o in presenza di situazioni differenziate, i percorsi integrativi potranno assumere la connotazione di progetti individualizzati definiti dai singoli Enti di formazione nell ambito di percorsi già autorizzati. La personalizzazione dovrà tenere conto delle competenze e conoscenze possedute dai singoli allievi, in relazione agli obiettivi formativi della figura professionale di riferimento, e dovranno essere previsti sia moduli teorico-pratici che quote di stage (per queste ultime si rinvia alle indicazioni riportate al punto 3.2.3). Per la definizione dei percorsi individualizzati, dovrà essere utilizzata la procedura di riconoscimento crediti, senza necessità di presenza di un esperto designato dalla Provincia, nell ambito della quale dovrà essere declinato in dettaglio il percorso definito per il singolo allievo: copia del relativo verbale dovrà essere trasmessa agli uffici provinciali (che si riservano di formulare eventuali osservazioni nel merito) in allegato alla richiesta di apertura di specifica singola edizione corsuale sul sistema informativo per la gestione dei corsi riconosciuti. Per i progetti OSS rivolti ad utenti in possesso di titoli stranieri relativi a professioni medico-sanitarie è possibile fare riferimento di massima, relativamente a moduli ed aree, ma non alle durate che debbono essere definite in base alla verifica delle effettive competenze acquisite, al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 14/12/2006, tenendo conto di quanto successivamente indicato nel capitolo relativo allo stage ed avendo particolare riguardo alla necessità di affrontare le tematiche della integrazione sociale e culturale. 8 Vedasi anche il successivo punto 5, relativo allo svolgimento delle prove d esame - 34 -

In relazione ai corsi OSS di formazione di base, è possibile ricorrere al meccanismo dei progetti individualizzati anche per i seguenti casi, previa assenso provinciale ed utilizzo della predetta procedura di riconoscimento dei crediti: riqualifiche di personale ASA od OTA, ove non siano disponibili specifici corsi per tale personale; completamento del percorso da parte di allievi che non abbiano conseguito la percentuale minima di frequenza prevista per l ammissione agli esami, in base all art. 11 della D.G.R. 5428/2001: in tal caso, nel corso della riunione preliminare della commissione d esame del corso non completato, si dovrà dare atto della non ammissibilità degli allievi per supero delle assenze, indicando il numero di ore frequentate quale massimale di credito riconoscibile. Da parte dell Ente di formazione dovrà essere rilasciata la certificazione di competenze in cui venga evidenziato in dettaglio il numero di ore frequentate per ogni modulo formativo, rispetto al monte ore previsto: tale certificazione varrà per la definizione del progetto individualizzato, nell ambito del quale prevedere un effettivo completamento della quota di formazione non effettuata. Di massima, soprattutto ove si tratti di Enti e/o progetti diversi, nell ambito del percorso individualizzato dovrà essere prevista la frequenza di moduli interi. 3. STAGE I moduli di stage dovranno essere svolti in base ad un apposito progetto formativo, condiviso con le strutture ospitanti, in cui vengano definiti i livelli di ingresso e quelli finali, utilizzando le modalità attuative e di valutazione definite dal già citato Protocollo d Intesa approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale PV 216 del 15 giugno 2005. In relazione a tali periodi di tirocinio, l Ente di formazione dovrà farsi garante del pieno rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, verificando di concerto con le strutture ospitanti le modalità di svolgimento dei necessari controlli sanitari e della eventuale profilassi, se occorrente, connessi agli specifici rischi presenti negli ambienti lavorativi ospitanti 9. L Operatore dovrà comunicare all atto dell avvio del corso l elenco delle strutture ospitanti, con indicazione del numero di ore e di allievi previsti per struttura: la Provincia si riserva di effettuare le proprie valutazioni in merito. Relativamente ai corsi OSS, dovrà essere allegata al predetto elenco copia delle convenzioni o quantomeno di lettere di impegno delle strutture ospitanti, con espressa indicazione da parte delle aziende del numero di allievi accoglibili e del periodo di svolgimento. La mancata consegna delle convenzioni/lettere di impegno entro il termine massimo di 15 giorni dall avvio del corso comporterà l immediata sospensione del riconoscimento a far tempo dalla data della predetta scadenza e sino all avvenuta regolarizzazione della documentazione. La somma degli allievi dichiarati accoglibili dalle strutture non potrà essere in nessun caso inferiore a quella degli iscritti. 9 Si evidenzia come la competenza per la verifica dell idoneità alla mansione e quant altro attiene la vigilanza sanitaria è a carico del medico competente in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94-35 -

Non si ritengono autorizzabili periodi di stage in strutture al di fuori del territorio nazionale, nè in altra provincia, eccezion fatta per quelle poste in comuni limitrofi delle province confinanti con quella di Varese, fermo restando il principio di possibilità di accesso da parte del tutor formativo. Lo stage potrà essere effettuato solo dopo un adeguato periodo di formazione teorica e dovranno essere previsti momenti di rielaborazione dello stesso, sia intermedi che al termine del periodo di permanenza in strutture esterne. Lo stage, nei casi di utenti già occupati, potrà aver luogo, in orario extra-lavorativo, eventualmente presso la stessa struttura di appartenenza, a condizione che venga effettuato in reparti e condizioni operative diverse da quelli abituali: tale situazione dovrà essere espressamente ed in dettaglio specificata nella convenzione di stage. L esperienza di stage rappresenta una quota di formazione significativa ed imprescindibile e, nella scelta della struttura/azienda ospitante, deve essere verificata la possibilità di effettuazione di una esperienza attiva ed esaustiva connessa alle principali mansioni previste dal profilo di riferimento, garantendo che gli allievi non vengano utilizzati a fini suppletivi od integrativi per funzioni non inerenti la figura professionale. Le tipologie di aziende/strutture in cui è possibile effettuare i periodi di stage sono le seguenti: A. strutture socio-sanitarie a carattere residenziale in cui, a standard, sia prevista la presenza di operatori ASA; B. servizi pubblici di assistenza domiciliare (solo se è garantito il costante affiancamento con operatori qualificati); C. strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con unità di degenza. 3.1 Corsi ASA Lo stage potrà essere effettuato nelle strutture di tipo A o di tipo B. 3.2 Corsi OSS A fini di completezza della formazione è necessario che gli allievi, durante il corso ovvero anche a mezzo di proprie precedenti esperienze documentabili, abbiano la possibilità di conoscere ed affrontare la realtà degli ambienti lavorativi delle strutture e dei servizi nel cui ambito la figura professionale dell OSS è prevista, sia nel settore sociale che in quello sanitario. - 36 -

3.2.1 OSS Formazione di base Lo stage dovrà essere effettuato sia in strutture della tipologia A o B che in quelle di tipo C, suddividendo il monte ore complessivo di 450 ore in due periodi di analoga durata. 3.2.2 OSS Qualificazione in base a crediti formativo/lavorativi ai sensi della D.G.R. n. 5428/2001 ed eventuali successive integrazioni (personale ASA od OTA) Per gli utenti in possesso di qualifica ASA, lo stage dovrà essere effettuato di norma nelle strutture di tipo C. Per gli allievi in possesso di qualifica OTA, lo stage avverrà di norma in strutture di tipo A o B ; qualora la specifica esperienza lavorativa sia stata invece afferente ai servizi di carattere assistenziale, lo stage andrà effettuato nell ambito di strutture sanitarie di tipo C. 3.2.3 OSS Qualificazione con corso integrativo o percorso individualizzato ai sensi della D.G.R. n. 4260/2007 (utenti con titoli stranieri o italiani diversa da ASA od OTA) Per il rilascio della qualifica, sia nell ambito dei corsi integrativi specifici o con attivazione di percorsi individualizzati, è indispensabile, come già evidenziato, che l allievo acquisisca una conoscenza operativa in entrambi i settori di competenza della figura professionale. Nella definizione dei piani di studio occorrerà pertanto tenere in debita considerazione le eventuali esperienze lavorative pregresse maturate in territorio italiano di ogni allievo. Pertanto, in assenza di tali sufficienti esperienze, lo stage andrà effettuato sia nell ambito di servizi assistenziali che sanitari, con una durata indicativa di 100 ore (e comunque non inferiore alle 80) per tipologia di struttura. 4. PROVE DI VERIFICA Per ognuna delle aree formative previste, così come per il tirocinio, sono necessarie verifiche (almeno una finale) sull apprendimento e sulle capacità teoriche/pratiche acquisite, secondo modalità decise dall équipe didattica. L esito delle verifiche in itinere (espresso in decimi) costituirà la valutazione complessiva dell allievo, da presentare alla Commissione nelle prove d esame finali, oltre alla valutazione dello stage. Il voto complessivo di presentazione relativo alle attività d aula sarà definito dal collegio docenti, avendo riguardo al peso da attribuire alle singole prove effettuate in base al numero di ore dell area/modulo di riferimento. La documentazione relativa alle prove effettuate ed il/i verbale/i delle riunioni del collegio docenti dovranno essere mantenuti agli atti e messi a disposizione della Commissione d esame. - 37 -

Nel caso di effettuazione di stage nell ambito di più strutture o ambiti lavorativi afferenti la medesima tipologia, il voto finale di stage, definito per ogni periodo in base alle modalità indicate nel già richiamato Protocollo di Intesa, dovrà essere computato proporzionalmente alla singola durata del tirocinio. Per i corsi OSS, ove non ricorrano casi di frammentazione dei periodi di stage in più strutture o ambito per tipologia di azienda ospitante, il punteggio di tirocinio sarà dato dalla media di quelli conseguiti. 5. ESAMI Gli esami finali potranno svolgersi solo in una sede dotata delle attrezzature di laboratorio indicate al precedente punto 2, attendendosi alle disposizioni seguenti, integrative rispetto a quelle di carattere generale, di cui alle apposite Circolari in tema di esami. L ammissione agli esami dei singoli allievi, fatta salva l eventuale concessione di deroghe relative alla frequenza per i corsi ASA, è subordinata per tutte le tipolgie di percorso al raggiungimento della percentuale minima di presenza prevista dalla normativa di riferimento, computata separatamente per la formazione d aula e per lo stage: a tale proposito, l Operatore dovrà predisporre un apposito prospetto riassuntivo, sottoscritto dal Legale Rappresentante o dal Direttore del corso e reso in forma di dichiarazione di cui al DPR 445/2000. L articolazione dei percorsi individualizzati dovrà essere espressamente presentata alla commissione esaminatrice in sede di riunione preliminare; gli allievi saranno comunque chiamati a sostenere la stessa prova prevista per coloro che hanno presentato l intero percorso. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione relativa alla attribuzione dei punteggi di ammissione e di stage, la Commissione potrà sospendere le prove, definendo, in accordo con gli uffici provinciali, tempi e modalità di convocazione di una nuova sessione d esame. La Provincia intende introdurre una procedura di centralizzazione per la definizione delle prove d esame scritte, con predisposizione di batterie di test e di modalità di attribuzione di punteggi. A tale scopo, nel giorno in cui è prevista l esame scritto, si procederà ad inviare via e- mail all Ente di formazione un questionario corredato dalla relativa griglia di valutazione, che potrà prevedere l attribuzione di punteggi anche differenziati in relazione alla complessità/importanza delle singole domande. Tale modalità verrà adottata subito dopo la predisposizione di un sufficiente numero di batterie di test, dandone avviso agli Operatori interessati prima dello svolgimento della prova. Sino all adozione della predetta procedura centralizzata, l Operatore dovrà sottoporre almeno due questionari alla Commissione, che potrà definire eventuali integrazioni o modifiche; i questionari definitivi saranno utilizzati per il sorteggio prima dell inizio delle prove. Per lo svolgimento delle prove orale e pratica, dovrà essere utilizzata e mantenuta agli atti, una apposita scheda di valutazione per singolo allievo. - 38 -

5.1 Corsi ASA La prova d esame consiste obbligatoriamente in una prova scritta e in una orale contestualizzata con simulazioni pratiche. La prova scritta verrà realizzata a mezzo di un questionario, con almeno 50 domande chiuse a risposta multipla (con opzione di una risposta esatta su almeno tre) inerenti tutte le aree formative, proporzionalmente ai rapporti orari/quantitativi delle materie trattate. La prova orale consiste in un colloquio a carattere interdisciplinare sulle materie teorico/pratiche del corso, con eventuale discussione di lavori a tema ( Tesine ) già eseguiti singolarmente o in gruppi dagli allievi 10, con contestuale esecuzione di simulazione delle operazioni previste in ambito lavorativo; in relazione a queste ultime, presso la sede d esame dovrà essere disponibile una postazione operativa con manichino e gli ausili di comune utilizzo. 5.2 Corsi OSS Per l ammissione agli esami è previsto, in aggiunta alle condizioni predette, il conseguimento di una valutazione positiva complessiva dei periodi di tirocinio. Si precisa che anche per i percorsi individualizzati vale il predetto limite massimo di assenze e che, nei casi di recupero, il totale complessivo delle ore frequentate nei due corsi non può comunque essere inferiore a 900. In tutti i casi, l esame dovrà fare riferimento all intero complesso delle competenze previste per la figura professionale, anche in caso di percorsi abbreviati o personalizzati; a tale proposito, l Operatore dovrà comunque fornire opportune informazioni agli allievi, dando indicazioni in merito all eventuale materiale didattico da utilizzare. Le prove si svolgeranno come segue: prova scritta: questionario di almeno 70 domande a risposta chiusa (con le stesse modalità di predisposizione previste per i corsi ASA) su tutti gli argomenti trattati nel corso; colloquio di carattere generale, eventualmente integrato dalla discussione di lavori a tema ( Tesine ) già eseguiti singolarmente o in gruppi dagli allievi 10 ; prova pratica con esecuzione di operazioni attinenti l attività dell OSS, con riferimento alle aree tecnico-operative ed a quelle igienico-sanitarie, anche a mezzo di simulazioni (presso la sede d esame dovrà essere disponibile idonea attrezzatura); l Operatore, in sede di riunione preliminare della Commissione d esame, dovrà formulare una proposta delle casistiche su cui condurre la prova, in merito alla quale si pronuncerà la Commissione stessa, eventualmente definendo integrazioni o modifiche. In relazione alla possibilità prevista dalla DGR 4260/2007, di ammissione diretta agli esami di coloro che siano in possesso del titolo italiano di infermiere generico, in forza della pregressa 10 In tal caso, i lavori prodotti saranno consegnati alla Commissione esaminatrice prima dell inizio delle prove e la valutazione, in caso di lavori di gruppo, dovrà comunque essere effettuate singolarmente - 39 -

frequenza di altra attività formativa, la valutazione conclusiva sarà data, ove ci si avvalga di tale facoltà, dal solo voto d esame computato come previsto dalle specifiche indicazioni provinciali. Si evidenzia comunque la decisa opportunità di frequenza anche per tale personale di moduli relativi agli aspetti socio-assistenziali e l effettuazione di una quota di tirocinio presso strutture di tipo A o B. - 40 -