ALLEGATO.N. D Contratto Istituto 2011/2012 ISTITUZIONE SCOLASTICA X - Reg. Liguria Istituto Comprensivo Arma Via C.Colombo, 47-18018 ARMA DI TAGGIA (IM) Tel./Fax: 0184 43453 e.mail: IMIC80400C@istruzione.it istituto.comprensivo.arma@pec.it C.F. 81005430087 M.I.U.R. Disposizioni dirigenziali inerenti i criteri e le modalità di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane. A.S. 2011-2012 1
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15,art. 1, c. 1 che definisce la inderogabilità delle previsioni di legge ; Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che ribadisce il carattere imperativo delle norme definite dal d.lgs. 165/2001; Visto in particolare l Art. 54, comma 3-quinquies che recita: Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dai contratti nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale..(omissis). Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del codice civile.omissis Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009 Visto l art. 65 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che dispone: 1. Entro il 31 dicembre 2010 le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 novembre 2009) alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. 3. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. Visto l art. 5, c. 2 del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall articolo 34 del Decreto Legislativo 150/2009, che dispone che nell ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all articolo 2, comma 1, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all articolo 9. Rientrano, in particolare, nell esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l organizzazione del lavoro nell ambito degli uffici. Visto l art. 40, comma 1 del d.lvo 165/2001, così come modificato dall articolo 54, comma 1 del Decreto Legislativo 150/2009 che dispone : La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti l organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (omissis). Viste le indicazioni contenute nell allegata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 che ribadisce come debbano essere escluse dalla contrattazione integrativa d istituto, rientrando nei poteri dirigenziali del dirigente scolastico, tutte quelle materie, elencate dalla lettera h) alla lettera m) dell art. 6 del CCNL 29.11.2007, che si possono ricondurre all organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane 2
Il dirigente scolastico dispone i seguenti criteri e le modalità da adottare nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dell'istituto Comprensivo Arma CRITERI RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE 1. Criteri generali 1)L assegnazione degli insegnanti ai plessi e alle classi, l organizzazione e l articolazione del lavoro discendono dal Piano dell offerta formativa; essi concorrono a garantire: 1. il raggiungimento degli obiettivi formativi; 2. l efficacia e l efficienza dei servizi prestati all utenza; 3. la valorizzazione delle competenze professionali; 4. la tutela dei diritti sindacali dei lavoratori. 2. Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi plessi, classi e sezioni 1) L'assegnazione avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, con atto formale del Dirigente Scolastico, eventualmente preceduto da comunicazione orale. Nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente Scolastico assegna il personale docente ai plessi, alle classi e sezioni innanzitutto in base alle esigenze di professionalità necessarie alle singole realtà didattiche verificando poi anche la disponibilità dei docenti; tenendo conto, quando possibile della richiesta di conferma nella sede di servizio nel precedente anno scolastico (continuità didattica); quanto sopra nel rispetto delle disposizioni e dei criteri didattici indicati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico può, comunque, disporre una diversa assegnazione coerentemente a quanto definito dall'articolo 16. 3. Orario di lavoro 1) L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell infanzia e in 22 ore settimanali nella scuola primaria, distribuite in cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari vanno aggiunte 2 ore settimanali da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore di insegnamento la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata alla realizzazione di progetti di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento e ad attività di arricchimento dell'offerta formativa. Nel caso in cui manchi tale programmazione, le ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio. L'attività didattica nella scuola secondaria di I grado si svolge in 18 ore settimanali fino ad un massimo di 24. Nel caso di cattedre con numero inferiore di ore, si destinano le ore rimanenti per la realizzazione di progetti o per la sostituzione di colleghi. 2) La durata massima dell orario di lavoro giornaliero (con ore eccedenti) è fissata in ore 7.30 di effettiva docenza per la scuola primaria e per la scuola dell infanzia. 3) La partecipazione a riunioni di organi collegiali comunque articolati che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività (art. 29 CCNL attività funzionali all insegnamento), compatibilmente con la disponibilità finanziaria e, comunque, concordando con il D.S., che valuterà l'effettiva necessità della prestazione. 3
4. Piano annuale delle attività - Orario delle riunioni 1) Lo svolgimento delle attività funzionali all insegnamento (art. 29 CCNL 29/11/07) rispecchia il Piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti. Esso può essere modificato nel corso dell anno scolastico per sopravvenute esigenze. 2) Il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, in forma scritta. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire all interno del piano annuale delle attività un calendario delle riunioni. Le riunioni previste nel piano delle attività non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini, esami e casi di assoluta necessità. 5. Banca del tempo 1) Qualora un insegnante effettui ore aggiuntive di insegnamento o di non insegnamento senza compenso, può documentare tale credito orario, utilizzarlo per la fruizione dei permessi brevi o recuperarlo nelle ore di compresenza entro la conclusione dell anno scolastico. 6. Programmazione didattica 1) La programmazione settimanale avviene per gli insegnanti della scuola primaria di norma al lunedì in tempi non coincidenti con le lezioni. Almeno una volta ogni bimestre sono previsti incontri a classi parallele presso la sede centrale. 2) Gli insegnanti che operano su più plessi calendarizzano gli incontri di programmazione in modo da alternarsi regolarmente sulle diverse sedi in cui operano. 3) Gli insegnanti specialisti possono pianificare incontri di programmazione mirati almeno una volta a bimestre. 4) Gli insegnanti di scuola dell Infanzia per i quali non sono previste nell orario di servizio ore per attività di programmazione ma che si riuniscono almeno una volta al bimestre a tal fine, accedono ad un compenso forfetario pari a 12 ore per Euro 17,50 Lorde. 7. Vigilanza 1) Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. 8. Permessi orari e ferie 1) Oltre a quanto previsto dal CCNL, si pattuisce quanto segue: il personale docente non potrà usufruire di giorni di ferie o permessi orari nei giorni di scrutinio ed eviterà di chiederne nei giorni in cui sono previste riunioni collegiali (eventualmente la richiesta dovrà essere corredata da debita documentazione). 2) Le richieste di permessi brevi devono essere presentate al Dirigente Scolastico e motivate (vedi articolo 30). 9. Sostituzione dei docenti assenti 1) Fermo restando che, date le problematiche della scuola dell infanzia, primaria e secondaria legate alla età dei bambini, considerata la difficoltà di attingere alla graduatoria di istituto per supplenze temporanee (essendovi inseriti insegnanti compresi in altre scuole della provincia), si definisce che il docente chiami l'ufficio di segreteria per comunicare l'assenza entro le ore 7.45 del giorno, indipendentemente dal proprio turno di servizio. 2) Data l esiguità del budget assegnato alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie, si manifesta la necessità di studiare soluzioni per riuscire a limitare le supplenze 4
temporanee di breve durata. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri: a. durante le ore di compresenza con insegnanti specialisti di lingua 2 e di religione la sostituzione, nell ambito del plesso, avverrà in base all articolazione oraria presentata in segreteria (orario riassuntivo di plesso); b. sostituzioni effettuate nel plesso di servizio, con docenti a disposizione (ad esempio insegnante che non partecipa a visita guidata); c. qualora un insegnante effettui ore aggiuntive di insegnamento o di non insegnamento AUTORIZZATE preventivamente per iscritto, senza compenso, può documentare tale credito orario e utilizzarlo per la fruizione di permessi brevi entro la conclusione dell anno scolastico; d. ore eccedenti nel plesso, valutate le disponibilità manifestate e secondo le modalità organizzative approvate in Collegio Docenti; e. nomina di supplente temporaneo attingendo dalla graduatoria di Istituto. In caso di sostituzione, il docente assente, se possibile, si accorda con il collega di classe primaria/sezione infanzia per fare il turno del pomeriggio, di modo che possa essere individuato il supplente e questi abbia tempo di raggiungere il plesso. 3) Resta sempre salva la possibilità, da parte del D.S., di valutare le assenze di docenti in condizioni particolari di plesso o alunni e di provvedere alla sostituzione anche per un solo giorno. 4) Sono esposti all'albo i contratti relativi alle supplenze assegnate. 5) Si conviene - compatibilmente con la disponibilità finanziaria su conto corrente bancario della Scuola - di retribuire le ore eccedenti in due tranche: una a fine febbraio e l altra a fine anno scolastico. 10. Impiego dei docenti nelle cui classi operano specialisti e nelle ore di contemporaneità tra insegnanti curricolari (T.P.) 1) Nei casi di compresenza con i docenti specialisti di RC o di Lingua Inglese, i docenti titolari di posto comune utilizzano la quota oraria eccedente le ore frontali di lezione secondo le seguenti modalità: a. Le ore di contemporaneità con specialisti prioritariamente vengono utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti come disposto dall art.28 CCNL e art.19 comma a) della contrattazione d istituto. b. Secondariamente nella fascia oraria della contemporaneità per interventi di recupero su alunni portatori di BES o di recupero /alfabetizzazione della lingua italiana stranieri per attività individuali o in piccolo gruppo appartenenti ad altre classi segnalati in sede di interclasse o nella propria classe con motivazione espressa in interclasse. c. Nella fascia oraria della contemporaneità per attività alternative alla religione cattolica per alunni che non fruiscano dell IRC. d. In caso di arrivo in corso d anno di alunno straniero, nella fascia oraria della contemporaneità per interventi di pronto soccorso linguistico. 2) Nei casi di contemporaneità tra docenti di classe di posto comune, gli insegnanti utilizzano tali ore: a. Sulla propria classe in compresenza con la collega per organizzare LARSA, attività individuali o in piccolo gruppo di recupero e/sostegno per alunni portatori di BES, alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri; b. Per progetti specifici di ampliamento dell offerta formativa che prevedono il raggruppamento delle ore di contemporaneità in moduli da utilizzare in modo flessibile, superando la scansione settimanale. 11. Ulteriori criteri per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad un massimo di 5gg 1) Gli insegnanti possono fornire disponibilità a svolgere ore eccedenti. 5
2) Per garantire il servizio scolastico agli utenti, anche gli insegnanti che non hanno fornito disponibilità a svolgere ore eccedenti, possono, in orario di compresenza, prolungando poi eventualmente il loro orario di servizio, supplire il collega assente, recuperando le ore prestate in eccesso. 3) Possono essere utilizzati i docenti che svolgono attività alternativa alla RC; in questo caso l insegnante garantirà la copertura della classe portando con sé gli alunni non avvalentesi dell insegnamento della RC. 4) Gli insegnanti di sostegno in caso di assenza dell alunno loro assegnato, si rendono disponibili ad effettuare supplenze nell ambito del plesso di appartenenza; nel caso di assenza prolungata dell alunno, possono concordare anche una modifica del proprio orario lavorativo. 5) Solo in estrema ratio, per garantire il servizio agli utenti, gli alunni verranno divisi nelle classi del plesso secondo un piano preventivamente predisposto a livello di progettazione di interclasse tecnica e diffuso nelle classi. 6) Altresì, solo quale eccezione, può essere autorizzato il pagamento di ore eccedenti in orario mensa (su classi con docente assente). 7) Gli insegnanti di sostegno, in casi di assenza prolungata dell alunno diversamente abile a loro affidato, nel caso in cui non debbano effettuare supplenze, verranno utilizzati per attività di rinforzo, recupero, alfabetizzazione linguistica a vantaggio degli alunni stranieri con precedenza nella classe di appartenenza, e quindi nel plesso, salvaguardando il loro orario di servizio. 12. Attività aggiuntive non di insegnamento 1) Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL: la partecipazione alle commissioni, ai gruppi di lavoro, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l attività del collegio docenti; lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del POF (fiduciariati, referenti, ecc.); gli incarichi in qualità di responsabili al di fuori dell orario di servizio; la partecipazione agli incontri con Enti previsti dal POF (ASL, EE.LL., ecc. ) e ad altri incontri previsti dal POF. 13. Funzioni strumentali al piano dell offerta formativa (art. 33 CCNL) 1) Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, definisce criteri di attribuzione, aree di intervento, impegno di lavoro richiesto e sono attribuite formalmente da Collegio dei Docenti 2) Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti e vista la disponibilità finanziaria come indicato dalla comunicazione della DSGA del 28 novembre u.s., valutati i carichi di lavoro corrispondenti, prendono atto dell attribuzione per l a.s. 2010-2011 di 11.515,68 (lordo dipendente e comprensivo di economie dell a.s. precedente) corrispondenti a n 658 ore di attività aggiuntive funzionali all insegnamento che sarà suddiviso come da decisione del Collegio Docenti. 14. Fruizione permessi aggiornamento 1) In nessun modo i permessi richiesti dai docenti per l'aggiornamento possono generare un onere finanziario per la scuola (per la sostituzione dell'insegnante assente). 2) L aggiornamento deve essere congruente con il piano dell offerta formativa. 3) Le ore di formazione connessa agli obblighi del decreto legislativo 81/08 (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) potranno essere recuperate, compatibilmente alle esigenze di servizio, se in numero limitato (2) nell arco dell anno scolastico o nelle ore di compresenza o nelle ore di programmazione; in caso fossero più di 2 nel periodo di minor intensità lavorativa, ovvero nel mese di giugno; si ribadisce e si sottolinea l obbligatorietà della formazione da parte di tutto il personale, organizzando una rotazione coordinata, ritenuta un diritto/dovere di ciascun lavoratore. 6
3) La Scuola favorisce in modo sentito la frequenza dei corsi che coincidono con l orario di servizio (lezioni o riunioni collegiali) impiegando e sollecitando la flessibilità oraria dei colleghi e le compresenze. 15. Permessi brevi e cambi di turno Le richieste di permessi brevi e di cambio di turno vanno presentate con domanda al Dirigente Scolastico e motivate. Qualora la richiesta non fosse legata ad una esigenza contingente, la medesima va presentata con almeno 3 giorni di anticipo. 16. Permessi Legge 104/92 Il personale che beneficia dei permessi previsti dalla legge 104/92 è invitato a comunicare la propria assenza con almeno tre giorni di preavviso, qualora i motivi a sostegno della medesima non rivestano carattere di urgenza e imprevedibilità. Ciò consente di poter organizzare più agevolmente le forme di sostituzione. 17. Permessi retribuiti I dipendenti hanno diritto, con presentazione di idonea documentazione anche autocertificata, a fruire di tre giorni di permesso per motivi personali o familiari. Anche in questo caso, qualora la domanda non sia legata ad una esigenza contingente, la medesima va presentata con almeno tre giorni di anticipo. 18. Ritardi 1) Gli insegnanti sono tenuti ad assumere servizio cinque minuti prima dell inizio delle lezioni costituendo obbligo previsto dal vigente CCNL. L eventuale ritardo va comunicato tempestivamente in Segreteria. Qualora esso sia pari o superiore ai 15 minuti va recuperato con le modalità utilizzate per i permessi brevi (la dichiarazione della programmazione del recupero va controfirmata dal fiduciario di plesso o da un collega). 2) Il debito orario va comunque recuperato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. CRITERI RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA. 1. Piano annuale delle attività 1) Contestualmente alla definizione del Piano Offerta Formativa, precedentemente al confronto con le RSU, il Ds, sentito il DSGA, sentite le proposte del personale ATA, acquisisce pareri, disponibilità in merito agli aspetti generali e organizzativi dei servizi scolastici. 2) Quindi, sulla base dell articolo 53, comma 1 del CCNL vigente, il DSGA, preso atto del Piano dell Offerta Formativa, dei criteri di funzionamento generali delineati dal Consiglio di Circolo, recepite le direttive di massima del DS, formula una proposta di Piano delle Attività e la sottopone al Dirigente Scolastico per la sua formale adozione. 3) Il DS, dopo averne verificata la congruità la rende esecutiva. 4) Tale Piano contiene la ripartizione dei compiti e delle mansioni fra il personale ATA in organico, l organizzazione dei turni e degli orari, gli incarichi specifici da assegnare, le prestazioni aggiuntive necessarie oltre l orario obbligatorio e quelle aggiuntive consistenti nell intensificazione delle prestazioni. Esso è allegato in appendice al presente contratto. 5) All albo della scuola è affisso un prospetto analitico con l indicazione di mansioni, orari, turni assegnati a ciascuna unità di personale. Copia del prospetto è consegnata alla RSU che sottoscrive il presente contratto. 7
2. Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi 1) Entro l'inizio di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica alle RSU e a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare alle succursali, sezioni staccate e, comunque, ai diversi plessi dell'istituto; inoltre, espone all'albo l'organico di diritto e di fatto. 2) Il personale ATA viene assegnato alle varie sedi/plessi/piani secondo la dislocazione dettata dalle esigenze di professionalità necessarie alle singole postazioni verificando poi anche la disponibilità dei dipendenti. 3) Qualora la disponibilità per uno stesso posto renda oggettivamente impossibile applicare quanto descritto al precedente comma secondo, il personale ATA viene assegnato ai plessi applicando i seguenti principi (nell'ordine): A) Priorità al personale di ruolo e fra questi maggiore anzianità di servizio; B) Il personale beneficiario dell'art.33 della L.104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina al proprio domicilio e, in ogni caso, con priorità; C) Mantenimento della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico precedente; D) Se non applicabili i precedenti commi, in caso di personale a tempo determinato, ordine di graduatoria. 4) Nel plesso di scuola primaria di Castellaro è attivata una funzione mista, svolta dai collaboratori scolatici (previa verifica della disponibilità) e finanziata dal Comune: - pre e post scuola. Con l'ente Locale è stipulata apposita convenzione, con cadenza annuale (anno scolastico). Nel plesso di scuola dell infanzia di Arma di Taggia sono attivate le funzioni di assistenza alla cura della persona degli alunni (in particolare quelli con handicap, qualora ve ne siano). Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, comunica tempestivamente ai dipendenti stessi in quale plesso della scuola è necessario l'espletamento delle funzioni aggiuntive, così come sopra riportato. La priorità nell'assegnazione a tali plessi sarà data a chi manifesta la disponibilità allo svolgimento di queste funzioni aggiuntive. Nel caso di più domande si seguiranno i criteri sopra menzionati dell'anzianità e della continuità. 5) Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. 6) Il DS, sentito il DSGA, può comunque disporre una diversa assegnazione coerentemente qa quanto definito dall'art. 34. 3. Orario di lavoro 1) L orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane. 2) L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha durata annuale, prorogabile tacitamente. 3) In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative. 4) Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato. 5) Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate saranno di regola recuperate, su richiesta del dipendente - o su segnalazione del DSGA - compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio e con le esigenze organizzative, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.). 8
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. Le ore prestate oltre l'orario d'obbligo (personale amministrativo e ausiliario) devono essere preventivamente autorizzate, così come le modalità di recupero delle stesse. 6) L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa deve essere prevista nel caso di orario di servizio giornaliero continuativo superiore alle 7 ore e 12 minuti. Il lavoratore può rimanere anche sul posto di lavoro durante la pausa. 7) E fatto obbligo a tutto il personale ATA di garantire la presenza a Scuola attraverso la rilevazione dell ora di entrata e dell ora di uscita con l apposito orologio marcatempo (escluso - il plesso di Castellaro). 8) Per garantire il rispetto dell orario personale di lavoro, dato il porsi del problema per l Amministrazione del controllo corretto ed efficace dell osservanza dell orario di lavoro, si è convenuto quanto segue. L istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente ATA un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti, così come previsto dall art. 54 comma 6 del CCNL vigente. Oltre alle risultanze mensili verrà operato un sub-calcolo settimanale, da cui non potrà emergere, a seguito di semplici oscillazioni orarie, un credito superiore ai 30 minuti. Pertanto verranno effettuati i calcoli settimanali e mensile e non si potrà acquisire un credito orario superiore ai 30 minuti settimanali e, quindi, alle due ore mensili. Va da sé, a titolo di esempio: - se il dipendente si accorge di aver prestato nelle prime tre settimane del mese due ore e mezza in più, può la quarta settimana recuperare la mezz ora eccedente, che, altrimenti, andrebbe persa, previo accordo con la DSGA; - se l ausiliario è stato assente per motivi di salute tre settimane nel mese non potrà maturare nella quarta settimana un credito superiore ai 30 minuti (e non due ore). Le ore di straordinario devono essere preventivamente autorizzate; altresì, sono concordate per iscritto, mediante utilizzo di apposita modulistica, in cui vengono indicati giorno, numero di ore e motivazione (IN VIA ECCEZIONALE ANCHE NELLA GIORNATA SUCCESSIVA QUANDO CI SIANO MOTIVI DI IMPREVEDIBILITÀ ED URGENZA). Dato che i dirigenti degli uffici, secondo quanto previsto dal D.L.vo n.165/2001, sono responsabili del controllo dell osservanza dell orario di lavoro da parte del personale dipendente, con conseguente necessità di stabilire il modo in cui il controllo possa essere effettuato, in questa sede si è ritenuto idoneo ed efficace il metodo sopra esposto, unitamente all utilizzo dell orologio timbra-cartellini. 4. Articolazione orario di lavoro 1) Stante l'orario settimanale di sei ore per sei giorni in via ordinaria in orario antimeridiano ovvero su cinque giorni con turnazioni pomeridiane e/o sul sabato mattina; ciascun plesso ha una diversificazione oraria di funzionamento. 2) L orario di servizio dell istituzione scolastica è inteso come il periodo di tempo di apertura giornaliera necessaria ad assicurare la funzionalità del servizio e l erogazione dello stesso agli utenti. Esso inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche. L orario di apertura al pubblico è inteso come il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria entro cui il pubblico ha accesso ai servizi erogati. 9
L orario di lavoro è dato dal periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell ambito dell orario di servizio, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa, in conformità all orario d obbligo contrattuale. COLLABORATORI SCOLASTICI - ORARIO SERVIZIO: TOTALE APERTURA DELLA SCUOLA: dal lunedì al venerdì 7,00-19,00 il sabato 7,00 14,00 Scuola dell'infanzia Arma Orario dal lunedì al venerdì: 7,00-14,12 10,48-18,00 Scuola dell'infanzia e Primaria Castellaro Orario dal lunedì, mercoledì e giovedì 6,30-9,30 12,30 16,30 martedì e venerdì 6,30-14,30 Scuola dell'primaria Arma Orario dal lunedì al venerdì: 7,00 13,00 11,30-18,30 Scuola Secondaria L'orario dei Collaboratori Scolastici è il seguente: dal lunedì al sabato: turno antimeridiano 7,15-13,15; turno pomeridiano 11,30-18,30. 3) Data l'articolazione prevista da CCNL, nonché la diversa organizzazione dei plessi e i differenti orari individuali, per tutto il personale ATA il giorno di malattia del dipendente, di chiusura dell'istituzione o di ferie è calcolato equivalente a sei ore lavorative per coloro che prestano ordinario servizio su sei giorni e sette ore e dodici minuti per coloro che prestano ordinario servizio su cinque giorni. Quanto sopra è applicato in occasione di qualsiasi assenza giornaliera (permessi vari, legge 104/92 usufruita a giorni, ) 4) I beneficiari della legge 104/92 non sono esclusi dalle turnazioni (mattino/pomeriggio). 5) I collaboratori scolastici che svolgono orario di lavoro su sei giorni effettuano rientri pomeridiani e/o adattano il proprio orario entrando più tardi, se strettamente necessario un collaboratore può fare delle ore di straordinario (stante i vincoli da CCNL ad esempio rispetto della pausa oltre le 7 ore e 12 minuti). Altre possibilità giornaliere / orarie possono essere attuate, ma comunque preventivamente concordate con il DSGA. Le ore di straordinario saranno di regola recuperate con ore e/o giorni di riposo compensativo (ad esempio nei giorni prefestivi). In caso di reperimento dei fondi necessari si potrà concordarne il pagamento quando non risulti possibile, per ragioni di servizio, recuperare nei periodi di sospensione dell attività didattica. 5. Riduzione dell'orario di lavoro - 35 ore settimanali 1) Non si ritiene ricorrano le condizioni per la riduzione dell orario settimanale a 35 ore per il personale di segreteria. 2) Per il personale collaboratore scolastico si precisa quanto segue. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e di quello settimanale. Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l intera durata dell orario di servizio. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. Il personale destinatario di detta riduzione dell'orario di lavoro opera nelle seguenti istituzioni scolastiche: - istituzioni scolastiche educative; - istituti con annesse aziende agrarie; - scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. Nei 10
plessi della Scuola sono adottati orari comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario e con apertura della scuola per oltre 10 ore, per più di 3 giorni a settimana Scuola dell'infanzia e Primaria, Secondaria Ai sensi dell'art. 55 "Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali" del CCNL vigente si precisa che l'articolazione dell'orario di servizio rientra nei casi previsti dal comma 1 ("scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana"). Ne consegue che la riduzione oraria prevista è da fruire settimanalmente, preferibilmente in momenti di compresenza o che non ostacolino il buon funzionamento del servizio, senza possibilità di accumulo. Considerando la Scuola Primaria di Arma e la Scuola Secondaria collocati in un unico edificio e l onere a carico dei Collaboratori Scolastici della pulizia dei locali mensa (maggiormente onerosa rispetto all anno precedente per la riduzione di organico subita) si è proposto di uniformare l orario dei Collaboratori impegnati nei due ordini di scuola prevedendo la turnazione settimanale di 2 unità di personale. 3) Le finalità perseguite attraverso il ricorso all'istituto della flessibilità sono quelle di soddisfare particolari esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica e di migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi. Condizione per l'applicazione della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è la capacità della scuola di autogestirsi economicamente e non creare qualsiasi ulteriore onere finanziario. La riduzione oraria non può comportare un aumento del lavoro straordinario da pagare. La ratio dell'articolo 55 del CCNL è quella di organizzare l'attività lavorativa trovando un punto di equilibro tra le esigenze dell'istituzione scolastica e quelle del personale e, a tal fine, sono fissati orari che possano garantire efficienza e produttività dei servizi senza ricorrere agli straordinari. Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio del personale collaboratore scolastico beneficiario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali devono essere oltre che preventivamente autorizzate anche circoscritte a eventi occasionali non altrimenti risolvibili se non con lo svolgimento di ore di straordinario. 6. Sostituzione colleghi assenti 1) In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta da altro personale tra quelli in servizio nello stesso edificio anche se appartenenti a plessi differenti. Similmente per quanto riguarda il caso di assenze di assistenti amministrativi. Oltre alle ore di straordinario eventualmente necessarie, concordate con la DSGA e recuperate Sarà accantonata una quota oraria da distribuire in modo direttamente proporzionale alle singole assenze realmente coperte con sostituzioni (secondo un coefficiente del tipo: totale monte ore accantonate : totale giornate intere di assenza da coprire = x : giornate intere di assenze di colleghi coperte dal singolo C.S.). 2) Si procede alla nomina di un supplente temporaneo, sulla base della graduatoria d'istituto, per assenze di un collaboratore scolastico o di un assistente amministrativo uguale o superiore a quindici giorni continuativi salvo casi eccezionali di necessità. 7. Chiusura prefestiva 1) Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. 2) Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, su conforme parere del Consiglio di Istituto. Il relativo provvedimento di chiusura è pubblicato all'albo della scuola e comunicato ai docenti dei singoli plessi, alle famiglie, all Ufficio Scolastico Provinciale e agli enti interessati. 3) Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con: - giorni di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario non retribuite; 11
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica. 8. Permessi brevi 1) I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DS e dal DSGA valutato il numero di personale in servizio. 2) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. 3) I permessi brevi e i cambi turno devono essere concordati nella forma scritta. 9. Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA 1) I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL firmato il 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 2) Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di giorni (max 10) entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. Le festività soppresse dovranno essere richieste e fruite nell anno scolastico a cui si riferiscono. 3) I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio. 4) Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7 al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il termine indicato dal DSGA In ogni caso è sempre preferibile che le ferie siano preventivamente concordate tra gli addetti dello stesso servizio/area/profilo al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio. Presso la sede degli uffici di Segreteria e Presidenza nel periodo di luglio e agosto è necessaria la presenza di almeno un collaboratore scolastico (più un altro che si renda disponibile in caso di malattia od altro evento non programmabile) per garantire la sorveglianza al portone e l'accoglienza del pubblico; qualora vi siano giornate scoperte dal servizio, il DSGA segnalerà la situazione, in tempo utile, al fine di modificare la fruizione delle giornate di riposo maturate o delle ferie (con l'osservanza delle norme contrattuali garanzia dei 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo di luglio e agosto). Avendo comunque come priorità la funzionalità e l'operatività della scuola in caso di mancato accordo si procederà a estrazione a sorte. 5) Il personale a tempo determinato usufruirà (salvo casi eccezionali di impedimento per esclusivo motivo di servizio) di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto. 6) Dal 1 luglio al 31 agosto e nel periodo di sospensione delle attività didattiche, di norma, il personale ATA svolgerà orario antimeridiano a partire dalle ore 7,30 e compatibilmente con eventuali sopravvenute esigenze di servizio, coprendo il servizio non prestato con ferie ovvero recuperando ore di straordinario svolte sia a giornata intera sia con entrate posticipate o uscite anticipate (fermo restando il limite minimo di prestazione per giornata lavorativa di tre ore). 10. Permessi per motivi familiari o personali, visite specialistiche, malattia 1) I giorni di permesso per motivi personali o familiari e visite mediche specialistiche, previsti dal CCNL 2006/2009, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso. 2) Quando l assenza per malattia inizia in una giornata in cui è già stato prestato parte del servizio le ore di lavoro effettuate vengono registrate come straordinario. 11. Attività aggiuntive 1) Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 12
Le presenti disposizioni dirigenziali inerenti i criteri e le modalità di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane saranno fatte oggetto di informazione in sede di RSU. Arma di Taggia, 7 dicembre 2011 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Siffredi 13