Comune di Castelfidardo



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Comune di Castelfidardo REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO - Delibera Consiglio Comunale n 22 del 23/03/2004 - Indice: Art. Oggetto 1 Oggetto del Regolamento 2 Stipula del contratto 3 Inizio e termine del servizio 4 Modalità di versamento del canone 5 Inadempienze contrattuali 6 Accettazione del regolamento 7 Esecuzione degli impianti 8 Modifica dell'impianto 9 Responsabilità degli impianti 10 Somministrazione della fornitura 11 Interruzione del servizio 12 Proprietà del punto luce 13 Divieti 14 Eventuali modifiche delle presenti norme 15 Disposizioni transitorie illuminazione lampade votive nel Cimitero Comunale Pagina 1 di 5

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1.1.2004, la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che è di norma effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc. dietro versamento del canone corrispondente. Per altri tipi di fornitura non previsti, è in facoltà dell'amministrazione comunale di concedere la fornitura per usi diversi da quelli sopra riportati; nel qual caso sarà quantificato apposito canone. Il Comune di Castelfidardo esercita il servizio di illuminazione delle lampade votive in economia ai sensi dell art. 113 bis del TUEL n. 267 del 18.08.2000. Il servizio pubblico è disciplinato dalle norme del presente regolamento per la gestione diretta del servizio. ART. 2 STIPULA DEL CONTRATTO La fornitura del servizio è prestata previa stipula di apposito contratto di fornitura da un soggetto interessato il quale risulta a tutti gli effetti obbligato unico al versamento delle somme stabilite. Lo schema di contratto è approvato dalla Giunta Comunale. Il contratto deve contenere i seguenti elementi: - durata del contratto - dati anagrafici del contraente - recapito al quale inviare le fatture di pagamento ed altre comunicazioni - oggetto della fornitura - collocazione del punto di fornitura - diritti ed oneri contrattuali che l'utente è tenuto a versare - accettazione esplicita delle norme contrattuali disposte con regolamento. Al fine di agevolare l utenza gli elementi di cui sopra possono essere contenuti nel contratto di concessioni cimiteriali, se ed in quanto compatibili. Al momento della stipula del contratto di fornitura del servizio sono dovuti i diritti di allaccio o ripristino vigenti nonché il rateo in dodicesimi, relativo al canone di cui al successivo articolo 4 qualora l erogazione del servizio avvenga in data successiva al mese di gennaio. ART. 3 INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO Il servizio decorre dal 1 giorno del mese successivo al allaccio della fornitura e cessa l'ultimo giorno del mese in cui la fornitura è interrotta. L'utente che cessa dovrà darne comunicazione scritta direttamente presso l Ufficio Tributi o nel cimitero al personale incaricato o a mezzo raccomandata all'amministrazione comunale che si impegnerà al distacco del servizio. illuminazione lampade votive nel Cimitero Comunale Pagina 2 di 5

ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CANONE Il canone, il cui importo è stabilito dall Organo competente entro il termine per l'approvazione delle tariffe, viene versato in annualità anticipate ed è riscosso mediante bollettino di conto corrente postale o con altre forme di riscossione che potranno essere utilizzate. Il versamento va effettuato entro il termine disposto dall'amministrazione Comunale ed in caso di tardivo versamento è applicata una penale di mora nella misura appositamente prevista. ART. 5 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E' in facoltà dell'ufficio provvedere al distacco del servizio in caso di inadempienze del contraente o altro evento incorso: in tal caso il canone relativo al servizio sarà dovuto proporzionalmente fino alla data del distacco. Nel caso in cui il versamento del canone stabilito non venisse effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l'amministrazione provvede, previa comunicazione da effettuare con raccomandata A/R, al distacco del servizio di illuminazione. Il ripristino del servizio può essere effettuato solo in caso di versamento delle morosità arretrate, maggiorate delle penali di cui al precedente art. 4 e del diritto di ripristino nella misura vigente appositamente prevista. E' consentito ad altro soggetto avente titolo di stipulare un altro contratto di fornitura per lo stesso punto di illuminazione, distaccato per morosità, dietro accollo delle morosità arretrate. ART. 6 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO Con la stipula del contratto di fornitura è implicitamente intesa l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento. ART. 7 ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI L'allaccio del servizio è effettuato esclusivamente da personale del Comune o da esso incaricato; l'impianto prevede la fornitura e l'esecuzione della condotta elettrica, il punto luce. Il portalampada è acquistato dal contraente e istallato dal personale del Comune: questo deve contenere elementi decorativi conformi all'ambiente; è in facoltà dell'amministrazione richiedere il cambio degli elementi decorativi qualora non rispondenti ai requisiti previsti. La manutenzione dell'impianto è a carico del Comune di Castelfidardo che dovrà garantire il funzionamento dell'impianto fino al portalampada ed a curare la sostituzione delle lampade qualora risultino non funzionanti. L'allaccio del servizio di illuminazione viene effettuato direttamente dal personale del Comune entro il termine di gg. 30 dalla stipula del contratto. illuminazione lampade votive nel Cimitero Comunale Pagina 3 di 5

ART. 8 MODIFICA DELL'IMPIANTO Il Comune ha diritto ad apportare all'impianto le modifiche che ritiene necessarie garantendo per quanto possibile il mantenimento dell'estetica dell'impianto. Il contraente può richiedere modifiche all'impianto, debitamente motivate che l'amministrazione si riserva di accogliere: nel qual caso tutte le spese di modifica sono a suo carico. ART. 9 RESPONSABILITA' DEGLI IMPIANTI In caso di eventuali guasti, manomissioni, furti, rotture, ecc. che si dovessero verificare nel proprio impianto, l'utente è tenuto a darne immediato avviso all'amministrazione comunale, la quale provvederà alle riparazioni del solo impianto. ART. 10 SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA Il servizio di illuminazione è fornito in corrispondenza di: loculi, tombe, loculi ossari, colombari, lapidi a presa singola cappelle in base al numero di loculi di cui è composta o a presa singola. In concomitanza con il punto luce è garantita una potenza di 3 Watt. ART. 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO L'Amministrazione comunale può interrompere il servizio qualora esigenze di carattere tecnico o d'altro genere lo rendessero necessario. Nel caso in cui si verifichi una interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica non imputabile all'amministrazione Comunale gli utenti non hanno diritto al rimborso del canone pagato in via anticipata. ART. 12 PROPRIETA' DEL PUNTO LUCE. Tutto quanto fa parte dell'impianto è di proprietà del Comune con esclusione del portalampada. ART. 13 DIVIETI E' assolutamente vietato manomettere l'impianto, asportare, sostituire le lampade, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare corrente elettrica, o comunque apportare modifiche all'impianto esistente ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni fatta salva ogni altra azione civile o penale; l'amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio. illuminazione lampade votive nel Cimitero Comunale Pagina 4 di 5

ART. 14 EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene opportune; tali modifiche debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione lampade votive. ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono ogni altra precedente qualora ne siano in contrasto. illuminazione lampade votive nel Cimitero Comunale Pagina 5 di 5