Membro: Giuseppe Bolognini



Documenti analoghi
Membro: Matteo Fortunati

TELE TU XXX ora VODAFONE-OMNITEL XX

Membro: Margherita Vagaggini

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

OGGETTO N. 3/a Riesame in autotutela della deliberazione n. 37 del 19 giugno 2013 definizione della controversia XXXXX XXX WIND TELECOMUNICAZIONI XXX

Definizione della controversia XXXX contro TELECOM ITALIA XXX

Membro: Margherita Vagaggini

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 10 del 24 febbraio 2014

Membro: Margherita Vagaggini X

Membro: Margherita Vagaggini

Definizione della controversia XXXXXXX contro TISCALI ITALIA

Membro: Giuseppe Bolognini

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Optima Italia XX

Membro: Margherita Vagaggini

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com. Telecomunicazioni XXXX

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Membro: Margherita Vagaggini X

Definizione della controversia XXXXXXX XXXXXXX contro WIND TELECOMUNICAZIONI XXXX XXXX XXXX XXXX

Membro: Margherita Vagaggini

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Membro: Margherita Vagaggini

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Optima Italia XX

xxx con socio unico e VODAFONE-OMNITEL xxx

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

VODAFONE OMNITEL XXXX

Definizione delle controversie XXXX XXXX contro TELETU XXX. ora VODAFONE OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX

Membro: Margherita Vagaggini

Membro: Giuseppe Bolognini

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

Definizione delle controversie XXXXX XXXXX contro VODAFONE. OMNITEL XX. e TELECOM ITALIA XXX

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. DELIBERAZIONE N. 72 del 7 novembre OGGETTO 7/a

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

Definizione delle controversie XXXX XXXXX contro VODAFONE

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Membro: Margherita Vagaggini

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

Definizione della controversia xxxxxxxxx contro TELECOM ITALIA

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 106/2014 XXX /BT ITALIA XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Membro: Margherita Vagaggini X

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Verbale n. Adunanza del 15 giugno 2015

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N OGGETTO

Servizio Comunicazione istituzionale, educazione alla cittadinanza e assistenza al Co.Re.Com.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 53 del 15 dicembre 2014

DELIBERA N. 20/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CARDARELLI / FASTWEB XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

Definizione della controversia XXXXXXX contro TELECOM ITALIA

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERAZIONE N. 3/2011. Definizione della controversia PERNAZZA XXXX - BT ITALIA XXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Definizione della controversia DI SISTO xxxxxxx R.T.I. xxxxx Reti. Televisive Italiane xxxxxxxxxxxxxxxxx -

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA DL/005/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AGENZIA FUNEBRE PORTONACCIO SRL / BT ITALIA S.P.A.

DELIBERA N. 88/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX PIERRO/ TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art.

Membro: Margherita Vagaggini X

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015

DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Elettro S.I.E.M.M. S.r.l. /Fastweb S.p.A.

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Presidente. Componente

Definizione della controversia XXXXX contro TISCALI ITALIA XXX

DETERMINAZIONE n. 9 del 18 marzo Oggetto: Definizione della controversia XXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXX/Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu)

Determinazione dirigenziale n. 11 del 04 Dicembre Oggetto: definizione della controversia XXX / BIP MOBILE XXX

DELIBERA N. 16/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX CHIERICHINI / TELETU XXX IL CORECOM LAZIO

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Membro:Oliviero Faramelli

DELIBERAZIONE n. 26 del 21 novembre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX

Membro: Margherita Vagaggini x

DELIBERA N. 65/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX BRAUT/TELECOM ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

Consiglio Regionale della Calabria

Determinazione 3/2015. Definizione della controversia XXX/Telecom Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

DELIBERA N. 21/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CENTRO ESTETICO BIRO di XXXX BIANCHI / VODAFONE OMNITEL XXXX

Transcript:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 69 del 10 dicembre 2014 OGGETTO 3/c Definizione della controversia contro FASTWEB Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Monica Cappelli

Definizione della controversia contro FASTWEB VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 11/12/2012-prot. n. con la quale ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Fastweb; VISTA la nota datata 18/01/2013 con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 05/03/2013 Prot. n., nonché la documentazione alla medesima allegata; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo di conciliazione (UG /2012); VISTA la relazione del responsabile del procedimento e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Delegato; CONSIDERATO quanto segue: 1.OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, in sintesi, in relazione all'utenza business fissa rappresenta quanto segue: a)- il 18/07/2012 concludeva un contratto con Fastweb che prevedeva 29,00 più iva al mese per telefonate e adsl senza limiti fino a 10Mb; b)- la linea telefonica veniva attivata il 09/08/2012 mentre il servizio adsl non funzionava; c)- reclamava con lettere datate 17/08/2012 e 04/09/2012 rimaste senza riscontro; d)- dopo 50 giorni veniva attivato il servizio adsl. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore: - il versamento di un indennizzo per i 50 giorni di mancanza di servizio adsl; - lo storno delle fatture relative al periodo in cui il servizio non è stato attivo. 1.2-L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)- Fastweb ha attivato i propri servizi in data 09/08/2012; b)- in data 17/08/2012 l'istante inviava un fax lamentando un disservizio della linea internet; d)- Fastweb ha effettuato le necessarie verifiche da remoto entro le 72 ore previste dalla carta servizi, non rilevando alcuna anomalia;

e)- il disservizio è dipeso da errori di autenticazione da parte della ricorrente; f)- la ricorrente ha correttamente effettuato l'autenticazione in data 19/09/2012; g)- a titolo conciliativo, propone il pagamento di 630,00 per l'asserito disservizio della linea internet da 09/08/2012 al 19/09/2012 e lo storno della fattura emessa il 14/08/2012. Sulla base di tale rappresentazione l'operatore chiede che venga dichiarata l'inammissibilità delle domande che non hanno formato oggetto del tentativo di conciliazione e, nel merito, il rigetto dell'istanza. 2 RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-In via preliminare è infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'operatore. In base alle linee guida approvate con delibera 276/13/CONS si deve necessariamente verificare che l oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima. L'istanza di conciliazione reca gli stessi fatti dell'istanza di definizione e la richiesta di storno/rimborso è direttamente conseguenziale alla ritardata migrazione delle numerazioni, l'istanza è pertanto ammissibile. 2.2- Le domande di indennizzo e di storno/rimborso sono fondate nei limiti e per le ragioni che seguono. Da quanto affermato dall'istante, non contestato dall'operatore, risulta che in data 18//07/2012 lo stesso ha firmato la proposta di abbonamento Fastweb per la migrazione della numerazione. In base alla regolamentazione tecnica di settore (delibere Agcom n.35/10/cir e n.274/07/cons) la procedura di migrazione deve essere attivata dall'operatore recipient (nella specie Fastweb). Ai sensi del binomio normativo degli articoli 1218 e 1256 del codice civile il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto. Di conseguenza coordinando tra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità

sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez.ii, 30 aprile 2012 n.6594 Cassazione civile, sez.iii, 05 agosto 2002 n.11717). Sul punto, nel nostro caso, l'operatore non ha dato prova di alcunchè. Pertanto la ritardata migrazione della linea adsl da parte di Fastweb comporta per l'istante il diritto di essere indennizzato. Il periodo indennizzabile nella specie decorre dal 01/08/2012 (cioè allo scadere del termine dei 10 giorni lavorativi previsti dalla normativa di settore per terminare la procedura di migrazione a partire dalla conclusione del contratto) fino al 19/09/2012 (giorno in cui risulta la prima autenticazione dalle schermate depositate da Fastweb non contestate dall'istante), per un totale di 49 giorni. Nella specie le disposizioni del Regolamento Indennizzi da prendere a riferimento sono le seguenti: -art.6 (dell'allegato A), il quale prevede l'indennizzo giornaliero di 5,00 nel caso di omessa o ritardata portabilità, -art.12, comma 2 (dell'allegato A), il quale prevede, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6, il raddoppio dell'indennizzo se l'utenza è di tipo affari. A conti fatti spetta all'istante la somma di 490,00 ( 549gg2) a titolo di indennizzo per ritardata migrazione. Non avendo l'istante usufruito del servizio Adsl andrà altresì stornato/rimborsato il 50% degli addebiti riferiti al periodo che va dal 01/08/2012 al 19/09/2012, non essendo possibile stabilire la tariffazione relativa all'adsl. 2.3-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. 2.4-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo. D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 11/12/2012- prot. n. dalla società l'operatore FASTWEB con socio unico in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: -annullare/rimborsare il 50% degli addebiti riferiti al periodo che va dal 01/08/2012 al 19/09/2012; -corrispondere all'istante la somma di euro 490,00 a titolo d'indennizzo maggiorata degli interessi legali dal 11/12/2012 al saldo; -corrispondere all'istante la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri)