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FASCICOLO INFORMATIVO DANNI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA PERSONA DIARIA DA RICOVERO Linea Privati Convenzione Collettiva Numero: 17000340000002 Prestazioni assicurate da: ABC Assicura SpA Gruppo Cattolica Assicurazioni Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Edizione aggiornata al 31/05/2015

NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è FACOLTATIVA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Abc Assicura S.p.a. a) ABC Assicura S.p.A Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00647820232, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 147512, Società iscritta all Albo delle imprese tenuto dall IVASS al n. 100054 b) Sede Legale e Amministrativa in Via Carlo Ederle, 45-37126 Verona; Telefono: 0458391111; Sito Internet: www.abcassicura.it, e-mail: informazioni@abcassicura.it; abc.assicura@pec.gruppocattolica.it c) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: a norma del DM del 8 marzo 1982 G.U. n. 76 del 18 marzo 1982; d) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A 00196 Roma. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 11 milioni di euro di cui 10 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve. L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 302%. 3. Conflitto di interessi Il presente contratto è un prodotto di Abc Assicura S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.. Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno alla Banca Contraente/Aderente. Nota Informativa pag. 1 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La presente Convenzione Collettiva, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo. Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata annuale con tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda allo specifico Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta La disdetta della Convenzione Collettiva da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione Collettiva stessa. In caso di disdetta, per le operazioni precedentemente assicurate e per l' Assicurato, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza. La disdetta della copertura assicurativa da parte degli Assicurati deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anche per il tramite della Banca Contraente, e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della copertura stessa, riportata nel Modulo di Adesione. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 4.1 Coperture assicurative offerte Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere all'assicurato, in caso di ricovero in struttura sanitaria pubblica o privata, a seguito di malattia, infortunio o parto, un importo pari alla diaria da ricovero stabilita in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione e prestazioni di Assistenza. Diaria da Ricovero VERSIONE BASE diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria caso di day hospital Diaria da Ricovero - VERSIONE PLUS diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria in caso di day hospital contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi diaria di gessatura/immobilizzazione OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO OPZIONE ASSISTENZA Nota Informativa pag. 2 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Le prestazioni Opzione Ricovero Prolungato e Opzione Assistenza sono abbinabili sia alla Versione Base che alla Versione Plus. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda allo specifico Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni Per conoscere in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Artt. 6 e 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali Per conoscere in dettaglio le Franchigie, gli Scoperti e i Massimali applicabili alle singole garanzie si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Artt. 26, 27, 29, 30, 31. A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo allo Scoperto, alla Franchigia e al Massimale: Esempio Numerico di Scoperto: Somma assicurata : 15.000 Ammontare del danno : 5.000 Scoperto del 30% con un minimo di 2.000 : ( 5.000 x 30%) = 1.500 scoperto 2.000 Danno Indennizzabile/risarcibile : 5.000-2.000 = 3.000 Esempio numerico di Franchigia Es.1 Somma assicurata : 100.000 Ammontare del danno : 10.000 Franchigia fissa: 150 Danno Indennizzabile/risarcibile : 10.000-150 = 9.850 Es. 2 Somma assicurata : 100.000 Ammontare del danno : 100 Franchigia fissa: 150 Danno Indennizzabile/risarcibile : 0 Esempio numerico di Massimale Es.1 Somma assicurata: 100.000 Ammontare del danno : 110.000 Franchigia fissa: 100 Danno Indennizzabile/risarcibile : 100.000 (massimale) - 100 (franchigia) = 99.900 Quota a carico dell Assicurato: 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + 100 (franchigia) = 10.100 Es. 2 Somma assicurata: 100.000 Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo 25.000 20.000 Nota Informativa pag. 3 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Ammontare del danno : 22.500 Franchigia fissa: 100 Danno Indennizzabile/risarcibile : 20.000 (massimale) - 100 (franchigia) = 19.900 Quota a carico dell Assicurato: 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + 100 (franchigia) = 2.600 4.4 AVVERTENZA - Età Assicurabile L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 65 anni. Qualora si raggiunga il 65esimo anno di età nel corso del periodo annuale di assicurazione, la copertura resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso per poi cessare. 4.5 AVVERTENZA - Periodi di Carenza La garanzia Diaria da Ricovero decorre: per gli infortuni: dalle ore 24.00 del giorno di Decorrenza indicato nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'assicurato; per le malattie non preesistenti alla sottoscrizione dell'adesione: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione per le malattie preesistenti e non note e/o diagnosticate all'assicurato al momento della sottoscrizione dell'adesione: dal 180 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti dalla gravidanza: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, purchè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza; per il parto: dal 270 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione Resta ferma l'esclusione per le malattie preesistenti note all'assicurato al momento della sottoscrizione della presente copertura. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. 5.2 AVVERTENZA - Nullità: Si richiama l Attenzione dell Assicurato che NON sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., Nota Informativa pag. 4 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). L'Assicurazione cessa al loro manifestarsi (Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione). 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall art.1898 cod. civ.. 7. Premio A fronte della prestazione assicurativa, l Assicurato si impegna a versare un importo pari al premio annuale, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio annuale, relativo ad ogni Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate e all'età dell'assicurato. Il premio verrà corrisposto alla Società dall Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione Collettiva affinché effettui, sulle coordinate bancarie indicate in fase di adesione, gli addebiti in conto corrente dei premi dovuti per la prima annualità e per le annualità successive Ciascun assicurato potrà decidere al momento della sottoscrizione se effettuare il pagamento del premio annuale in un unica soluzione o con frazionamento mensile. In caso di frazionamento mensile potrebbero essere applicati dei costi che verranno esplicitati nel modulo di adesione. La Società conferisce alla Banca Contraente mandato all incasso dei premi e pertanto il pagamento dei premi medesimi si considera come effettuato direttamente dall Assicurato a favore della Società. 7.1 Avvertenza: Sconti La Compagnia e l intermediario si riservano l opportunità di applicare sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, in tal caso le particolari condizioni di applicabilità degli stessi saranno esposte dall intermediario e riportate sul modulo di adesione. 7.2 Mezzi di Pagamento Modalità di pagamento a disposizione dell Assicurato: Addebito in conto corrente 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate La polizza non prevede adeguamenti o indicizzazioni del premio. Nota Informativa pag. 5 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. 10. Legge applicabile al contratto Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 11. Regime fiscale I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti % di imposta sulle assicurazioni : Infortuni e Malattia: del 2,5%. Assistenza: del 10% Nota Informativa pag. 6 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 12.1 - Liquidazione dell'indennizzo in caso di Diaria da Ricovero: Entro 5 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari, devono darne comunicazione per iscritto alla Società stessa al seguente indirizzo: ABC Assicura Ufficio Sinistri Via E. Fermi, 11/D - 37135 Verona (VR) oppure telefonando al Numero Verde 800-20.66.92 La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni di polizza. L assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all Assicurato per la diaria da ricovero e per l indennità post ricovero su presentazione del documento attestante l avvenuto ricovero con l indicazione del numero dei giorni di ricovero continuativo e la copia della cartella clinica. Il pagamento avviene a ricovero ultimato. La Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Qualora tra la Società e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sul diritto all indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città sede di istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne ravvisi l opportunità, l accertamento definitivo ad un momento successivo da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Nota Informativa pag. 7 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

12.2 - Richiesta di Assistenza: Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l assicurato potrà telefonare alla centrale operativa al numero verde: oppure al numero: 800 904663 in funzione 24 ore su 24 015 255.95.86 preceduto dal prefisso per l'italia nel caso si trovi all'estero Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo: MAPFRE WARRANTY Strada Trossi, 66 13871 Verrone (BI) In ogni caso dovrà comunicare con precisione: nome e cognome; numero di polizza preceduto dalla sigla ABCS ; servizio richiesto; indirizzo del luogo in cui si trova; recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell obbligo di avviso di sinistro. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa. Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Tutte le prestazioni assistenza non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 180 giorni di permanenza continuativa all'estero. Qualora l assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, La Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti a un termine di prescrizione annuale che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere ai sensi dell articolo 2952 del codice civile. La centrale operativa non si assume la responsabilità per i danni causati dall intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. L'assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla centrale operativa tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza. La centrale operativa può richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornire integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (escluse fotocopie). Nota Informativa pag. 8 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

L assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della centrale operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell esame del sinistro stesso. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) Fax: 045.83.72.336 E-mail: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm. Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. 14. AVVERTENZA - Arbitrato Per ogni controversia diversa da quelle previste dall articolo precedente, è competente esclusivamente a scelta della parte attrice l autorità giudiziaria del luogo di residenza dell'assicurato ABC Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Carlo Barbera Nota Informativa pag. 9 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

GLOSSARIO Definizioni valide per l'assicurazione in generale: Nel testo che segue si intende per: Assicurato: La persona fisica, residente e/o domiciliata in Italia, cliente della Banca Contraente, che sottoscrive il Modulo di Adesione alla presente copertura assicurativa. Assicurazione: La garanzia concessa dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione in relazione al Contratto e a beneficio dell Assicurato che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione. Contraente: Banca Nuova S.p.a. che stipula la Convenzione Assicurativa Collettiva a favore dei propri clienti. Decorrenza: Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Franchigia: La parte di danno in misura fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società, in base alle coperture assicurative di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. Intermediario Collocatore: Banca Nuova S.p.a., Via Giacomo Cusmano, 56-90141 Palermo; Massimale: La somma massima, stabilita nel contratto di assicurazione, che la Compagnia è tenuta a corrispondere in caso di sinistro. Modulo di Adesione La dichiarazione sottoscritta dall'assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva. Polizza: Il presente documento, che contiene la disciplina del contratto di assicurazione. Premio La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che l'assicurato deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza. Scoperto La parte di danno in misura percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. In caso di sinistro che preveda sia uno scoperto che una franchigia, sarà applicato prima lo scoperto e poi la franchigia nelle modalità previste dal contratto Sinistro: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Società: ABC Assicura S.p.A., con sede Legale in Via Carlo Ederle, 45-37126 Verona. Nota Informativa pag. 10 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Definizioni valide per la sezione Diaria da Ricovero e Assistenza: Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa. Centrale Operativa: La struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66-13871 Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l'assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l'assicurato. Day Hospital: La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici. Gessatura/immobilizzazione Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche Viene riconosciuta l'indennità per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi immobilizzanti: Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico Bendaggi amidati Docce/valve gessate Bendaggio Desault Minerve (anche in cuoio) Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo) Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin) Non sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato: Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. semirigidi Apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili Bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.) Ortesi in genere (app. di posizione - es.: plantari) Collari Schantz, Camp, simili Ginocchiere DonJoy Stecche di Zimmer Nota Informativa pag. 11 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte una invalidità permanente o un'inabilità temporanea; Infortuni professionali: Gli infortuni che l'assicurato subisce nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in polizza. Infortuni extra-professionali: Gli infortuni che l'assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Insorgenza Epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia. Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno. Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Ricovero: La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento. Nota Informativa pag. 12 di 12 Edizione aggiornata al 31/05/2015

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente Convenzione Collettiva ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto; Indennità post ricovero diaria per Day Hospital diaria in caso di contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi diaria da ingessatura/immobilizzazione diaria aggiuntiva per ricoveri da infortunio di più di 5 giorni consecutivi o da malattia di più di 10 giorni consecutivi Assistenza. L assicurazione è prestata esclusivamente in relazione alle garanzie indicate nelle singole opzioni per le quali risultano indicati nel Modulo di Adesione le somme assicurate e i relativi premi. Le opzioni possibili sono: Diaria da Ricovero - VERSIONE BASE diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria in caso di day hospital Diaria da Ricovero - VERSIONE PLUS diaria giornaliera in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto indennità post ricovero diaria in caso di day hospital contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi diaria di gessatura/immobilizzazione OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO OPZIONE ASSISTENZA La garanzia Diaria da Ricovero può essere acquistata nella VERSIONE BASE o nella VERSIONE PLUS. L'OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO e l'opzione ASSISTENZA sono garanzie aggiuntive che possono essere scelte in abbinamento alla VERSIONE BASE o alla VERSIONE PLUS acquistata. Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Art. 2 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ' La diaria corrisposta in caso di infortunio è determinata sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti. Nel caso in cui l'assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Art. 3 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni e che al momento della sottoscrizione dell'adesione abbiano già compiuto i 65 anni d'età. Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). L'Assicurazione cessa al loro manifestarsi. Art. 4 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI Beneficiario delle prestazioni è l Assicurato stesso. Art. 5 - ESTENSIONI DI GARANZIA Sono inoltre compresi: a) asfissia di origine non morbosa; b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) annegamento; d) assideramento o congelamento; e) colpi di sole o di calore; f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; g) infortuni derivanti da colpa grave dell assicurato (in deroga all'art. 1900 C.C.); h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art. 1912 C.C.); i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Art. 6 - RISCHI SPORTIVI (ESCLUSO VOLO) La garanzia vale altresì durante: a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti; b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da: c) la pratica di sport che prevedono l uso di veicoli o natanti a motore; d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d alpinismo e/o fuoripista, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal Condizioni di Assicurazione pag. 2 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting), canyoning; e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive, a eccezione degli infortuni derivanti dagli sport previsti al punto b) del presente articolo; f) la guida e la pratica di sport che prevedono l utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). Art. 7 - RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari. Art. 8 - RISCHIO GUERRA A parziale deroga di quanto previsto dall art. 1912 C.C., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se e in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. ART. 9 - ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i ricoveri determinati o conseguenti dalle seguenti situazioni: a) guida di veicoli o natanti se l assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subìto dall'assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro; b) guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato. c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; d) azioni delittuose compiute o tentate dall assicurato; e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace. f) lo stato di ebbrezza, l abuso di psicofarmaci, l uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; g) l intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; h) i trattamenti dell infertilità e della fecondazione artificiale. i) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); j) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Condizioni di Assicurazione pag. 3 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Per quanto riguarda le malattie, l assicurazione non comprende: k) i ricoveri conseguenti a malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto; l) i ricoveri conseguenti ad interruzioni volontarie di gravidanza (aborto volontario); m) day hospital con finalità diagnostiche; n) i ricoveri per le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio; o) i ricoveri per la cura della paradontite e le cure dentarie in genere. Sono inoltre sempre escluse dalla garanzia: trattamenti fisioterapici e rieducativi, così come le cure termali, medicinali e vaccini, ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura. trattamenti con finalità dietologica a meno che non siano resi indispensabili in conseguenza di un intervento chirurgico per Malattia o Infortunio l'esercizio di medicine e pratiche non convenzionali non riconosciute dalla medicina ufficiale italiana. Art. 10 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa ha durata annuale più l eventuale frazione di anno. L operatività della garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso. Se al momento della sottoscrizione dell adesione è stato scelto il frazionamento mensile del premio, in caso di mancato pagamento di una singola rata la copertura verrà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento della stessa. Qualora l Assicurato non provveda al pagamento delle rate di premio arretrate entro sei mesi, la Compagnia procederà ad annullare l adesione. La parte di premio già versata dall Assicurato rimane comunque acquisita dalla Compagnia. Art. 11 - TERMINI DI CARENZA In particolare la Diaria da Ricovero decorre: per gli infortuni: dalle ore 24.00 del giorno di Decorrenza indicato nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'assicurato; per le malattie non preesistenti alla sottoscrizione dell'adesione: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione per le malattie preesistenti e non note e/o diagnosticate all'assicurato al momento della sottoscrizione dell'adesione: dal 180 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 8 lettera k); per l'aborto solo terapeutico e per le malattie dipendenti dalla gravidanza: dal 30 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione, purchè la gravidanza abbia avuto inizio dopo la data di decorrenza; Condizioni di Assicurazione pag. 4 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

per il parto: dal 270 giorno successivo a quello di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione Resta ferma l'esclusione per le malattie preesistenti note all'assicurato al momento della sottoscrizione della presente copertura. Art. 12 - CESSAZIONE e/o ANNULLAMENTO delle GARANZIE E DISDETTA La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, immunodeficienza acquisita (HIV) costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce all'assicurato la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia pagato e non goduto. La disdetta della Copertura assicurativa da parte degli Assicurati deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r, anche per il tramite della Banca Contraente, e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura stessa, riportata nel Modulo di Adesione. Art. 13 PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA Premio prima annualità: Per ogni Assicurato il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è annuale più rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di decorrenza e il 1 giorno del mese successivo. Premio annualità successive: Per ogni Assicurato il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è annuale e determinato in relazione alla seguente Tabella: Diaria da Ricovero VERSIONE BASE Somma Assicurata Giornaliera 50,00 70,00 100,00 150,00 Fasce d'età Premio Annuale 18-34 84,00 120,00 168,00 250,00 35-45 132,00 180,00 258,00 385,00 46-56 216,00 300,00 432,00 648,00 57-65 354,00 492,00 708,00 1.060,00 Condizioni di Assicurazione pag. 5 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Diaria da Ricovero VERSIONE PLUS Somma Assicurata Giornaliera 50,00 70,00 100,00 150,00 Fasce d'età Premio Annuale 18-34 126,00 180,00 252,00 375,00 35-45 168,00 240,00 336,00 504,00 46-56 264,00 360,00 516,00 774,00 57-65 402,00 564,00 804,00 1.200,00 OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO Somma Assicurata Giornaliera 50,00 70,00 100,00 150,00 Fasce d'età Premio Annuale (NOTA BENE: Il premio annuale dell'opzione ricovero prolungato è in aggiunta al premio annuale della Versione Base o della versione Plus scelta in fase di sottoscrizione dell'adesione). 18-34 21,00 30,00 42,00 62,50 35-45 33,00 45,00 64,50 96,25 46-56 54,00 75,00 108,00 162,00 57-65 88,50 123,00 177,00 265,00 OPZIONE ASSISTENZA Premio Lordo Annuale 23,00 Il premio annuale di rinnovo relativo alla sottoscrizione della Polizza, varierà al passaggio di fascia d'età dell'assicurato secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata. Il premio verrà corrisposto alla Società dall Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione Collettiva affinché effettui, sulle coordinate bancarie indicate in fase di adesione, gli addebiti in conto corrente dei premi dovuti per la prima annualità e per le annualità successive Ciascun assicurato potrà decidere al momento della sottoscrizione se effettuare il pagamento del premio annuale in un unica soluzione o con frazionamento mensile. In caso di frazionamento mensile potrebbero essere applicati dei costi che verranno esplicitati nel modulo di adesione. Condizioni di Assicurazione pag. 6 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

La Società conferisce alla Banca Contraente mandato all incasso dei premi e pertanto il pagamento dei premi medesimi si considera come effettuato direttamente dall Assicurato a favore della Società. La Compagnia e l intermediario si riservano l opportunità di applicare sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, in tal caso le particolari condizioni di applicabilità degli stessi saranno esposte dall intermediario e riportate sul modulo di adesione. Art. 14 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO Mezzi di pagamento a disposizione dell'assicurato: Addebito in Conto Corrente Art. 15 - REGIME FISCALE I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti alle seguenti % di imposta sulle assicurazioni : Infortuni e Malattia: del 2,5%. Assistenza: del 10% Art. 16 OBBLIGHI DELLE PARTI L Intermediario collocatore si impegna a: consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative; fornire copia del Modulo di Adesione all Assicurato; fornire alle Compagnie i dati anagrafici e fiscali dell Assicurato; sottoporre all'assicurato, l informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Abc Assicura S.p.A., Art. 17 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. Art. 18 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato. Art. 19 ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite dalla Società a favore degli Assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con altre società. La Società dispensa gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all art. 1910 C.C.. Condizioni di Assicurazione pag. 7 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Art. 20 ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per il mondo intero. Art. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Art. 22 PRESCRIZIONE I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. Art. 23 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra la Banca Contraente o l Assicurato e la Società, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi: ABC Assicura : Via C. Ederle 45, 37126 Verona Fax +39.045.83.91.920 BANCA NUOVA S.p.A.: Via Giacomo Cusmano, 56-90141 Palermo Fax +39.091.322906 Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art. 24 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) Fax: 045.83.72.336 E-mail: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della Condizioni di Assicurazione pag. 8 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm. Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. Art. 25 ALLEGATI Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa. Condizioni di Assicurazione pag. 9 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Sezione - DIARIA DA RICOVERO Art. 26 - DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO MALATTIA O PARTO La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio, malattia o parto dell Assicurato in istituto di cura pubblico o privato, una diaria giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo. La diaria viene riconosciuta a partire dal 4 giorno di ricovero consecutivo. Se il ricovero però ha durata continuativa superiore a 8 giorni, la diaria viene riconosciuta dal primo giorno del ricovero. Esempio di funzionamento: Giorni di Degenza Giorni indennizzati 3 gg 0 gg 5 gg 2 gg 9 gg 9 gg Art. 27 - INDENNITA' POST RICOVERO (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto sia nella versione base che nella versione plus). In caso di ricovero di durata uguale o superiore a 5 giorni consecutivi, la Società corrisponde un indennità post ricovero di somma giornaliera pari a quella della diaria da ricovero, per un periodo pari a quello dell'intera durata del ricovero stesso senza l'applicazione della Franchigia. Esempio di funzionamento: Giorni di Degenza Giorni indennizzati per la Giorni indennizzati per la diaria da ricovero Indennità Post Ricovero 4gg 1 gg 0 gg 5 gg 2 gg 5 gg 9 gg 9 gg 9 gg Art. 28 - DIARIA IN CASO DI DAY HOSPITAL (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto sia nella versione versione base che nella versione plus). Per le degenze diurne che non comportano il pernottamento (Day Hospital) verrà riconosciuta una diaria pari al 50% di quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto (Art. 26), senza l'applicazione di alcuna franchigia. Esempio di funzionamento: Condizioni di Assicurazione pag. 10 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015

Giorni di Degenza Giorni indennizzati per day hospital 2 gg 2 gg 5 gg 5 gg 9 gg 9 gg Art. 29 - DIARIA DA RICOVERO CONTEMPORANEO DI ENTRAMBI I CONIUGI (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto nella sola versione plus). In caso di ricovero contemporaneo di ambedue i coniugi, di cui almeno uno assicurato, una diaria giornaliera da ricovero per infortunio, malattia o parto (Art. 26), sarà maggiorata del 60% qualora sia stata acquistata la versione plus. Art. 30 - DIARIA DI GESSATURA /IMMOBILIZZAZIONE (Garanzia operante in automatico con la garanzia Diaria da ricovero per infortunio, malattia o parto nella sola versione plus). Se l'infortunio comporta Gessatura/Immobilizzazione, anche senza ricovero, la Società qualora sia stata acquistata la versione plus corrisponde all'assicurato una diaria pari al 50% di quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio (Art. 26) fino alla rimozione della gessatura/tutore immobilizzante e comunque per un periodo massimo di 30 giorni. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purché radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta la diaria prevista in polizza per una durata forfetaria di venti giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a quaranta giorni. Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, la diaria da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura. Nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti. Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura. Sezione - OPZIONE RICOVERO PROLUNGATO Condizioni di Assicurazione pag. 11 di 22 Edizione aggiornata al 31/05/2015